TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 06/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato INSALATA Parte_1
GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pagamento assegno ordinario di invalidità
1
Con ricorso depositato il 28/02/2024 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decreto di omologa emesso in data 08/09/2023 dal Tribunale di Brindisi, ha concluso per la condanna di al CP_1 pagamento di quanto dovuto, essendo invano trascorsi 120 giorni dalla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto effettuata in data 29.09.2023, unitamente a comunicazione di opzione in favore della dalla decorrenza. CP_2
, costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data 20.03.2024 e deducendo di avere inviato comunicazioni pec, prodotte in atti, invitando il ricorrente a comunicare l'Iban e ad esprimere l'opzione per il trattamento dovuto, alle quali non è stato fornito alcun riscontro tempestivo. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di alle spese di lite, in quanto il ricorrente aveva già CP_1 fornito tutte le informazioni necessarie alla liquidazione, compresa l'opzione; ha chiesto la compensazione delle stesse deducendo che il CP_1 ritardo nel pagamento è imputabile al comportamento del ricorrente che non ha messo l'istituto nelle condizioni di procedere alla liquidazione. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto in data 20.03.2024, solo dopo l'introduzione del presene giudizio, pur non essendo il ritardo nella liquidazione imputabile al ricorrente, avendo lo stesso comunicato l'opzione per la Naspi e tuute le informazioni utili per la liquidazione di quanto dovuto in data 26/09/2023, contestualmente alla notifica del decreto di omologa (all. 1 fascicolo parte ricorrente).
2 Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 – scaglione controversie da 5.201,00 a 26.000,00 euro, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28.02.2024 da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1865,00 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 06/05/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3