Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 14927 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14927 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA GIANNI presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ARINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in BACOLI il 6/09/2016 CP_1
(atto n. 123, P. II, S. A, anno 2016) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 15/02/2022, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 27070/2021. Pt_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
1
All'udienza cartolare del 12/06/2025 con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza. Sulle conclusioni delle parti
(alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio, senza termini ex art. 473 bis 28 cpc. alla luce dell'espressa rinuncia e dell'accordo raggiunto.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, e con Per_1
residenza privilegiata presso la madre. Entrambi i genitori, pertanto, continueranno ad esercitar la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
In ordine al diritto di visita/prelievo della piccola (così come già stabilito in Per_1
separazione) il padre vedrà e terrà con sé la minore quando lo desidera ma previa organizzazione e avviso reciproco e, in mancanza di accordo, almeno due giorni a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì con pernottamento, di tal che il padre accompagnerà la piccola il giorno Per_1
successivo (al martedì ed al giovedì) a scuola;
la minore, inoltre, trascorrerà con il padre, a settimane alterne, il week end dalle ore 19,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento;
Per ciò che concerne le festività natalizie, si ricorderà al criterio dell'alternanza annuale così che la minore trascorrerà con un genitore il periodo che va dal 23/12 al 26/12 e con l'altro il periodo che va dal 27/12 al 1/01 invertendo i periodi l'anno successivo. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà adottato per le vacanze pasquali nel periodo che va dal giovedì al sabato santo e della domenica al lunedì in Albis.
La minore trascorrerà ogni anno la festa della mamma con la IG.ra e la festa del papà CP_1
con il IG. . Parte_1
2 In relazione alle vacanze estive, ognuno dei genitori terrà con sé la figlia minore , Persona_2 quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, che potranno essere determinati d'accordo tra i coniugi entro e non oltre il primo maggio, e previo accordo anche nel mese di luglio.
In ragione dell'affidamento condiviso, le parti potranno variare, consensualmente, per reciproche esigenze, giorni, luoghi e orari indicati, previo accordo, da comunicarsi anche per vie brevi.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per Parte_1 CP_1 la minore , un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00 euro) da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, tale somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici istat come per legge.
Le spese straordinarie di natura medica, ludica e scolastica, resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, salvo preventivo accordo sull'utilità, necessità e/o opportunità delle stesse con riferimento, per la concreta gestione delle spese straordinarie, al protocollo adottato di concerto tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e il Tribunale di Napoli.
Il IG, corrisponderà per le spese del vestiario pregresse determinate in € Parte_1
1.000,00 (mille/00).
Per quel che concerne la casa coniugale sita in Ercolano alla Via Trentola, 183 Sc. B int. 3
t.1 t 2; piano 3°, deve chiarirsi che essa è limitata soltanto ad una porzione di un appartamento più grande di proprietà della madre del IG. (IG.ra per cui una parte di detto Pt_1 Parte_3
immobile è adibita a casa coniugale ed una parte è adibita ad abitazione della IG.ra Pt_3
La casa coniugale e l'abitazione in cui vive la IG.ra hanno un unico accesso dal Pt_3 pianerottolo;
entrando nell'immobile si accede, poi, ad un piccolo ingresso con due porte: la porta posta a destra accede alla porzione di immobile adibito dalla IG.ra (sulla quale né il Pt_3 Pt_1
né la vantano alcuna pretesa in quanto non facente parte della casa coniugale) composta da CP_1
un van cucina, una camera da letto ed un bagno. La porta a sinistra, invece, accede alla porzione di immobile adibito a casa coniugale nella quale insistono tutti i contatori delle utenze (oltre che da caldaia) che servono tutto l'immobile.
In costanza di separazione consensuale le parti si accordavano per cui la casa coniugale veniva virtualmente divisa in due zone ognuna assegnata ad un coniuge e, precisamente:
La zona a) sita al piano inferiore, costituita da un bagno, due camere ed un balcone, che veniva assegnata al IG. Pt_1
La zona ) sita al piano superiore (che si accede attraverso una scala sita in una delle due camere del piano inferiore – quella in fondo a sinistra) costituita da un salone living con cucina, un terrazzo a livello ed un bagno, che veniva assegnata alla IG.ra CP_1
3 Oggi il IG. rinuncia alla parte di casa coniugale a lui assegnata in costanza di Pt_1 separazione – cioè la zona a) – e, pertanto, alla IG.ra viene assegnata l'intera casa coniugale CP_1
– che la abiterà con la figlia – fino a un anno dopo la pubblicazione della sentenza de quo Per_1
avendo, la stessa, trovata altra sistemazione abitativa a lei consona.
Entro quella data, pertanto, la IG.ra si trasferirà ad altra abitazione, insieme CP_1 alla figlia, rinunciando definitivamente all'assegnazione della casa coniugale. l'indirizzo del nuovo domicilio dovrà essere prontamente comunicato al IG. . Parte_1
Soltanto al momento del trasloco (e alla consegna delle chiavi) il IG. corrisponderà Pt_1
(con bonifico istantaneo o con assegno circolare) alla IG.ra la somma di € 10.000,00 CP_1
(diecimila/00 euro) a titolo di rimborso per i lavori effettuati a suo tempo, nella casa coniugale.
Si chiarisce che il versamento della somma di cui sopra è subordinato al trasferimento della IG.ra ad altra abitazione e alla rinuncia definitiva all'assegnazione della casa coniugale entro CP_1
il termine perentorio di cui sopra nel senso che, laddove quest'ultima non dovesse trasferirsi (e rinunciare all'assegnazione della casa coniugale) entro un anno dalla pubblicazione della sentenza per cui è causa, il IG. non sarà più obbligato al versamento della somma di € Parte_1
10.000,00 né di alcuna altra somma.
Tale trasferimento, oltre al versamento di diecimila euro alla IG.ra non comporterà alcun CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento di € 400,00 (quattrocento00) mensili che il , oggi, si Pt_1
obbliga a versare per la figlia, né darà luogo ad alcun assegno per la moglie.
Il IG. si obbliga a intestare la somma di € 5000.00 (cinquemila/00) alla Parte_1
figlia minore attraverso buono fruttifero postale o bancario che consegnerà alla Persona_2
IG.ra che lo custodirà e consegnerà alla figlia al compimento della maggiore CP_1 Per_1 età, al momento del rilascio dell'immobile.
Nel periodo nel quale la IG.ra abiterà la totalità della casa coniugale, le spese di utenze CP_1 saranno ripartite al 50% tra quest'ultima e a IG.ra sempre in tale periodo di permanenza Pt_3
nella casa coniugale, la IG.ra si impegnerà a concedere, previo avviso, alla IG.ra CP_1
(o chi per essa) l'accesso a detta casa coniugale (fino al trasferimento ad altra abitazione) Pt_3
per la verifica delle letture dei contatori e della manutenzione della caldaia, impegnandosi a prestare il relativo consenso per il conseguimento di tale scopo.
Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, questi restano tutti nella piena disponibilità e proprietà della IG.ra . CP_1
Vista la perdurante autosufficienza economica dei IGg.ri e , Parte_1 CP_1
nessun assegno divorzile è previsto per ciascuno di loro, così come concordato nella loro separazione coniugale consensuale in relazione all'assegno di mantenimento.
4 Le parti si impegneranno a comunicare reciprocamente ogni variazione di residenza e/o domicilio anche per le vie brevi.
I IGg.ri e si impegnano a rilasciare l'assenso reciproco alla Parte_1 CP_1
richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per la minore, nonché le carte di identità valide per l'espatrio, è in caso in assenza di uno de genitori per qualsivoglia provvedimento inerente agli interessi della minore entrambi sono autorizzati a sottoscrivere qualsivoglia autorizzazione.
Per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme in materia;
DI NON AVER PIU' NULLA A PRETENDERE RECIPROCAMENE AVENDO REGOLAMENTATO
OGNI RAPPORTO PATRIMONIALE ED OGNI RECIPROCA PENDENZA ECONOMICA.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, peraltro infradodicenne, senza necessità di procedere all'ascolto della stessa, in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e in BACOLI il 6/09/2016 (atto n. 123, P. II, S. A, anno 2016); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20/06/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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