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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. RG 3997/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.12.2025, tra
e rappresentati e difesi dall' avv. Cosimo Maci in Parte_1 Parte_2 virtù mandato alle liti in atti, opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 CP_2
CH AT e MA LA in virtù mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 800/2023 (R. G. n. 9331/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione notificato in data 21.05.2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG. 9331/2022, n. 800/2023 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto,
“della somma di € 7.911,83, oltre gli interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 600,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. nonché successive occorrende”. Il procedimento monitorio aveva ad oggetto il credito relativo ad un contratto di finanziamento “IDEAFORD” che avrebbe ceduto a in data CP_3 CP_4
19/07/2012. Deducevano, a sostegno, il difetto di legittimazione attiva di , contestando CP_4 in particolare l'assenza del contratto di cessione del credito, la mancanza dei presupposti per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto per l'illegittima applicazione di interessi, spese ed addebiti, la mancata prova della erogazione delle somme mutuate. Si costituiva ritualmente l'opposta in data 05.10.2023 con la comparsa di costituzione e risposta con la quale, in via preliminare, in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'interposta opposizione per erronea applicazione del rito “Cartabia”, in vigore dal 28 febbraio 2023 (d. lgs. n. 149/2022 emanato in attuazione della legge n. 206/2021) e contrastando nel merito i motivi dell'opposizione. Dopo l'assegnazione termini ex art. 171, ter c.p.c. n. 1, 2 e 3, veniva disposta la conversione del rito e venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita documentalmente. Precisare delle conclusioni all'udienza del 06.12.2024, veniva fissata l'udienza al 05.12.2025 per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. La decisione segue il principio della c.d. “ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità, la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.” (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006), pertanto anche senza prendere posizione sulle altre questioni, logicamente preliminari, che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c. Tanto premesso, deve essere affrontata la questione relativa alla “carenza di legittimazione” attiva della creditrice opposta e di conseguenza della titolarità attiva del rapporto giuridico controverso. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 58 comma 2, 3 e 4, del T.U.B., che prevede: - la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
- la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (con l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.). Ciò posto, secondo l'orientamento più rigoroso della S.C. sulla prova della cessione de credito “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). Tale orientamento è stato di recente confermato da Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, che ha ritenuto inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, uniformandosi all' orientamento precedente, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della Data pubblicazione 25/08/2025 detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. nn. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025)”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione. Nel caso di specie, parte opposta ha allegato di avere provato la cessione con le “lettere di avvenuta comunicazione della cessione del credito inviata da CP_5
[...
alla sig.ra ed al sig. (di cui ai docc.4a, 4b, 5a, 5b Parte_1 Parte_2 ricorso monitorio), poi unite alle diffide di (di cui ai docc. 6a, 6b, 7a, 7b ricorso CP_6 monitorio)”. Le dichiarazioni della cedente, in ragione della significativa commistione con la cessionaria, non possono dimostrare l'avvenuta cessione e non possono sostituire il contratto di cessione (c.f.r., ex multis, Tribunale di Brescia, ordinanza del 17.04.2023; Tribunale di Pistoia, ordinanza del 31.12.2023). Dirimente è quanto sul punto osservato dal Tribunale di Milano "Non rileva infine la dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto. La stessa, anzitutto, non integra una confessione (la cedente, da tale dichiarazione, non trae alcun nocumento processuale, del resto non essendo neppure parte). Se fosse tale, e andasse quindi a danno della parte debitrice, si avrebbe il “mostriciattolo” di una confessione che opera a svantaggio del debitore ma di cui è autore il soggetto antagonista sul piano sostanziale di quest' ultimo” (c.f.r. sent. Trib. Milano del 21.05.2024). Né, dal tenore dei motivi dell'opposizione, risulta che la “controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., ord. n.5857/2022). Pertanto, tali documenti devono ritenersi inidonei a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa della titolarità del credito verso il cessionario;
infatti, pur potendo invece acquisire un valore indiziario rispetto all'esistenza materiale del fatto di cessione o potendo in astratto individuare il contenuto del contratto di cessione, non provano processualmente l'esistenza di quest'ultima e, in definitiva, la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Quanto detto impone di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte soccombente in favore dell'Erario, in ragione dell'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto ing. 800/2023 (R. G. n. 9331/2022); 2) condanna applicato il D.M. 55/2014 e succ. mod., al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite, che liquida in Euro 2.540,00 oltre RFSG, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002. Addì 13.12.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. RG 3997/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.12.2025, tra
e rappresentati e difesi dall' avv. Cosimo Maci in Parte_1 Parte_2 virtù mandato alle liti in atti, opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 CP_2
CH AT e MA LA in virtù mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 800/2023 (R. G. n. 9331/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione notificato in data 21.05.2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG. 9331/2022, n. 800/2023 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto,
“della somma di € 7.911,83, oltre gli interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 600,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. nonché successive occorrende”. Il procedimento monitorio aveva ad oggetto il credito relativo ad un contratto di finanziamento “IDEAFORD” che avrebbe ceduto a in data CP_3 CP_4
19/07/2012. Deducevano, a sostegno, il difetto di legittimazione attiva di , contestando CP_4 in particolare l'assenza del contratto di cessione del credito, la mancanza dei presupposti per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto per l'illegittima applicazione di interessi, spese ed addebiti, la mancata prova della erogazione delle somme mutuate. Si costituiva ritualmente l'opposta in data 05.10.2023 con la comparsa di costituzione e risposta con la quale, in via preliminare, in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'interposta opposizione per erronea applicazione del rito “Cartabia”, in vigore dal 28 febbraio 2023 (d. lgs. n. 149/2022 emanato in attuazione della legge n. 206/2021) e contrastando nel merito i motivi dell'opposizione. Dopo l'assegnazione termini ex art. 171, ter c.p.c. n. 1, 2 e 3, veniva disposta la conversione del rito e venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita documentalmente. Precisare delle conclusioni all'udienza del 06.12.2024, veniva fissata l'udienza al 05.12.2025 per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. La decisione segue il principio della c.d. “ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità, la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.” (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006), pertanto anche senza prendere posizione sulle altre questioni, logicamente preliminari, che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c. Tanto premesso, deve essere affrontata la questione relativa alla “carenza di legittimazione” attiva della creditrice opposta e di conseguenza della titolarità attiva del rapporto giuridico controverso. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 58 comma 2, 3 e 4, del T.U.B., che prevede: - la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
- la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (con l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.). Ciò posto, secondo l'orientamento più rigoroso della S.C. sulla prova della cessione de credito “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). Tale orientamento è stato di recente confermato da Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, che ha ritenuto inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, uniformandosi all' orientamento precedente, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della Data pubblicazione 25/08/2025 detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. nn. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025)”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione. Nel caso di specie, parte opposta ha allegato di avere provato la cessione con le “lettere di avvenuta comunicazione della cessione del credito inviata da CP_5
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alla sig.ra ed al sig. (di cui ai docc.4a, 4b, 5a, 5b Parte_1 Parte_2 ricorso monitorio), poi unite alle diffide di (di cui ai docc. 6a, 6b, 7a, 7b ricorso CP_6 monitorio)”. Le dichiarazioni della cedente, in ragione della significativa commistione con la cessionaria, non possono dimostrare l'avvenuta cessione e non possono sostituire il contratto di cessione (c.f.r., ex multis, Tribunale di Brescia, ordinanza del 17.04.2023; Tribunale di Pistoia, ordinanza del 31.12.2023). Dirimente è quanto sul punto osservato dal Tribunale di Milano "Non rileva infine la dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto. La stessa, anzitutto, non integra una confessione (la cedente, da tale dichiarazione, non trae alcun nocumento processuale, del resto non essendo neppure parte). Se fosse tale, e andasse quindi a danno della parte debitrice, si avrebbe il “mostriciattolo” di una confessione che opera a svantaggio del debitore ma di cui è autore il soggetto antagonista sul piano sostanziale di quest' ultimo” (c.f.r. sent. Trib. Milano del 21.05.2024). Né, dal tenore dei motivi dell'opposizione, risulta che la “controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., ord. n.5857/2022). Pertanto, tali documenti devono ritenersi inidonei a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa della titolarità del credito verso il cessionario;
infatti, pur potendo invece acquisire un valore indiziario rispetto all'esistenza materiale del fatto di cessione o potendo in astratto individuare il contenuto del contratto di cessione, non provano processualmente l'esistenza di quest'ultima e, in definitiva, la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Quanto detto impone di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte soccombente in favore dell'Erario, in ragione dell'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto ing. 800/2023 (R. G. n. 9331/2022); 2) condanna applicato il D.M. 55/2014 e succ. mod., al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite, che liquida in Euro 2.540,00 oltre RFSG, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002. Addì 13.12.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI