Articolo 15 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 giugno 1959
Art. 15.
Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici e' corrisposta una indennita' per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico. . . . . . . . . . . L. 600 Capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550 Operatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Perforatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico e' previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959
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