Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 202/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BONACINI ANDREA;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. CROCI ELEONORA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 03/10/2009 a Casalgrande (RE) (atto n. 34, parte II, serie A, anno 2009). Dal matrimonio non sono nati figli. La casa coniugale è di proprietà della moglie, è gravata da mutuo ipotecario ed è sita a Casalgrande (RE), via Don Luigi Sturzo n. 10. a convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶ che l'affetto reciproco è irrimediabilmente venuto meno;
▶ che il marito si è sempre occupato in via esclusiva del mantenimento della famiglia, dal momento che l'invalidità mentale di lei le avrebbe impedito di trovare un'occupazione stabile;
▶ che il marito non l'ha mai coinvolta nelle scelte finanziarie della famiglia, sebbene abbia gestito i risparmi in modo irresponsabile, contraendo numerosi debiti e cadendo vittima di truffe amorose online.
▶ che la separazione è addebitabile alla moglie che l'ha vessato per tutta la convivenza matrimoniale e l'ha tradito con un signore che la stessa lo aveva convito ad ospitare;
▶ di aver lasciato la casa coniugale in quanto allontanato dalla moglie e dall'amante di lei;
▶ che il mutuo ipotecario e i finanziamenti di cui è onerato sono stati contratti per far fronte alle necessità della famiglia. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla moglie. Con note di trattazione del 19/06/2025, le parti hanno concluso congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di regolarle in questi termini: “1. I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, fermo quanto previsto al punto 2);
2. La Sig.ra si impegna a vendere l'immobile sito in Parte_1
42013 Casalgrande (RE), Via Don Luigi Sturzo, n. 10, di esclusiva proprietà della stessa, già adibito a casa coniugale. Alla vendita dell'immobile i coniugi si accorderanno sulla ripartizione dei relativi arredi e corredi. La Sig.ra si impegna ad estinguere, con i Parte_1 proventi derivanti dalla vendita del predetto immobile, il finanziamento fondiario, di originari euro 60.000,00, stipulato con Banco Desio e della Brianza S.p.a. in data 1.10.2012, cointestato a entrambi i coniugi, rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. Controparte_1 tra cui all'azione di regresso per la relativa quota parte;
3. Nelle more della vendita dell'immobile di cui al punto precedente, la Sig.ra si impegna ad aderire alla richiesta di moratoria Parte_1 del fin i al punto 2 già formulata all'istituto bancario da parte del Sig. Controparte_1
4. Le parti convengono che il Sig. che aveva già lasciato CP_1
l'abitazione famigliare, rientrerà temp te al piano primo della casa coniugale, con permanenza fino al momento della vendita della stessa e in ogni caso, salvo diverso ulteriore accordo tra le parti, non oltre il 30.9.2025, con utilizzo esclusivo dei relativi spazi, composti da un appartamento con n. 2 camere da letto, cucina e bagno, oltre alle relative pertinenze che continueranno a essere temporaneamente utilizzate in comune tra i coniugi, tra cui una mansarda e un cortile Le parti espressamente convengono che il Sig. potrà continuare Controparte_1
a fruire della cucina posta al piano ter ompleta dei suoi elettrodomestici. All'uopo, i coniugi instaureranno, in sostituzione al regime attuato in costanza di matrimonio, un rapporto di mera coabitazione formale, privo dell'affectio coniugalis e/o di ogni altro aspetto relativo all'unione materiale e spirituale, in ogni caso limitato al tempo necessario a consentire a ciascuno di reperire una diversa sistemazione abitativa o comunque a concludere le operazioni di vendita dell'immobile;
5. Nelle more della vendita dell'immobile da parte della Sig.ra Pt_1
ovvero per il periodo di permanenza temporanea nel medesimo
[...]
e del Sig. di cui al punto 4 e, salvo diverso Controparte_1 ulteriore accordo tra le parti, non oltre il 30.9.2025, lo stesso sosterrà tutte le spese delle utenze domestiche dell'intero immobile (ivi incluse le porzioni occupate dalla moglie), sanando le eventuali morosità pregresse, e verserà direttamente in favore della Sig.ra l'importo mensile di Parte_1 euro 150,00. L'impegno a qualsivoglia contribuzione a qualunque titolo da parte del Sig. esserà con la vendita della casa coniugale Controparte_1
o, comunque, al 30.9.2025, allorquando il Sig. lascerà CP_1 definitivamente l'abitazione della moglie. Qualora, s accordo delle parti, il Sig. protraesse la propria permanenza presso CP_1
l'immobile di proprietà della Sig.ra oltre la data del 30.09.2025, Pt_1 tenendo in ogni caso fermo l'impeg te di quest'ultimo di liberare l'immobile entro la data di vendita dello stesso, le parti convengono che il marito continui a sostenere le spese per tutte le utenze domestiche dell'intero immobile, nonché a versare alla moglie la somma di € 150,00 mensili. Oltre il 30.09.2025, o, in caso di concordata proroga, dalla diversa data in cui il Sig. dovesse lasciare l'immobile, CP_1 quest'ultimo non verserà alcunché alla Sig.ra la quale Parte_1 rinuncia a richiedere somme a titolo di manteni proprio favore, così come a richiedere il rimborso della quota parte di finanziamento rimanente, anche per arretrati, che verrà estinto con i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale come previsto al punto 2), liberando il Sig. a tale onere;
CP_1
6. I coniugi dichiarano di aver già div mi comuni e di non averne altri da dividersi;
7. L'autovettura Honda HR-V targata GM104GG, intestata al Sig. arà assegnata allo stesso, mentre l'autovettura Nissan Controparte_1
Micra targata EN806CA, intestata alla Sig.ra sarà Parte_1 assegnata a quest'ultima;
8. Il Sig. inuncia a richiedere alla Sig.ra il Controparte_1 Pt_1 rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale. Con il presente accordo il Sig. ichiara Controparte_1 di non aver più nulla a pretendere per alcun titolo e/o ragione dalla Sig.ra
Parte_1 si impegna a rimettere, entro 30 giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del presente atto, la querela sporta nei confronti del Sig. di cui al procedimento iscritto al n. 1543/2025 Controparte_1
R.G. ura di Reggio Emilia, con rinuncia a richiedere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in relazione alle condotte oggetto di querela e, più in generale, a qualsivoglia pretesa nei confronti del Sig. che a sua volta si impegna fin da ora ad Controparte_1 accettare la remissione;
10. I coniugi dichiarano di rinunciare entrambi alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
11. I Sigg.ri e ichiarano che le spese Parte_1 Controparte_1 legali relative al presente procedimento sono totalmente compensate tra le parti.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione delle parti che avevano contratto matrimonio in Casalgrande (RE) in data 03/10/2009 (atto n. 34, parte II, serie A, anno 2009);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrande (RE) per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese. Reggio Emilia, 24/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli