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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1662/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile
2022 e depositata in data 19 maggio 2022, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Asmara n. 12/A, presso lo studio dell'avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Naso, c.da Cresta n. 577, presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia che lo rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
sono presenti l'avv. Tiziana Pascalia in sostituzione dell'avv. Amata e l'avv. Daniele Letizia, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 1° dicembre 2022, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile 2022 e depositata in data 19 maggio 2022, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 111/2020 che lo aveva condannato al pagamento di euro 1.622,10, oltre le spese, in favore di a CP_1 titolo di compenso per prestazioni d'opera professionale rese da quest'ultimo. L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui non si era pronunciata sull'operatività della prescrizione presuntiva, ha chiesto: in via principale, di annullare e/o riformare la sentenza gravata;
conseguentemente, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 111/2020, in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato dal geom. nei confronti dell'appellante; in ogni CP_1 caso, di revocare il decreto ingiuntivo n. 111/2020, in ragione dell'intervenuto adempimento dell'appellante al suo obbligo di pagamento in favore del geom. con vittoria delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17 febbraio 2023, si è costituito il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'appellante, ha domandato il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato che la Parte_1 sentenza di primo grado è errata per la mancata/errata trattazione dell'eccezione sollevata in relazione all'operare della prescrizione presuntiva. In particolare, ha eccepito che il decorso del termine triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. ha comportato l'estinzione del credito dell'appellato.
Il motivo appare fondato.
La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta (Cass., SS.UU., n. 13144/2015).
Al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale, per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza. È, altresì, consolidato l'orientamento secondo il quale la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto (Cass., n. 789/2022), ipotesi che non ricorre nella specie, atteso che non risulta prodotto alcun contratto scritto.
Nella specie, ha prodotto le email con le quali Parte_1 CP_1 era stato incaricato da per conto di
[...] Controparte_2 [...]
(il cui indirizzo era il seguente: ; Pt_1 Email_1
v. all. note del 4 aprile 2023). Pt_1
Tuttavia, tali documenti non possono integrare l'ipotesi dell'atto scritto in quanto la proposta contrattuale non proviene direttamente da
[...]
né risulta sottoscritta digitalmente. Pt_1
La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale della parte, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351
c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non integra la stipula di un contratto scritto (in tale senso, Cass., n. 22012/2023).
Tanto premesso, si osserva, inoltre, che la prescrizione triennale prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c. relativamente alle fatture nn. 17/15 e 7/16 non risulta validamente interrotta dal messaggio whatsapp del 16 febbraio 2018, e il messaggio del 5 maggio 2020, nonché la succesiva azione monitoria appaiono tardivi.
Peraltro, non appare condivisibile la tesi difensiva dell'appellato secondo il quale il messaggio del 16 febbraio 2018 conterrebbe la diffida. In realtà, il messaggio indicato dall'appellato come contenente l'espressa diffida non è del 16 febbraio 2018 ma del 5 maggio 2020.
Il messaggio del 16 febbraio 2018 ha, invece, il seguente contenuto
“Buonasera sig. Ho provato a contattarla in questi giorni perché Pt_1 desidero parlare con lei in merito ai lavori da me svolti ormai diversi mesi fa per i sui terreni e fabbricati ad Ucria. Le chiedo gentilmente appena può di chiamarmi per potere definire il tutto. Cordiali saluti. Geom. CP_1
(v. all. note del 4 aprile 2023).
[...] Pt_1
Tale documento non può ritenersi idoneo all'interruzione della prescrizione eccepita in mancanza dell'esplicitazione della volontà di chiedere l'adempimento e dell'intimazione ad adempiere. Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass., n.
15140/2021).
Nella specie, manca del tutto il presupposto fondamentale, ovvero la richiesta di pagamento e la diffida ad adempiere che non vengono rivolte al debitore, trattandosi di una semplice richiesta di essere contattati. Peraltro, si precisa che l'opponente in primo grado si era limitato ad eccepire la prescrizione presuntiva e l'avvenuto pagamento, eccezioni che sono tra di loro compatibili.
Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass., n. 34710/2024).
Pertanto, operando la prescrizione presuntiva, la domanda di adempimento svolta dal va rigettata. CP_1
Per quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda dell'appellato. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 aggiornati al 2018 per i compensi del primo grado e al d.m. n. 147/2022 per i compensi del secondo grado (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria per il grado di appello;
valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, dove è stata resa la relativa dichiarazione di rito, in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata (v. atto di citazione in opposizione del primo grado del giudizio).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1662/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile
2022 e depositata in data 19 maggio 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda dell'appellato;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in: euro 76,00 per esborsi del primo grado del giudizio;
euro 671,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 100,50 per esborsi del secondo grado del giudizio;
euro 852,00 per compensi del secondo grado del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Dispone la distrazione del pagamento degli esborsi e dei compensi del primo grado del giudizio in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1662/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile
2022 e depositata in data 19 maggio 2022, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Asmara n. 12/A, presso lo studio dell'avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Naso, c.da Cresta n. 577, presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia che lo rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
sono presenti l'avv. Tiziana Pascalia in sostituzione dell'avv. Amata e l'avv. Daniele Letizia, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 1° dicembre 2022, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile 2022 e depositata in data 19 maggio 2022, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 111/2020 che lo aveva condannato al pagamento di euro 1.622,10, oltre le spese, in favore di a CP_1 titolo di compenso per prestazioni d'opera professionale rese da quest'ultimo. L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui non si era pronunciata sull'operatività della prescrizione presuntiva, ha chiesto: in via principale, di annullare e/o riformare la sentenza gravata;
conseguentemente, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 111/2020, in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato dal geom. nei confronti dell'appellante; in ogni CP_1 caso, di revocare il decreto ingiuntivo n. 111/2020, in ragione dell'intervenuto adempimento dell'appellante al suo obbligo di pagamento in favore del geom. con vittoria delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17 febbraio 2023, si è costituito il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'appellante, ha domandato il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato che la Parte_1 sentenza di primo grado è errata per la mancata/errata trattazione dell'eccezione sollevata in relazione all'operare della prescrizione presuntiva. In particolare, ha eccepito che il decorso del termine triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. ha comportato l'estinzione del credito dell'appellato.
Il motivo appare fondato.
La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta (Cass., SS.UU., n. 13144/2015).
Al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale, per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza. È, altresì, consolidato l'orientamento secondo il quale la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto (Cass., n. 789/2022), ipotesi che non ricorre nella specie, atteso che non risulta prodotto alcun contratto scritto.
Nella specie, ha prodotto le email con le quali Parte_1 CP_1 era stato incaricato da per conto di
[...] Controparte_2 [...]
(il cui indirizzo era il seguente: ; Pt_1 Email_1
v. all. note del 4 aprile 2023). Pt_1
Tuttavia, tali documenti non possono integrare l'ipotesi dell'atto scritto in quanto la proposta contrattuale non proviene direttamente da
[...]
né risulta sottoscritta digitalmente. Pt_1
La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale della parte, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351
c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non integra la stipula di un contratto scritto (in tale senso, Cass., n. 22012/2023).
Tanto premesso, si osserva, inoltre, che la prescrizione triennale prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c. relativamente alle fatture nn. 17/15 e 7/16 non risulta validamente interrotta dal messaggio whatsapp del 16 febbraio 2018, e il messaggio del 5 maggio 2020, nonché la succesiva azione monitoria appaiono tardivi.
Peraltro, non appare condivisibile la tesi difensiva dell'appellato secondo il quale il messaggio del 16 febbraio 2018 conterrebbe la diffida. In realtà, il messaggio indicato dall'appellato come contenente l'espressa diffida non è del 16 febbraio 2018 ma del 5 maggio 2020.
Il messaggio del 16 febbraio 2018 ha, invece, il seguente contenuto
“Buonasera sig. Ho provato a contattarla in questi giorni perché Pt_1 desidero parlare con lei in merito ai lavori da me svolti ormai diversi mesi fa per i sui terreni e fabbricati ad Ucria. Le chiedo gentilmente appena può di chiamarmi per potere definire il tutto. Cordiali saluti. Geom. CP_1
(v. all. note del 4 aprile 2023).
[...] Pt_1
Tale documento non può ritenersi idoneo all'interruzione della prescrizione eccepita in mancanza dell'esplicitazione della volontà di chiedere l'adempimento e dell'intimazione ad adempiere. Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass., n.
15140/2021).
Nella specie, manca del tutto il presupposto fondamentale, ovvero la richiesta di pagamento e la diffida ad adempiere che non vengono rivolte al debitore, trattandosi di una semplice richiesta di essere contattati. Peraltro, si precisa che l'opponente in primo grado si era limitato ad eccepire la prescrizione presuntiva e l'avvenuto pagamento, eccezioni che sono tra di loro compatibili.
Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass., n. 34710/2024).
Pertanto, operando la prescrizione presuntiva, la domanda di adempimento svolta dal va rigettata. CP_1
Per quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda dell'appellato. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 aggiornati al 2018 per i compensi del primo grado e al d.m. n. 147/2022 per i compensi del secondo grado (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria per il grado di appello;
valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, dove è stata resa la relativa dichiarazione di rito, in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata (v. atto di citazione in opposizione del primo grado del giudizio).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1662/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 61, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 21 aprile
2022 e depositata in data 19 maggio 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda dell'appellato;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in: euro 76,00 per esborsi del primo grado del giudizio;
euro 671,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 100,50 per esborsi del secondo grado del giudizio;
euro 852,00 per compensi del secondo grado del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Dispone la distrazione del pagamento degli esborsi e dei compensi del primo grado del giudizio in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)