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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18010 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
37191 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 37191/2025 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del relativo procuratore speciale p.t. Dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio
BA e US CC, che la rappresentano e difendono giusta procura unita al ricorso introduttivo.
CP_1
E
Controparte_2
–CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: locazione finanziaria – risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - riconsegna dei beni oggetto di contratto- pagamento canoni scaduti, canoni residui e importi oggetto di clausola penale. I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato telematicamente in data
24.7.2025, la società Parte_3
-conveniva in giudizio la società Controparte_2
-esponeva all'uopo 1)- di avere, in data 27.12.2023, stipulato, con la società convenuta, contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/18800 (rif. int. n. 272943), avente ad oggetto “N. 1
PBV20 N3; N. 2 EP 20111 Parte_4 Parte_5
FORHCE 685*1000; N. 1 EP 20111 FORCHE Parte_6
540*1150MM”, per corrispettivo totale di € 43.256,24, oltre imposte, suddiviso in un primo canone di € 5.475,00, e successivi n. 59 canoni mensili di € 640,36, oltre Iva, ciascuno;
2)- che, essendosi l'utilizzatrice resa morosa nel pagamento dei can oni stessi, a decorrere dalla scadenza dell'1.4.2024 aveva a quest'ultima, con raccomandata a.r. in data 23.07.2024, comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto,
e che ciò malgrado essa utilizzatrice non aveva mai restituito i beni oggetto di locazione finanziaria, né aveva comunque ripianato la descritta morosità; 3)- che l'utilizzatrice era pertanto tenuta a restituire i beni oggetto della descritta locazione finanziaria nonché a corrispondere la complessiva somma di € 33.338,18, così ripartita: i)- € 3.930,60 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo: ii)- €
28.007,22 a titolo di debito residuo;
iii)- € 1.400,36, a titolo di penale correttamente calcolata ex art. 12 delle condizioni generali di contratto (pari al 5% del debito residuo);
-e concludeva pertanto chiedendo che, accertata l'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatrice, del contratto di locazione finanziaria, quale stipulato colla convenuta, la stessa venisse condannata alla riconsegna dei beni mobili oggetto del contratto stesso e al pagamento della complessiva somma di € 33.338,18, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze al soddisfo;
con vittoria di spese;
-che la convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio;
]
II- ritenuto che le descritte domande, come proposte dalla parte attrice, debbono essere accolte;
risultando allegati e documentalmente provati tutti i necessari relativi presupposti, quali: i)-
l'esistenza ed il contenuto dell'invocato rapporto contrattuale di locazione finanziaria, nonché la consegna, all'utilizzatrice, dei beni che ne costituivano l'oggetto (v. doc. contrattuale e verbale di consegna, in fascicolo di parte ricorrente), ii)- il mancato pagamento dei canoni in ragione di complessivi € 3.930,60, al 16.4.2025, e di tutti quelli successivi (v. estratto conto, in fascicolo di parte ricorrente), senza che la convenuta utilizzatrice, sebbene gravata del relativo onere, abbia, in quanto non costituita, provato evidentemente il contrario;
e iii)- la comunicazione all'utilizzatrice medesima, in data 23.7.2024, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, (cfr. allegati al ricorso: condizioni generali di contratto e lettera di risoluzione in data 23.07.2024, con unita documentazione di relativa trasmissione e ricezione a mezzo raccomandata a.r.).
-ritenuto che le spese debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace la convenuta società Controparte_2
-accoglie le domande, quali, nei confronti di quest'ultima, proposte dall'attrice ricorrente società e, per l'effetto, Parte_3
-dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/18800 (rif. int.
n.272943), quali, tra la convenuta e l'attrice, stipulato in data 27.12.2023;
-condanna la convenuta società i)- all'immediata riconsegna, in favore Controparte_2 dell'attrice società dei seguenti beni mobili: “N. 1 Parte_3 [...]
PBV20 N3; N. 2 EP 20111 FORHCE Parte_4 Parte_5
685*1000; N. 1 P 20111 FORCHE 540*1150MM”, e ii)- al Parte_6 pagamento, in favore dell'attrice medesima, della complessiva somma di € 33.338,18, oltre interessi convenzionali di mora, quali stabiliti dall'art. 4 del detto contratto, dalle singole scadenze al soddisfo;
-condanna la stessa società convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 37191/2025 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del relativo procuratore speciale p.t. Dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio
BA e US CC, che la rappresentano e difendono giusta procura unita al ricorso introduttivo.
CP_1
E
Controparte_2
–CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: locazione finanziaria – risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - riconsegna dei beni oggetto di contratto- pagamento canoni scaduti, canoni residui e importi oggetto di clausola penale. I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato telematicamente in data
24.7.2025, la società Parte_3
-conveniva in giudizio la società Controparte_2
-esponeva all'uopo 1)- di avere, in data 27.12.2023, stipulato, con la società convenuta, contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/18800 (rif. int. n. 272943), avente ad oggetto “N. 1
PBV20 N3; N. 2 EP 20111 Parte_4 Parte_5
FORHCE 685*1000; N. 1 EP 20111 FORCHE Parte_6
540*1150MM”, per corrispettivo totale di € 43.256,24, oltre imposte, suddiviso in un primo canone di € 5.475,00, e successivi n. 59 canoni mensili di € 640,36, oltre Iva, ciascuno;
2)- che, essendosi l'utilizzatrice resa morosa nel pagamento dei can oni stessi, a decorrere dalla scadenza dell'1.4.2024 aveva a quest'ultima, con raccomandata a.r. in data 23.07.2024, comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto,
e che ciò malgrado essa utilizzatrice non aveva mai restituito i beni oggetto di locazione finanziaria, né aveva comunque ripianato la descritta morosità; 3)- che l'utilizzatrice era pertanto tenuta a restituire i beni oggetto della descritta locazione finanziaria nonché a corrispondere la complessiva somma di € 33.338,18, così ripartita: i)- € 3.930,60 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo: ii)- €
28.007,22 a titolo di debito residuo;
iii)- € 1.400,36, a titolo di penale correttamente calcolata ex art. 12 delle condizioni generali di contratto (pari al 5% del debito residuo);
-e concludeva pertanto chiedendo che, accertata l'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatrice, del contratto di locazione finanziaria, quale stipulato colla convenuta, la stessa venisse condannata alla riconsegna dei beni mobili oggetto del contratto stesso e al pagamento della complessiva somma di € 33.338,18, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze al soddisfo;
con vittoria di spese;
-che la convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio;
]
II- ritenuto che le descritte domande, come proposte dalla parte attrice, debbono essere accolte;
risultando allegati e documentalmente provati tutti i necessari relativi presupposti, quali: i)-
l'esistenza ed il contenuto dell'invocato rapporto contrattuale di locazione finanziaria, nonché la consegna, all'utilizzatrice, dei beni che ne costituivano l'oggetto (v. doc. contrattuale e verbale di consegna, in fascicolo di parte ricorrente), ii)- il mancato pagamento dei canoni in ragione di complessivi € 3.930,60, al 16.4.2025, e di tutti quelli successivi (v. estratto conto, in fascicolo di parte ricorrente), senza che la convenuta utilizzatrice, sebbene gravata del relativo onere, abbia, in quanto non costituita, provato evidentemente il contrario;
e iii)- la comunicazione all'utilizzatrice medesima, in data 23.7.2024, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, (cfr. allegati al ricorso: condizioni generali di contratto e lettera di risoluzione in data 23.07.2024, con unita documentazione di relativa trasmissione e ricezione a mezzo raccomandata a.r.).
-ritenuto che le spese debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace la convenuta società Controparte_2
-accoglie le domande, quali, nei confronti di quest'ultima, proposte dall'attrice ricorrente società e, per l'effetto, Parte_3
-dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/18800 (rif. int.
n.272943), quali, tra la convenuta e l'attrice, stipulato in data 27.12.2023;
-condanna la convenuta società i)- all'immediata riconsegna, in favore Controparte_2 dell'attrice società dei seguenti beni mobili: “N. 1 Parte_3 [...]
PBV20 N3; N. 2 EP 20111 FORHCE Parte_4 Parte_5
685*1000; N. 1 P 20111 FORCHE 540*1150MM”, e ii)- al Parte_6 pagamento, in favore dell'attrice medesima, della complessiva somma di € 33.338,18, oltre interessi convenzionali di mora, quali stabiliti dall'art. 4 del detto contratto, dalle singole scadenze al soddisfo;
-condanna la stessa società convenuta, al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.