Articolo 198 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 197Articolo 199
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16 settembre 2003
Art. 198. Servizio radioelettrico mobile aeronautico 1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico e' un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003