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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa CA Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3487 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il CP_2 C.F._2
10/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Dani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
«VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente con la madre, con la quale vivrà insieme nella casa
1 coniugale sita in Chiampo (VI), in Via A. Manzoni n. 113/B;
3. Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, , minorenne, e CA, maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascuno (complessivamente €
400,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra e noto alle parti;
CP_2
4. Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie, scolastiche (libri di testo, tasse scolastiche, trasporti, mensa), ricreative e medico-specialistiche non mutuabili, necessarie e documentate, relative al figlio minore e alla figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, purché preventivamente concordate tra i coniugi, salvo i casi d'urgenza, come da “Protocollo
d'Intesa” firmato dal Tribunale di Vicenza con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza.
5. Prevedersi e/o prendere atto che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) dei figli, spetterà nella misura del 100% alla Sig.ra CP_2
6. Assegnare la casa coniugale, sita in Chiampo (VI), in Via A. Manzoni n. 113/B, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla medesima, che continuerà ad abitarvi con i figli, CP_2
, minorenne, e CA, maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per_1
7. Disciplinare il diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore , nei Per_1 seguenti termini:
- Il Sig. avrà la facoltà di poter vedere e tenere con sé, il figlio minore CP_1 Per_1 ogniqualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con l'altro genitore, compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso
- In ogni caso, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore , Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso, a settimane alterne, 2 (due) giorni continuativi, preferibilmente il week-end, ovvero, qualora il padre lavori il fine settimana, nei primi 2 (due) giorni infrasettimanali di riposo lavorativo del Sig. variabili CP_1 in considerazione dei turni lavorativi del medesimo, oltre ad un pomeriggio/sera da concordarsi con la madre almeno 3 (tre) giorni prima.
- Il padre, nella settimana in cui non avrà con sé il figlio minore durante per 2 (due) giorni continuativi, potrà inoltre tenere con sé il figlio, per due giorni, non continuativi,
2 infrasettimanali e/o fine settimanali, da concordarsi con la madre almeno 3 (tre) giorni prima, variabili in considerazione dei giorni di riposo lavorativi e/o dell'orario del turno di lavoro del
Sig. CP_1
8. Disciplinare la regolamentazione delle vacanze del figlio minore , come segue: Per_1
- Il padre trascorrerà con il figlio , 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante Per_1 il periodo delle vacanze estive, da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, indicando alla madre il luogo ed il periodo in cui trascorrerà le vacanze estive con lo stesso;
- Il Sig. potrà tenere con sé il figlio , 7 (sette) giorni consecutivi CP_1 Per_1 durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di
Capodanno;
- Il figlio minore trascorrerà con il padre 2 (due) giorni consecutivi durante le festività Per_1 pasquali, comprensivi o della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
9. Prendere atto e/o dichiarare che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
10. Prendere atto e/o dichiarare che l'autovettura MAZDA, targa GE998RG, intestata alla
Sig.ra rimarrà di proprietà esclusiva della stessa, la quale, si impegna, a CP_2 pagare e ad accollarsi interamente ogni obbligo nascente dal Contratto di finanziamento dalla medesima acceso in data 28/04/2025 con “SANTANDER CONSUMER BANK”, per l'acquisto dell'autovettura, con conseguente liberazione del Sig. da ogni relativo onere CP_1 ed obbligazione di pagamento.
Prendere atto e/o dichiarare che l'autovettura , targa EK704XD, e il Parte_1 ciclomotore VE , targa X9565M, entrambi intestati al Sig. Parte_2 CP_1 rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso;
11. Prendere atto e/o dichiarare che i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando ad ogni e ulteriore pretesa.
12. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 898/1970.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_3
[...] [...]
e in Trissino (Vi) in data 25/03/2006, iscritto al Registro degli Atti
[...] CP_2 di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2006, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
***
Per quanto sopra esposto,
SI CHIEDE
l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi Sig.ri e CP_1
alle condizioni concordate, con ogni provvedimento di legge.»; CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: «Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Trissino (VI) in data 25.03.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
4 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia CA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in favore di , con la somma mensile di euro 200,00, nonché di CP_2 sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Chiampo (VI), via A. Manzoni n. 113/B, in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , CP_1 CP_2 uniti in matrimonio in Trissino (VI) in data 25.03.2006 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie
A, anno 2006, Ufficio 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trissino (VI) perché
5 provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est.
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa CA Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3487 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il CP_2 C.F._2
10/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Dani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
«VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente con la madre, con la quale vivrà insieme nella casa
1 coniugale sita in Chiampo (VI), in Via A. Manzoni n. 113/B;
3. Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, , minorenne, e CA, maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascuno (complessivamente €
400,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra e noto alle parti;
CP_2
4. Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie, scolastiche (libri di testo, tasse scolastiche, trasporti, mensa), ricreative e medico-specialistiche non mutuabili, necessarie e documentate, relative al figlio minore e alla figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, purché preventivamente concordate tra i coniugi, salvo i casi d'urgenza, come da “Protocollo
d'Intesa” firmato dal Tribunale di Vicenza con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza.
5. Prevedersi e/o prendere atto che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) dei figli, spetterà nella misura del 100% alla Sig.ra CP_2
6. Assegnare la casa coniugale, sita in Chiampo (VI), in Via A. Manzoni n. 113/B, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla medesima, che continuerà ad abitarvi con i figli, CP_2
, minorenne, e CA, maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per_1
7. Disciplinare il diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore , nei Per_1 seguenti termini:
- Il Sig. avrà la facoltà di poter vedere e tenere con sé, il figlio minore CP_1 Per_1 ogniqualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con l'altro genitore, compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso
- In ogni caso, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore , Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso, a settimane alterne, 2 (due) giorni continuativi, preferibilmente il week-end, ovvero, qualora il padre lavori il fine settimana, nei primi 2 (due) giorni infrasettimanali di riposo lavorativo del Sig. variabili CP_1 in considerazione dei turni lavorativi del medesimo, oltre ad un pomeriggio/sera da concordarsi con la madre almeno 3 (tre) giorni prima.
- Il padre, nella settimana in cui non avrà con sé il figlio minore durante per 2 (due) giorni continuativi, potrà inoltre tenere con sé il figlio, per due giorni, non continuativi,
2 infrasettimanali e/o fine settimanali, da concordarsi con la madre almeno 3 (tre) giorni prima, variabili in considerazione dei giorni di riposo lavorativi e/o dell'orario del turno di lavoro del
Sig. CP_1
8. Disciplinare la regolamentazione delle vacanze del figlio minore , come segue: Per_1
- Il padre trascorrerà con il figlio , 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante Per_1 il periodo delle vacanze estive, da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, indicando alla madre il luogo ed il periodo in cui trascorrerà le vacanze estive con lo stesso;
- Il Sig. potrà tenere con sé il figlio , 7 (sette) giorni consecutivi CP_1 Per_1 durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di
Capodanno;
- Il figlio minore trascorrerà con il padre 2 (due) giorni consecutivi durante le festività Per_1 pasquali, comprensivi o della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
9. Prendere atto e/o dichiarare che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
10. Prendere atto e/o dichiarare che l'autovettura MAZDA, targa GE998RG, intestata alla
Sig.ra rimarrà di proprietà esclusiva della stessa, la quale, si impegna, a CP_2 pagare e ad accollarsi interamente ogni obbligo nascente dal Contratto di finanziamento dalla medesima acceso in data 28/04/2025 con “SANTANDER CONSUMER BANK”, per l'acquisto dell'autovettura, con conseguente liberazione del Sig. da ogni relativo onere CP_1 ed obbligazione di pagamento.
Prendere atto e/o dichiarare che l'autovettura , targa EK704XD, e il Parte_1 ciclomotore VE , targa X9565M, entrambi intestati al Sig. Parte_2 CP_1 rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso;
11. Prendere atto e/o dichiarare che i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando ad ogni e ulteriore pretesa.
12. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 898/1970.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_3
[...] [...]
e in Trissino (Vi) in data 25/03/2006, iscritto al Registro degli Atti
[...] CP_2 di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2006, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
***
Per quanto sopra esposto,
SI CHIEDE
l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi Sig.ri e CP_1
alle condizioni concordate, con ogni provvedimento di legge.»; CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: «Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Trissino (VI) in data 25.03.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
4 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia CA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in favore di , con la somma mensile di euro 200,00, nonché di CP_2 sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Chiampo (VI), via A. Manzoni n. 113/B, in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , CP_1 CP_2 uniti in matrimonio in Trissino (VI) in data 25.03.2006 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie
A, anno 2006, Ufficio 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trissino (VI) perché
5 provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est.
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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