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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
Dott. Marco del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile r.g. n. 1300/2024 promossa con atto di citazione in grado di appello
DA
(C.F. ), titolare della omonima impresa, Parte_1 C.F._1
residente in Gaggiano (MI), eletto domicilio in Milano - Viale Corsica, 43 presso gli avvocati Danilo
Zucchiatti ( e Lucia Maradei ( ). C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Milano (MI) Via Savona n. 94, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Carlo Bossi (C.F.:
[...]
, pec: e Chiara Dogliani (C.F.: C.F._4 Email_1
, pec: del Foro di Milano, C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di questi ultimi in Milano (MI) Via Pier Lombardo n.
7.
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per “Piaccia a questa Ecc.ma Corte -contrariis reiectis- voler giudicare, Parte_1
in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento della presente domanda:
A - respingere la domanda della relativamente ai maggiori costi sostenuti per la CP_1
ultimazione dei lavori.
B – dichiarare la corresponsabile dei danni conseguenti alle infiltrazioni pervenute ai CP_1
locali sottostanti al cantiere e dichiarare la appellante non responsabile del danno o in subordine corresponsabile limitatamente alla metà del relativo importo, ed assumere le statuizioni relative in ordine ai pagamenti.
C – annullare – revocare la condanna al risarcimento della rivalutazione monetaria.
D - con vittoria di spese e competenze di causa e successive occorrende”.
Per Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare le domande Controparte_1 tutte formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(d'ora in poi solo ) con atto notificato il 13.12.2021, citava in giudizio Controparte_1 CP_1
l'impresa individuale di per sentirla condannare:” a corrispondere alla Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le causali di cui in Controparte_1
premessa, la somma complessiva di Euro 15.530,00, oltre al risarcimento delle spese di CTU pari ad
Euro 3.338,59, oltre spese legali del presente giudizio e dell'ATP o la diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Assumeva di aver stipulato con lo un contratto d'appalto (datato 17.11.2017, sulla base Parte_1 dell'accettazione di un preventivo scritto) avente ad oggetto i lavori per il recupero abitativo del sottotetto, ai sensi della L.R. 12/2005, volto alla realizzazione di una nuova unità immobiliare nell'edificio plurifamiliare in Arese (MI) Via Einaudi n. 13, con termine per la consegna dell'opera entro il 20.03.19, a fronte di un corrispettivo pari a €20.000,00, oltre IVA, comprensivo di materiali e manodopera (doc. n. 1 attore, fascicolo di primo grado).
L'Impresa, allestito il cantiere, in attesa del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, nonché, della quantificazione dei Contributi di Costruzione, in data 9.03.2018 aveva avviato pagina 2 di 11 l'esecuzione dei lavori preliminari (di demolizione) non oggetto della SCIA che veniva successivamente presentata al Comune di Arese in data 4.07.2018. L'attrice corrispondeva all'impresa individuale una somma iniziale pari a € 12.100,00 (doc. n. 3 attore, fascicolo di primo grado) ed in seguito alle integrazioni documentali richieste e presentate, il in data 01.02.2019 Controparte_3
esprimeva parere favorevole sulla pratica (doc. n. 4 attore, fascicolo di primo grado). Tuttavia, nonostante, avesse sollecitato la ripresa dei lavori e avesse versato ulteriori somme, lo CP_1
non proseguiva nelle opere, pertanto, in data 22.05.2019 contestava Parte_1 CP_1
l'inadempimento, invitando la convenuta a cessare ogni tipo di attività, dando luogo alla risoluzione del contratto.
La società attrice precisava di avere promosso in precedenza un ATP dinanzi al Tribunale di Milano, ad esito del quale il CTU nominato aveva quantificato in €3.159,49, oltre iva, il costo necessario per completare i lavori, con un maggior costo a carico della committente di €4.277,86, oltre iva (doc. 10).
Aveva, dunque, provveduto ad ultimare i lavori, affidando l'incarico alla impresa terza Immobilink
S.r.l.s., con un esborso di complessivi €14.630,00 (doc. 11); inoltre, aveva sostenuto i costi per il ripristino dei danni causati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni di acqua piovana conseguenti all'abbandono del cantiere, pari ad €900,00 (doc. 12), nonché, le spese di € 534,40 e di €2.804,19 per gli onorari, rispettivamente, del consulente di parte e del CTU (docc. 13 e 14).
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando di essere Parte_1
responsabile di inadempimento contrattuale perché il termine di fine lavori, comunque non essenziale, era venuto meno per fatto non imputabile alla sua Impesa Individuale ma per la necessità di svolgere una serie di adempimenti al fine di rendere la SCIA conforme ai requisiti di legge, costringendo nel frattempo l'impresa ad assumere altri incarichi di lavoro;
anche in relazione alle infiltrazioni Parte_1
di acqua piovana, erano stati predisposti dei teli di plastica con un intento cautelativo e l'Impresa non aveva ricevuto denunce di danni da parte di terzi.
Il Tribunale con la sentenza n.1050\24 pubblicata il 29.1.2024, premessa l'applicabilità delle norme generali in tema di inadempimento e non quelle speciali in tema di appalto (art. 1667 c.c. ss.) stante il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatore, accoglieva parzialmente la domanda della accertando l'inadempimento contrattuale dell'Impresa Individuale, condannando di CP_1 conseguenza lo al pagamento:” della somma di € 3.418,37, oltre iva al 10%, per il maggior Parte_1 costo dell'opera, e di € 900.00 per la rimozione dei danni riscontrati nell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal deposito dell'ATP (05.08.2020), quanto alla somma di €
3.418,37 oltre iva al 10%, e, quanto alla somma di € 900,00, dall'esborso sostenuto dall'attrice fino al saldo effettivo”. In virtù della soccombenza, condannava poi lo alla: ”rifusione delle spese di Parte_1
pagina 3 di 11 lite in favore di che si liquidano, per la fase ante causam, in €145,50 per spese Controparte_1
esenti ed 846,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, per la fase di merito, in €264,00 per spese esenti ed
€2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
nonché al rimborso delle spese della CTU per come liquidate in sede di ATP n. 56987/2019 R.G., Tribunale di Milano e delle spese di CTP pari ad € 534,40.
Il pagamento delle spese di CTU sostenute da in sede di ATP veniva posto a carico dello CP_1
in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le spese Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass.
Civ., n. 14268/20179).
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato il 29.04.2024, impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di quattro motivi di appello che saranno di seguito esaminati. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 31.05.2024 la . che, in via CP_1
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il suo rigetto e la conseguente conferma della pronuncia oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione si dava atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria della lite, le parti precisavano le conclusioni come in atti, ed il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 bis
c.p.c. disponeva la discussione orale della causa e fissava l'udienza collegiale del 09.01.2025. Alla predetta udienza i difensori discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistendo all'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte;
la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi di impugnazione
Con il primo motivo di appello, con il quale si impugna:” il capo della sentenza (collegato alle premesse) con il quale il Tribunale afferma che nessuna prova sussisterebbe circa il fermo forzato del cantiere” articolato con plurimi argomenti, in primo luogo l'appellante censura la pronuncia, laddove, il primo giudice ha ritenuto non provato il fermo forzato del cantiere;
al contrario il doc. n. 3 prodotto dall'appellante conferma l'obbligo di sospensione dei lavori dovuto all'assenza delle autorizzazioni pagina 4 di 11 necessarie da parte del proprio a causa di ciò, era venuto meno il termine Controparte_3
contrattualmente previsto per la fine dei lavori (20.03.2019). In mancanza di un nuovo termine negoziale tra le parti, quale conseguenza della forzata sospensione dei lavori, l'appellante ha assunto altri incarichi per evidenti esigenze commerciali (non potendo stare fermo in attesa dello sblocco dei lavori stessi). Quindi, non solo la sospensione imputabile all'appellata ha portato ad una risoluzione da addebitarsi ad un comportamento colpevole della (e non all'inadempimento CP_1 dell'appaltatrice), ma la summenzionata sospensione ha provocato ex art. 1256 co. 2 c.c. un'impossibilità temporanea della prestazione tale per cui l'appaltatore, in ogni caso, non può rispondere del ritardo nell'adempimento. La società appellata ha poi deciso di sua iniziativa ed in via unilaterale di rivolgersi ad altra impresa ai fini dell'ultimazione dei lavori e, conseguenzialmente, i maggiori costi non possono essere addebitati all' . Parte_2
Con il secondo motivo di appello, con il quale si impugna:” “il capo della sentenza che riconosce la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsiasi prova a supporto di tale richiesta, qualificando implicitamente l'obbligazione come di valuta e non di valore”. l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a favore della
, qualificando così come obbligazione di valore quella che in realtà è un'obbligazione di CP_1
valuta.
Con il terzo motivo di appello, con il quale si impugna:” il capo della sentenza con il quale si ritiene la esclusiva responsabile delle infiltrazioni pervenute alla unità immobiliare Parte_2 sottostante al cantiere” l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente ritenuto l' l'esclusiva responsabile delle infiltrazioni pervenute nella unità immobiliare Parte_2
sottostante al cantiere quando, invece, come riferito dai testimoni erano stati posizionati dei teli protettivi. Dal momento in cui sono stati sospesi i lavori, l'appellante non poteva più considerarsi custode del cantiere, pertanto, la proprietà, se non responsabile e custode in via esclusiva, è divenuta corresponsabile e soggetto, parimenti all'appaltatore, agli obblighi di custodia e vigilanza del cantiere.
In conseguenza di ciò, i danni dovrebbero comunque gravare in egual misura su ambedue le parti.
Con il quarto motivo di appello, con il quale si impugna: ”il capo della sentenza con il quale si pongono a carico della la totalità delle spese e dei compensi di assistenza legale, Parte_2
anche per quanto concerne l'ATP e le spese dei consulenti di ufficio e di parte” l'appellante censura il fatto che il Tribunale abbia posto a suo carico la totalità delle spese di lite e degli onorari, anche con riferimento all'ATP e alle conseguenti spese di CTU e CTP.
Opinione della Corte
pagina 5 di 11 L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere parimenti, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della società appellata: infatti, secondo quest'ultima, l'appellante “si è limitato a riproporre le stesse doglianze sollevate nel giudizio di primo grado senza indicare in modo chiaro e specifico le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Controparte ha indicato in maniera vaga e senza riferimenti precisi ai passi della sentenza appellata i “capi impugnati”, omettendo completamente di contestare in modo specifico l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva” (cfr. comparsa di costituzione, p. 5). Quindi, anche in ossequio all'orientamento giurisprudenziale peer cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., (…), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Civ.,
S.U., n. 27199/2017), l'appello sarebbe da considerarsi, per l'appunto, inammissibile.
Come da tempo affermato dalla Suprema Corte, 'appello consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, da ciò ne consegue che, non essendo l'appello un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello (Cass. Civ., S.U., n. 28498/2005). In altri termini, l'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla “revisio prioris instantiae”. Quindi, l'atto di appello deve rivolgere alla sentenza oggetto di gravame censure puntuali e precise, ovvero deve contenere l'indicazione e la specificazione degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e, ovviamente, deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione. Ebbene, in ragione dei principi testé richiamati, deve giudicarsi ammissibile l'appello dello in quanto vi è la precisa indicazione dei capi impugnati Parte_1
della sentenza di primo grado e vi è, altresì, la specificazione dei motivi oggetto della censura.
Passando quindi all'esame del gravame, il primo motivo di censura è senz'altro infondato: è pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori per il recupero abitativo del sottotetto al fine di realizzare una nuova unità immobiliare in edificio plurifamiliare in Arese (MI), alla Via Einaudi n. 13, con un corrispettivo pattuito in €20.000,00, oltre iva, comprensivo di pagina 6 di 11 manodopera e materiali (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). ha corrisposto CP_1
inizialmente all'appellante le seguenti somme:
• € 5.500,00 in data 30.05.2018 (Ft. 6/2018);
• € 3.300,00 in data 25.07.2018 (Ft. 14/2018);
• € 3.300,00 in data 24.08.2018 (Ft. 16/2018); per un totale, quindi, di € 12.100,00 (doc. n. 3 appellato, fascicolo di primo grado).
E', parimenti, pacifico che, dopo l'esecuzione dei lavori preliminari (lavori di demolizione) non soggetti a , vi sia stata una sospensione dei lavori dal 14.08.2018 (giorno della comunicazione CP_4
del di Arese della sospensione medesima stante la necessita di integrazioni/sostituzioni CP_3 documentali), al 01.02.2019 data in cui l'Amministrazione ha dato parere favorevole, invitando contestualmente le parti al pagamento entro trenta giorni dell'importo di € 2.846,18 a titolo di oneri e costi di costruzioni (doc. n. 4 appellato, fascicolo di primo grado). Il doc. n. 3 prodotto dall'appellante dimostra la temporanea sospensione dell'attività in base all'art. 19 co. 3 L. n. 241/90 quale conseguenza della carenza dei presupposti di cui al comma 1 della legge medesima, tant'è che, laddove, non vi fossero state le opportune integrazioni documentali, vi sarebbe stato il blocco definitivo dell'attività in base all'art. 19 co. 4 (sempre facente capo alla L. n. 241/90). Premesso, quindi, che vi è stata una effettiva sospensione dei lavori tra il 14.08.2018 e il 01.02.2019, ciò che rileva in questa sede, tuttavia, è il periodo successivo alla predetta sospensione: a nulla rileva che “il termine previsto per la esecuzione dei lavori, comunque da considerarsi è evidentemente venuto meno per fatto non imputabile alla impresa convenuta ” (cfr. atto di citazione in appello, p. 2) perché, come correttamente sottolineato dal Tribunale: “l'attrice non ha invocato a sostegno della propria domanda il mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, del termine fissato nell'originario preventivo del 2017 (20.3.2019) – non più cogente, stante l'avvenuto slittamento dell'inizio dei lavori e il compimento altresì di opere extra contratto – risulta nondimeno incontestato che la stessa non si sia attivata per portare a termine le opere oggetto del contratto, pur avendo richiesto alla committente un ulteriore pagamento per tali opere;
e così senza, peraltro, rappresentare le proprie difficoltà e le nuove tempistiche alla committente” (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). Priva di rilievo è, dunque, la considerazione dell'appellante per cui: “in mancanza di un nuovo termine negoziato tra le parti, la esecuzione dei lavori non poteva che venire coordinata con le altre esigenze commerciali della impresa, alla quale non si poteva certo chiedere di rimanere ferma ed inattiva per più di un anno in attesa che la mettesse in condizione di poter riprendere le lavorazioni” (cfr. atto di CP_1
citazione in appello, p. 4). Partendo dal presupposto che vi è una evidente contraddizione logica nelle prospettazioni dell'appellante in quanto o non ci si ritiene responsabili a causa del venir meno del pagina 7 di 11 termine contrattualmente pattuito, o non ci si ritiene responsabili in quanto la prestazione sia divenuta impossibile (o, al più, pur considerandosi ancora obbligati, essa (la prestazione) sia diventata in concreto inesigibile), a causa della sopravvenienza di altri incarichi lavorativi necessari alla
“sopravvivenza” dell'attività commerciale (data la sospensione imposta dall'Amministrazione) vi è, comunque, da ribadire come l'assunzione di sopravvenuti impegni contrattuali non può mai comportare, di per sé, la possibilità di non rispettare impegni negoziali previamente assunti (nel caso di specie quelli con ). Inoltre, non solo l'appellante non informava mai l'appellata di tali CP_1
presunti sopravvenuti impegni tali da minacciare la corretta esecuzione dei lavori, ma, addirittura, dopo il parere positivo dell'amministrazione, lo ha richiesto all'appellata il versamento di Parte_1 un'ulteriore somma pari a € 1.500,00 per l'acquisto di determinati materiali (nello specifico piastrelle e sanitari). Tale comportamento prova in modo incontrovertibile come, pur ammesso che l'Impresa
Individuale avesse assunto ulteriori impegni negoziali, essa si considerasse perfettamente in grado di adempiere alla propria prestazione e, si considerasse ancora soggetta al vinculum iuris derivante dal contratto d'appalto stipulato con l' (comportamento, tra l'altro, idoneo ad ingenerare nella CP_1
controparte un legittimo affidamento circa la prosecuzione e conclusione dei lavori).
È del tutto inconferente, quindi, il richiamo dell'appellante all'art. 1256 co. 2 c.c.: se pur vero che, laddove, l'impossibilità della prestazione sia temporanea, si determina solo la sospensione del contratto non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione, senza responsabilità del debitore per il ritardo dell'adempimento (Cass. Civ., Sez. II, n. 1037/1995), ciò che qui viene imputato allo , occorre ribadirlo nuovamente, non è una responsabilità per ritardo Parte_1 all'adempimento, ma una responsabilità per inadempimento. Proprio a causa di tale inadempimento contrattuale, non poteva che rivolgersi ad un soggetto terzo per l'ultimazione dei lavori e CP_1
non poteva che chiedere la risoluzione del rapporto. Inoltre, sono evidenti i danni di natura patrimoniale subiti da la quale “ha provveduto al pagamento del complessivo importo di € CP_1
16.300,00 in favore dell'impresa edile, oltre ad € 1.500,00 di materiali ed € 2.846,18 per oneri di costruzione;
- inoltre, considerato lo stato dell'immobile, che necessitava di interventi urgenti a causa di aperture sul tetto dalle quali entrava acqua piovana (doc. 7), ha promosso un giudizio CP_1
di ATP dinanzi al Tribunale di Milano, R.G.N. 56987/2019, ad esito del quale il CTU ha quantificato in € 3.159,49, oltre iva, il costo necessario per completare i lavori, con un maggior costo a carico della committente di € 4.277,86, oltre iva (doc. 10); - ha dunque provveduto ad ultimare i CP_1 lavori, affidando l'incarico alla impresa terza Immobilink S.r.l.s., con esborso di complessivi €
14.630,00 (doc. 11)” (sentenza di primo grado, p. 2).
pagina 8 di 11 In ragione di ciò, l'inadempimento dell'Impresa ha causato un danno di natura patrimoniale, Parte_1 immediato e diretto, all'appellata, consistente nel maggior costo gravante sul committente per l'ultimazione dei lavori a causa del contratto rimasto inadempiuto e, in quanto tale deve essere risarcito. Il risarcimento, come stabilito in sede di primo grado, ammonta a € 3.418,37, oltre iva al 10
%, corrispondente alla differenza tra il costo necessario per completare i lavori a preventivo (€
13.300,00), sommato a quello per le opere di cui al preventivo già eseguite dalla convenuta (€
10.118,37), e il prezzo originariamente convenuto tra le parti (€ 20.000,00).
Anche il secondo motivo è infondato: fermo restando che il Codice Civile, all'art. 1277 co. 1, ha accolto il principio nominalistico tale per cui i debiti derivanti da contratto costituiscono una obbligazione di valuta, e quindi, il debito medesimo costituisce una entità fissa, insensibile al processo di svalutazione monetaria (rischio della perdita del potere di acquisto del denaro che, conseguenzialmente, è posto in capo al creditore), tuttavia, si rende doveroso evidentemente ricordare come le somme di denaro dovute a titolo risarcitorio costituiscono, viceversa, una obbligazione di valore, nell'ambito della quale il debito è un'entità variabile, in costante rivalutazione, che tiene conto del mutamento di valore del denaro nel tempo. Il criterio distintivo tra le due tipologie di obbligazioni risiede nell'oggetto della prestazione: se questo è immediatamente e direttamente identificabile in termini pecuniari, il debito è di valuta;
quando invece il denaro esprime una commisurazione di un valore non immediatamente identificabile in termini pecuniari, il debito è di valore. Nel debito di valore quindi il denaro, lungi dall'essere il preciso interesse che il creditore aveva inteso realizzare, agisce quale succedaneo di un bene “altro” in relazione al quale è sorta l'obbligazione. Ciò, tra l'atro, è confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Civ., Sez. II, n. 1627/2022). Proprio in ragione di ciò, è corretta la rivalutazione monetaria disposta dal Tribunale in relazione alle somme dovute a titolo risarcitorio da parte dell' . Parte_2
Parimenti, deve essere rigettato il terzo motivo: è pacifico che, come affermato dai testimoni escussi,
l'appellante si sia limitato a porre dei teli di plastica che non hanno evitato la causazione di danni all'immobile sottostante in ragione di infiltrazioni di acqua piovana.
Sul punto giova ricordare come, in via generale, il debitore (l'appellante nel caso di specie) sia tenuto ex art. 1176 co. 2 c.c. ad adempiere la propria obbligazione con diligenza avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (c.d. diligenza qualificata); ciò significa che il concetto di diligenza, rilevando sia pagina 9 di 11 come metro di valutazione del comportamento del debitore, sia come criterio di responsabilità, impone al debitore medesimo di apprestare quel complesso di misure e cautele atte a soddisfare la propria obbligazione avuto riguardo l'interesse della controparte (tutto ciò a maggior ragione in un “contratto di risultato” qual è l'appalto). Ebbene, pare evidente come l'apposizione di tali teli di platica si sia rilevata del tutto inidonea ad assolvere una qualche funzione cautelativa/protettiva, essendo ciò indice, quindi, di un comportamento contrario a diligenza da parte del debitore. Ed, inoltre, non è ovviamente configurabile alcun tipo di corresponsabilità in capo all'appellato: la fattispecie negoziale di riferimento
è quella dell'appalto cioè quel contratto “col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro” (cfr. art. 1655 c.c.), quindi, l'appaltatore è arbitro dell'organizzazione e della gestione dei lavori. Proprio in ragione di questa autonomia che è elemento essenziale del contratto di appalto, non può che essere lo il solo responsabile dei danni da infiltrazione causati Parte_1 all'immobile dell'appellato, si sarebbe potuta configurare una responsabilità in capo a CP_1 solo laddove l'apposizione di tali teli fosse stata, ad esempio, ordinata dal committente stesso, portando l'appaltatore ad agire quale nudus minister, cioè quale mero esecutore materiale di una attività in cui non è riscontrabile alcuna libertà decisionale facente capo all'appaltatore stesso.
Infine, anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
Come più sopra evidenziato, il Tribunale nel porre a carico dello le spese di lite, di CTU e di Parte_1
CTP ha fatto un buon governo del principio di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale gravano sulla parte soccombente non solo le spese di lite, ma anche quelle dell'Accertamento Tecnico Preventivo acquisito al giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve poi dare atto della sussistenza, a carico dello , dei presupposti per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1050/2024, pubblicata in data Parte_1
29/01/2024 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2) Condanna l'appellante, , a rifondere in favore dell'appellata, Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €3.966,00, oltre IVA se
[...]
dovuta, spese generali al 15 % e CPA;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di , per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15. 01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
Dott. Marco del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile r.g. n. 1300/2024 promossa con atto di citazione in grado di appello
DA
(C.F. ), titolare della omonima impresa, Parte_1 C.F._1
residente in Gaggiano (MI), eletto domicilio in Milano - Viale Corsica, 43 presso gli avvocati Danilo
Zucchiatti ( e Lucia Maradei ( ). C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Milano (MI) Via Savona n. 94, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Carlo Bossi (C.F.:
[...]
, pec: e Chiara Dogliani (C.F.: C.F._4 Email_1
, pec: del Foro di Milano, C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di questi ultimi in Milano (MI) Via Pier Lombardo n.
7.
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per “Piaccia a questa Ecc.ma Corte -contrariis reiectis- voler giudicare, Parte_1
in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento della presente domanda:
A - respingere la domanda della relativamente ai maggiori costi sostenuti per la CP_1
ultimazione dei lavori.
B – dichiarare la corresponsabile dei danni conseguenti alle infiltrazioni pervenute ai CP_1
locali sottostanti al cantiere e dichiarare la appellante non responsabile del danno o in subordine corresponsabile limitatamente alla metà del relativo importo, ed assumere le statuizioni relative in ordine ai pagamenti.
C – annullare – revocare la condanna al risarcimento della rivalutazione monetaria.
D - con vittoria di spese e competenze di causa e successive occorrende”.
Per Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare le domande Controparte_1 tutte formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(d'ora in poi solo ) con atto notificato il 13.12.2021, citava in giudizio Controparte_1 CP_1
l'impresa individuale di per sentirla condannare:” a corrispondere alla Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le causali di cui in Controparte_1
premessa, la somma complessiva di Euro 15.530,00, oltre al risarcimento delle spese di CTU pari ad
Euro 3.338,59, oltre spese legali del presente giudizio e dell'ATP o la diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Assumeva di aver stipulato con lo un contratto d'appalto (datato 17.11.2017, sulla base Parte_1 dell'accettazione di un preventivo scritto) avente ad oggetto i lavori per il recupero abitativo del sottotetto, ai sensi della L.R. 12/2005, volto alla realizzazione di una nuova unità immobiliare nell'edificio plurifamiliare in Arese (MI) Via Einaudi n. 13, con termine per la consegna dell'opera entro il 20.03.19, a fronte di un corrispettivo pari a €20.000,00, oltre IVA, comprensivo di materiali e manodopera (doc. n. 1 attore, fascicolo di primo grado).
L'Impresa, allestito il cantiere, in attesa del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, nonché, della quantificazione dei Contributi di Costruzione, in data 9.03.2018 aveva avviato pagina 2 di 11 l'esecuzione dei lavori preliminari (di demolizione) non oggetto della SCIA che veniva successivamente presentata al Comune di Arese in data 4.07.2018. L'attrice corrispondeva all'impresa individuale una somma iniziale pari a € 12.100,00 (doc. n. 3 attore, fascicolo di primo grado) ed in seguito alle integrazioni documentali richieste e presentate, il in data 01.02.2019 Controparte_3
esprimeva parere favorevole sulla pratica (doc. n. 4 attore, fascicolo di primo grado). Tuttavia, nonostante, avesse sollecitato la ripresa dei lavori e avesse versato ulteriori somme, lo CP_1
non proseguiva nelle opere, pertanto, in data 22.05.2019 contestava Parte_1 CP_1
l'inadempimento, invitando la convenuta a cessare ogni tipo di attività, dando luogo alla risoluzione del contratto.
La società attrice precisava di avere promosso in precedenza un ATP dinanzi al Tribunale di Milano, ad esito del quale il CTU nominato aveva quantificato in €3.159,49, oltre iva, il costo necessario per completare i lavori, con un maggior costo a carico della committente di €4.277,86, oltre iva (doc. 10).
Aveva, dunque, provveduto ad ultimare i lavori, affidando l'incarico alla impresa terza Immobilink
S.r.l.s., con un esborso di complessivi €14.630,00 (doc. 11); inoltre, aveva sostenuto i costi per il ripristino dei danni causati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni di acqua piovana conseguenti all'abbandono del cantiere, pari ad €900,00 (doc. 12), nonché, le spese di € 534,40 e di €2.804,19 per gli onorari, rispettivamente, del consulente di parte e del CTU (docc. 13 e 14).
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando di essere Parte_1
responsabile di inadempimento contrattuale perché il termine di fine lavori, comunque non essenziale, era venuto meno per fatto non imputabile alla sua Impesa Individuale ma per la necessità di svolgere una serie di adempimenti al fine di rendere la SCIA conforme ai requisiti di legge, costringendo nel frattempo l'impresa ad assumere altri incarichi di lavoro;
anche in relazione alle infiltrazioni Parte_1
di acqua piovana, erano stati predisposti dei teli di plastica con un intento cautelativo e l'Impresa non aveva ricevuto denunce di danni da parte di terzi.
Il Tribunale con la sentenza n.1050\24 pubblicata il 29.1.2024, premessa l'applicabilità delle norme generali in tema di inadempimento e non quelle speciali in tema di appalto (art. 1667 c.c. ss.) stante il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatore, accoglieva parzialmente la domanda della accertando l'inadempimento contrattuale dell'Impresa Individuale, condannando di CP_1 conseguenza lo al pagamento:” della somma di € 3.418,37, oltre iva al 10%, per il maggior Parte_1 costo dell'opera, e di € 900.00 per la rimozione dei danni riscontrati nell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal deposito dell'ATP (05.08.2020), quanto alla somma di €
3.418,37 oltre iva al 10%, e, quanto alla somma di € 900,00, dall'esborso sostenuto dall'attrice fino al saldo effettivo”. In virtù della soccombenza, condannava poi lo alla: ”rifusione delle spese di Parte_1
pagina 3 di 11 lite in favore di che si liquidano, per la fase ante causam, in €145,50 per spese Controparte_1
esenti ed 846,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, per la fase di merito, in €264,00 per spese esenti ed
€2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
nonché al rimborso delle spese della CTU per come liquidate in sede di ATP n. 56987/2019 R.G., Tribunale di Milano e delle spese di CTP pari ad € 534,40.
Il pagamento delle spese di CTU sostenute da in sede di ATP veniva posto a carico dello CP_1
in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le spese Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass.
Civ., n. 14268/20179).
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato il 29.04.2024, impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di quattro motivi di appello che saranno di seguito esaminati. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 31.05.2024 la . che, in via CP_1
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il suo rigetto e la conseguente conferma della pronuncia oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione si dava atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria della lite, le parti precisavano le conclusioni come in atti, ed il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 bis
c.p.c. disponeva la discussione orale della causa e fissava l'udienza collegiale del 09.01.2025. Alla predetta udienza i difensori discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistendo all'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte;
la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi di impugnazione
Con il primo motivo di appello, con il quale si impugna:” il capo della sentenza (collegato alle premesse) con il quale il Tribunale afferma che nessuna prova sussisterebbe circa il fermo forzato del cantiere” articolato con plurimi argomenti, in primo luogo l'appellante censura la pronuncia, laddove, il primo giudice ha ritenuto non provato il fermo forzato del cantiere;
al contrario il doc. n. 3 prodotto dall'appellante conferma l'obbligo di sospensione dei lavori dovuto all'assenza delle autorizzazioni pagina 4 di 11 necessarie da parte del proprio a causa di ciò, era venuto meno il termine Controparte_3
contrattualmente previsto per la fine dei lavori (20.03.2019). In mancanza di un nuovo termine negoziale tra le parti, quale conseguenza della forzata sospensione dei lavori, l'appellante ha assunto altri incarichi per evidenti esigenze commerciali (non potendo stare fermo in attesa dello sblocco dei lavori stessi). Quindi, non solo la sospensione imputabile all'appellata ha portato ad una risoluzione da addebitarsi ad un comportamento colpevole della (e non all'inadempimento CP_1 dell'appaltatrice), ma la summenzionata sospensione ha provocato ex art. 1256 co. 2 c.c. un'impossibilità temporanea della prestazione tale per cui l'appaltatore, in ogni caso, non può rispondere del ritardo nell'adempimento. La società appellata ha poi deciso di sua iniziativa ed in via unilaterale di rivolgersi ad altra impresa ai fini dell'ultimazione dei lavori e, conseguenzialmente, i maggiori costi non possono essere addebitati all' . Parte_2
Con il secondo motivo di appello, con il quale si impugna:” “il capo della sentenza che riconosce la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsiasi prova a supporto di tale richiesta, qualificando implicitamente l'obbligazione come di valuta e non di valore”. l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a favore della
, qualificando così come obbligazione di valore quella che in realtà è un'obbligazione di CP_1
valuta.
Con il terzo motivo di appello, con il quale si impugna:” il capo della sentenza con il quale si ritiene la esclusiva responsabile delle infiltrazioni pervenute alla unità immobiliare Parte_2 sottostante al cantiere” l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente ritenuto l' l'esclusiva responsabile delle infiltrazioni pervenute nella unità immobiliare Parte_2
sottostante al cantiere quando, invece, come riferito dai testimoni erano stati posizionati dei teli protettivi. Dal momento in cui sono stati sospesi i lavori, l'appellante non poteva più considerarsi custode del cantiere, pertanto, la proprietà, se non responsabile e custode in via esclusiva, è divenuta corresponsabile e soggetto, parimenti all'appaltatore, agli obblighi di custodia e vigilanza del cantiere.
In conseguenza di ciò, i danni dovrebbero comunque gravare in egual misura su ambedue le parti.
Con il quarto motivo di appello, con il quale si impugna: ”il capo della sentenza con il quale si pongono a carico della la totalità delle spese e dei compensi di assistenza legale, Parte_2
anche per quanto concerne l'ATP e le spese dei consulenti di ufficio e di parte” l'appellante censura il fatto che il Tribunale abbia posto a suo carico la totalità delle spese di lite e degli onorari, anche con riferimento all'ATP e alle conseguenti spese di CTU e CTP.
Opinione della Corte
pagina 5 di 11 L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere parimenti, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della società appellata: infatti, secondo quest'ultima, l'appellante “si è limitato a riproporre le stesse doglianze sollevate nel giudizio di primo grado senza indicare in modo chiaro e specifico le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Controparte ha indicato in maniera vaga e senza riferimenti precisi ai passi della sentenza appellata i “capi impugnati”, omettendo completamente di contestare in modo specifico l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva” (cfr. comparsa di costituzione, p. 5). Quindi, anche in ossequio all'orientamento giurisprudenziale peer cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., (…), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Civ.,
S.U., n. 27199/2017), l'appello sarebbe da considerarsi, per l'appunto, inammissibile.
Come da tempo affermato dalla Suprema Corte, 'appello consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, da ciò ne consegue che, non essendo l'appello un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello (Cass. Civ., S.U., n. 28498/2005). In altri termini, l'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla “revisio prioris instantiae”. Quindi, l'atto di appello deve rivolgere alla sentenza oggetto di gravame censure puntuali e precise, ovvero deve contenere l'indicazione e la specificazione degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e, ovviamente, deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione. Ebbene, in ragione dei principi testé richiamati, deve giudicarsi ammissibile l'appello dello in quanto vi è la precisa indicazione dei capi impugnati Parte_1
della sentenza di primo grado e vi è, altresì, la specificazione dei motivi oggetto della censura.
Passando quindi all'esame del gravame, il primo motivo di censura è senz'altro infondato: è pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori per il recupero abitativo del sottotetto al fine di realizzare una nuova unità immobiliare in edificio plurifamiliare in Arese (MI), alla Via Einaudi n. 13, con un corrispettivo pattuito in €20.000,00, oltre iva, comprensivo di pagina 6 di 11 manodopera e materiali (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). ha corrisposto CP_1
inizialmente all'appellante le seguenti somme:
• € 5.500,00 in data 30.05.2018 (Ft. 6/2018);
• € 3.300,00 in data 25.07.2018 (Ft. 14/2018);
• € 3.300,00 in data 24.08.2018 (Ft. 16/2018); per un totale, quindi, di € 12.100,00 (doc. n. 3 appellato, fascicolo di primo grado).
E', parimenti, pacifico che, dopo l'esecuzione dei lavori preliminari (lavori di demolizione) non soggetti a , vi sia stata una sospensione dei lavori dal 14.08.2018 (giorno della comunicazione CP_4
del di Arese della sospensione medesima stante la necessita di integrazioni/sostituzioni CP_3 documentali), al 01.02.2019 data in cui l'Amministrazione ha dato parere favorevole, invitando contestualmente le parti al pagamento entro trenta giorni dell'importo di € 2.846,18 a titolo di oneri e costi di costruzioni (doc. n. 4 appellato, fascicolo di primo grado). Il doc. n. 3 prodotto dall'appellante dimostra la temporanea sospensione dell'attività in base all'art. 19 co. 3 L. n. 241/90 quale conseguenza della carenza dei presupposti di cui al comma 1 della legge medesima, tant'è che, laddove, non vi fossero state le opportune integrazioni documentali, vi sarebbe stato il blocco definitivo dell'attività in base all'art. 19 co. 4 (sempre facente capo alla L. n. 241/90). Premesso, quindi, che vi è stata una effettiva sospensione dei lavori tra il 14.08.2018 e il 01.02.2019, ciò che rileva in questa sede, tuttavia, è il periodo successivo alla predetta sospensione: a nulla rileva che “il termine previsto per la esecuzione dei lavori, comunque da considerarsi
e così senza, peraltro, rappresentare le proprie difficoltà e le nuove tempistiche alla committente” (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). Priva di rilievo è, dunque, la considerazione dell'appellante per cui: “in mancanza di un nuovo termine negoziato tra le parti, la esecuzione dei lavori non poteva che venire coordinata con le altre esigenze commerciali della impresa, alla quale non si poteva certo chiedere di rimanere ferma ed inattiva per più di un anno in attesa che la mettesse in condizione di poter riprendere le lavorazioni” (cfr. atto di CP_1
citazione in appello, p. 4). Partendo dal presupposto che vi è una evidente contraddizione logica nelle prospettazioni dell'appellante in quanto o non ci si ritiene responsabili a causa del venir meno del pagina 7 di 11 termine contrattualmente pattuito, o non ci si ritiene responsabili in quanto la prestazione sia divenuta impossibile (o, al più, pur considerandosi ancora obbligati, essa (la prestazione) sia diventata in concreto inesigibile), a causa della sopravvenienza di altri incarichi lavorativi necessari alla
“sopravvivenza” dell'attività commerciale (data la sospensione imposta dall'Amministrazione) vi è, comunque, da ribadire come l'assunzione di sopravvenuti impegni contrattuali non può mai comportare, di per sé, la possibilità di non rispettare impegni negoziali previamente assunti (nel caso di specie quelli con ). Inoltre, non solo l'appellante non informava mai l'appellata di tali CP_1
presunti sopravvenuti impegni tali da minacciare la corretta esecuzione dei lavori, ma, addirittura, dopo il parere positivo dell'amministrazione, lo ha richiesto all'appellata il versamento di Parte_1 un'ulteriore somma pari a € 1.500,00 per l'acquisto di determinati materiali (nello specifico piastrelle e sanitari). Tale comportamento prova in modo incontrovertibile come, pur ammesso che l'Impresa
Individuale avesse assunto ulteriori impegni negoziali, essa si considerasse perfettamente in grado di adempiere alla propria prestazione e, si considerasse ancora soggetta al vinculum iuris derivante dal contratto d'appalto stipulato con l' (comportamento, tra l'altro, idoneo ad ingenerare nella CP_1
controparte un legittimo affidamento circa la prosecuzione e conclusione dei lavori).
È del tutto inconferente, quindi, il richiamo dell'appellante all'art. 1256 co. 2 c.c.: se pur vero che, laddove, l'impossibilità della prestazione sia temporanea, si determina solo la sospensione del contratto non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione, senza responsabilità del debitore per il ritardo dell'adempimento (Cass. Civ., Sez. II, n. 1037/1995), ciò che qui viene imputato allo , occorre ribadirlo nuovamente, non è una responsabilità per ritardo Parte_1 all'adempimento, ma una responsabilità per inadempimento. Proprio a causa di tale inadempimento contrattuale, non poteva che rivolgersi ad un soggetto terzo per l'ultimazione dei lavori e CP_1
non poteva che chiedere la risoluzione del rapporto. Inoltre, sono evidenti i danni di natura patrimoniale subiti da la quale “ha provveduto al pagamento del complessivo importo di € CP_1
16.300,00 in favore dell'impresa edile, oltre ad € 1.500,00 di materiali ed € 2.846,18 per oneri di costruzione;
- inoltre, considerato lo stato dell'immobile, che necessitava di interventi urgenti a causa di aperture sul tetto dalle quali entrava acqua piovana (doc. 7), ha promosso un giudizio CP_1
di ATP dinanzi al Tribunale di Milano, R.G.N. 56987/2019, ad esito del quale il CTU ha quantificato in € 3.159,49, oltre iva, il costo necessario per completare i lavori, con un maggior costo a carico della committente di € 4.277,86, oltre iva (doc. 10); - ha dunque provveduto ad ultimare i CP_1 lavori, affidando l'incarico alla impresa terza Immobilink S.r.l.s., con esborso di complessivi €
14.630,00 (doc. 11)” (sentenza di primo grado, p. 2).
pagina 8 di 11 In ragione di ciò, l'inadempimento dell'Impresa ha causato un danno di natura patrimoniale, Parte_1 immediato e diretto, all'appellata, consistente nel maggior costo gravante sul committente per l'ultimazione dei lavori a causa del contratto rimasto inadempiuto e, in quanto tale deve essere risarcito. Il risarcimento, come stabilito in sede di primo grado, ammonta a € 3.418,37, oltre iva al 10
%, corrispondente alla differenza tra il costo necessario per completare i lavori a preventivo (€
13.300,00), sommato a quello per le opere di cui al preventivo già eseguite dalla convenuta (€
10.118,37), e il prezzo originariamente convenuto tra le parti (€ 20.000,00).
Anche il secondo motivo è infondato: fermo restando che il Codice Civile, all'art. 1277 co. 1, ha accolto il principio nominalistico tale per cui i debiti derivanti da contratto costituiscono una obbligazione di valuta, e quindi, il debito medesimo costituisce una entità fissa, insensibile al processo di svalutazione monetaria (rischio della perdita del potere di acquisto del denaro che, conseguenzialmente, è posto in capo al creditore), tuttavia, si rende doveroso evidentemente ricordare come le somme di denaro dovute a titolo risarcitorio costituiscono, viceversa, una obbligazione di valore, nell'ambito della quale il debito è un'entità variabile, in costante rivalutazione, che tiene conto del mutamento di valore del denaro nel tempo. Il criterio distintivo tra le due tipologie di obbligazioni risiede nell'oggetto della prestazione: se questo è immediatamente e direttamente identificabile in termini pecuniari, il debito è di valuta;
quando invece il denaro esprime una commisurazione di un valore non immediatamente identificabile in termini pecuniari, il debito è di valore. Nel debito di valore quindi il denaro, lungi dall'essere il preciso interesse che il creditore aveva inteso realizzare, agisce quale succedaneo di un bene “altro” in relazione al quale è sorta l'obbligazione. Ciò, tra l'atro, è confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Civ., Sez. II, n. 1627/2022). Proprio in ragione di ciò, è corretta la rivalutazione monetaria disposta dal Tribunale in relazione alle somme dovute a titolo risarcitorio da parte dell' . Parte_2
Parimenti, deve essere rigettato il terzo motivo: è pacifico che, come affermato dai testimoni escussi,
l'appellante si sia limitato a porre dei teli di plastica che non hanno evitato la causazione di danni all'immobile sottostante in ragione di infiltrazioni di acqua piovana.
Sul punto giova ricordare come, in via generale, il debitore (l'appellante nel caso di specie) sia tenuto ex art. 1176 co. 2 c.c. ad adempiere la propria obbligazione con diligenza avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (c.d. diligenza qualificata); ciò significa che il concetto di diligenza, rilevando sia pagina 9 di 11 come metro di valutazione del comportamento del debitore, sia come criterio di responsabilità, impone al debitore medesimo di apprestare quel complesso di misure e cautele atte a soddisfare la propria obbligazione avuto riguardo l'interesse della controparte (tutto ciò a maggior ragione in un “contratto di risultato” qual è l'appalto). Ebbene, pare evidente come l'apposizione di tali teli di platica si sia rilevata del tutto inidonea ad assolvere una qualche funzione cautelativa/protettiva, essendo ciò indice, quindi, di un comportamento contrario a diligenza da parte del debitore. Ed, inoltre, non è ovviamente configurabile alcun tipo di corresponsabilità in capo all'appellato: la fattispecie negoziale di riferimento
è quella dell'appalto cioè quel contratto “col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro” (cfr. art. 1655 c.c.), quindi, l'appaltatore è arbitro dell'organizzazione e della gestione dei lavori. Proprio in ragione di questa autonomia che è elemento essenziale del contratto di appalto, non può che essere lo il solo responsabile dei danni da infiltrazione causati Parte_1 all'immobile dell'appellato, si sarebbe potuta configurare una responsabilità in capo a CP_1 solo laddove l'apposizione di tali teli fosse stata, ad esempio, ordinata dal committente stesso, portando l'appaltatore ad agire quale nudus minister, cioè quale mero esecutore materiale di una attività in cui non è riscontrabile alcuna libertà decisionale facente capo all'appaltatore stesso.
Infine, anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
Come più sopra evidenziato, il Tribunale nel porre a carico dello le spese di lite, di CTU e di Parte_1
CTP ha fatto un buon governo del principio di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale gravano sulla parte soccombente non solo le spese di lite, ma anche quelle dell'Accertamento Tecnico Preventivo acquisito al giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve poi dare atto della sussistenza, a carico dello , dei presupposti per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1050/2024, pubblicata in data Parte_1
29/01/2024 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2) Condanna l'appellante, , a rifondere in favore dell'appellata, Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €3.966,00, oltre IVA se
[...]
dovuta, spese generali al 15 % e CPA;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di , per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15. 01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
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