Articolo 7 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 novembre 1986
Art. 7. 1. All' articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 , dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell' articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 . In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.
5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883 ".
Note all' art. 7, comma 1
- L' art. 3 del D.L. n. 19/1984 riguarda termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
- L' art. 15 della legge n. 219/1981 citato nel comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 , aggiunto dalla legge qui pubblicata, dispone:
"Art. 15 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione). - L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso all'inizio dei lavori, certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, a cura del comune.
Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.
I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione, sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo".
- Per l'art. 3 della medesima legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 3. comma 22.
- Si trascrive l' art. 1, quarto comma, del D.L. n. 696/1982 , concernente misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, citato nel comma 5-ter dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 , aggiunto dalla legge qui pubblicata:
"Il saldo delle aperture di credito e imputato al fondo di cui allo art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'art. 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 , ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni".
Entrata in vigore il 4 novembre 1986