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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 6465/2019 e pubblicata il 25 giugno 2019, iscritto al n. 5311/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio
2025 e pendente
TRA
la . (c. f.: ), in qualità di società incorporante la Parte_1 P.IVA_1 società giusta l'atto di fusione del 17.4.2018 per notar Controparte_1 Per_1
, Rep. n. 36802, racc. n. 22123, con sede in Castel Volturno (CE) alla via
[...]
Domitiana, km 30, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Savastano (c.f. ; C.F._1
APPE LLA NTE E AP PE L LA TA INC I D E N TA LE
E
l'AZ IE A LE NA P OL I 1 C E NT R O (c.f.: ), con sede legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti redatta mediante atto a rogito del notar di Persona_2
Frattaminore del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Annamaria De
Nicola (c.f. ) e Anna Vingiani (c.f. C.F._2 C.F._3
APPE L LA TA E APPE L LA N TE I NC ID E N TA L E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il 3.11.2015 la in qualità di struttura sanitaria convenzionata con la Controparte_1
ad erogare servizi di ricovero per prestazioni di chirurgia, ostetricia Controparte_4
e ginecologia, come da contratto relativo alle prestazioni del 2013 stipulato il
18.11.2013, chiedeva ingiungersi al detto ente sanitario il pagamento in suo favore della somma di 374.728,32 €, “oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo” a titolo di residuo impagato delle prestazioni rese nell'anno 2013.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 7290/2015 del 4.12.2015 e notificato dal Pt_2 il 16.12.2015, il Tribunale adìto ingiungeva all' il pagamento
[...] Controparte_4 in favore della della somma richiesta oltre “interessi ex d.lgs 231/02 a CP_1 decorrere dalle scadenze previste in contratto fino al soddisfo (subordinando il pagamento degli interessi all'emissione della relativa fattura, come previsto dall'art. 7 comma 7 del contratto)”, nonché le spese della procedura.Con 3. Al detto decreto proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 25.1.2016, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- la mancata prova del rapporto di convenzionamento e della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento;
- la non debenza della somma richiesta in virtù delle seguenti contestazioni: a)
l'importo di € 74.239,90 non era dovuto perché relativo a prestazioni per cui l'opposta non era accreditata;
b) la somma di € 267.800,50 doveva essere decurtata perché afferente a prestazioni erogate a neonati con patologie per cui non era accreditata;
c)
€ 32.198,73 non era dovuta perché afferente a prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in eccesso rispetto a quanto fissato dalla normativa regionale;
d) €
482,17 non dovuti in quanto relativi a prestazioni ritenute inappropriate a seguito di controlli e verifiche sanitarie da parte dell'ente sanitario;
- la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sia perché la normativa non era applicabile alle prestazioni qui considerate, non trattandosi di transazioni commerciali, sia per la non debenza della somma richiesta sia, infine, per l'assenza di una regolare costituzione in mora
4. Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata il Controparte_1
27.5.2016, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- era pretestuosa l'eccezione inerente alla mancanza di prova del rapporto di convenzionamento tra e , in quanto era stato CP_1 Controparte_4 depositato contratto di convenzionamento stipulato il 18.11.2013;
- erano illegittime le decurtazioni operate sia nel modus sia nel quantum, essendo state violate le prescrizioni contrattuali inerenti ai termini e alle modalità di espletamento dei controlli opportuni per contestare eventuali prestazioni;
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Asl Napoli 1 Centro Pag. 2 di 11 CP_5 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- la documentazione offerta per provare le eccepite decurtazioni non era idonea in quanto non consentiva di associare l'importo contestato al motivo di contestazione;
- in ordine alla contestazione per prestazioni incongrue ritenute non dovute in quanto afferenti a servizi resi in favore di neonati con patologie, la nota del Dr. Per_3 chiariva che le prestazioni erogate ai neonati in condizioni patologiche “non hanno necessitato di trasferimento presso altre strutture ospedaliere in quanto la CP_6
è adeguatamente attrezzata per assistere tali neonati affetti dalle suddette
[...] patologie, sicché le prestazioni suddette “per mero errore del medico, sono state associate ad un codice DRG riferito ai c.d. “neonati patologici” ma che, di fatto, ben potevano essere erogate dalla per rientrare perfettamente nel regime di CP_7 convenzionamento in cui la medesima è legittimata ad operare”; Con
- le decurtazioni contestate dall' non erano provate, e comunque, avendo la garantito assistenza ai pazienti che avrebbero dovuto essere a carico CP_1 Con dell' il mancato pagamento avrebbe determinato un arricchimento senza giusta Con causa in favore dell' sicché gli importi sarebbero stati dovuti ex art. 2041 c.c.;
- era applicabile al caso in esame la normativa sugli interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/02.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Confermare il Decreto
Ingiuntivo n. D.I. 7290/15, RG. 72217/15 e concedere la provvisoria esecuzione, per la somma ingiunta di Euro 374.721,30. 2) Nella denegata ipotesi di rifiuto di concedere in favore di a carico dell' la CP_1 Controparte_8 provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo D.I. 7290/15, RG. 72217/15, disporre ordinanza provvisoriamente esecutiva sulle somme non contestate ex art. 186 ter c.p.c. per Euro 374.721,30 nel merito: 3) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di . 4) Condannare l' al CP_1 CP_4 pagamento della somma di Euro 374.721,30 oltre interessi ex art. 1248 c.c. come riformato dal Decreto legge 132/2014 art. 17”.
5. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Napoli con la sentenza n.
6465/2019, pubblicata il 25.6.2019, con cui accoglieva in parte l'opposizione, per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della della somma di € 74.722,07, oltre Controparte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/02, come richiesti. In ragione del complessivo esito della Con controversia (cioè dell'accoglimento parziale dell'opposizione dell' e del conseguente accertamento di un credito ridotto in favore della ), compensava CP_6 nella misura di 1/3 le spese di lite sia della fase monitoria che di quella di opposizione
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. 1 Centro Pag. 3 di 11 CP_5 CP_4 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Con tra le parti e condannava l' opponente al pagamento dei restanti 2/3, con attribuzione in favore del difensore della , dichiaratosi anticipatario. CP_1
In particolare, il Tribunale:
- riteneva provata la sussistenza del rapporto di convenzionamento sulla scorta del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n. 502/92 stipulato tra le parti il
18.11.2013 per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
- esponeva in generale la modalità di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero che appunto avveniva “in base al c.d. metodo del DRG;
con tale metodo ogni ricovero viene, all'atto delle dimissioni, riportato, per le prestazioni effettuate durante la degenza, in una scheda detta SDO (Scheda di Dimissione
Ospedaliera). Dunque, è lo stesso centro erogatore delle prestazioni che codifica nella
SDO la tipologia di ricovero, in base a criteri adottati a livello internazionale.
Successivamente, sulla base della elaborazione informatizzata della SDO viene generato il DRG (Diagnosis Related Group) che è, a sua volta, associato ad una Con determinata tariffa”. Aggiungeva, inoltre, che l' rocedeva ad effettuare i controlli e le verifiche sia in ordine all'effettivo accreditamento della struttura sia in ordine alla concreta appropriatezza delle prestazioni erogate;
- con riferimento al caso di specie, riteneva fondata la decurtazione di € Con 267.800,50 € sostenendo che era corretto quanto affermato dall' opponente, che cioè, in assenza dell'accreditamento per l'erogazione di prestazioni ai neonati patologici, la non avrebbe dovuto richiedere il pagamento bensì procedere al CP_6 trasferimento verso strutture all'uopo autorizzate tramite l'accreditamento per l'assistenza ospedaliera ai neonati patologici. Riteneva poi non provata e comunque Con inidonea a superare l'eccezione proposta dall' la deduzione della sull'errore CP_6 nella indicazione del codice DRG associato ai neonati patologici da parte del medico responsabile, trattandosi invece – a dire della di prestazioni dalla stessa CP_1 erogabili perché rientranti tra quelle per cui era legittimata ad operare;
- sosteneva che non era dovuta nemmeno la somma di € 32.198,73 perché afferente a prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale, nella quale veniva fissato una soglia massima di prestazioni accettabili in regime di ricovero ordinario, oltre la quale le prestazioni andavano retribuite in maniera inferiore. Peraltro, su tale importo la CP_1 Con
nulla aveva eccepito a fronte della delibera . 68 del 14.1.2015 in cui erano
[...] state individuate le prestazioni non retribuibili perché eseguite oltre la soglia di appropriatezza LEA;
- affermava invece che era invece dovuto l'importo di € 74.239,90, per il quale Con l' aveva contestato l'assenza di accreditamento senza tuttavia specificare quale
CoControparte N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 11 Controparte_9 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
fosse la branca nella quale le citate prestazioni non retribuibili andavano ricomprese, e quello di 482,17 € per prestazioni ritenute inappropriate;
- escludeva che per le prestazioni ritenute non retribuibili la avesse CP_6 proposto tempestiva domanda di pagamento delle somme non riconosciute a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- infine, riconosceva gli interessi ex d.lgs. n. 231/02 in quanto riteneva trovassero fonte nello stesso contratto stipulato tra le parti.
6. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 5.12.2019 all , Controparte_4 la clinica - qualificatasi come società incorporante la clinica Controparte_9 [...]
giusta l'atto di fusione del 17.4.2018 per notar CP_1 Persona_1 recante n. rep. 36802 e n. racc. 22123 - ha proposto appello, formulando all'uopo un solo motivo di doglianza.
Con esso ha criticato la sentenza impugnata per avere sostenuto che le prestazioni rese a neonati patologici non andavano retribuite perché non ricomprese nella branca per cui la era accreditata, senza considerare la dichiarazione del CP_6 dott. , responsabile del reparto di neonatologia di , in cui veniva Per_3 CP_1 affermato che le patologie da cui erano affetti i neonati curati non avevano necessitato il trasferimento presso altre strutture ospedaliere, che avrebbero dovuto sostenere i costi, in quanto la era adeguatamente attrezzata per assistere tali pazienti. CP_6
In altri termini, l'appellante ha sostenuto che i piccoli pazienti avrebbero presentato delle criticità non assimilabili al concetto di “patologico” e, a tal riguardo, reiterando una richiesta non ammessa dal Tribunale, ha chiesto di poter sentire come teste il dr. per poter così dimostrare “la differenza tra prematuro e patologico e Per_3 la soglia di criticità oltre la quale un neonato non può essere definito appunto
“patologico”, nonché l'errore da lui commesso nell'associare un codice previsto per neonati patologici a pazienti che potevano essere curati dalla casa di cura convenzionata.
Inoltre, l'appellante ha censurato la pronuncia resa dal primo Giudice che aveva affermato che l'errore del medico era un vizio formale di cui era responsabile la sola
, mentre – a suo dire- tale asserzione non aveva nessun fondamento normativo CP_6 poiché in passato era accaduto che, a fronte di contestazioni dei codici SDO per prestazioni “incongrue”, era seguito poi ugualmente il pagamento delle relative Con prestazioni da parte dell on emissione di nota di credito e riemissione di fattura di Con pari importo con codice corretto. Tale condotta dell' fondata su di un rigido criterio formale, si poteva tradurre- a suo dire- in una lesione del principio di buona fede nella fase di esecuzione del contratto. Con Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- condannare l' al pagamento in favore di Pineta già di Euro 267.800,50 oltre CP_5 CP_1
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Pag. 5 di 11 CP_5 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 per essere le prestazioni congrue con il regime di convenzionamento cui è soggetta la casa di cura. -revocare la Sentenza 6465/2019 e riformare nei seguenti termini: - 1. MOTIVO: “Quanto, poi, alla deduzione secondo la quale vi sarebbe stato un errore nella indicazione del codice DRG associato ai cd. neonati patologici, da parte del medico responsabile, trattandosi, in realtà, di prestazioni che ben potevano essere erogate dalla opposta, perché CP_7 rientranti nel regime di convenzionamento in cui la stessa era legittimata ad operare, trattasi di affermazione adeguatamente comprovata dalla dichiarazione resa dal Dott.
a dimostrazione delle circostanza che la casa di cura ben poteva erogare le Per_3 prestazioni rese, dal che ne discende il mero errore materiale di associazione ad un erroneo codice SDO di dimissione che non esclude il diritto di credito delle casa di cura che ha fornito la prestazione, per l'effetto si ritiene dovuta la somma di Euro
267.800,50 in favore della convenuta casa ”. Con vittoria delle CP_7 CP_1 spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” .
7. Con una comparsa depositata il 17.3.2020 si è poi costituita in giudizio l'
[...]
resistendo all'appello e proponendo appello incidentale avverso la Controparte_4 parte di sentenza che aveva riconosciuto alla la somma di € 74.722,07 CP_1 Con poiché il primo Giudice aveva ritenuto non provata l'eccezione dell di mancato accreditamento per quelle prestazioni. Con A suo dire, invece, non era onere dell' dare prova dell'assenza di accreditamento né di specificare in quale branca rientravano le prestazioni cui si riferiva tale assenza, ricadendo tale onere sulla parte opposta, che avrebbe potuto documentare che le prestazioni, corrispondenti all'importo richiesto con il decreto Con ingiuntivo, erano relative a branche per cui era accreditata. In ogni caso, secondo l avrebbe errato il Tribunale a ritenere non provata la sua eccezione avendo essa depositato documentazione, non vagliata dal primo Giudice, da cui desumere la prova dell'eccepito mancato accreditamento, tra cui la nota n. 810/2016, la Delibera della
[...] Con
n. 2324/13 con rispettivi allegati, la nota del Direttore Generale della Parte_3
n. 11362/96 con allegati in cui si specificava che le strutture potevano effettuare prestazioni solo per le branche per cui erano accreditate, la nota n. 1673/14. Ha infine richiamato la nota di chiarimenti della struttura dipartimento attività ospedaliera n.
116606/19 in cui veniva esposta la griglia delle prestazioni oggetto di contestazione, con l'indicazione della rispettiva branca.
Ha concluso sostenendo che era dirimente il fatto che “sono le case di cura Part stesse ad elaborare i corrispondenti e ciascuna prestazione e di conseguenza, essendo le tabelle di correlazione tra prestazione e branca accreditata conosciute ed applicate già dal 1996, la casa di cura era ben a conoscenza del fatto che le CP_1
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 11 Controparte_9 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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prestazioni non soddisfacenti il requisito della cosiddetta "congruità" non sarebbero state remunerate”.
Sulla scorta di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-
Rigettare, l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata n. 6465/19 ad eccezione della parte in cui riconosce anche il pagamento di
€ 74.239,90; Accogliere, l'appello incidentale e ritenere non dovute le prestazioni richieste pari ad € € 74.239,90. -condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
8. All'udienza del 21 gennaio 2025, nessuna delle parti ha modificato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale è infondato per i seguenti motivi.
Esso verte esclusivamente sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle prestazioni rese da in favore di neonati affetti da patologie per le CP_1 quali la non era accreditata, risultando l'accreditamento limitato soltanto CP_1 alle prestazioni per l'attività ordinaria di chirurgia, ginecologia e ostetricia.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice non ha dato rilevanza :
a) alla dichiarazione del dr. , primario del reparto di neonatologia della Per_3
al momento in cui le prestazioni erano state erogate, secondo cui le CP_1 patologie occorse ai neonati non avevano necessitato il trasferimento presso altre strutture ospedaliere essendo la adeguatamente attrezzata per assistere tali CP_6 neonati affetti dalle suddette patologie;
b) all'errore umano nella redazione delle SDO che poteva essere superato Con dall' in ossequio al principio di buona fede contrattuale, al momento del controllo della congruità delle prestazioni, chiedendo chiarimenti alla e consentendo alla CP_6
l'emissione di una nota di credito relativamente alla prestazione oggetto CP_7 di erronea codifica per poi riemettere fattura con un codice corretto.
La tesi non può essere condivisa poiché l'assenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento per una certa branca impedisce che le prestazioni in essa comprese possano essere validamente erogate e conseguentemente remunerate.
Infatti, è principio consolidato quello per cui “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del
1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto
a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 di 11 Controparte_9 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e
l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. Cass. Cass. n. 12392/2014; Cass. 12316/2015; Cass. n.
7019/2020).
Pertanto, nel momento in cui è contestata la sussistenza dell'accreditamento, come nel caso in esame, è onere della parte creditrice provare la sussistenza del fatto costitutivo. Nella specie, la non ha offerto nessuna prova della sussistenza CP_6 dell'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni di ricovero nei confronti dei neonati affetti da patologie, indipendentemente dall'entità delle stesse, ma si è limitata a differenziare nel merito tali patologie distinguendole tra patologie critiche e meno critiche e sostenendo che queste ultime consentivano l'erogazione delle prestazioni laddove la struttura era in grado di poterle erogare, come in effetti avvenuto.
Tale tentativo non è stato tuttavia corroborato da idonei elementi probatori, dal momento che la medesima documentazione depositata dall'appellante parla di prestazioni rese a neonati affetti da patologie di “media criticità”, per cui la CP_1 non era accreditata. Come ha affermato il Tribunale, al momento della diagnosi sarebbe stato onere della procedere a far trasferire i pazienti in apposita CP_6 struttura al fine di assicurare loro le più adeguate cure da parte di altra struttura all'uopo autorizzata e, quindi, accreditata.
Né rappresenta un argomento condivisibile quello legato al fatto che in sede di
SDO era stato fatto un errore da parte del medico in ordine ai codici indicati sicché Con sarebbe stato onere dell' al momento del controllo di congruità delle prestazioni, Con segnalare tale vizio. Orbene, l' effettua un controllo che attiene appunto alla congruità delle prestazioni rispetto alla branca per cui la struttura sanitaria è accreditata, che inerisce, quindi, ad un profilo meramente formale che non attiene alla verifica delle prestazioni in concreto, aspetto che invece rientra nella sfera delle possibilità di controllo della struttura erogatrice che avrebbe potuto avvedersi dell'errore effettuato dal medico in sede di redazione e correggere la situazione viziata attraverso gli strumenti - pur indicati dallo stesso appellante - consistenti nel ritiro della SDO errata, nell'emissione della nota di credito riguardo alla fattura emessa per prestazioni errate, nella redazione della SDO corretta e infine nell'emissione della nuova fattura.
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Centro Pag. 8 di 11 Controparte_9 CP_4 Corte d'Appello di Napoli
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Tale attività incontestatamente non è stata svolta dalla struttura sanitaria, ragion per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale sul punto, affidata alla testimonianza del dr. . Per_3
In conclusione, per i motivi sopra detti deve ritenersi infondato l'appello principale. Con II. Passando all'esame dell'appello incidentale formulato dall' essa contesta che il Giudice di prime cure abbia riconosciuto come dovuto l'importo di 74.722,07 € rigettando la sua eccezione secondo cui a tale importo corrispondevano prestazioni per cui non era accreditata. A tal proposito sostiene che la era CP_1 CP_1 accreditata solo per le branche di Chirurgia Generale, di Ostetricia e Ginecologia, mentre la struttura sanitaria – a suo dire- non avrebbe appositamente documentato che le prestazioni corrispondenti al citato importo rientravano nelle citate branche per cui era accreditata. Infatti, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria, era onere della struttura privata dare prova del citato accreditamento sicché il Tribunale Con avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente provata l'eccezione dell'
In ogni caso, a dire dell'appellante incidentale, tale prova sarebbe emersa dalla documentazione da essa prodotta, in particolare, dalle note n. prot. 810/16, n.
11362/96, nonché dalla Delibera del D.G. dell' n. 2324/13, nonché dalle Parte_3 griglie risultanti dalla nota di chiarimenti della Struttura Dipartimento Attività
Ospedaliera della detta Asl, recante n. prot. 116606/19, dalle quali risultava che l'importo contestato era riferito a prestazioni afferenti a branche per cui non era accreditata.
Di contro la eccepisce la genericità delle contestazioni Controparte_10 effettuate in primo grado e riproposte con l'appello incidentale, ritenendo irrilevanti i Con documenti invocati all'uopo dall' Per la mancherebbe la prova che consenta CP_6 di riferire ciascuna somma alla contestazione invocata.
L'appello incidentale è fondato per i seguenti motivi.
Non è condivisibile, a giudizio della Corte, il ragionamento del Giudice di prime cure che afferma che la decurtazione eccepita non sarebbe stata sufficientemente provata.
Come in precedenza affermato, l'accreditamento costituisce un requisito essenziale e, quindi, un fatto costitutivo della pretesa creditoria che la vanta nei CP_6 Con confronti dell' sicché è onere di chi fa valere un diritto allegare e dimostrare le circostanze che lo fondano. Sicché, quando tali elementi sono messi in discussione dall'Asl debitrice, anche se in modo non specificamente circostanziato, l'onere primario di provare l'esistenza del fatto costitutivo del credito, quindi l'accreditamento, rimane in capo alla struttura sanitaria che non solo avrebbe dovuto Con negare formalmente la contestazione dell' ma, avendone la possibilità e la
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 11 Controparte_9 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
disponibilità, avrebbe dovuto produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di un valido accreditamento per le prestazioni oggetto di contestazione (ad es. le fatture con l'indicazione del settore cui esse si riferivano).
Nella specie la prima e la poi, si sono limitate CP_1 Controparte_10
a sostenere la genericità delle contestazioni, trincerandosi dietro le argomentazioni del
Tribunale che non hanno tenuto conto del ragionamento appena esposto.
III. In conclusione, l'appello principale va rigettato e va accolto l'appello incidentale sicché la sentenza di prime cure va parzialmente riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_1 dell'importo di € 74.722,07.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna della società
a rifondere all' le spese di Controparte_9 Controparte_8 entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio - alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, (come modificato dal successivo decreto ministeriale n.
147/2022), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del decisum, da collocare nello scaglione tra 260.000,00 € e
520.000,00 € – nei complessivi seguenti importi:
- per il primo grado: 13.756,93 €, di cui 11.400,00 € per i compensi (1.800,00 per la fase di studio, 1.200,00 € per la fase introduttiva, 5.300,00 € per la fase di trattazione e 3.100,00 € per la fase decisoria), € 646,93 per spese vive sostenute, €
1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
- per il grado di appello: 13.551,00 €, di cui € 10.200,00 per i compensi (€
2.200,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 3.700,00 per la fase decisoria), € 1.821,00 per spese vive sostenute, €
1.530,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della Pineta CP_5 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale proposto dall' avverso la CP_9 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Napoli n. 6465/2019, pubblicata il 25.6.2019, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Pag. 10 di 11 CP_5 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
B) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore della Controparte_4 società della sola somma di € 482,17 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_9
231/02 da calcolarsi secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 5 del contratto stipulato dalle parti;
C) condanna la a rifondere alla controparte CP_9 CP_5 CP_4
le spese di lite di entrambi i gradi che, per il primo grado, si liquidano nel
[...] complessivo importo di 13.756,93 €, di cui 11.400,00 € per i compensi, € 646,93 per spese vive sostenute, e € 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e per il grado d'appello si liquidano nell'importo di 13.551,00 €, di cui € 10.200,00 per i compensi, € 1.821,00 per spese vive sostenute,
€ 1.530,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante principale ( , Controparte_9 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Controparte_9 Controparte_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 6465/2019 e pubblicata il 25 giugno 2019, iscritto al n. 5311/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio
2025 e pendente
TRA
la . (c. f.: ), in qualità di società incorporante la Parte_1 P.IVA_1 società giusta l'atto di fusione del 17.4.2018 per notar Controparte_1 Per_1
, Rep. n. 36802, racc. n. 22123, con sede in Castel Volturno (CE) alla via
[...]
Domitiana, km 30, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Savastano (c.f. ; C.F._1
APPE LLA NTE E AP PE L LA TA INC I D E N TA LE
E
l'AZ IE A LE NA P OL I 1 C E NT R O (c.f.: ), con sede legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti redatta mediante atto a rogito del notar di Persona_2
Frattaminore del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Annamaria De
Nicola (c.f. ) e Anna Vingiani (c.f. C.F._2 C.F._3
APPE L LA TA E APPE L LA N TE I NC ID E N TA L E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di Napoli
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1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il 3.11.2015 la in qualità di struttura sanitaria convenzionata con la Controparte_1
ad erogare servizi di ricovero per prestazioni di chirurgia, ostetricia Controparte_4
e ginecologia, come da contratto relativo alle prestazioni del 2013 stipulato il
18.11.2013, chiedeva ingiungersi al detto ente sanitario il pagamento in suo favore della somma di 374.728,32 €, “oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo” a titolo di residuo impagato delle prestazioni rese nell'anno 2013.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 7290/2015 del 4.12.2015 e notificato dal Pt_2 il 16.12.2015, il Tribunale adìto ingiungeva all' il pagamento
[...] Controparte_4 in favore della della somma richiesta oltre “interessi ex d.lgs 231/02 a CP_1 decorrere dalle scadenze previste in contratto fino al soddisfo (subordinando il pagamento degli interessi all'emissione della relativa fattura, come previsto dall'art. 7 comma 7 del contratto)”, nonché le spese della procedura.Con 3. Al detto decreto proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 25.1.2016, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- la mancata prova del rapporto di convenzionamento e della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento;
- la non debenza della somma richiesta in virtù delle seguenti contestazioni: a)
l'importo di € 74.239,90 non era dovuto perché relativo a prestazioni per cui l'opposta non era accreditata;
b) la somma di € 267.800,50 doveva essere decurtata perché afferente a prestazioni erogate a neonati con patologie per cui non era accreditata;
c)
€ 32.198,73 non era dovuta perché afferente a prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in eccesso rispetto a quanto fissato dalla normativa regionale;
d) €
482,17 non dovuti in quanto relativi a prestazioni ritenute inappropriate a seguito di controlli e verifiche sanitarie da parte dell'ente sanitario;
- la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sia perché la normativa non era applicabile alle prestazioni qui considerate, non trattandosi di transazioni commerciali, sia per la non debenza della somma richiesta sia, infine, per l'assenza di una regolare costituzione in mora
4. Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata il Controparte_1
27.5.2016, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- era pretestuosa l'eccezione inerente alla mancanza di prova del rapporto di convenzionamento tra e , in quanto era stato CP_1 Controparte_4 depositato contratto di convenzionamento stipulato il 18.11.2013;
- erano illegittime le decurtazioni operate sia nel modus sia nel quantum, essendo state violate le prescrizioni contrattuali inerenti ai termini e alle modalità di espletamento dei controlli opportuni per contestare eventuali prestazioni;
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Asl Napoli 1 Centro Pag. 2 di 11 CP_5 Corte d'Appello di Napoli
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- la documentazione offerta per provare le eccepite decurtazioni non era idonea in quanto non consentiva di associare l'importo contestato al motivo di contestazione;
- in ordine alla contestazione per prestazioni incongrue ritenute non dovute in quanto afferenti a servizi resi in favore di neonati con patologie, la nota del Dr. Per_3 chiariva che le prestazioni erogate ai neonati in condizioni patologiche “non hanno necessitato di trasferimento presso altre strutture ospedaliere in quanto la CP_6
è adeguatamente attrezzata per assistere tali neonati affetti dalle suddette
[...] patologie, sicché le prestazioni suddette “per mero errore del medico, sono state associate ad un codice DRG riferito ai c.d. “neonati patologici” ma che, di fatto, ben potevano essere erogate dalla per rientrare perfettamente nel regime di CP_7 convenzionamento in cui la medesima è legittimata ad operare”; Con
- le decurtazioni contestate dall' non erano provate, e comunque, avendo la garantito assistenza ai pazienti che avrebbero dovuto essere a carico CP_1 Con dell' il mancato pagamento avrebbe determinato un arricchimento senza giusta Con causa in favore dell' sicché gli importi sarebbero stati dovuti ex art. 2041 c.c.;
- era applicabile al caso in esame la normativa sugli interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/02.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Confermare il Decreto
Ingiuntivo n. D.I. 7290/15, RG. 72217/15 e concedere la provvisoria esecuzione, per la somma ingiunta di Euro 374.721,30. 2) Nella denegata ipotesi di rifiuto di concedere in favore di a carico dell' la CP_1 Controparte_8 provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo D.I. 7290/15, RG. 72217/15, disporre ordinanza provvisoriamente esecutiva sulle somme non contestate ex art. 186 ter c.p.c. per Euro 374.721,30 nel merito: 3) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di . 4) Condannare l' al CP_1 CP_4 pagamento della somma di Euro 374.721,30 oltre interessi ex art. 1248 c.c. come riformato dal Decreto legge 132/2014 art. 17”.
5. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Napoli con la sentenza n.
6465/2019, pubblicata il 25.6.2019, con cui accoglieva in parte l'opposizione, per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della della somma di € 74.722,07, oltre Controparte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/02, come richiesti. In ragione del complessivo esito della Con controversia (cioè dell'accoglimento parziale dell'opposizione dell' e del conseguente accertamento di un credito ridotto in favore della ), compensava CP_6 nella misura di 1/3 le spese di lite sia della fase monitoria che di quella di opposizione
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. 1 Centro Pag. 3 di 11 CP_5 CP_4 Corte d'Appello di Napoli
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Con tra le parti e condannava l' opponente al pagamento dei restanti 2/3, con attribuzione in favore del difensore della , dichiaratosi anticipatario. CP_1
In particolare, il Tribunale:
- riteneva provata la sussistenza del rapporto di convenzionamento sulla scorta del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n. 502/92 stipulato tra le parti il
18.11.2013 per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
- esponeva in generale la modalità di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero che appunto avveniva “in base al c.d. metodo del DRG;
con tale metodo ogni ricovero viene, all'atto delle dimissioni, riportato, per le prestazioni effettuate durante la degenza, in una scheda detta SDO (Scheda di Dimissione
Ospedaliera). Dunque, è lo stesso centro erogatore delle prestazioni che codifica nella
SDO la tipologia di ricovero, in base a criteri adottati a livello internazionale.
Successivamente, sulla base della elaborazione informatizzata della SDO viene generato il DRG (Diagnosis Related Group) che è, a sua volta, associato ad una Con determinata tariffa”. Aggiungeva, inoltre, che l' rocedeva ad effettuare i controlli e le verifiche sia in ordine all'effettivo accreditamento della struttura sia in ordine alla concreta appropriatezza delle prestazioni erogate;
- con riferimento al caso di specie, riteneva fondata la decurtazione di € Con 267.800,50 € sostenendo che era corretto quanto affermato dall' opponente, che cioè, in assenza dell'accreditamento per l'erogazione di prestazioni ai neonati patologici, la non avrebbe dovuto richiedere il pagamento bensì procedere al CP_6 trasferimento verso strutture all'uopo autorizzate tramite l'accreditamento per l'assistenza ospedaliera ai neonati patologici. Riteneva poi non provata e comunque Con inidonea a superare l'eccezione proposta dall' la deduzione della sull'errore CP_6 nella indicazione del codice DRG associato ai neonati patologici da parte del medico responsabile, trattandosi invece – a dire della di prestazioni dalla stessa CP_1 erogabili perché rientranti tra quelle per cui era legittimata ad operare;
- sosteneva che non era dovuta nemmeno la somma di € 32.198,73 perché afferente a prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale, nella quale veniva fissato una soglia massima di prestazioni accettabili in regime di ricovero ordinario, oltre la quale le prestazioni andavano retribuite in maniera inferiore. Peraltro, su tale importo la CP_1 Con
nulla aveva eccepito a fronte della delibera . 68 del 14.1.2015 in cui erano
[...] state individuate le prestazioni non retribuibili perché eseguite oltre la soglia di appropriatezza LEA;
- affermava invece che era invece dovuto l'importo di € 74.239,90, per il quale Con l' aveva contestato l'assenza di accreditamento senza tuttavia specificare quale
CoControparte N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 11 Controparte_9 Corte d'Appello di Napoli
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fosse la branca nella quale le citate prestazioni non retribuibili andavano ricomprese, e quello di 482,17 € per prestazioni ritenute inappropriate;
- escludeva che per le prestazioni ritenute non retribuibili la avesse CP_6 proposto tempestiva domanda di pagamento delle somme non riconosciute a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- infine, riconosceva gli interessi ex d.lgs. n. 231/02 in quanto riteneva trovassero fonte nello stesso contratto stipulato tra le parti.
6. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 5.12.2019 all , Controparte_4 la clinica - qualificatasi come società incorporante la clinica Controparte_9 [...]
giusta l'atto di fusione del 17.4.2018 per notar CP_1 Persona_1 recante n. rep. 36802 e n. racc. 22123 - ha proposto appello, formulando all'uopo un solo motivo di doglianza.
Con esso ha criticato la sentenza impugnata per avere sostenuto che le prestazioni rese a neonati patologici non andavano retribuite perché non ricomprese nella branca per cui la era accreditata, senza considerare la dichiarazione del CP_6 dott. , responsabile del reparto di neonatologia di , in cui veniva Per_3 CP_1 affermato che le patologie da cui erano affetti i neonati curati non avevano necessitato il trasferimento presso altre strutture ospedaliere, che avrebbero dovuto sostenere i costi, in quanto la era adeguatamente attrezzata per assistere tali pazienti. CP_6
In altri termini, l'appellante ha sostenuto che i piccoli pazienti avrebbero presentato delle criticità non assimilabili al concetto di “patologico” e, a tal riguardo, reiterando una richiesta non ammessa dal Tribunale, ha chiesto di poter sentire come teste il dr. per poter così dimostrare “la differenza tra prematuro e patologico e Per_3 la soglia di criticità oltre la quale un neonato non può essere definito appunto
“patologico”, nonché l'errore da lui commesso nell'associare un codice previsto per neonati patologici a pazienti che potevano essere curati dalla casa di cura convenzionata.
Inoltre, l'appellante ha censurato la pronuncia resa dal primo Giudice che aveva affermato che l'errore del medico era un vizio formale di cui era responsabile la sola
, mentre – a suo dire- tale asserzione non aveva nessun fondamento normativo CP_6 poiché in passato era accaduto che, a fronte di contestazioni dei codici SDO per prestazioni “incongrue”, era seguito poi ugualmente il pagamento delle relative Con prestazioni da parte dell on emissione di nota di credito e riemissione di fattura di Con pari importo con codice corretto. Tale condotta dell' fondata su di un rigido criterio formale, si poteva tradurre- a suo dire- in una lesione del principio di buona fede nella fase di esecuzione del contratto. Con Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- condannare l' al pagamento in favore di Pineta già di Euro 267.800,50 oltre CP_5 CP_1
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Pag. 5 di 11 CP_5 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 per essere le prestazioni congrue con il regime di convenzionamento cui è soggetta la casa di cura. -revocare la Sentenza 6465/2019 e riformare nei seguenti termini: - 1. MOTIVO: “Quanto, poi, alla deduzione secondo la quale vi sarebbe stato un errore nella indicazione del codice DRG associato ai cd. neonati patologici, da parte del medico responsabile, trattandosi, in realtà, di prestazioni che ben potevano essere erogate dalla opposta, perché CP_7 rientranti nel regime di convenzionamento in cui la stessa era legittimata ad operare, trattasi di affermazione adeguatamente comprovata dalla dichiarazione resa dal Dott.
a dimostrazione delle circostanza che la casa di cura ben poteva erogare le Per_3 prestazioni rese, dal che ne discende il mero errore materiale di associazione ad un erroneo codice SDO di dimissione che non esclude il diritto di credito delle casa di cura che ha fornito la prestazione, per l'effetto si ritiene dovuta la somma di Euro
267.800,50 in favore della convenuta casa ”. Con vittoria delle CP_7 CP_1 spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” .
7. Con una comparsa depositata il 17.3.2020 si è poi costituita in giudizio l'
[...]
resistendo all'appello e proponendo appello incidentale avverso la Controparte_4 parte di sentenza che aveva riconosciuto alla la somma di € 74.722,07 CP_1 Con poiché il primo Giudice aveva ritenuto non provata l'eccezione dell di mancato accreditamento per quelle prestazioni. Con A suo dire, invece, non era onere dell' dare prova dell'assenza di accreditamento né di specificare in quale branca rientravano le prestazioni cui si riferiva tale assenza, ricadendo tale onere sulla parte opposta, che avrebbe potuto documentare che le prestazioni, corrispondenti all'importo richiesto con il decreto Con ingiuntivo, erano relative a branche per cui era accreditata. In ogni caso, secondo l avrebbe errato il Tribunale a ritenere non provata la sua eccezione avendo essa depositato documentazione, non vagliata dal primo Giudice, da cui desumere la prova dell'eccepito mancato accreditamento, tra cui la nota n. 810/2016, la Delibera della
[...] Con
n. 2324/13 con rispettivi allegati, la nota del Direttore Generale della Parte_3
n. 11362/96 con allegati in cui si specificava che le strutture potevano effettuare prestazioni solo per le branche per cui erano accreditate, la nota n. 1673/14. Ha infine richiamato la nota di chiarimenti della struttura dipartimento attività ospedaliera n.
116606/19 in cui veniva esposta la griglia delle prestazioni oggetto di contestazione, con l'indicazione della rispettiva branca.
Ha concluso sostenendo che era dirimente il fatto che “sono le case di cura Part stesse ad elaborare i corrispondenti e ciascuna prestazione e di conseguenza, essendo le tabelle di correlazione tra prestazione e branca accreditata conosciute ed applicate già dal 1996, la casa di cura era ben a conoscenza del fatto che le CP_1
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prestazioni non soddisfacenti il requisito della cosiddetta "congruità" non sarebbero state remunerate”.
Sulla scorta di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-
Rigettare, l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata n. 6465/19 ad eccezione della parte in cui riconosce anche il pagamento di
€ 74.239,90; Accogliere, l'appello incidentale e ritenere non dovute le prestazioni richieste pari ad € € 74.239,90. -condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
8. All'udienza del 21 gennaio 2025, nessuna delle parti ha modificato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale è infondato per i seguenti motivi.
Esso verte esclusivamente sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle prestazioni rese da in favore di neonati affetti da patologie per le CP_1 quali la non era accreditata, risultando l'accreditamento limitato soltanto CP_1 alle prestazioni per l'attività ordinaria di chirurgia, ginecologia e ostetricia.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice non ha dato rilevanza :
a) alla dichiarazione del dr. , primario del reparto di neonatologia della Per_3
al momento in cui le prestazioni erano state erogate, secondo cui le CP_1 patologie occorse ai neonati non avevano necessitato il trasferimento presso altre strutture ospedaliere essendo la adeguatamente attrezzata per assistere tali CP_6 neonati affetti dalle suddette patologie;
b) all'errore umano nella redazione delle SDO che poteva essere superato Con dall' in ossequio al principio di buona fede contrattuale, al momento del controllo della congruità delle prestazioni, chiedendo chiarimenti alla e consentendo alla CP_6
l'emissione di una nota di credito relativamente alla prestazione oggetto CP_7 di erronea codifica per poi riemettere fattura con un codice corretto.
La tesi non può essere condivisa poiché l'assenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento per una certa branca impedisce che le prestazioni in essa comprese possano essere validamente erogate e conseguentemente remunerate.
Infatti, è principio consolidato quello per cui “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del
1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto
a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di
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soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e
l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. Cass. Cass. n. 12392/2014; Cass. 12316/2015; Cass. n.
7019/2020).
Pertanto, nel momento in cui è contestata la sussistenza dell'accreditamento, come nel caso in esame, è onere della parte creditrice provare la sussistenza del fatto costitutivo. Nella specie, la non ha offerto nessuna prova della sussistenza CP_6 dell'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni di ricovero nei confronti dei neonati affetti da patologie, indipendentemente dall'entità delle stesse, ma si è limitata a differenziare nel merito tali patologie distinguendole tra patologie critiche e meno critiche e sostenendo che queste ultime consentivano l'erogazione delle prestazioni laddove la struttura era in grado di poterle erogare, come in effetti avvenuto.
Tale tentativo non è stato tuttavia corroborato da idonei elementi probatori, dal momento che la medesima documentazione depositata dall'appellante parla di prestazioni rese a neonati affetti da patologie di “media criticità”, per cui la CP_1 non era accreditata. Come ha affermato il Tribunale, al momento della diagnosi sarebbe stato onere della procedere a far trasferire i pazienti in apposita CP_6 struttura al fine di assicurare loro le più adeguate cure da parte di altra struttura all'uopo autorizzata e, quindi, accreditata.
Né rappresenta un argomento condivisibile quello legato al fatto che in sede di
SDO era stato fatto un errore da parte del medico in ordine ai codici indicati sicché Con sarebbe stato onere dell' al momento del controllo di congruità delle prestazioni, Con segnalare tale vizio. Orbene, l' effettua un controllo che attiene appunto alla congruità delle prestazioni rispetto alla branca per cui la struttura sanitaria è accreditata, che inerisce, quindi, ad un profilo meramente formale che non attiene alla verifica delle prestazioni in concreto, aspetto che invece rientra nella sfera delle possibilità di controllo della struttura erogatrice che avrebbe potuto avvedersi dell'errore effettuato dal medico in sede di redazione e correggere la situazione viziata attraverso gli strumenti - pur indicati dallo stesso appellante - consistenti nel ritiro della SDO errata, nell'emissione della nota di credito riguardo alla fattura emessa per prestazioni errate, nella redazione della SDO corretta e infine nell'emissione della nuova fattura.
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Centro Pag. 8 di 11 Controparte_9 CP_4 Corte d'Appello di Napoli
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Tale attività incontestatamente non è stata svolta dalla struttura sanitaria, ragion per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale sul punto, affidata alla testimonianza del dr. . Per_3
In conclusione, per i motivi sopra detti deve ritenersi infondato l'appello principale. Con II. Passando all'esame dell'appello incidentale formulato dall' essa contesta che il Giudice di prime cure abbia riconosciuto come dovuto l'importo di 74.722,07 € rigettando la sua eccezione secondo cui a tale importo corrispondevano prestazioni per cui non era accreditata. A tal proposito sostiene che la era CP_1 CP_1 accreditata solo per le branche di Chirurgia Generale, di Ostetricia e Ginecologia, mentre la struttura sanitaria – a suo dire- non avrebbe appositamente documentato che le prestazioni corrispondenti al citato importo rientravano nelle citate branche per cui era accreditata. Infatti, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria, era onere della struttura privata dare prova del citato accreditamento sicché il Tribunale Con avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente provata l'eccezione dell'
In ogni caso, a dire dell'appellante incidentale, tale prova sarebbe emersa dalla documentazione da essa prodotta, in particolare, dalle note n. prot. 810/16, n.
11362/96, nonché dalla Delibera del D.G. dell' n. 2324/13, nonché dalle Parte_3 griglie risultanti dalla nota di chiarimenti della Struttura Dipartimento Attività
Ospedaliera della detta Asl, recante n. prot. 116606/19, dalle quali risultava che l'importo contestato era riferito a prestazioni afferenti a branche per cui non era accreditata.
Di contro la eccepisce la genericità delle contestazioni Controparte_10 effettuate in primo grado e riproposte con l'appello incidentale, ritenendo irrilevanti i Con documenti invocati all'uopo dall' Per la mancherebbe la prova che consenta CP_6 di riferire ciascuna somma alla contestazione invocata.
L'appello incidentale è fondato per i seguenti motivi.
Non è condivisibile, a giudizio della Corte, il ragionamento del Giudice di prime cure che afferma che la decurtazione eccepita non sarebbe stata sufficientemente provata.
Come in precedenza affermato, l'accreditamento costituisce un requisito essenziale e, quindi, un fatto costitutivo della pretesa creditoria che la vanta nei CP_6 Con confronti dell' sicché è onere di chi fa valere un diritto allegare e dimostrare le circostanze che lo fondano. Sicché, quando tali elementi sono messi in discussione dall'Asl debitrice, anche se in modo non specificamente circostanziato, l'onere primario di provare l'esistenza del fatto costitutivo del credito, quindi l'accreditamento, rimane in capo alla struttura sanitaria che non solo avrebbe dovuto Con negare formalmente la contestazione dell' ma, avendone la possibilità e la
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disponibilità, avrebbe dovuto produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di un valido accreditamento per le prestazioni oggetto di contestazione (ad es. le fatture con l'indicazione del settore cui esse si riferivano).
Nella specie la prima e la poi, si sono limitate CP_1 Controparte_10
a sostenere la genericità delle contestazioni, trincerandosi dietro le argomentazioni del
Tribunale che non hanno tenuto conto del ragionamento appena esposto.
III. In conclusione, l'appello principale va rigettato e va accolto l'appello incidentale sicché la sentenza di prime cure va parzialmente riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_1 dell'importo di € 74.722,07.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna della società
a rifondere all' le spese di Controparte_9 Controparte_8 entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio - alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, (come modificato dal successivo decreto ministeriale n.
147/2022), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del decisum, da collocare nello scaglione tra 260.000,00 € e
520.000,00 € – nei complessivi seguenti importi:
- per il primo grado: 13.756,93 €, di cui 11.400,00 € per i compensi (1.800,00 per la fase di studio, 1.200,00 € per la fase introduttiva, 5.300,00 € per la fase di trattazione e 3.100,00 € per la fase decisoria), € 646,93 per spese vive sostenute, €
1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
- per il grado di appello: 13.551,00 €, di cui € 10.200,00 per i compensi (€
2.200,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 3.700,00 per la fase decisoria), € 1.821,00 per spese vive sostenute, €
1.530,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della Pineta CP_5 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale proposto dall' avverso la CP_9 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Napoli n. 6465/2019, pubblicata il 25.6.2019, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. Pineta c. Pag. 10 di 11 CP_5 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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B) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore della Controparte_4 società della sola somma di € 482,17 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_9
231/02 da calcolarsi secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 5 del contratto stipulato dalle parti;
C) condanna la a rifondere alla controparte CP_9 CP_5 CP_4
le spese di lite di entrambi i gradi che, per il primo grado, si liquidano nel
[...] complessivo importo di 13.756,93 €, di cui 11.400,00 € per i compensi, € 646,93 per spese vive sostenute, e € 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e per il grado d'appello si liquidano nell'importo di 13.551,00 €, di cui € 10.200,00 per i compensi, € 1.821,00 per spese vive sostenute,
€ 1.530,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante principale ( , Controparte_9 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 5311/2019 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Controparte_9 Controparte_4