TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI –Sezione distaccata di Ischia in persona del OP dr.ssa MA PI De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 95185 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2003 avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.
2049-2051-2052
TRA
(CF Parte_1
elettivamente domiciliata in Ischia, Via C.F._1
Leonardo Mazzella, 162, presso lo studio dell'avv. Vittorio Di
Meglio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
PEC Email_1
E
, ( C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Ischia alla via Osservatorio 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dal quale è rappresentato e difeso, in seguito a riassunzione giusta procura in atti
Pec: Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da
Rgn 95185/2003 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 2.12.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc con i termini di cui all'art 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.4.2003 con allegata relazione descrittiva le signore e Parte_1 Parte_2
a mezzo del loro procuratore Avv. Gaetano Regine,
[...]
citavano in giudizio il convenuto al fine di veder regolati CP_1
i confini tra i fondi delle parti in causa, accertare l'illeceità di alcune opere edilizie realizzate dall'attore con la condanna alla loro rimozione, al ripristino e alla messa in sicurezza, oltre al risarcimento dei danni .
Esponevano le attrici di essere rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuaria, entrambe nel possesso, di un fondo sito nel comune di
Forio in località Citronia riportato in catasto alle p. ta 4584 f. glio 40
p.lla 244 e 245 (p.lla 398 sub 1, sub 2 2 sub 3) e alla partita 3626 f. glio 40 p.lla 246, originariamente di maggiore estensione pervenuto alla prima nella attuale consistenza in virtù di atto di donazione per notar rep. 10246 del 24.2.84 (allegato agli atti) dal padre _1
GN , che a sua volta aveva ricevuto in donazione Persona_2
la nuda proprietà dalla moglie , che si era Controparte_2
riservata l'usufrutto, giusto atto notar Rep 10245 del 24.2.84 _1
(allegato in atti). Tale fondo occupa la parte più alta della collina del
Pomicione ed alcuni terrazzamenti sul versante nord- est della medesima collina per una estensione di circa mt. 2100, sul quale a cavallo delle particelle 244 e 245 è collocato un fabbricato di proprietà della signora adibito ad abitazione di circa Parte_1
Rgn 95185/2003 2
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
110 mq con deposito seminterrato. A confine di detto terreno al lato nord vi è il fondo di proprietà della signora zia e Persona_3
sorella delle attrici, pervenuta alla stessa in virtù di atto di divisione tra le germane e per Notar Per_3 Controparte_2 _1
rep. 169 del 5.8.78. la cui linea di confine tra le due parti veniva riportata sul frazionamento elaborato dal Geom. Controparte_3
facente parte integrante dell'atto di divisione. La GNa
[...]
, poi, con atto per Notar rep 12.031 del 10.1.85 Persona_4 _1
aveva donato i suoi beni ai figli e il fondo a confine con la proprietà delle attrici era stato assegnato al figlio . Quest'ultimo, CP_1
nel costruire sul suo fondo una casa per civile abitazione avrebbe commesso una serie di violazioni di legge.
Lamentavano le attrici che il convenuto, allo scopo di dotare la sua casa di una corte e di una cisterna interrata aveva effettuato il taglio di una scarpata naturale costituente il versante nord della collina a ridosso del confine, compromettendo la stabilità del terreno a monte delle attrici per la lunghezza di circa 14 metri a partire dalla parete est della casa del pregiudicando gravemente la CP_1
fruibilità del terreno a monte per una larghezza pari all'incirca l'altezza del taglio, rendendo lo stesso inutilizzabile per il rischio di fenomeni franosi evitabili solo con la costruzione di un muro di contenimento sulla linea di confine . Inoltre, lamentavano le attrici il convenuto aveva posto sul confine in violazione delle distanze legali tubazioni per il gas, bombole, tubazioni e canne fumarie, che andavano pertanto arretrate, come doveva essere accertata la regolarità della distanza della cisterna interrata posta in prossimità del confine.
Sulla parete sud del suo edificio il convenuto aveva poi aperto un
Rgn 95185/2003 3
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
varco dotato di infisso- finestra, a distanza inferiore a quella di legge creando così una veduta illegittima. Infine le attrici contestavano al convenuto di aver modificato la stradina interpoderale dalla quale il fondo delle attrici prende accesso mediante l'apposizione di alcuni gradini, ristretta in più punti e modificata nell'andamento planimetrico e nella pendenza , con grave peggioramento della sua percorribilità con preclusione di percorribilità ad animali da soma, mezzi su ruote, carrelli per il trasporto di cose o carrozzelle per disabili, nonché resa pericolosa dall'innalzamento di muretti di delimitazione che ne hanno ristretto lo spazio, stradina poi che spesso risultava ingombra di materiali vari all'altezza della casa del convenuto e di difficile percorrenza a causa dalla presenza molesta dei cani che dal cortile di casa si CP_1
avventano sui passanti. Inoltre le stesse chiedevano che i confini tra i due fondi fossero regolati cosi come definito nell'atto di divisione del 1978, con il quale erano state assegnate ai germani CP_2
le singole quote dei beni provenienti dalla successione del proprio genitore . Persona_5
Prima di avviare il giudizio, stante il legame di parentela, le attrici più volte bonariamente avevano richiesto al convenuto il ripristino dell'antico tracciato della strada e la realizzazione di opere di sostegno del terreno, senza alcun successo.
Parte attorea, pertanto , concludeva chiedendo che il Tribunale adito procedesse a regolare il confine tra i fondi delle parti in causa secondo il tipo di frazionamento allegato all'atto di divisione del
1978; condannasse il convenuto alla costruzione di un muro di contenimento idoneo a ripristinare la statica, previa dichiarazione
Rgn 95185/2003 4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'illegittimità del taglio (sbancamento) della scarpata naturale;
condannasse ancora quest'ultimo : alla rimozione dei tubi di ogni genere siti a distanza illegale dal confine (art. 889 c.c.); alla chiusura della finestra di veduta sita a distanza illegale dal confine;
all'arretramento della cisterna interrata, previa verifica della distanza dal confine;
al ripristino della strada interpoderale ( mulattiera); all'eliminazione degli ostacoli di varia natura creati lungo la strada;
al ripristino della larghezza della strada interpoderale per consentire il transito anche con mezzi meccanici, compatibilmente con la larghezza originale;
alla costituzione su tale strada di servitù coattiva di condotta idrica e fognaria e di servizi in genere anche con installazione di impianti d'illuminazione della strada stessa, con vittoria di spese .
Il convenuto si costituiva a mezzo dell'Avv. Carmine De Dominicis il quale impugnava l'avverso dedotto contestandone il contenuto in quanto nessuna delle attività rappresentate dalle attrici erano state da lui messe in atto.
Eccepiva il convenuto che già prima di procedere alla divisione dei beni del nonno , avvenuta nel 1978, Persona_6
la linea di confine tra le proprietà oggetto di causa era stata fissata in loco dalle parti in causa e dai loro dante causa sull'allineamento corrente “tra l'albero di ER ( lato monte) e il masso vulcanico
( lato mare) vicino alla pianta di olice passando per la pianta di ginestra al centro”, sulla scorta del quale il fratello dell'attrice
, successivamente diventato geometra, era stato Parte_3
incaricato di prendere le misure poi trasfuse nel tipo di frazionamento a firma del Geom. , allegato all'atto di Controparte_4
Rgn 95185/2003 5
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
divisione. Precisava la difesa del convenuto che lo stato dei luoghi posseduti da quest'ultimo e dalla sua dante causa lungo il confine corrisponde a quello esistente da oltre un ventennio dopo la divisione senza alcuna reale contestazione, essendo il frazionamento redatto su erronee misure rispetto all'allineamento concordato, eccependone in ogni caso l'intervenuta usucapione relativamente a quella superficie di terreno che dovesse spettare delle attrici in base al frazionamento dalle stesse indicato. Relativamente alla servitù di passaggio pedonale sulla stradina (mulattiera) il convenuto, contestando le dichiarazioni attoree ne negava l'esistenza, precisando che alcuna servitù era mai sorta per destinazione del padre di famiglia ed in ogni caso poiché le attrici dal 1980 non erano mai passate dal viottolo la servitù doveva ritenersi prescritta per il non uso, accedendo le stesse al proprio fondo attraverso un fondo di terzi vicino alla via pubblica che gira intorno al Pomicione. In ogni caso per la difesa di parte convenuta, fermo ed impregiudicata l'eccezione di prescrizione della servitù di passaggio, eccepiva che la costruzione realizzata dalle attrici nel fondo dominante con la trasformazione dalla destinazione agricola a quella di civile abitazione aveva aggravato le condizioni del fondo servente contravvenendo al divieto imposto dall'art. 1067 cc., precisando che in ogni caso si trattava di un viottolo agrario non più largo di cm 70, sempre frequentato solo pedonalmente sin dai tempi in cui apparteneva ad un unico proprietario. Per la difesa del convenuto, poi, priva di pregio doveva considerarsi il contestato taglio o sbancamento della scarpata, essendo il pianoro sempre esistito, non potendosi ritenere attività di sbancamento la “ripulitura” della scarpata. Relativamente alle
Rgn 95185/2003 6
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
contestate violazioni delle distanze delle tubature del gas il convenuto precisava che le stesse erano state posizionate nel rispetto delle distanze imposte dalla legge secondo il confine concordato nel 1978
(tra l'onice e la pianta di ER), e che la contestazione della violazione della distanza della canna fumaria era stata formulata in maniera generica. Infine, relativamente all'apertura dotata di infisso- finestra, il convenuto eccepiva che pur essendo la stessa a distanza regolamentare non poteva considerarsi affaccio in quanto dinanzi alla stessa da anni erano state posizionate delle sbarre di ferro per il posizionamento di incannucciate al fine di impedire ogni sguardo sul fondo del vicino. La difesa del convenuto concludeva , pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto chiedeva : determinarsi che la linea di confine tra i fondi per cui è causa era quella di cui alla consolidata situazione di fatto;
accertare che alcuno sbancamento era stato operato sul confine dal convenuto;
accertare che alcuna violazione delle distanze di tubature o cisterne era stata posta in essere dal che il vano CP_1
finestra non costituisce veduta illegittima;
accertare la prescrizione della servitù di passaggio delle attrici sul passaggio poderale;
rigettare la richiesta di ripristino dell'antico tracciato. In via subordinata nel caso in cui la servitù di passaggio non dovesse essere ritenuta prescritta dichiarare che l'attuale tracciato è più comodo e agevole, Con vittoria di spese.
Venivano depositate le memorie istruttorie e di replica ex art. 184 cpc ed il Giudice Dott. Corrado d'Ambrosio, con ordinanza del
16.6.2005, ammetteva la prova per testi, l'interrogatorio formale delle
Rgn 95185/2003 7
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
attrici, e consulenza tecnica d'ufficio nominando l'Architetto
[...]
Per_7
Con comparsa di costituzione del 13.7.2006, l'Avv. Vittorio Di
Meglio si costituiva per le attrici in sostituzione del precedente procuratore Avv. Gaetano Regine sollevando eccezione di nullità della relazione tecnica depositata, in quanto nella stessa l'ausiliare aveva omesso di dare risposta ai quesiti del giudice e in molti casi si era spinto oltre. All'udienza del 5.10.10 veniva nominato un diverso
CTU ( Ing. ed allo stesso conferito incarico. Per_8
Veniva poi disposta ed eseguita ispezione sui i loghi di causa. Nelle more del giudizio decedeva la GNa Controparte_2
Le parti ricercavano una soluzione transattiva senza alcun successo e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.19.
Venivano depositavano memorie conclusionali e di replica. Con decreto del 26.3.20, la Dottoressa , dichiarava Parte_4
l'interruzione del giudizio essendo intervenuto nelle more del deposito della sentenza il decesso dell'Avv. De Dominicis, procuratore di parte convenuta. Il giudizio veniva riassunto ritualmente da parte attrice, con costituzione dell'Avv. Giuseppe
De Meglio per parte convenuta.
Il giudizio, in seguito ad assegnazione da parte del giudice coordinatore Dottoressa OS Ragosta, giungeva per la prima volta dinanzi alla sottoscritta OP estensore all'udienza del
18.12.23, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e rinviato per la ricerca del fascicolo all'udienza del 26.2.24 , data alla quale veniva rinviato in prosieguo conclusioni all'udienza del
15.7.25, rinviata poi perché ricadente nel periodo cuscinetto
Rgn 95185/2003 8
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
all'udienza del 2.12.24 disposta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, data alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Le parti depositavano comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la sottoscritta gop estensore fa rilevare che nel fascicolo di ufficio l'oggetto della causa è riportato come
“Responsabilità extracontrattuale ex art. 2049-2051-2052”, in luogo di quello esatto indicato dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo di
“proprietà – distanze legali”.
Ancora preliminarmente la sottoscritta precisa che la causa è giunta alla sua attenzione ad istruttoria già ultimata e che la stessa viene decisa alla luce della documentazione presente nel fascicolo telematico ed in quello cartaceo pervenuto non completamente integro nei verbali, circostanza questa non rilevante ai fini della decisione, perché compensata dalle memorie difensive e dalla documentazione in atti, nonché dalla circostanza dichiarata dalle stesse parti del superamento delle prove orali, della cui verbalizzazione non si sarebbe potuto prescindere
IN VIA PRELIMINARE, sulla eccezione formulata da parte attrice sulla dichiarazione di interruzione del giudizio.
La stessa merita di essere accolta, la Suprema Corte relativamente alla fattispecie prevista dall'art. 300 cpc , ma ad avviso della sottoscritta gop estensore applicabile anche al caso previsto dall'art. 301 cpc ha precisato che < che la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun
Rgn 95185/2003 9
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
( cfr Cass. Sez. 6-3, n. 14472/2017), in ogni caso la riassunzione del giudizio ha superato ogni valutazione imponendo la ripresa del giudizio nello stato in cui si trovava al momento dell'interruzione e vale a dire la decisione dello stesso alla luce delle difese e memorie depositate prima di tale dichiarazione, non potendo essere tenute in nessuna considerazione le difese e le memorie eventualmente depositate dopo la riassunzione. La costituzione pertanto del convenuto a mezzo dell'Avv. Giuseppe Di Meglio dovrà essere ritenuta mera difesa tecnica ai soli fini dell'elezione di domicilio
NEL MERITO.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione
Per un'ordinata valutazione dell'articolata richiesta attorea, è opportuno scindere la domanda nelle sue varie istanze e esaminarle singolarmente.
1) La Domanda di azione di regolamento dei confini
Le attrici hanno richiesto regolare il confine tra il fondo di propria proprietà e quello del convenuto secondo le risultanze dell'atto di frazionamento allegato all'atto di divisione tra i germani CP_2
sui beni ereditari del padre , del Persona_6
5.8.1978, per Notar Rep. 169 rac. 520. Persona_9
Il Convenuto ha contestato tale richiesta eccependo che in realtà ancor prima dell'atto di divisione il confino era stato costituito in maniera diversa, con l'allineamento attraverso punti determinati ( la ER –lato monte e il masso vulcanico- lato mare, “vicino alla
Rgn 95185/2003 10
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
pianta di olice passando per la pianta di ginestra al centro” ) per cui il frazionamento allegato non era corrispondente a quello concordato tra i condividenti e che in ogni caso avendo esso convenuto e la sua dante causa , prima, posseduto il fondo da oltre un ventennio secondo il confine di fatto, lo steso si era consolidato per effetto di intervenuta usucapione.
L'istituto in esame è regolato dall'art. 950 cc. Tale azione presuppone l'incertezza del confino tra due fondi, i cui titoli di proprietà non sono contestati poiché ciò che incerta è l'estensione delle proprietà contigue.
La Suprema Corte ha indicato con estrema chiarezza i poteri del giudice di merito chiamato a decidere su tale azione, indicandone i limiti e le facoltà.
Per la Suprema Corte: “… nell'accertamento del confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi il confine risulti comunque incerto” (Cass. II 6740/2016). Ed ancora;
“Il giudice di merito è tenuto a fondare il proprio accertamento sulla base dei rispettivi titoli di proprietà il mero richiamo in essi ad un atto di transazione precedentemente intervenuto tra i rispettivi danti causa non può pertanto costituire elemento determinante per ritenere esistenti eventuali limitazioni a diritti ceduti, ove i suoi estremi non risultino dalla nota di trascrizione dell'atto di provenienza” (cass.
13707/2007). Precisando infine che “in ossequio al principio della
Rgn 95185/2003 11
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica dei diritti reali, previsto dall'art 1350 cc, la prova per testimoni deve ritenersi solo residuale, qualora sulla base degli elementi forniti dai titoli e dal frazionamento in esso richiamato sia risultato comunque incerto il confine” (Cass. 23500/2007).
Detto ciò, nella fattispecie per cui è causa le attrici hanno posto a fondamento della propria domanda l'atto di divisione dei beni ereditari di per Notar Persona_5 Persona_9
del 5.8.1978, Rep. 169 rac. 520, intervenuto per quanto di
[...]
ragione tra le GNe e , Controparte_5 Persona_3
dante causa del Convenuto . In tale atto è così riportato: CP_1
<<< …. Prima quota . Alla condividente che Persona_4
accetta viene assegnata la prima quota: a) della zonetta di terreno descritta al n. 1 della premessa ….in catasto alla partita 4584 f.glio
38 n. 127 are 40,62 redditi lire 138.II e lire 60.93; foglio 40n. 42 are
1.50 f.r. senza redditi;
f.glio 40 fra la maggiore superficie della
p.lla 40 e distinta nel tipo di frazionamento n. 405/78 del 3.2.78 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, con la particella 40/a def.40,are0,80 redditi lire 2,72 e lire 1,20; fol. 40 fra la maggiore superficie della p.lla 41 distinta in detto frazionamento con la p.lla 41/a def. 41 are 5.86 senza redditi;
partita 3616 f. glio 40 fra la maggiore superficie della p.lla 43 e distinta in detto frazionamento con la p.lla 43/a def. 43 are 1.35 redditi lire 1.37e lire
0.61……….Quinta quota. : Alla condividente Controparte_2
che accetta viene assegnata la quinta quota a) la restante
[...]
porzione di terreno descritto a n.1 della premessa e precisamente are ventuno e centiare nove (21.09), a sud di quella assegnata alla
Rgn 95185/2003 12
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
condividente e descritta alla lettera a) della prima quota: Per_3
confinante con eredi eredi , eredi Persona_10 Persona_11
e altri. In catasto alla partita 4584 foglio 40 fra la maggiore _12
superficie della p.lla 40 e distinta nell'allegato frazionamento con la
p.lla 40/b def.244 are 7.89 redditi lire 23.83 e lire 11.84; fol.40 n.
41/b deg.245, are 3.60 senza redditi;
partita 3661 fol.40 nella maggiore superficie della p.lla 43 e distinta con la p.lla 43/b def.
246, are 9,60 redditi lire 9.88 e lire 4, 36…..>>. Parte convenuta a sostegno della sua legittimità passiva ha allegato alla sua produzione gli atti di provenienza della sua proprietà, e precisamente, oltre all'atto di divisione depositato anche da parte attorea, l'atto di donazione del
10.01.85 rep. 12031 racc. 3941, per Notar Persona_9
nel quale la GNa donava ai figli , Persona_4 Pt_5
, , e , nel quale è cosi riportato : Per_6 CP_6 CP_1 CP_7
riservandosi l'usufrutto vita natural durante Persona_3
dona ai figli , , e CP_8 Per_6 CP_6 CP_1 [...]
che accettano la nuda proprietà dei seguenti beni siti in CP_7
Forio 1) alla località “Citronia” zonetta di terreno incolto
……Quarto: la donante assicura e garantisce la libertà dei beni da ipoteche e pesi pregiudizievoli……e di essere proprietaria in virtù di successione del padre ….. e per attribuzione Persona_6
giusto atto di divisione…. Del 5 agosto 1978…>> e atto di divisione del 10.1.1985 rep.12032 racc. 3942, per notar Persona_9
nel quale nell'identificazione dei beni attribuiti a
[...] CP_1
è così riportato <<…. In catasto alla partita 4584 foglio 38 tra la maggiore superficie della p. Là 127 distinta nel tipo di frazionamento
Rgn 95185/2003 13
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
allegato sub B….. (frazionamento n. protocollo 136 del 19.1.1984 che riporta il frazionamento allegato all'atto di divisione del 1978).
Dalla documentazione depositata in atti da entrambe le parti è evidente che tutti gli atti pubblici fanno esplicito riferimento ad un unico atto di frazionamento, facente parte integrante degli stessi, pertanto , secondo i principi indicati dalla suprema Corte secondo cui …” nell'accertamento del confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato”, nell'accertamento confinario per cui è causa è solo a tale frazionamento che bisogna far riferimento.
Tale confine è stato ben descritto dal CTU sia nella relazione depositata il 14.10.11 che nella relazione a chiarimenti depositata per l'udienza del 10.7.17, indicato come “CONFINE CATASTALE”:
<Attraverso il rilievo topografico eseguito dalla società ETA, dove sono stati rilevati elementi e confini materializzati nella mappa di visura (VAX), è stato possibile definire la posizione della linea di confine così come prevista dal frazionamento del 1978. Tale linea, costituita da una spezzata composta da due tratti lunghi rispettivamente circa 21,50 mt e 16,50 mt è stata rappresentata con aspetto grafico e tratteggio e risulta ben evidente nelle tavole allegate al n.4 e 5. Essa dipartendo dal picchetto posto sul triplice di confino tra le particelle 36-40-244 si allunga in direzione nord- est correndo
a poca distanza dal fabbricato di proprietà convenuta ( e CP_1
termina sul confino sud- est della particella 258.>> <quesito 1 e 10 di cui alla ctu … per quanto concerne il confine catastale tra i fondi
Rgn 95185/2003 14
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'attrice e del convenuto , Parte_1 CP_1
si conferma che esso deriva dal frazionamento del 1978 di un fondo sito in Forio alla contrada Cetronia-Pomicione, allegato all'atto di divisione tra i figli di e confermato Persona_6
dalle successive donazioni. La linea di confine, definita in fase di rilievo dalla ditta ETA ( concordante con i rilievi precedenti presenti in produzione) è rappresentata da una spezzatura costituita da un tratto rettilineo di circa 21,50 m che partendo dal triplice di confine ( picchetto comune alle p.lle 36,40,244), si allunga in direzione nord correndo a circa 1 m. dalla parete sud del fabbricato e da un CP_1
successivo tratto di circa 16,50 m. che piega di pochi gradi rispetto al primo tratto in senso antiorario verso nord est terminando sul confine sud-ovest della particella 258>>.
Alla luce di ciò , in nessun conto possono tenersi le eccezioni formulate da parte convenuta relativamente ad un “confine di fatto”diverso da quello indicato negli atti pubblici, come in nessun conto può essere tenuta l'eccezione di usucapione da questi sollevata, non potendosi considerato maturato un possesso ultraventennale del diverso confine indicato.
Infatti, è divenuto proprietario del fondo per il quale si CP_1
chiede la regolamentazione del confine con atto di donazione del
10.1.85, in data 2.4.2003 è stato notificato l'atto di citazione, a tutti gli effetti atto interruttivo, per cui dal momento dell'acquisto delle proprietà al momento della ricezione dell'atto interruttivo risultano essere trascorsi solo 18 anni.
Va poi detto che non può essere invocato dal convenuto il possesso ultraventennale quale successore a titolo particolare della madre
Rgn 95185/2003 15
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
per aver unito il suo possesso a quello della sua Persona_4
dante causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte: <in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 secondo comma, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue stante la tipicità dei negozi traslativi reali che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa ( Cass, II n.
6353/2010). Dall'attento esame della documentazione versata in atti dallo stesso convenuto risulta chiaramente che il titolo di acquisto della proprietà di fa riferimento all'acquisto per Persona_4
successione dei beni appartenute al padre Persona_6
, ed al frazionamento del 1978, sempre richiamato in tutti gli
[...]
atti di trasferimento tra quest'ultima e il figlio , non CP_1
potendosi riscontrare prima di tali atti un possesso diverso in capo alla . Persona_4
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea di regolamentazione dei confini, va accolta e determinato il confine tra i fondi delle parti in causa in conformità della mappa catastale di impianto come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica in atti, con restituzione all'attrice della porzione indebitamente occupata dal convenuto.
Rgn 95185/2003 16
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
2) La domanda relativa alle azioni richieste a difesa della proprietà attorea in seguito al “taglio- sbancamento” della scarpata operata dal CP_1
Le attrici nell'atto introduttivo del giudizio hanno richiesto l'accertamento dell' illegittimità del taglio- sbancamento della scarpata naturale sul versante nord della collina a ridosso del confine operato dal convenuto, allo scopo di dotare la sua casa di una corte e di una cisterna interrata , con conseguenziale compromissione della stabilità del terreno a monte delle attrici . Sbancamento-taglio operato per la lunghezza di circa 14 metri a partire dalla parete est della casa del con grave pregiudizio della fruibilità del CP_1
terreno a monte per una larghezza pari all'incirca all'altezza del taglio, che ha reso detto terreno inutilizzabile per il rischio di fenomeni franosi evitabili solo con la costruzione di un muro di contenimento sulla linea di confine. Il Convenuto nella sua difese ha fermamente negato di aver effettuato i lavori di sbancamento cosi come contestati dalle attrici e di essersi limitato esclusivamente ad una pulizia della scarpata, precisando che la costruzione di un muro di contenimento sarebbe stato contrario alle norme urbanistiche.
Su tale punto è necessario riferirsi a quanto accertato in sede di ctu e delle risposte ai quesiti 2 dell'elaborato principale e 2 e 3 della relazione di chiarimenti. A pag. 6 dell'elaborato principale in risposta al quesito n. 2 è così riportato: <…. Da tutto quanto sopra indicato si ricava che il fronte del masso pomiceo è stato oggetto di interventi di escavazione a partire dal 1985. Tale intervento, nelle foto allegate alla perizia dell'Ing. si mostra in tutta la sua ampia _13
estensione e si posiziona nel fronte posto a ridosso del fabbricato
Rgn 95185/2003 17
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Coppa. L'estensione del taglio dalla stessa perizia viene stimato in 12
m.. Durante i sopraluoghi è stato riscontrato che nonostante nel corso degli anni il fronte è stato ricoperto da vegetazione spontanea, ancora oggi si verificano fenomeni di smottamento dovuti all'azione degli agenti atmosferici e della gravità>>. A pagina 4 della relazione a chiarimenti si legge nella risposta ai quesiti 2 e 3. << Circa la effettuazione dello sbancamento da parte del convenuto non esiste come prova solo la perizia giurata dell'ing. del 17.8.1985 _13
( sia pure informalmente contestata dal convenuto sig. CP_1
esiste una copiosa, chiara e coerente documentazione in
[...]
produzione attorea ( corrispondenza di data certa, altre perizie giurate, relazione di ctu arch. del 12.1.2007, mappe Per_7
aerofotogrammetriche dell'epoca, foto aeree etc.) che confermano la perizia giurata dell'ing. e provano che la scarpata che _13
collega il fondo attoreo (a monte) ed il fondo del convenuto a valle è stato oggetto di interventi di escavazione a partire dal 1985 da parte del convenuto. L'operazione di sbancamento ha tagliato dunque pressoché verticalmente il masso pomiceo preesistente che era dotato di una inclinazione naturale ed era protetto da una vegetazione spontanea, creando una superficie nuda, pressoché verticale. Tale superficie, priva di protezione e sostegno a valle, ha subito dal 1985
l'azione della gravità con distacchi di zolle di terreno e l'azione degli agenti atmosferici che hanno determinato sulla superficie stessa marcati fenomeni erosivi tuttora in atto in parte rallentati dalla vegetazione spontanea nel frattempo insediatasi. Se l'operazione di taglio ed il fenomeno successivo di erosione hanno messo a nudo le radici arbustive originariamente inserite nella massa terrosa a monte,
Rgn 95185/2003 18
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
non ci sentiamo di attribuire a dette radici la responsabilità dell'attuale situazione come fa la difesa tecnica di parte convenuta nelle sue note. La situazione attuale è, dunque il risultato e la conseguenza di una serie di “concause” di diversa importanza: un'azione primaria, dovuta alle operazioni di sbancamento del 1985 e una serie di azioni naturali conseguenti, successive innescate dallo stesso sbancamento. Tutte queste azioni hanno sicuramente modificato l'equilibrio naturale del pendio determinando la stabilità del terreno a monte che è stato privato del sostegno della scarpata a valle con conseguente riduzione delle sue caratteristiche di integrità stabilità e fruibilità. Per quanto riguarda la tesi del tecnico di parte convenuta sulla naturale stabilità dei terreni della zona, il sottoscritto osserva che le caratteristiche geologiche della zona sono risultate estremamente variabili da punto a punto e dunque non sono comparabili quelle della grotta visitata (posta a distanza di qualche decina di metri dalla zona in questione) con quelle della zona escavata soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche di coerenza dei materiali nei due siti confrontati. Rimane il fatto che, sulla base di elementari regole geo-tecniche non si può eliminare una scarpata naturale consolidata nel tempo e sostituirla con una superficie subverticale senza predisporre opere di sostegno che contrastino la naturale spinta dei terreni a monte del taglio. Per quanto riguarda la tesi del tecnico di parte convenuta sulla influenza del carico del fabbricato della sulla stabilità del masso Parte_1
in questione, riteniamo che tale influenza non esista data la notevole distanza, da un punto di vista geotecnico del fabbricato stesso dalla zona di scavo>>.
Rgn 95185/2003 19
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Gli accertamenti peritali, hanno, pertanto, accertato lo sbancamento effettuato dal convenuto e il relativo pericolo, per cui non essendo possibile ripristinare la scarpata naturale occorre eseguire le opere per la messa in sicurezza del fondo attoreo secondo i requisiti indicati dal con estrema chiarezza dal CTU Ing. sia nella Per_8
relazione principale << si ritiene che l'intervento più plausibile da realizzare, alla base della scarpata, sia la costruzione di sostegno idonea a supportare la spinta del terreno. Tale opera potrebbe essere costituita da un muro di sostegno la cui realizzazione deve però essere successiva oltre che al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di tutti gli enti a ciò preposti, anche e soprattutto da indagini geologiche e calcoli strutturali che tengano conto delle caratteristiche sismiche dei luoghi>> che nella relazione al chiarimento: << …. Per rispristinare le originarie condizioni di stabilità del terreno messe in crisi dallo scavo-sbandamento effettuato nel 1985, occorre progettare
e realizzare un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo (e dunque si sviluppi entro la proprietà del convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio (di altezza massima di 6,5 m circa). >>
La domanda di accertamento della illegittimità dell'opera di sbancamento e quella relativa di messa in sicurezza avanzata da parte attrice, va pertanto accolta e accertato e dichiarato che il convenuto ha operato un taglio- sbancamento della scarpata lungo il confine , lo stesso va condannato alla esecuzione delle opere che rispondano ai requisiti indicati dal CTU Ing. e precisamente : alla Per_8
realizzare di un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo ( e dunque si sviluppi entro la proprietà del
Rgn 95185/2003 20
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio ( di altezza massima di 6,5 m circa), previa autorizzazione degli enti a ciò preposti
3) Sulla domanda di accertamento della violazione delle distanze legali dal confino (tubi, canna fumaria, bombola del gas e cisterna interrata)
L' art. 889 cc secondo comma prevede che: “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli del gas e simili e le loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno 1 metro dal confine”.
La Ctu ha chiaramente indicato nella relazione principale e confermato nella relazione a chiarimenti che e le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas si trovano tutti addossati alla parete sud del fabbricato Dal rilievo effettuato in sede di accertamento CP_1
peritale, tale parete è risultata essere posta ad una distanza variabile rispetto al confine catastale da un minimo di 0,70mt circa ad un massimo di 1,00 mt circa e che le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas sono poste a distanza inferiore da quella regolamentare.
L'accertamento tecnico ha invece accertato il regolare posizionamento alle distanze legali per la cisterna interrata.
Alla luce di tali rilievi tecnici accertato e dichiarato che le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas non sono poste a distanza regolamentare il convenuto va condannato all'arretramento di tali opere entro la distanza di 1 metro dal confine
4) Sulla domanda di accertamento della veduta illegittima e sulla richiesta di eliminazione.
Rgn 95185/2003 21
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
L'art. 905 cc dispone che “non si possono aprire vedute dirette
(art.900 cc) verso il fondo chiuso e non chiuso e neanche sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”
Anche relativamente a tale domanda attorea, bisogna far riferimento agli accertamenti tecnici effettuati in fase di ctu e attenersi ai risultati in essi riportati.
La consulenza tecnica ha accertato che nel caso di specie la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato va configurata come CP_1
“veduta” e che essa è posizionata ad una distanza inferiore da quella imposta dalla legge.
Alla luce di tali rilievi tecnici, accertato che la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato del , va configurata come “veduta” e CP_1
che la stessa è posizionata ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, il convenuto va condannato alla chiusura della stessa;
5) Sulla domanda sulla strada interpoderale e sulla richiesta di servitù coattiva.
Anche per tale domanda bisogna attenersi rigorosamente agli accertamenti emersi in sede di consulenza tecnica.
Ai fini dell'esame della domanda attorea è necessario soffermarsi alle risposte date dall'ausiliario sugli articolati quesiti formulati al fine di verificare la natura della stradina interpoderale di accesso al fondo delle attrici
Nella relazione principale al quesito 6 (accerti se la strada a seguito delle opere poste in essere da parte convenuta presenti o meno un andamento planimetrico uniforme) del CTU è così riportato: Per_8
Rgn 95185/2003 22
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
<< È pacificamente riconosciuto che il convenuto ha effettuato
interventi edili che hanno modificato la strada (viottolo di accesso) di accesso ai lotti, sia perché il convenuto lo afferma nella sua comparsa di costituzione, sia perché l'attore non nega tale circostanza. Se con il termine uniforme si intende che la strada sia omogena, cioè uguale in ogni sua parte si può affermare che essa presenta diversi punti di discontinuità con salti di quota raccordati attraverso gradini di larghezza diversamente variabile lungo il percorso>>. Al quesito n.
15 (Accerti ove era od è ubicato il vecchio passaggio pedonale per uso agricolo e se lo stesso passaggio sia stato inglobato tutto o in parte nella strada di proprietà del convenuto) è così riportato << Il tracciato originario della strada può essere desunto dalle mappe catastali. Il primo tratto di tale tracciato, posto a confine con via Citrini, è riportato al f. glio 38 del Comune di Forio ed interessa in sequenza le particelle 155- 157-217; il secondo tratto che dimena sino alla proprietà attorea insiste sulla particella 36 del foglio 40 del Comune di Forio. Attualmente l'andamento planimetrico della strada risulta difforme da quello riportato in mappa, infatti dal rilievo eseguito emerge che esso in più punti ha sconfinato in particelle diverse da quelle ove originariamente era ubicato. L'esistenza contemporanea del passaggio comune e della strada di esclusiva proprietà del GN
esclude in sé l'inglobamento del passaggio nella proprietà CP_1
convenuta, anche se c'è un punto di interferenza tra i due percorsi, ove la stradina pedonale si interrompe visivamente fondendosi con quella carrabile per poi riprendere pochi metri dopo con una rampa di scale>>. Tali quesiti sono stati meglio chiariti nella relazione a chiarimenti dove alla risposta ai quesiti 6 e 7 è così specificato:
Rgn 95185/2003 23
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
quanto riguarda la natura della strada di accesso al fondo
…. Si tratta di una strada interpoderale che si sviluppa in Parte_1
vari fondi e non in una servitù di passaggio come sostiene il convenuto. In effetti non esistono titoli di proprietà o documenti che attestino l'esistenza di servitù di passaggio sui i fondi attraversati dalla strada …. In particolare, i due fondi in questione derivano per divisione ereditaria e successive donazioni da un unico fondo dell'avo comune . Non risulta che negli Persona_5
atti di cui sopra ci sia alcun cenno a servitù attive e/o passive. Se ne deduce che tali servitù non avevano ragione di esistere data la natura interpoderale della strada e la sua antica utilizzazione a servizio di tutti i fondi della collina. D'altra parte la rappresentazione grafica utilizzata per la strada in questione nelle mappe catastali dei fogli 40
e 38 ( in conformità con le istruzioni di servizio relative alle mappe catastali di impiego dei relativi segni convenzionali pubblicate dal
Ministero delle Finanze edizione 1979), la natura dei luoghi, la destinazione originaria dei fondi serviti ( agricola ed estrattiva) inducono a ritenere che trattasi di una mulattiera o strada vicinale privata di antica formazione ad uso dei proprietari dei fondi serviti.
Si tratta nella fattispecie di strada nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis” e non “iure servitutis”. A questo proposito il Codice della strada all'art. 3 punto 48 recita:
“Sentiero o mulattiera o tratturo: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di cassazione con la sentenza n. 02479/
02. Per quanto riguarda la larghezza di questo tipo di strada, non bisogna confondere la traccia del terreno ( calpestio) formatasi per
Rgn 95185/2003 24
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
il passaggio di uomini ed animali con la larghezza del varco che consentiva il passaggio di animali da soma ( molto diffusi sull'isola fino a qualche decennio fa e tuttora utilizzati ) Lo spazio a disposizione per il passaggio di un mulo con soma non poteva essere inferiore a 140-150 cm…..In definitiva il convenuto ha ridotto la larghezza utile e dunque la transitabilità della strada da parte di animali da soma ma anche di pedoni con oggetti ingombranti e di quei mezzi meccanici che hanno nel frattempo sostituito il trasporto animale. Per quanto concerne l'andamento planimetrico attuale della strada, esso si discosta sensibilmente da quello originario, riportato in mappa e riconducibile in alcune foto presenti in produzione….La strada è stata allontanata dagli immobili del convenuto e per
“recuperare il tracciato” è stata introdotta una curva a stretto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile Coppa con contestuale sconfinamento su fondo alieno e peggioramento percorribilità originaria. Su richiesta di parte attrice si dà atto dell'esistenza lungo la strada all'altezza del cortile ovest Coppa di un pioppo che si è sviluppato al centro della strada con riduzione della larghezza già confinata tra reti e ringhiere sui due lati. Circa
l'andamento altimetrico, sono stati introdotti, dal convenuto, gradini
e rampe gradinate. In questo modo sono state modificate le caratteristiche di pendenza pressoché costanti tipiche delle strade nate dall'uso che si adattano all'orografia dei luoghi come era la strada in questione. La eventuale esistenza (priva di prova certa) di gradini (isolati) lungo il percorso originario non giustifica
l'introduzione di altri gradini e/o rampe gradinate (barriere non più superabili dagli animali da soma o da mezzi sostitutivi dei primi)
Rgn 95185/2003 25
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Parte attrice lamenta che le modifiche plano- altimetrico apportate alla strada ( che per altro non risultano autorizzate ne dagli enti pubblici competenti ne dagli altri utenti della strada) hanno limitato in misura significativa l'accessibilità e dunque la fruibilità del suo fondo ( rimasto da quel momento incolto e abbandonato) nonché
l'abitabilità e l'effettiva utilizzazione della casa per la quale la strada costituisce l'unico accesso possibile con significativi danni patrimoniali e rischi in caso di emergenze. Riteniamo che per ridare alla strada la necessaria percorribilità occorre apportare le seguenti modifiche: a) allargamento della sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminazione della curva a corto raggio sopra citata;
c) eliminazione dei gradini, rampe gradinate e tratti ad elevata pendenza lungo
l'intero percorso e loro sostituzione con rame piane di adeguata minima pendenza;
e) eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo >>
La chiara e esaustiva valutazione del ctu Ing. non lascia Per_8
alcun dubbio sulla natura interpoderale della strada in questione nata ex collatione privatorim agrorum, sulla quale alcun diritto di proprietà esclusiva può vantare il convenuto per cui l' illegittimità delle opere di trasformazione realizzate da quest'ultimo legittimano il conseguenziale diritto di parte attorea ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o quanto meno, visto la difficoltà dello stesso il ripristino della necessaria percorribilità della strada .
Alla luce di quanto accertato in sede di ctu accertato e dichiarato che il signor ha modificato arbitrariamente la stradina CP_1
interpoderale di accesso al fondo delle attrici lo stesso, va
Rgn 95185/2003 26
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
condannato al ripristino della percorribilità della strada, secondo le indicazioni fornite dall'ausiliare in sede di ctu e precisamente : alla realizzazione di opere atte a : a) allargare la sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminare la curva a corto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile c) eliminare i gradini, le rampe CP_1
gradinate e i tratti ad elevata pendenza lungo l'intero percorso con la sostituzione di rame piane di adeguata minima pendenza;
e) con eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo.
Relativamente alla domanda di costituzione di servitù coattiva formulata da parte attrice, va dichiarato il non luogo a provvedere .
Infatti, la stradina sul cui tracciato si chiedeva da parte attorea la costituzione di servitù di condotta idrica, fognaria ed elettrodotto con installazione di pali e relativi apparecchi per l'illuminazione della stessa, è risultata essere nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis” e non “iure servitutis, ragion per cui sulla stessa , le parti in causa godono degli stessi identici diritti, per cui non può assolutamente parlarsi di “servitù” ( attiva o passiva) ma di comunione e godimento da parte di tutti i partecipanti .
A tal proposito si richiama una pronuncia della Suprema Corte, indicata anche dalla difesa attorea, di cui la sottoscritta gop estensore condivide il contenuto “Nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da
Rgn 95185/2003 27
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà (Cass.
6773/2012).
Il CTU Ing. alla risposta al quesito n. 8 (indichi infine le opere Per_8
da porre in essere al fine fi consentire la posa di tubatura idrica e fognaria e quelli per l'elettrodotto con l'istallazione di pali relativi ad apparecchi per l'illuminazione), ha indicato la soluzione da prospettare a parte attrice: << Lungo il percorso già sono presenti tubazioni idriche ed elettriche poste al servizio di unità aliene.
L'intervento edile da porre in essere , ritenuto più idoneo per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione elencata nel quesito
(fogna, acquedotto, elettrodotto), è quello dell'interramento ottenuto attraverso le seguenti principali lavorazioni : scavo, posa delle tubazioni, rinfianco con sabbione e col, rinterro, ripristino dello strato superficiale di usura>> e nella relazione a chiarimenti << …..si da atto che l'art. 889 prevede che le tubazione siano poste a distanza non inferiore ad 1 m dal confine. Da una parte si ha qualche dubbio sulla applicabilità della legge nel caso della strada in questione, dall'altra, ripristinata la larghezza originaria, non dovrebbero esserci problemi a far correre i tubi ad 1 m. dal confine>>.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni , si rimanda all'obbligo di ripristino della strada da parte del convenuto, per l'unico limite imposto alle attrici ( il rispetto delle distanze dal confine) , avendo le stesse già pieno diritto ad utilizzare e a godere della strada essendo la stessa nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis..
6) sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada.
Rgn 95185/2003 28
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Va sicuramente accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice per il mancato utilizzo della strada e risultando il danno in re ipse, lo stesso può essere liquidato ai sensi dell'art.1226 cc in € 4000,00
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014 (aggiornato al DM 247 del 13.8.22 pubblicato nella G:
U: 236 del 8.10.22 in vigore dal 23.10.22) dello scaglione tariffario, valore medio, corrispondente al valore della domanda (valore indeterminabile complessità alta)
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
OP , MA PI De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto:
1) determina il confine in conformità della mappa catastale, cosi come determinata nell'atto di divisione del 5.8.1978 in conformità della mappa catastale di impianto come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica in atti (INDICATO COME
CONFINE CATASTALE), con restituzione agli attori della porzione indebitamente occupata dal convenuto;
2) accertata l' illegittimità dell'opera di sbancamento della scarpata lungo il confine operata da parte convenuta condanna alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza CP_1
che rispondano ai requisiti indicati dal CTU Ing. e Per_8
precisamente : alla realizzare di un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo ( e dunque si
Rgn 95185/2003 29
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
sviluppi entro la proprietà del convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio ( di altezza massima di 6,5 m circa), previa autorizzazione degli enti a ciò preposti
3) Accertato che il posizionamento delle tubature, della canna fumaria e della bombola del gas non è posto a distanza regolamentare, condanna all'arretramento di tali CP_1
opere entro la distanza di 1 metro dal confine;
4) Accertato che la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato di parte convenuta va inquadrata come “Veduta” e che la stessa non è conforme a quanto prescritto dagli art.li 900 e 905 cc, condanna alla chiusura della stessa;
CP_1
5) Accertata l'arbitraria modifica del convenuto della stradina interpoderale di accesso al fondo delle attrici condanna CP_1
al ripristino della percorribilità della strada, secondo le
[...]
indicazioni fornite dall'ausiliare in sede di ctu e precisamente
: alla realizzazione di opere atte a : a) allargare la sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminare la curva a corto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile c) CP_1
eliminare i gradini, le rampe gradinate e i tratti ad elevata pendenza lungo l'intero percorso con la sostituzione di rame piane di adeguata minima pendenza;
e) con eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo;
6) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di costituzione di servitù coattiva di condotta, idrica, fognaria ed
Rgn 95185/2003 30
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
elettrodotto formulata da parte attorea per le motivazioni di cui in parte motiva;
7) Accoglie la domanda formulata dall'attrice di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada essendo evidente il danno in re ipse, da liquidarsi ai sensi dell'art.1226 cc, e per l'effetto condanna al pagamento a favore CP_1
dell'attrice della somma di € Parte_1
4000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada di accesso
8) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
che si liquidano come in parte motiva in € 14.103,00 per onorario oltre spese generali IVA e CPA se dovute, € 500,00 per spese, oltre al rimborso delle spese sostenute per le CTU.
Cosi deciso in Napoli li, 4 .04.2025
Il OP
Dottoressa MA PI De Riso
Rgn 95185/2003 31
Rgn 95185/2003
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI –Sezione distaccata di Ischia in persona del OP dr.ssa MA PI De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 95185 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2003 avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.
2049-2051-2052
TRA
(CF Parte_1
elettivamente domiciliata in Ischia, Via C.F._1
Leonardo Mazzella, 162, presso lo studio dell'avv. Vittorio Di
Meglio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
PEC Email_1
E
, ( C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Ischia alla via Osservatorio 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dal quale è rappresentato e difeso, in seguito a riassunzione giusta procura in atti
Pec: Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da
Rgn 95185/2003 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 2.12.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc con i termini di cui all'art 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.4.2003 con allegata relazione descrittiva le signore e Parte_1 Parte_2
a mezzo del loro procuratore Avv. Gaetano Regine,
[...]
citavano in giudizio il convenuto al fine di veder regolati CP_1
i confini tra i fondi delle parti in causa, accertare l'illeceità di alcune opere edilizie realizzate dall'attore con la condanna alla loro rimozione, al ripristino e alla messa in sicurezza, oltre al risarcimento dei danni .
Esponevano le attrici di essere rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuaria, entrambe nel possesso, di un fondo sito nel comune di
Forio in località Citronia riportato in catasto alle p. ta 4584 f. glio 40
p.lla 244 e 245 (p.lla 398 sub 1, sub 2 2 sub 3) e alla partita 3626 f. glio 40 p.lla 246, originariamente di maggiore estensione pervenuto alla prima nella attuale consistenza in virtù di atto di donazione per notar rep. 10246 del 24.2.84 (allegato agli atti) dal padre _1
GN , che a sua volta aveva ricevuto in donazione Persona_2
la nuda proprietà dalla moglie , che si era Controparte_2
riservata l'usufrutto, giusto atto notar Rep 10245 del 24.2.84 _1
(allegato in atti). Tale fondo occupa la parte più alta della collina del
Pomicione ed alcuni terrazzamenti sul versante nord- est della medesima collina per una estensione di circa mt. 2100, sul quale a cavallo delle particelle 244 e 245 è collocato un fabbricato di proprietà della signora adibito ad abitazione di circa Parte_1
Rgn 95185/2003 2
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
110 mq con deposito seminterrato. A confine di detto terreno al lato nord vi è il fondo di proprietà della signora zia e Persona_3
sorella delle attrici, pervenuta alla stessa in virtù di atto di divisione tra le germane e per Notar Per_3 Controparte_2 _1
rep. 169 del 5.8.78. la cui linea di confine tra le due parti veniva riportata sul frazionamento elaborato dal Geom. Controparte_3
facente parte integrante dell'atto di divisione. La GNa
[...]
, poi, con atto per Notar rep 12.031 del 10.1.85 Persona_4 _1
aveva donato i suoi beni ai figli e il fondo a confine con la proprietà delle attrici era stato assegnato al figlio . Quest'ultimo, CP_1
nel costruire sul suo fondo una casa per civile abitazione avrebbe commesso una serie di violazioni di legge.
Lamentavano le attrici che il convenuto, allo scopo di dotare la sua casa di una corte e di una cisterna interrata aveva effettuato il taglio di una scarpata naturale costituente il versante nord della collina a ridosso del confine, compromettendo la stabilità del terreno a monte delle attrici per la lunghezza di circa 14 metri a partire dalla parete est della casa del pregiudicando gravemente la CP_1
fruibilità del terreno a monte per una larghezza pari all'incirca l'altezza del taglio, rendendo lo stesso inutilizzabile per il rischio di fenomeni franosi evitabili solo con la costruzione di un muro di contenimento sulla linea di confine . Inoltre, lamentavano le attrici il convenuto aveva posto sul confine in violazione delle distanze legali tubazioni per il gas, bombole, tubazioni e canne fumarie, che andavano pertanto arretrate, come doveva essere accertata la regolarità della distanza della cisterna interrata posta in prossimità del confine.
Sulla parete sud del suo edificio il convenuto aveva poi aperto un
Rgn 95185/2003 3
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
varco dotato di infisso- finestra, a distanza inferiore a quella di legge creando così una veduta illegittima. Infine le attrici contestavano al convenuto di aver modificato la stradina interpoderale dalla quale il fondo delle attrici prende accesso mediante l'apposizione di alcuni gradini, ristretta in più punti e modificata nell'andamento planimetrico e nella pendenza , con grave peggioramento della sua percorribilità con preclusione di percorribilità ad animali da soma, mezzi su ruote, carrelli per il trasporto di cose o carrozzelle per disabili, nonché resa pericolosa dall'innalzamento di muretti di delimitazione che ne hanno ristretto lo spazio, stradina poi che spesso risultava ingombra di materiali vari all'altezza della casa del convenuto e di difficile percorrenza a causa dalla presenza molesta dei cani che dal cortile di casa si CP_1
avventano sui passanti. Inoltre le stesse chiedevano che i confini tra i due fondi fossero regolati cosi come definito nell'atto di divisione del 1978, con il quale erano state assegnate ai germani CP_2
le singole quote dei beni provenienti dalla successione del proprio genitore . Persona_5
Prima di avviare il giudizio, stante il legame di parentela, le attrici più volte bonariamente avevano richiesto al convenuto il ripristino dell'antico tracciato della strada e la realizzazione di opere di sostegno del terreno, senza alcun successo.
Parte attorea, pertanto , concludeva chiedendo che il Tribunale adito procedesse a regolare il confine tra i fondi delle parti in causa secondo il tipo di frazionamento allegato all'atto di divisione del
1978; condannasse il convenuto alla costruzione di un muro di contenimento idoneo a ripristinare la statica, previa dichiarazione
Rgn 95185/2003 4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'illegittimità del taglio (sbancamento) della scarpata naturale;
condannasse ancora quest'ultimo : alla rimozione dei tubi di ogni genere siti a distanza illegale dal confine (art. 889 c.c.); alla chiusura della finestra di veduta sita a distanza illegale dal confine;
all'arretramento della cisterna interrata, previa verifica della distanza dal confine;
al ripristino della strada interpoderale ( mulattiera); all'eliminazione degli ostacoli di varia natura creati lungo la strada;
al ripristino della larghezza della strada interpoderale per consentire il transito anche con mezzi meccanici, compatibilmente con la larghezza originale;
alla costituzione su tale strada di servitù coattiva di condotta idrica e fognaria e di servizi in genere anche con installazione di impianti d'illuminazione della strada stessa, con vittoria di spese .
Il convenuto si costituiva a mezzo dell'Avv. Carmine De Dominicis il quale impugnava l'avverso dedotto contestandone il contenuto in quanto nessuna delle attività rappresentate dalle attrici erano state da lui messe in atto.
Eccepiva il convenuto che già prima di procedere alla divisione dei beni del nonno , avvenuta nel 1978, Persona_6
la linea di confine tra le proprietà oggetto di causa era stata fissata in loco dalle parti in causa e dai loro dante causa sull'allineamento corrente “tra l'albero di ER ( lato monte) e il masso vulcanico
( lato mare) vicino alla pianta di olice passando per la pianta di ginestra al centro”, sulla scorta del quale il fratello dell'attrice
, successivamente diventato geometra, era stato Parte_3
incaricato di prendere le misure poi trasfuse nel tipo di frazionamento a firma del Geom. , allegato all'atto di Controparte_4
Rgn 95185/2003 5
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
divisione. Precisava la difesa del convenuto che lo stato dei luoghi posseduti da quest'ultimo e dalla sua dante causa lungo il confine corrisponde a quello esistente da oltre un ventennio dopo la divisione senza alcuna reale contestazione, essendo il frazionamento redatto su erronee misure rispetto all'allineamento concordato, eccependone in ogni caso l'intervenuta usucapione relativamente a quella superficie di terreno che dovesse spettare delle attrici in base al frazionamento dalle stesse indicato. Relativamente alla servitù di passaggio pedonale sulla stradina (mulattiera) il convenuto, contestando le dichiarazioni attoree ne negava l'esistenza, precisando che alcuna servitù era mai sorta per destinazione del padre di famiglia ed in ogni caso poiché le attrici dal 1980 non erano mai passate dal viottolo la servitù doveva ritenersi prescritta per il non uso, accedendo le stesse al proprio fondo attraverso un fondo di terzi vicino alla via pubblica che gira intorno al Pomicione. In ogni caso per la difesa di parte convenuta, fermo ed impregiudicata l'eccezione di prescrizione della servitù di passaggio, eccepiva che la costruzione realizzata dalle attrici nel fondo dominante con la trasformazione dalla destinazione agricola a quella di civile abitazione aveva aggravato le condizioni del fondo servente contravvenendo al divieto imposto dall'art. 1067 cc., precisando che in ogni caso si trattava di un viottolo agrario non più largo di cm 70, sempre frequentato solo pedonalmente sin dai tempi in cui apparteneva ad un unico proprietario. Per la difesa del convenuto, poi, priva di pregio doveva considerarsi il contestato taglio o sbancamento della scarpata, essendo il pianoro sempre esistito, non potendosi ritenere attività di sbancamento la “ripulitura” della scarpata. Relativamente alle
Rgn 95185/2003 6
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
contestate violazioni delle distanze delle tubature del gas il convenuto precisava che le stesse erano state posizionate nel rispetto delle distanze imposte dalla legge secondo il confine concordato nel 1978
(tra l'onice e la pianta di ER), e che la contestazione della violazione della distanza della canna fumaria era stata formulata in maniera generica. Infine, relativamente all'apertura dotata di infisso- finestra, il convenuto eccepiva che pur essendo la stessa a distanza regolamentare non poteva considerarsi affaccio in quanto dinanzi alla stessa da anni erano state posizionate delle sbarre di ferro per il posizionamento di incannucciate al fine di impedire ogni sguardo sul fondo del vicino. La difesa del convenuto concludeva , pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto chiedeva : determinarsi che la linea di confine tra i fondi per cui è causa era quella di cui alla consolidata situazione di fatto;
accertare che alcuno sbancamento era stato operato sul confine dal convenuto;
accertare che alcuna violazione delle distanze di tubature o cisterne era stata posta in essere dal che il vano CP_1
finestra non costituisce veduta illegittima;
accertare la prescrizione della servitù di passaggio delle attrici sul passaggio poderale;
rigettare la richiesta di ripristino dell'antico tracciato. In via subordinata nel caso in cui la servitù di passaggio non dovesse essere ritenuta prescritta dichiarare che l'attuale tracciato è più comodo e agevole, Con vittoria di spese.
Venivano depositate le memorie istruttorie e di replica ex art. 184 cpc ed il Giudice Dott. Corrado d'Ambrosio, con ordinanza del
16.6.2005, ammetteva la prova per testi, l'interrogatorio formale delle
Rgn 95185/2003 7
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
attrici, e consulenza tecnica d'ufficio nominando l'Architetto
[...]
Per_7
Con comparsa di costituzione del 13.7.2006, l'Avv. Vittorio Di
Meglio si costituiva per le attrici in sostituzione del precedente procuratore Avv. Gaetano Regine sollevando eccezione di nullità della relazione tecnica depositata, in quanto nella stessa l'ausiliare aveva omesso di dare risposta ai quesiti del giudice e in molti casi si era spinto oltre. All'udienza del 5.10.10 veniva nominato un diverso
CTU ( Ing. ed allo stesso conferito incarico. Per_8
Veniva poi disposta ed eseguita ispezione sui i loghi di causa. Nelle more del giudizio decedeva la GNa Controparte_2
Le parti ricercavano una soluzione transattiva senza alcun successo e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.19.
Venivano depositavano memorie conclusionali e di replica. Con decreto del 26.3.20, la Dottoressa , dichiarava Parte_4
l'interruzione del giudizio essendo intervenuto nelle more del deposito della sentenza il decesso dell'Avv. De Dominicis, procuratore di parte convenuta. Il giudizio veniva riassunto ritualmente da parte attrice, con costituzione dell'Avv. Giuseppe
De Meglio per parte convenuta.
Il giudizio, in seguito ad assegnazione da parte del giudice coordinatore Dottoressa OS Ragosta, giungeva per la prima volta dinanzi alla sottoscritta OP estensore all'udienza del
18.12.23, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e rinviato per la ricerca del fascicolo all'udienza del 26.2.24 , data alla quale veniva rinviato in prosieguo conclusioni all'udienza del
15.7.25, rinviata poi perché ricadente nel periodo cuscinetto
Rgn 95185/2003 8
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
all'udienza del 2.12.24 disposta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, data alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Le parti depositavano comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la sottoscritta gop estensore fa rilevare che nel fascicolo di ufficio l'oggetto della causa è riportato come
“Responsabilità extracontrattuale ex art. 2049-2051-2052”, in luogo di quello esatto indicato dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo di
“proprietà – distanze legali”.
Ancora preliminarmente la sottoscritta precisa che la causa è giunta alla sua attenzione ad istruttoria già ultimata e che la stessa viene decisa alla luce della documentazione presente nel fascicolo telematico ed in quello cartaceo pervenuto non completamente integro nei verbali, circostanza questa non rilevante ai fini della decisione, perché compensata dalle memorie difensive e dalla documentazione in atti, nonché dalla circostanza dichiarata dalle stesse parti del superamento delle prove orali, della cui verbalizzazione non si sarebbe potuto prescindere
IN VIA PRELIMINARE, sulla eccezione formulata da parte attrice sulla dichiarazione di interruzione del giudizio.
La stessa merita di essere accolta, la Suprema Corte relativamente alla fattispecie prevista dall'art. 300 cpc , ma ad avviso della sottoscritta gop estensore applicabile anche al caso previsto dall'art. 301 cpc ha precisato che < che la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun
Rgn 95185/2003 9
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
( cfr Cass. Sez. 6-3, n. 14472/2017), in ogni caso la riassunzione del giudizio ha superato ogni valutazione imponendo la ripresa del giudizio nello stato in cui si trovava al momento dell'interruzione e vale a dire la decisione dello stesso alla luce delle difese e memorie depositate prima di tale dichiarazione, non potendo essere tenute in nessuna considerazione le difese e le memorie eventualmente depositate dopo la riassunzione. La costituzione pertanto del convenuto a mezzo dell'Avv. Giuseppe Di Meglio dovrà essere ritenuta mera difesa tecnica ai soli fini dell'elezione di domicilio
NEL MERITO.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione
Per un'ordinata valutazione dell'articolata richiesta attorea, è opportuno scindere la domanda nelle sue varie istanze e esaminarle singolarmente.
1) La Domanda di azione di regolamento dei confini
Le attrici hanno richiesto regolare il confine tra il fondo di propria proprietà e quello del convenuto secondo le risultanze dell'atto di frazionamento allegato all'atto di divisione tra i germani CP_2
sui beni ereditari del padre , del Persona_6
5.8.1978, per Notar Rep. 169 rac. 520. Persona_9
Il Convenuto ha contestato tale richiesta eccependo che in realtà ancor prima dell'atto di divisione il confino era stato costituito in maniera diversa, con l'allineamento attraverso punti determinati ( la ER –lato monte e il masso vulcanico- lato mare, “vicino alla
Rgn 95185/2003 10
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
pianta di olice passando per la pianta di ginestra al centro” ) per cui il frazionamento allegato non era corrispondente a quello concordato tra i condividenti e che in ogni caso avendo esso convenuto e la sua dante causa , prima, posseduto il fondo da oltre un ventennio secondo il confine di fatto, lo steso si era consolidato per effetto di intervenuta usucapione.
L'istituto in esame è regolato dall'art. 950 cc. Tale azione presuppone l'incertezza del confino tra due fondi, i cui titoli di proprietà non sono contestati poiché ciò che incerta è l'estensione delle proprietà contigue.
La Suprema Corte ha indicato con estrema chiarezza i poteri del giudice di merito chiamato a decidere su tale azione, indicandone i limiti e le facoltà.
Per la Suprema Corte: “… nell'accertamento del confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi il confine risulti comunque incerto” (Cass. II 6740/2016). Ed ancora;
“Il giudice di merito è tenuto a fondare il proprio accertamento sulla base dei rispettivi titoli di proprietà il mero richiamo in essi ad un atto di transazione precedentemente intervenuto tra i rispettivi danti causa non può pertanto costituire elemento determinante per ritenere esistenti eventuali limitazioni a diritti ceduti, ove i suoi estremi non risultino dalla nota di trascrizione dell'atto di provenienza” (cass.
13707/2007). Precisando infine che “in ossequio al principio della
Rgn 95185/2003 11
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica dei diritti reali, previsto dall'art 1350 cc, la prova per testimoni deve ritenersi solo residuale, qualora sulla base degli elementi forniti dai titoli e dal frazionamento in esso richiamato sia risultato comunque incerto il confine” (Cass. 23500/2007).
Detto ciò, nella fattispecie per cui è causa le attrici hanno posto a fondamento della propria domanda l'atto di divisione dei beni ereditari di per Notar Persona_5 Persona_9
del 5.8.1978, Rep. 169 rac. 520, intervenuto per quanto di
[...]
ragione tra le GNe e , Controparte_5 Persona_3
dante causa del Convenuto . In tale atto è così riportato: CP_1
<<< …. Prima quota . Alla condividente che Persona_4
accetta viene assegnata la prima quota: a) della zonetta di terreno descritta al n. 1 della premessa ….in catasto alla partita 4584 f.glio
38 n. 127 are 40,62 redditi lire 138.II e lire 60.93; foglio 40n. 42 are
1.50 f.r. senza redditi;
f.glio 40 fra la maggiore superficie della
p.lla 40 e distinta nel tipo di frazionamento n. 405/78 del 3.2.78 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, con la particella 40/a def.40,are0,80 redditi lire 2,72 e lire 1,20; fol. 40 fra la maggiore superficie della p.lla 41 distinta in detto frazionamento con la p.lla 41/a def. 41 are 5.86 senza redditi;
partita 3616 f. glio 40 fra la maggiore superficie della p.lla 43 e distinta in detto frazionamento con la p.lla 43/a def. 43 are 1.35 redditi lire 1.37e lire
0.61……….Quinta quota. : Alla condividente Controparte_2
che accetta viene assegnata la quinta quota a) la restante
[...]
porzione di terreno descritto a n.1 della premessa e precisamente are ventuno e centiare nove (21.09), a sud di quella assegnata alla
Rgn 95185/2003 12
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
condividente e descritta alla lettera a) della prima quota: Per_3
confinante con eredi eredi , eredi Persona_10 Persona_11
e altri. In catasto alla partita 4584 foglio 40 fra la maggiore _12
superficie della p.lla 40 e distinta nell'allegato frazionamento con la
p.lla 40/b def.244 are 7.89 redditi lire 23.83 e lire 11.84; fol.40 n.
41/b deg.245, are 3.60 senza redditi;
partita 3661 fol.40 nella maggiore superficie della p.lla 43 e distinta con la p.lla 43/b def.
246, are 9,60 redditi lire 9.88 e lire 4, 36…..>>. Parte convenuta a sostegno della sua legittimità passiva ha allegato alla sua produzione gli atti di provenienza della sua proprietà, e precisamente, oltre all'atto di divisione depositato anche da parte attorea, l'atto di donazione del
10.01.85 rep. 12031 racc. 3941, per Notar Persona_9
nel quale la GNa donava ai figli , Persona_4 Pt_5
, , e , nel quale è cosi riportato : Per_6 CP_6 CP_1 CP_7
riservandosi l'usufrutto vita natural durante Persona_3
dona ai figli , , e CP_8 Per_6 CP_6 CP_1 [...]
che accettano la nuda proprietà dei seguenti beni siti in CP_7
Forio 1) alla località “Citronia” zonetta di terreno incolto
……Quarto: la donante assicura e garantisce la libertà dei beni da ipoteche e pesi pregiudizievoli……e di essere proprietaria in virtù di successione del padre ….. e per attribuzione Persona_6
giusto atto di divisione…. Del 5 agosto 1978…>> e atto di divisione del 10.1.1985 rep.12032 racc. 3942, per notar Persona_9
nel quale nell'identificazione dei beni attribuiti a
[...] CP_1
è così riportato <<…. In catasto alla partita 4584 foglio 38 tra la maggiore superficie della p. Là 127 distinta nel tipo di frazionamento
Rgn 95185/2003 13
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
allegato sub B….. (frazionamento n. protocollo 136 del 19.1.1984 che riporta il frazionamento allegato all'atto di divisione del 1978).
Dalla documentazione depositata in atti da entrambe le parti è evidente che tutti gli atti pubblici fanno esplicito riferimento ad un unico atto di frazionamento, facente parte integrante degli stessi, pertanto , secondo i principi indicati dalla suprema Corte secondo cui …” nell'accertamento del confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato”, nell'accertamento confinario per cui è causa è solo a tale frazionamento che bisogna far riferimento.
Tale confine è stato ben descritto dal CTU sia nella relazione depositata il 14.10.11 che nella relazione a chiarimenti depositata per l'udienza del 10.7.17, indicato come “CONFINE CATASTALE”:
<Attraverso il rilievo topografico eseguito dalla società ETA, dove sono stati rilevati elementi e confini materializzati nella mappa di visura (VAX), è stato possibile definire la posizione della linea di confine così come prevista dal frazionamento del 1978. Tale linea, costituita da una spezzata composta da due tratti lunghi rispettivamente circa 21,50 mt e 16,50 mt è stata rappresentata con aspetto grafico e tratteggio e risulta ben evidente nelle tavole allegate al n.4 e 5. Essa dipartendo dal picchetto posto sul triplice di confino tra le particelle 36-40-244 si allunga in direzione nord- est correndo
a poca distanza dal fabbricato di proprietà convenuta ( e CP_1
termina sul confino sud- est della particella 258.>> <quesito 1 e 10 di cui alla ctu … per quanto concerne il confine catastale tra i fondi
Rgn 95185/2003 14
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'attrice e del convenuto , Parte_1 CP_1
si conferma che esso deriva dal frazionamento del 1978 di un fondo sito in Forio alla contrada Cetronia-Pomicione, allegato all'atto di divisione tra i figli di e confermato Persona_6
dalle successive donazioni. La linea di confine, definita in fase di rilievo dalla ditta ETA ( concordante con i rilievi precedenti presenti in produzione) è rappresentata da una spezzatura costituita da un tratto rettilineo di circa 21,50 m che partendo dal triplice di confine ( picchetto comune alle p.lle 36,40,244), si allunga in direzione nord correndo a circa 1 m. dalla parete sud del fabbricato e da un CP_1
successivo tratto di circa 16,50 m. che piega di pochi gradi rispetto al primo tratto in senso antiorario verso nord est terminando sul confine sud-ovest della particella 258>>.
Alla luce di ciò , in nessun conto possono tenersi le eccezioni formulate da parte convenuta relativamente ad un “confine di fatto”diverso da quello indicato negli atti pubblici, come in nessun conto può essere tenuta l'eccezione di usucapione da questi sollevata, non potendosi considerato maturato un possesso ultraventennale del diverso confine indicato.
Infatti, è divenuto proprietario del fondo per il quale si CP_1
chiede la regolamentazione del confine con atto di donazione del
10.1.85, in data 2.4.2003 è stato notificato l'atto di citazione, a tutti gli effetti atto interruttivo, per cui dal momento dell'acquisto delle proprietà al momento della ricezione dell'atto interruttivo risultano essere trascorsi solo 18 anni.
Va poi detto che non può essere invocato dal convenuto il possesso ultraventennale quale successore a titolo particolare della madre
Rgn 95185/2003 15
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
per aver unito il suo possesso a quello della sua Persona_4
dante causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte: <in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 secondo comma, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue stante la tipicità dei negozi traslativi reali che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa ( Cass, II n.
6353/2010). Dall'attento esame della documentazione versata in atti dallo stesso convenuto risulta chiaramente che il titolo di acquisto della proprietà di fa riferimento all'acquisto per Persona_4
successione dei beni appartenute al padre Persona_6
, ed al frazionamento del 1978, sempre richiamato in tutti gli
[...]
atti di trasferimento tra quest'ultima e il figlio , non CP_1
potendosi riscontrare prima di tali atti un possesso diverso in capo alla . Persona_4
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea di regolamentazione dei confini, va accolta e determinato il confine tra i fondi delle parti in causa in conformità della mappa catastale di impianto come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica in atti, con restituzione all'attrice della porzione indebitamente occupata dal convenuto.
Rgn 95185/2003 16
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
2) La domanda relativa alle azioni richieste a difesa della proprietà attorea in seguito al “taglio- sbancamento” della scarpata operata dal CP_1
Le attrici nell'atto introduttivo del giudizio hanno richiesto l'accertamento dell' illegittimità del taglio- sbancamento della scarpata naturale sul versante nord della collina a ridosso del confine operato dal convenuto, allo scopo di dotare la sua casa di una corte e di una cisterna interrata , con conseguenziale compromissione della stabilità del terreno a monte delle attrici . Sbancamento-taglio operato per la lunghezza di circa 14 metri a partire dalla parete est della casa del con grave pregiudizio della fruibilità del CP_1
terreno a monte per una larghezza pari all'incirca all'altezza del taglio, che ha reso detto terreno inutilizzabile per il rischio di fenomeni franosi evitabili solo con la costruzione di un muro di contenimento sulla linea di confine. Il Convenuto nella sua difese ha fermamente negato di aver effettuato i lavori di sbancamento cosi come contestati dalle attrici e di essersi limitato esclusivamente ad una pulizia della scarpata, precisando che la costruzione di un muro di contenimento sarebbe stato contrario alle norme urbanistiche.
Su tale punto è necessario riferirsi a quanto accertato in sede di ctu e delle risposte ai quesiti 2 dell'elaborato principale e 2 e 3 della relazione di chiarimenti. A pag. 6 dell'elaborato principale in risposta al quesito n. 2 è così riportato: <…. Da tutto quanto sopra indicato si ricava che il fronte del masso pomiceo è stato oggetto di interventi di escavazione a partire dal 1985. Tale intervento, nelle foto allegate alla perizia dell'Ing. si mostra in tutta la sua ampia _13
estensione e si posiziona nel fronte posto a ridosso del fabbricato
Rgn 95185/2003 17
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Coppa. L'estensione del taglio dalla stessa perizia viene stimato in 12
m.. Durante i sopraluoghi è stato riscontrato che nonostante nel corso degli anni il fronte è stato ricoperto da vegetazione spontanea, ancora oggi si verificano fenomeni di smottamento dovuti all'azione degli agenti atmosferici e della gravità>>. A pagina 4 della relazione a chiarimenti si legge nella risposta ai quesiti 2 e 3. << Circa la effettuazione dello sbancamento da parte del convenuto non esiste come prova solo la perizia giurata dell'ing. del 17.8.1985 _13
( sia pure informalmente contestata dal convenuto sig. CP_1
esiste una copiosa, chiara e coerente documentazione in
[...]
produzione attorea ( corrispondenza di data certa, altre perizie giurate, relazione di ctu arch. del 12.1.2007, mappe Per_7
aerofotogrammetriche dell'epoca, foto aeree etc.) che confermano la perizia giurata dell'ing. e provano che la scarpata che _13
collega il fondo attoreo (a monte) ed il fondo del convenuto a valle è stato oggetto di interventi di escavazione a partire dal 1985 da parte del convenuto. L'operazione di sbancamento ha tagliato dunque pressoché verticalmente il masso pomiceo preesistente che era dotato di una inclinazione naturale ed era protetto da una vegetazione spontanea, creando una superficie nuda, pressoché verticale. Tale superficie, priva di protezione e sostegno a valle, ha subito dal 1985
l'azione della gravità con distacchi di zolle di terreno e l'azione degli agenti atmosferici che hanno determinato sulla superficie stessa marcati fenomeni erosivi tuttora in atto in parte rallentati dalla vegetazione spontanea nel frattempo insediatasi. Se l'operazione di taglio ed il fenomeno successivo di erosione hanno messo a nudo le radici arbustive originariamente inserite nella massa terrosa a monte,
Rgn 95185/2003 18
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
non ci sentiamo di attribuire a dette radici la responsabilità dell'attuale situazione come fa la difesa tecnica di parte convenuta nelle sue note. La situazione attuale è, dunque il risultato e la conseguenza di una serie di “concause” di diversa importanza: un'azione primaria, dovuta alle operazioni di sbancamento del 1985 e una serie di azioni naturali conseguenti, successive innescate dallo stesso sbancamento. Tutte queste azioni hanno sicuramente modificato l'equilibrio naturale del pendio determinando la stabilità del terreno a monte che è stato privato del sostegno della scarpata a valle con conseguente riduzione delle sue caratteristiche di integrità stabilità e fruibilità. Per quanto riguarda la tesi del tecnico di parte convenuta sulla naturale stabilità dei terreni della zona, il sottoscritto osserva che le caratteristiche geologiche della zona sono risultate estremamente variabili da punto a punto e dunque non sono comparabili quelle della grotta visitata (posta a distanza di qualche decina di metri dalla zona in questione) con quelle della zona escavata soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche di coerenza dei materiali nei due siti confrontati. Rimane il fatto che, sulla base di elementari regole geo-tecniche non si può eliminare una scarpata naturale consolidata nel tempo e sostituirla con una superficie subverticale senza predisporre opere di sostegno che contrastino la naturale spinta dei terreni a monte del taglio. Per quanto riguarda la tesi del tecnico di parte convenuta sulla influenza del carico del fabbricato della sulla stabilità del masso Parte_1
in questione, riteniamo che tale influenza non esista data la notevole distanza, da un punto di vista geotecnico del fabbricato stesso dalla zona di scavo>>.
Rgn 95185/2003 19
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Gli accertamenti peritali, hanno, pertanto, accertato lo sbancamento effettuato dal convenuto e il relativo pericolo, per cui non essendo possibile ripristinare la scarpata naturale occorre eseguire le opere per la messa in sicurezza del fondo attoreo secondo i requisiti indicati dal con estrema chiarezza dal CTU Ing. sia nella Per_8
relazione principale << si ritiene che l'intervento più plausibile da realizzare, alla base della scarpata, sia la costruzione di sostegno idonea a supportare la spinta del terreno. Tale opera potrebbe essere costituita da un muro di sostegno la cui realizzazione deve però essere successiva oltre che al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di tutti gli enti a ciò preposti, anche e soprattutto da indagini geologiche e calcoli strutturali che tengano conto delle caratteristiche sismiche dei luoghi>> che nella relazione al chiarimento: << …. Per rispristinare le originarie condizioni di stabilità del terreno messe in crisi dallo scavo-sbandamento effettuato nel 1985, occorre progettare
e realizzare un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo (e dunque si sviluppi entro la proprietà del convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio (di altezza massima di 6,5 m circa). >>
La domanda di accertamento della illegittimità dell'opera di sbancamento e quella relativa di messa in sicurezza avanzata da parte attrice, va pertanto accolta e accertato e dichiarato che il convenuto ha operato un taglio- sbancamento della scarpata lungo il confine , lo stesso va condannato alla esecuzione delle opere che rispondano ai requisiti indicati dal CTU Ing. e precisamente : alla Per_8
realizzare di un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo ( e dunque si sviluppi entro la proprietà del
Rgn 95185/2003 20
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio ( di altezza massima di 6,5 m circa), previa autorizzazione degli enti a ciò preposti
3) Sulla domanda di accertamento della violazione delle distanze legali dal confino (tubi, canna fumaria, bombola del gas e cisterna interrata)
L' art. 889 cc secondo comma prevede che: “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli del gas e simili e le loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno 1 metro dal confine”.
La Ctu ha chiaramente indicato nella relazione principale e confermato nella relazione a chiarimenti che e le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas si trovano tutti addossati alla parete sud del fabbricato Dal rilievo effettuato in sede di accertamento CP_1
peritale, tale parete è risultata essere posta ad una distanza variabile rispetto al confine catastale da un minimo di 0,70mt circa ad un massimo di 1,00 mt circa e che le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas sono poste a distanza inferiore da quella regolamentare.
L'accertamento tecnico ha invece accertato il regolare posizionamento alle distanze legali per la cisterna interrata.
Alla luce di tali rilievi tecnici accertato e dichiarato che le tubature, la canna fumaria e la bombola del gas non sono poste a distanza regolamentare il convenuto va condannato all'arretramento di tali opere entro la distanza di 1 metro dal confine
4) Sulla domanda di accertamento della veduta illegittima e sulla richiesta di eliminazione.
Rgn 95185/2003 21
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
L'art. 905 cc dispone che “non si possono aprire vedute dirette
(art.900 cc) verso il fondo chiuso e non chiuso e neanche sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”
Anche relativamente a tale domanda attorea, bisogna far riferimento agli accertamenti tecnici effettuati in fase di ctu e attenersi ai risultati in essi riportati.
La consulenza tecnica ha accertato che nel caso di specie la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato va configurata come CP_1
“veduta” e che essa è posizionata ad una distanza inferiore da quella imposta dalla legge.
Alla luce di tali rilievi tecnici, accertato che la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato del , va configurata come “veduta” e CP_1
che la stessa è posizionata ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, il convenuto va condannato alla chiusura della stessa;
5) Sulla domanda sulla strada interpoderale e sulla richiesta di servitù coattiva.
Anche per tale domanda bisogna attenersi rigorosamente agli accertamenti emersi in sede di consulenza tecnica.
Ai fini dell'esame della domanda attorea è necessario soffermarsi alle risposte date dall'ausiliario sugli articolati quesiti formulati al fine di verificare la natura della stradina interpoderale di accesso al fondo delle attrici
Nella relazione principale al quesito 6 (accerti se la strada a seguito delle opere poste in essere da parte convenuta presenti o meno un andamento planimetrico uniforme) del CTU è così riportato: Per_8
Rgn 95185/2003 22
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
<< È pacificamente riconosciuto che il convenuto ha effettuato
interventi edili che hanno modificato la strada (viottolo di accesso) di accesso ai lotti, sia perché il convenuto lo afferma nella sua comparsa di costituzione, sia perché l'attore non nega tale circostanza. Se con il termine uniforme si intende che la strada sia omogena, cioè uguale in ogni sua parte si può affermare che essa presenta diversi punti di discontinuità con salti di quota raccordati attraverso gradini di larghezza diversamente variabile lungo il percorso>>. Al quesito n.
15 (Accerti ove era od è ubicato il vecchio passaggio pedonale per uso agricolo e se lo stesso passaggio sia stato inglobato tutto o in parte nella strada di proprietà del convenuto) è così riportato << Il tracciato originario della strada può essere desunto dalle mappe catastali. Il primo tratto di tale tracciato, posto a confine con via Citrini, è riportato al f. glio 38 del Comune di Forio ed interessa in sequenza le particelle 155- 157-217; il secondo tratto che dimena sino alla proprietà attorea insiste sulla particella 36 del foglio 40 del Comune di Forio. Attualmente l'andamento planimetrico della strada risulta difforme da quello riportato in mappa, infatti dal rilievo eseguito emerge che esso in più punti ha sconfinato in particelle diverse da quelle ove originariamente era ubicato. L'esistenza contemporanea del passaggio comune e della strada di esclusiva proprietà del GN
esclude in sé l'inglobamento del passaggio nella proprietà CP_1
convenuta, anche se c'è un punto di interferenza tra i due percorsi, ove la stradina pedonale si interrompe visivamente fondendosi con quella carrabile per poi riprendere pochi metri dopo con una rampa di scale>>. Tali quesiti sono stati meglio chiariti nella relazione a chiarimenti dove alla risposta ai quesiti 6 e 7 è così specificato:
Rgn 95185/2003 23
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
quanto riguarda la natura della strada di accesso al fondo
…. Si tratta di una strada interpoderale che si sviluppa in Parte_1
vari fondi e non in una servitù di passaggio come sostiene il convenuto. In effetti non esistono titoli di proprietà o documenti che attestino l'esistenza di servitù di passaggio sui i fondi attraversati dalla strada …. In particolare, i due fondi in questione derivano per divisione ereditaria e successive donazioni da un unico fondo dell'avo comune . Non risulta che negli Persona_5
atti di cui sopra ci sia alcun cenno a servitù attive e/o passive. Se ne deduce che tali servitù non avevano ragione di esistere data la natura interpoderale della strada e la sua antica utilizzazione a servizio di tutti i fondi della collina. D'altra parte la rappresentazione grafica utilizzata per la strada in questione nelle mappe catastali dei fogli 40
e 38 ( in conformità con le istruzioni di servizio relative alle mappe catastali di impiego dei relativi segni convenzionali pubblicate dal
Ministero delle Finanze edizione 1979), la natura dei luoghi, la destinazione originaria dei fondi serviti ( agricola ed estrattiva) inducono a ritenere che trattasi di una mulattiera o strada vicinale privata di antica formazione ad uso dei proprietari dei fondi serviti.
Si tratta nella fattispecie di strada nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis” e non “iure servitutis”. A questo proposito il Codice della strada all'art. 3 punto 48 recita:
“Sentiero o mulattiera o tratturo: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di cassazione con la sentenza n. 02479/
02. Per quanto riguarda la larghezza di questo tipo di strada, non bisogna confondere la traccia del terreno ( calpestio) formatasi per
Rgn 95185/2003 24
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
il passaggio di uomini ed animali con la larghezza del varco che consentiva il passaggio di animali da soma ( molto diffusi sull'isola fino a qualche decennio fa e tuttora utilizzati ) Lo spazio a disposizione per il passaggio di un mulo con soma non poteva essere inferiore a 140-150 cm…..In definitiva il convenuto ha ridotto la larghezza utile e dunque la transitabilità della strada da parte di animali da soma ma anche di pedoni con oggetti ingombranti e di quei mezzi meccanici che hanno nel frattempo sostituito il trasporto animale. Per quanto concerne l'andamento planimetrico attuale della strada, esso si discosta sensibilmente da quello originario, riportato in mappa e riconducibile in alcune foto presenti in produzione….La strada è stata allontanata dagli immobili del convenuto e per
“recuperare il tracciato” è stata introdotta una curva a stretto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile Coppa con contestuale sconfinamento su fondo alieno e peggioramento percorribilità originaria. Su richiesta di parte attrice si dà atto dell'esistenza lungo la strada all'altezza del cortile ovest Coppa di un pioppo che si è sviluppato al centro della strada con riduzione della larghezza già confinata tra reti e ringhiere sui due lati. Circa
l'andamento altimetrico, sono stati introdotti, dal convenuto, gradini
e rampe gradinate. In questo modo sono state modificate le caratteristiche di pendenza pressoché costanti tipiche delle strade nate dall'uso che si adattano all'orografia dei luoghi come era la strada in questione. La eventuale esistenza (priva di prova certa) di gradini (isolati) lungo il percorso originario non giustifica
l'introduzione di altri gradini e/o rampe gradinate (barriere non più superabili dagli animali da soma o da mezzi sostitutivi dei primi)
Rgn 95185/2003 25
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Parte attrice lamenta che le modifiche plano- altimetrico apportate alla strada ( che per altro non risultano autorizzate ne dagli enti pubblici competenti ne dagli altri utenti della strada) hanno limitato in misura significativa l'accessibilità e dunque la fruibilità del suo fondo ( rimasto da quel momento incolto e abbandonato) nonché
l'abitabilità e l'effettiva utilizzazione della casa per la quale la strada costituisce l'unico accesso possibile con significativi danni patrimoniali e rischi in caso di emergenze. Riteniamo che per ridare alla strada la necessaria percorribilità occorre apportare le seguenti modifiche: a) allargamento della sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminazione della curva a corto raggio sopra citata;
c) eliminazione dei gradini, rampe gradinate e tratti ad elevata pendenza lungo
l'intero percorso e loro sostituzione con rame piane di adeguata minima pendenza;
e) eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo >>
La chiara e esaustiva valutazione del ctu Ing. non lascia Per_8
alcun dubbio sulla natura interpoderale della strada in questione nata ex collatione privatorim agrorum, sulla quale alcun diritto di proprietà esclusiva può vantare il convenuto per cui l' illegittimità delle opere di trasformazione realizzate da quest'ultimo legittimano il conseguenziale diritto di parte attorea ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o quanto meno, visto la difficoltà dello stesso il ripristino della necessaria percorribilità della strada .
Alla luce di quanto accertato in sede di ctu accertato e dichiarato che il signor ha modificato arbitrariamente la stradina CP_1
interpoderale di accesso al fondo delle attrici lo stesso, va
Rgn 95185/2003 26
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
condannato al ripristino della percorribilità della strada, secondo le indicazioni fornite dall'ausiliare in sede di ctu e precisamente : alla realizzazione di opere atte a : a) allargare la sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminare la curva a corto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile c) eliminare i gradini, le rampe CP_1
gradinate e i tratti ad elevata pendenza lungo l'intero percorso con la sostituzione di rame piane di adeguata minima pendenza;
e) con eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo.
Relativamente alla domanda di costituzione di servitù coattiva formulata da parte attrice, va dichiarato il non luogo a provvedere .
Infatti, la stradina sul cui tracciato si chiedeva da parte attorea la costituzione di servitù di condotta idrica, fognaria ed elettrodotto con installazione di pali e relativi apparecchi per l'illuminazione della stessa, è risultata essere nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis” e non “iure servitutis, ragion per cui sulla stessa , le parti in causa godono degli stessi identici diritti, per cui non può assolutamente parlarsi di “servitù” ( attiva o passiva) ma di comunione e godimento da parte di tutti i partecipanti .
A tal proposito si richiama una pronuncia della Suprema Corte, indicata anche dalla difesa attorea, di cui la sottoscritta gop estensore condivide il contenuto “Nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da
Rgn 95185/2003 27
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà (Cass.
6773/2012).
Il CTU Ing. alla risposta al quesito n. 8 (indichi infine le opere Per_8
da porre in essere al fine fi consentire la posa di tubatura idrica e fognaria e quelli per l'elettrodotto con l'istallazione di pali relativi ad apparecchi per l'illuminazione), ha indicato la soluzione da prospettare a parte attrice: << Lungo il percorso già sono presenti tubazioni idriche ed elettriche poste al servizio di unità aliene.
L'intervento edile da porre in essere , ritenuto più idoneo per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione elencata nel quesito
(fogna, acquedotto, elettrodotto), è quello dell'interramento ottenuto attraverso le seguenti principali lavorazioni : scavo, posa delle tubazioni, rinfianco con sabbione e col, rinterro, ripristino dello strato superficiale di usura>> e nella relazione a chiarimenti << …..si da atto che l'art. 889 prevede che le tubazione siano poste a distanza non inferiore ad 1 m dal confine. Da una parte si ha qualche dubbio sulla applicabilità della legge nel caso della strada in questione, dall'altra, ripristinata la larghezza originaria, non dovrebbero esserci problemi a far correre i tubi ad 1 m. dal confine>>.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni , si rimanda all'obbligo di ripristino della strada da parte del convenuto, per l'unico limite imposto alle attrici ( il rispetto delle distanze dal confine) , avendo le stesse già pieno diritto ad utilizzare e a godere della strada essendo la stessa nata ex “collatione privatorum agrorum”, basata su “iure propretatis..
6) sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada.
Rgn 95185/2003 28
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Va sicuramente accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice per il mancato utilizzo della strada e risultando il danno in re ipse, lo stesso può essere liquidato ai sensi dell'art.1226 cc in € 4000,00
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014 (aggiornato al DM 247 del 13.8.22 pubblicato nella G:
U: 236 del 8.10.22 in vigore dal 23.10.22) dello scaglione tariffario, valore medio, corrispondente al valore della domanda (valore indeterminabile complessità alta)
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
OP , MA PI De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto:
1) determina il confine in conformità della mappa catastale, cosi come determinata nell'atto di divisione del 5.8.1978 in conformità della mappa catastale di impianto come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica in atti (INDICATO COME
CONFINE CATASTALE), con restituzione agli attori della porzione indebitamente occupata dal convenuto;
2) accertata l' illegittimità dell'opera di sbancamento della scarpata lungo il confine operata da parte convenuta condanna alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza CP_1
che rispondano ai requisiti indicati dal CTU Ing. e Per_8
precisamente : alla realizzare di un'opera di sostegno che planimetralmente rispetti il confine legittimo ( e dunque si
Rgn 95185/2003 29
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
sviluppi entro la proprietà del convenuto) e altimetricamente segua il profilo della superficie risultante dal taglio ( di altezza massima di 6,5 m circa), previa autorizzazione degli enti a ciò preposti
3) Accertato che il posizionamento delle tubature, della canna fumaria e della bombola del gas non è posto a distanza regolamentare, condanna all'arretramento di tali CP_1
opere entro la distanza di 1 metro dal confine;
4) Accertato che la finestra aperta sulla parete sud del fabbricato di parte convenuta va inquadrata come “Veduta” e che la stessa non è conforme a quanto prescritto dagli art.li 900 e 905 cc, condanna alla chiusura della stessa;
CP_1
5) Accertata l'arbitraria modifica del convenuto della stradina interpoderale di accesso al fondo delle attrici condanna CP_1
al ripristino della percorribilità della strada, secondo le
[...]
indicazioni fornite dall'ausiliare in sede di ctu e precisamente
: alla realizzazione di opere atte a : a) allargare la sede stradale fino a 150 cm;
b) eliminare la curva a corto raggio in corrispondenza dello spigolo ovest del cortile c) CP_1
eliminare i gradini, le rampe gradinate e i tratti ad elevata pendenza lungo l'intero percorso con la sostituzione di rame piane di adeguata minima pendenza;
e) con eventuale adozione di tipologie di pavimentazione adatta per permeabilità, coerenza e proprietà antiscivolo;
6) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di costituzione di servitù coattiva di condotta, idrica, fognaria ed
Rgn 95185/2003 30
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
elettrodotto formulata da parte attorea per le motivazioni di cui in parte motiva;
7) Accoglie la domanda formulata dall'attrice di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada essendo evidente il danno in re ipse, da liquidarsi ai sensi dell'art.1226 cc, e per l'effetto condanna al pagamento a favore CP_1
dell'attrice della somma di € Parte_1
4000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della strada di accesso
8) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
che si liquidano come in parte motiva in € 14.103,00 per onorario oltre spese generali IVA e CPA se dovute, € 500,00 per spese, oltre al rimborso delle spese sostenute per le CTU.
Cosi deciso in Napoli li, 4 .04.2025
Il OP
Dottoressa MA PI De Riso
Rgn 95185/2003 31
Rgn 95185/2003
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
32