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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 871/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(Documento d'Identità n. ), Parte_1 NumeroD_1 nato il [...] in [...];
(Documento d'Identità n. ), Parte_2 NumeroD_2 nata il [...] in [...];
(Documento d'Identità n. ), nata Parte_3 NumeroD_3 il 14.09.1992 in Argentina, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Documento Persona_1
d'Identità n. ), nata il [...] in [...], tutti rappresentati e NumeroD_4 difesi dall'Avv. Silvio Maragucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Monza, via Marsala n. 21;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato a Persona_2
Cantalupo nel Sannio (IS) il 17.04.1872, successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto, il quale rinunciò alla cittadinanza italiana naturalizzandosi statunitense in data 30.09.1926, con vittoria di spese.
Il , ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
I ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita di unitamente agli ulteriori atti di nascita e Persona_2 di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al a Parte_4
Cordoba, Argentina - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Parimenti non ostativa alla trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti
è l'avvenuta naturalizzazione dell'avo, , nel 1926, trattandosi Persona_2 di naturalizzazione avvenuta dopo la nascita dell'unico figlio Persona_3
, nato il [...], nonché dopo il raggiungimento della maggiore età da
[...] parte di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12 della legge n.
555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”. Tale conclusione, del resto, è in linea con l'orientamento della Corte di appello di Roma, secondo cui – a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio – “la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana” (in tal senso:
Corte appello Roma, n. 7950/2021).
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (in particolare, hanno dato Parte_3 prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del a Parte_4
Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Campobasso, 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 871/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(Documento d'Identità n. ), Parte_1 NumeroD_1 nato il [...] in [...];
(Documento d'Identità n. ), Parte_2 NumeroD_2 nata il [...] in [...];
(Documento d'Identità n. ), nata Parte_3 NumeroD_3 il 14.09.1992 in Argentina, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Documento Persona_1
d'Identità n. ), nata il [...] in [...], tutti rappresentati e NumeroD_4 difesi dall'Avv. Silvio Maragucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Monza, via Marsala n. 21;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato a Persona_2
Cantalupo nel Sannio (IS) il 17.04.1872, successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto, il quale rinunciò alla cittadinanza italiana naturalizzandosi statunitense in data 30.09.1926, con vittoria di spese.
Il , ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
I ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita di unitamente agli ulteriori atti di nascita e Persona_2 di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al a Parte_4
Cordoba, Argentina - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Parimenti non ostativa alla trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti
è l'avvenuta naturalizzazione dell'avo, , nel 1926, trattandosi Persona_2 di naturalizzazione avvenuta dopo la nascita dell'unico figlio Persona_3
, nato il [...], nonché dopo il raggiungimento della maggiore età da
[...] parte di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12 della legge n.
555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”. Tale conclusione, del resto, è in linea con l'orientamento della Corte di appello di Roma, secondo cui – a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio – “la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana” (in tal senso:
Corte appello Roma, n. 7950/2021).
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (in particolare, hanno dato Parte_3 prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del a Parte_4
Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Campobasso, 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi