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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 349 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al ricorso e Parte_1
al suo accoglimento, e stante le risultanze alle quali è pervenuto il CTU che ha riconosciuto le prestazioni richieste, si chiede che i predetti benefici dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992 benefici siano riconosciuti con decorrenza dal mese di novembre 2023, con condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi CP_2
professionali del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/03/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' all'erogazione della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite. Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“DIAGNOSI: Diabete mellito tipo II complicato da neuropatia. Obesità con complicanze Cont poliartrosiche ad incidenza funzionale. portarice di PM definitivo per di II grado. Incontinenza urinaria. Pregressa frattura di omero sinistro. In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra , è affetta da "Diabete mellito tipo II Parte_1
complicato da neuropatia. Obesità con complicanze poliartrosiche ad incidenza funzionale. portarice
Cont di PM definitivo per di II grado. Incontinenza urinaria. Pregressa frattura di omero sinistro".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.
104, art. 3, comma 3) a decorrere dal Novembre 2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal novembre 2023.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma prima della perizia svolta in sede di ATP, Le vanno riconosciute le spese legali che liquida nella misura del 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal novembre 2023.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al ricorso e Parte_1
al suo accoglimento, e stante le risultanze alle quali è pervenuto il CTU che ha riconosciuto le prestazioni richieste, si chiede che i predetti benefici dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992 benefici siano riconosciuti con decorrenza dal mese di novembre 2023, con condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi CP_2
professionali del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/03/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' all'erogazione della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite. Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“DIAGNOSI: Diabete mellito tipo II complicato da neuropatia. Obesità con complicanze Cont poliartrosiche ad incidenza funzionale. portarice di PM definitivo per di II grado. Incontinenza urinaria. Pregressa frattura di omero sinistro. In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra , è affetta da "Diabete mellito tipo II Parte_1
complicato da neuropatia. Obesità con complicanze poliartrosiche ad incidenza funzionale. portarice
Cont di PM definitivo per di II grado. Incontinenza urinaria. Pregressa frattura di omero sinistro".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.
104, art. 3, comma 3) a decorrere dal Novembre 2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal novembre 2023.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma prima della perizia svolta in sede di ATP, Le vanno riconosciute le spese legali che liquida nella misura del 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal novembre 2023.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini