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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. RD DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 8464/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CUBITO ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso il suo studio in Torino, Via Barge n. 13, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca TOSINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Alseno (PC), Via F.lli Cervi n.143, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 14 Per la parte attrice opponente (“note scritte” depositate in data 28.5.2025):
“ - Nel merito:
Annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, perché inammissibile e improponibile, rigettando tutte le domande formulate dall'odierna società opposta e per l'effetto assolvere la semplificata, corrente in Via San Vincenzo dè Paoli n. Parte_1
47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore sig. dalle avversarie pretese, perché infondate di fatto e di diritto;
Parte_2
- ovvero, nel merito in via di estremo subordine:
Condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, anche tenuto conto della qualità delle prestazioni effettivamente svolte dalla Controparte_1
- In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Per la parte convenuta opposta (“note scritte” depositate in data 27.5.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto a favore di nella somma di Euro 7.523,84.=. e condannare Controparte_1 Parte_1
, corrente in Via San Vincenzo dè Paoli n. 47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ossequio alle ragioni sottese al P.IVA_1
decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della somma di Euro 7.523,84.= in favore di CP_1
[...]
Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge per il procedimento ingiuntivo e per il presente procedimento, che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere integralmente compensate per le ragioni di Controparte_1 cui in narrativa”.
pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 1775/2023, datato 6.03.2023 e depositato in pari data, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma di Euro 20.502,86, Parte_3
oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 15.4.2023 ritualmente notificato la società in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig. ha convenuto in giudizio la Parte_2
ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa depositando comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare
l'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.”
pagina 3 di 14
1.5. Con Decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.
1.6. Nelle more, con Decreto datato 15.04.2024 il Presidente della Terza Sezione Civile ha disposto l'assegnazione della presente causa al nuovo Giudice Dott. RD DI CAPUA, e la prima udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte entro il 16.052024, effettuato tempestivamente da entrambe le parti;
1.7. Con Ordinanza in data 22.5.2024 il Giudice Istruttore:
- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
-ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservando a formulazione di una proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. successivamente alla scadenza dei predetti termini.
1.8. Pervenute tempestivamente ed esaminate le note sostitutive d'udienza delle parti, con Ordinanza in data 28.10.2024 il Giudice:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte convenuta opposta;
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nell'Ordinanza datata 22.05.2024;
• di quanto disposto nella stessa Ordinanza:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse pagina 4 di 14 soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 7.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
invitando le parti a prendere posizione tramite il deposito di note scritte entro il 13.2.2025 con l'eventualità, in caso di mancata accettazione, di disporre la mediazione ex officio iudicis.
1.9. Pervenute tempestivamente ed esaminate le note scritte delle parti, constatata l'accettazione della proposta conciliativa da parte della convenuta in opposizione e la mancata accettazione della stessa da parte dell'opponente, con Ordinanza in data 19.2.2025, a modifica della precedente, senza disporre previamente la mediazione demandata apparendo la stessa superflua il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi pagina 5 di 14 procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” ;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo ”), infatti, “In CP_3 deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 6 di 14
2. Sul merito della presente causa.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, perché inammissibile e improponibile, rigettando tutte le domande formulate dall'odierna società opposta e per l'effetto assolvere la semplificata, corrente in Via San Vincenzo dè Parte_1
Paoli n. 47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore sig. dalle avversarie pretese, perché infondate di fatto e di diritto;
Parte_2 ovvero, nel merito in via di estremo subordine: Condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, anche tenuto conto della qualità delle prestazioni effettivamente svolte dalla - In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
2.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- di essere creditrice verso parte opposta per la somma totale di euro 20.502,86 stante il mancato pagamento dei servizi di fornitura di gas metano erogati all' utenza sita in Ciriè (TO) Via Luchino
Visconti n. 31, portata dalle fatture n. 100767 del 08/02/2022 per Euro 4.803,04.=; n.149270 del
08/03/2022 per Euro 3.533,40.=; n. 201211 del 08/04/2022 per Euro 3.705,35.=; n. 249000 del
11/05/2022 per Euro 1.185,94.=; n. 253795 del 10/06/2022 per Euro 53,58.=; n. 303734 del 08/07/2022 per Euro 53,58.=; n. 308410 del 08/08/2022 per Euro 53,58.=; n. 340818 del 08/09/2022 per Euro
143,92.=; n. 405401 del 11/10/2022 per Euro 6.970,47.;
-di aver reiteratamente sollecitato il pagamento del debito senza mai ricevere riscontro.
2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
pagina 7 di 14 Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame si ritiene che la parte convenuta opposta abbia sufficientemente provato, attraverso le proprie produzioni documentali sia in sede monitoria (cfr. bollette prodotte con i docc. da n.2 a n.10 ricorso monitorio nonché la copia del registro IVA vendite autenticata dal notaio Avv. Rosario
FRANCO in data 10/01/2023 prodotta con il doc. n. 12 ricorso monitorio) che in sede di opposizione
(cfr. prospetto letture docc. n.5-6-7 comparsa di costituzione e risposta) il titolo posto a base del diritto pagina 8 di 14 di credito fatto valere nei confronti dell'opponente, anche in luce delle generiche contestazioni sollevate dalla parte attrice nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto va ricordato, in particolare, che in materia di somministrazione conformemente agli artt. 115
c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova e salva l'ipotesi di contestazione specifica dell'utente, le bollette sono idonee a fornire la prova dei consumi esposti (concorde sul punto anche la giurisprudenza, cfr. ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n.
10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193) nonché, come logica conseguenza, del relativo rapporto contrattuale tra le parti.
Tanto premesso, nel presente giudizio parte opponente non ha mai contestato di aver usufruito del servizio erogato dalla società opposta né tantomeno ha dettagliato specifiche censure in ordine alle prestazioni ricevute o alla congruità dei consumi descritti nelle bollette di cui sopra, limitandosi a proporre una generica eccezione di inidoneità delle fatture a provare la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti da controparte.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in
Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
Risulta quindi sufficientemente accertata la fonte del diritto di credito fatto valere in via monitoria dalla parte convenuta opposta.
2.4. In corso di causa la ha altresì rappresentato - nelle note scritte sostitutive Controparte_1
d'udienza depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. in data 15.5.2024 - che nel mese di Ottobre 2023 il distributore le ha autonomamente comunicato una rettifica delle letture dei consumi posti a base delle fatture prodotte in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Con le suddette note scritte la società fornitrice opposta ha altresì depositato le note di credito conseguentemente emesse a favore dell'opponente (docc. 1-2-3 nota scritta di parte opposta dep.
15.5.2024) indicando inoltre la rettifica in diminuzione del quantum dovuto per le prestazioni erogate in favore della controparte, riducendola ad un totale di Euro 7.523,84.
Occorre sottolineare che tale sopravvenuta modificazione dell'ammontare del credito richiesto non pagina 9 di 14 trova la sua fonte in un errore rientrante nell'ambito di competenza e controllo della società opposta fornitrice, bensì è dovuto a un riconteggio delle letture dei consumi effettuato e comunicato dal soggetto distributore, individuato dalla normativa vigente come direttamente responsabile di tale compito. In tal senso l'art. 1, comma 6, della L. 27 dicembre 2017 attribuisce proprio al distributore il compito di accertare ed acquisire i consumi effettivi, demandando poi alle deliberazioni dell'Autorità le forme attraverso le quali tale servizio viene garantito (testualmente: “L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e
l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.”).
Altresì merita di essere ulteriormente valorizzato, nel senso di escludere qualsivoglia profilo di inadempimento in capo alla società per l'erroneo conteggio dei consumi, il Controparte_1 comportamento tenuto dalla parte attrice opponente, la quale non risulta aver mai fornito l'autolettura dei consumi stessi -circostanza non contestata da quest'ultima- in tal modo non assicurando il proprio
(dovuto) contributo nelle operazioni di acquisizione dei dati in un'ottica ispirata al principio, sancito all'art. 1375 c.c., di buona fede nell'esecuzione del contratto.
2.5. Tenuto conto dei rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 7.523,84;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
20.502,86 dev'essere senz'altro revocato;
infatti, come affermato autorevolmente dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass.
1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224;
Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019,
pagina 10 di 14 n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè
2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione
Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre 2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez.
II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n.
4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione
Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014,
n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez.
I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez.
I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489);
- ne consegue che il giudice dell'opposizione, qualora nel corso del giudizio accerti una diversa quantificazione del credito liquidato in sede monitoria, come nel caso di specie, dovrà certamente revocare in toto il decreto opposto sostituendo ad esso una sentenza di condanna al pagamento del corretto importo;
- pertanto, tenuto conto della intervenuta rettifica della pretesa creditoria indicata dalla parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla controparte la residua somma di Euro 7.523,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo) devono essere rigettate.
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3. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
3.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto che la riduzione dell'importo ingiunto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non sono conseguenza dell'accoglimento di alcuno dei motivi di opposizione proposti dalla parte attrice opponente e nemmeno di un errore imputabile alla società convenuta opposta, come meglio chiarito in motivazione.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo
(Euro 567,00 per compensi, Euro 145,50 per esposti, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese forfetarie nella misura del 15%, oltre alle successive occorrende).
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4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. Tenuto conto della soccombenza della parte attrice opponente, sulla base dei rilievi che precedono, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi per la presente fase di opposizione vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.397,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8464/2023 R.G. promossa dalla Parte_1
(parte attrice opponente) contro la (parte convenuta opposta),
[...] Controparte_1
nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. n. 1775/2023, datato 6.3.2023 e depositato in pari data;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta, per le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 7.523,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre
I.V.A. e C.P.A. e spese forfetarie nella misura del 15%, oltre alle successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge oltre alle successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 09 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. RD DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio Dott. Gilberto DI CARLO.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. RD DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 8464/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CUBITO ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso il suo studio in Torino, Via Barge n. 13, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca TOSINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Alseno (PC), Via F.lli Cervi n.143, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 14 Per la parte attrice opponente (“note scritte” depositate in data 28.5.2025):
“ - Nel merito:
Annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, perché inammissibile e improponibile, rigettando tutte le domande formulate dall'odierna società opposta e per l'effetto assolvere la semplificata, corrente in Via San Vincenzo dè Paoli n. Parte_1
47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore sig. dalle avversarie pretese, perché infondate di fatto e di diritto;
Parte_2
- ovvero, nel merito in via di estremo subordine:
Condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, anche tenuto conto della qualità delle prestazioni effettivamente svolte dalla Controparte_1
- In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Per la parte convenuta opposta (“note scritte” depositate in data 27.5.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto a favore di nella somma di Euro 7.523,84.=. e condannare Controparte_1 Parte_1
, corrente in Via San Vincenzo dè Paoli n. 47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ossequio alle ragioni sottese al P.IVA_1
decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della somma di Euro 7.523,84.= in favore di CP_1
[...]
Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge per il procedimento ingiuntivo e per il presente procedimento, che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere integralmente compensate per le ragioni di Controparte_1 cui in narrativa”.
pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 1775/2023, datato 6.03.2023 e depositato in pari data, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma di Euro 20.502,86, Parte_3
oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 15.4.2023 ritualmente notificato la società in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig. ha convenuto in giudizio la Parte_2
ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa depositando comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare
l'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.”
pagina 3 di 14
1.5. Con Decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.
1.6. Nelle more, con Decreto datato 15.04.2024 il Presidente della Terza Sezione Civile ha disposto l'assegnazione della presente causa al nuovo Giudice Dott. RD DI CAPUA, e la prima udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte entro il 16.052024, effettuato tempestivamente da entrambe le parti;
1.7. Con Ordinanza in data 22.5.2024 il Giudice Istruttore:
- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
-ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservando a formulazione di una proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. successivamente alla scadenza dei predetti termini.
1.8. Pervenute tempestivamente ed esaminate le note sostitutive d'udienza delle parti, con Ordinanza in data 28.10.2024 il Giudice:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte convenuta opposta;
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nell'Ordinanza datata 22.05.2024;
• di quanto disposto nella stessa Ordinanza:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse pagina 4 di 14 soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 7.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
invitando le parti a prendere posizione tramite il deposito di note scritte entro il 13.2.2025 con l'eventualità, in caso di mancata accettazione, di disporre la mediazione ex officio iudicis.
1.9. Pervenute tempestivamente ed esaminate le note scritte delle parti, constatata l'accettazione della proposta conciliativa da parte della convenuta in opposizione e la mancata accettazione della stessa da parte dell'opponente, con Ordinanza in data 19.2.2025, a modifica della precedente, senza disporre previamente la mediazione demandata apparendo la stessa superflua il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi pagina 5 di 14 procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” ;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo ”), infatti, “In CP_3 deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sul merito della presente causa.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, perché inammissibile e improponibile, rigettando tutte le domande formulate dall'odierna società opposta e per l'effetto assolvere la semplificata, corrente in Via San Vincenzo dè Parte_1
Paoli n. 47, Nichelino (TO), Cod. Fisc. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore sig. dalle avversarie pretese, perché infondate di fatto e di diritto;
Parte_2 ovvero, nel merito in via di estremo subordine: Condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, anche tenuto conto della qualità delle prestazioni effettivamente svolte dalla - In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
2.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- di essere creditrice verso parte opposta per la somma totale di euro 20.502,86 stante il mancato pagamento dei servizi di fornitura di gas metano erogati all' utenza sita in Ciriè (TO) Via Luchino
Visconti n. 31, portata dalle fatture n. 100767 del 08/02/2022 per Euro 4.803,04.=; n.149270 del
08/03/2022 per Euro 3.533,40.=; n. 201211 del 08/04/2022 per Euro 3.705,35.=; n. 249000 del
11/05/2022 per Euro 1.185,94.=; n. 253795 del 10/06/2022 per Euro 53,58.=; n. 303734 del 08/07/2022 per Euro 53,58.=; n. 308410 del 08/08/2022 per Euro 53,58.=; n. 340818 del 08/09/2022 per Euro
143,92.=; n. 405401 del 11/10/2022 per Euro 6.970,47.;
-di aver reiteratamente sollecitato il pagamento del debito senza mai ricevere riscontro.
2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
pagina 7 di 14 Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame si ritiene che la parte convenuta opposta abbia sufficientemente provato, attraverso le proprie produzioni documentali sia in sede monitoria (cfr. bollette prodotte con i docc. da n.2 a n.10 ricorso monitorio nonché la copia del registro IVA vendite autenticata dal notaio Avv. Rosario
FRANCO in data 10/01/2023 prodotta con il doc. n. 12 ricorso monitorio) che in sede di opposizione
(cfr. prospetto letture docc. n.5-6-7 comparsa di costituzione e risposta) il titolo posto a base del diritto pagina 8 di 14 di credito fatto valere nei confronti dell'opponente, anche in luce delle generiche contestazioni sollevate dalla parte attrice nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto va ricordato, in particolare, che in materia di somministrazione conformemente agli artt. 115
c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova e salva l'ipotesi di contestazione specifica dell'utente, le bollette sono idonee a fornire la prova dei consumi esposti (concorde sul punto anche la giurisprudenza, cfr. ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n.
10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193) nonché, come logica conseguenza, del relativo rapporto contrattuale tra le parti.
Tanto premesso, nel presente giudizio parte opponente non ha mai contestato di aver usufruito del servizio erogato dalla società opposta né tantomeno ha dettagliato specifiche censure in ordine alle prestazioni ricevute o alla congruità dei consumi descritti nelle bollette di cui sopra, limitandosi a proporre una generica eccezione di inidoneità delle fatture a provare la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti da controparte.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in
Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
Risulta quindi sufficientemente accertata la fonte del diritto di credito fatto valere in via monitoria dalla parte convenuta opposta.
2.4. In corso di causa la ha altresì rappresentato - nelle note scritte sostitutive Controparte_1
d'udienza depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. in data 15.5.2024 - che nel mese di Ottobre 2023 il distributore le ha autonomamente comunicato una rettifica delle letture dei consumi posti a base delle fatture prodotte in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Con le suddette note scritte la società fornitrice opposta ha altresì depositato le note di credito conseguentemente emesse a favore dell'opponente (docc. 1-2-3 nota scritta di parte opposta dep.
15.5.2024) indicando inoltre la rettifica in diminuzione del quantum dovuto per le prestazioni erogate in favore della controparte, riducendola ad un totale di Euro 7.523,84.
Occorre sottolineare che tale sopravvenuta modificazione dell'ammontare del credito richiesto non pagina 9 di 14 trova la sua fonte in un errore rientrante nell'ambito di competenza e controllo della società opposta fornitrice, bensì è dovuto a un riconteggio delle letture dei consumi effettuato e comunicato dal soggetto distributore, individuato dalla normativa vigente come direttamente responsabile di tale compito. In tal senso l'art. 1, comma 6, della L. 27 dicembre 2017 attribuisce proprio al distributore il compito di accertare ed acquisire i consumi effettivi, demandando poi alle deliberazioni dell'Autorità le forme attraverso le quali tale servizio viene garantito (testualmente: “L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e
l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.”).
Altresì merita di essere ulteriormente valorizzato, nel senso di escludere qualsivoglia profilo di inadempimento in capo alla società per l'erroneo conteggio dei consumi, il Controparte_1 comportamento tenuto dalla parte attrice opponente, la quale non risulta aver mai fornito l'autolettura dei consumi stessi -circostanza non contestata da quest'ultima- in tal modo non assicurando il proprio
(dovuto) contributo nelle operazioni di acquisizione dei dati in un'ottica ispirata al principio, sancito all'art. 1375 c.c., di buona fede nell'esecuzione del contratto.
2.5. Tenuto conto dei rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 7.523,84;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
20.502,86 dev'essere senz'altro revocato;
infatti, come affermato autorevolmente dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass.
1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224;
Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019,
pagina 10 di 14 n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè
2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione
Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre 2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez.
II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n.
4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione
Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014,
n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez.
I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez.
I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489);
- ne consegue che il giudice dell'opposizione, qualora nel corso del giudizio accerti una diversa quantificazione del credito liquidato in sede monitoria, come nel caso di specie, dovrà certamente revocare in toto il decreto opposto sostituendo ad esso una sentenza di condanna al pagamento del corretto importo;
- pertanto, tenuto conto della intervenuta rettifica della pretesa creditoria indicata dalla parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla controparte la residua somma di Euro 7.523,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo) devono essere rigettate.
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3. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
3.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto che la riduzione dell'importo ingiunto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non sono conseguenza dell'accoglimento di alcuno dei motivi di opposizione proposti dalla parte attrice opponente e nemmeno di un errore imputabile alla società convenuta opposta, come meglio chiarito in motivazione.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo
(Euro 567,00 per compensi, Euro 145,50 per esposti, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese forfetarie nella misura del 15%, oltre alle successive occorrende).
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4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. Tenuto conto della soccombenza della parte attrice opponente, sulla base dei rilievi che precedono, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi per la presente fase di opposizione vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.397,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8464/2023 R.G. promossa dalla Parte_1
(parte attrice opponente) contro la (parte convenuta opposta),
[...] Controparte_1
nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. n. 1775/2023, datato 6.3.2023 e depositato in pari data;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta, per le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 7.523,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre
I.V.A. e C.P.A. e spese forfetarie nella misura del 15%, oltre alle successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge oltre alle successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 09 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. RD DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio Dott. Gilberto DI CARLO.
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