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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3046/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone in Via Plinio n.6 presso lo studio dell'avv. BARBARA BREDA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Monfalcone in Via Plinio n.6 presso lo studio dell'avv. BARBARA BREDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
Per_
2) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della medesima presso la residenza della madre;
1 3) la casa coniugale, sita in Ronchi dei Legionari (GO), Via Staranzano n. 39, già di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata, unitamente al mobilio ed agli accessori in essa contenuti, alla sig.ra e, pertanto, resterà in uso alla stessa, che si impegna a corrispondere per Parte_1
l'intero i ratei del mutuo sino all'eventuale formalizzazione dell'accollo del mutuo medesimo per l'intero in capo alla stessa qualora divenuto possibile. Le parti danno atto che il sig.
rimarrà dimorante e residente nella casa coniugale, sino a reperimento di nuova CP_1 sistemazione abitativa;
a seguito dunque di tale reperimento, il sig. rilascerà CP_1
l'abitazione coniugale, prelevando da essa tutti i propri effetti personali, salvo diverso accordo tra le parti, e trasferendo dunque altrove la propria residenza. Durante tale periodo di convivenza, pur in regime di separazione, le parti convengono di dividere le spese nella misura e nei termini convenuti in costanza di matrimonio, e dunque secondo le possibilità economiche di ciascheduno. Per_ 4) entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema di base, valido dacché il padre reperirà una nuova sistemazione abitativa e dunque da quando lascerà l'abitazione coniugale: nel corso della settimana, nelle giornate del lunedì e del mercoledì, il padre, al termine della propria giornata lavorativa, e dunque dalle Per_ ore 18, si recherà presso l'abitazione coniugale, ove rimarrà in compagnia della figlia sino alle ore 21 circa, consumando ivi il pasto serale. A weekend alterni, il padre, non appena Per_ avrà reperito nuova sistemazione abitativa, vedrà e terrà con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compatibilmente ai propri turni lavorativi ed alle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore, e dunque con un pernotto. Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti. Festività natalizie: la minore trascorrerà la giornata di Natale e di
Santo FA in alternanza con ciascun genitore. Pertanto se un anno avrà trascorso il Natale con la madre e Santo FA con il padre, l'anno successivo trascorrerà il Natale con il padre e Santo FA con la madre, mantenendo pur sempre il pernotto dalla madre. Lo stesso dicasi per le giornate di Capodanno e del primo dell'anno e di Pasqua e Pasquetta, che saranno trascorse in alternanza tra i genitori. Vacanze estive: la minore trascorrerà con il padre e con la madre due settimane, non consecutive tra loro, con ciascun genitore, che dovranno comunicarsi reciprocamente le settimane di permanenza esclusiva presso di sé entro il 30 maggio di ogni anno. Rimanenti giorni di vacanza e festività: la minore trascorrerà con la madre tutte tali restanti giornate di festa. La giornata del compleanno della figlia Per_ minore sarà trascorsa ogni anno insieme ad entrambi i genitori. Restano salvi i diversi ed i migliori accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
2 5) in ragione del sopra collocamento e della sopra riportata calendarizzazione, e tenuto conto della netta differenza reddituale tra le parti, quest'ultime convengono che il padre versi alla Per_ madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di
€uro 450,00 (quattrocentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
6) le spese straordinarie relative alla figlia minore resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, in ossequio al “Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Gorizia sulle spese straordinarie relative alla prole”, che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 13);
7) La sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, l'assegno unico Parte_1
Per_ familiare in favore della figlia nella misura del 100%, cui conseguiranno le detrazioni da operare;
8) Venute a mancare le risorse economico-finanziare della sig.ra attualmente Parte_1 occupata con contratto part-time, il sig. , dipendente con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato full-time, verserà alla moglie €uro 50,00 (cinquanta//00), a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, salva naturalmente modifica al momento del reperimento di nuova occupazione lavorativa o di ampliamento del proprio orario di lavoro da parte della sig.ra
Va da sé che, non appena quest'ultima disporrà di proprio reddito tale da Parte_1 consentirle di provvedere da sé al proprio mantenimento, rinuncerà all'assegno di mantenimento così come sopra indicato.
9) L'autovettura Fiat Panda tg. GJ499VV, in regime di comproprietà tra le parti ed in uso alla sig.ra sarà ceduta nella quota parte dal sig. in favore della moglie Parte_1 CP_1 [...]
senza che quest'ultima versi alcunché al marito in ordine al passaggio di proprietà, Parte_1 accollandosi ella le spese per la cennata procedura. Il veicolo AR Mito tg. DY808DM di proprietà esclusiva ed in uso al sig. rimarrà di proprietà ed in uso dello stesso. CP_1
10) I felini – di nome , e – già di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3 Per_4 Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà della signora, che si farà carico interamente anche delle relative spese.
11) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della Per_ figlia minore
12) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2019 a Ronchi dei
[...]
Legionari (GO), nel corso del quale è nata la figlia , nata a [...] Persona_5
16/04/2017, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 26/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di divorzio con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3046/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone in Via Plinio n.6 presso lo studio dell'avv. BARBARA BREDA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Monfalcone in Via Plinio n.6 presso lo studio dell'avv. BARBARA BREDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
Per_
2) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della medesima presso la residenza della madre;
1 3) la casa coniugale, sita in Ronchi dei Legionari (GO), Via Staranzano n. 39, già di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata, unitamente al mobilio ed agli accessori in essa contenuti, alla sig.ra e, pertanto, resterà in uso alla stessa, che si impegna a corrispondere per Parte_1
l'intero i ratei del mutuo sino all'eventuale formalizzazione dell'accollo del mutuo medesimo per l'intero in capo alla stessa qualora divenuto possibile. Le parti danno atto che il sig.
rimarrà dimorante e residente nella casa coniugale, sino a reperimento di nuova CP_1 sistemazione abitativa;
a seguito dunque di tale reperimento, il sig. rilascerà CP_1
l'abitazione coniugale, prelevando da essa tutti i propri effetti personali, salvo diverso accordo tra le parti, e trasferendo dunque altrove la propria residenza. Durante tale periodo di convivenza, pur in regime di separazione, le parti convengono di dividere le spese nella misura e nei termini convenuti in costanza di matrimonio, e dunque secondo le possibilità economiche di ciascheduno. Per_ 4) entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema di base, valido dacché il padre reperirà una nuova sistemazione abitativa e dunque da quando lascerà l'abitazione coniugale: nel corso della settimana, nelle giornate del lunedì e del mercoledì, il padre, al termine della propria giornata lavorativa, e dunque dalle Per_ ore 18, si recherà presso l'abitazione coniugale, ove rimarrà in compagnia della figlia sino alle ore 21 circa, consumando ivi il pasto serale. A weekend alterni, il padre, non appena Per_ avrà reperito nuova sistemazione abitativa, vedrà e terrà con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compatibilmente ai propri turni lavorativi ed alle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore, e dunque con un pernotto. Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti. Festività natalizie: la minore trascorrerà la giornata di Natale e di
Santo FA in alternanza con ciascun genitore. Pertanto se un anno avrà trascorso il Natale con la madre e Santo FA con il padre, l'anno successivo trascorrerà il Natale con il padre e Santo FA con la madre, mantenendo pur sempre il pernotto dalla madre. Lo stesso dicasi per le giornate di Capodanno e del primo dell'anno e di Pasqua e Pasquetta, che saranno trascorse in alternanza tra i genitori. Vacanze estive: la minore trascorrerà con il padre e con la madre due settimane, non consecutive tra loro, con ciascun genitore, che dovranno comunicarsi reciprocamente le settimane di permanenza esclusiva presso di sé entro il 30 maggio di ogni anno. Rimanenti giorni di vacanza e festività: la minore trascorrerà con la madre tutte tali restanti giornate di festa. La giornata del compleanno della figlia Per_ minore sarà trascorsa ogni anno insieme ad entrambi i genitori. Restano salvi i diversi ed i migliori accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
2 5) in ragione del sopra collocamento e della sopra riportata calendarizzazione, e tenuto conto della netta differenza reddituale tra le parti, quest'ultime convengono che il padre versi alla Per_ madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di
€uro 450,00 (quattrocentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
6) le spese straordinarie relative alla figlia minore resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, in ossequio al “Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Gorizia sulle spese straordinarie relative alla prole”, che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 13);
7) La sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, l'assegno unico Parte_1
Per_ familiare in favore della figlia nella misura del 100%, cui conseguiranno le detrazioni da operare;
8) Venute a mancare le risorse economico-finanziare della sig.ra attualmente Parte_1 occupata con contratto part-time, il sig. , dipendente con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato full-time, verserà alla moglie €uro 50,00 (cinquanta//00), a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, salva naturalmente modifica al momento del reperimento di nuova occupazione lavorativa o di ampliamento del proprio orario di lavoro da parte della sig.ra
Va da sé che, non appena quest'ultima disporrà di proprio reddito tale da Parte_1 consentirle di provvedere da sé al proprio mantenimento, rinuncerà all'assegno di mantenimento così come sopra indicato.
9) L'autovettura Fiat Panda tg. GJ499VV, in regime di comproprietà tra le parti ed in uso alla sig.ra sarà ceduta nella quota parte dal sig. in favore della moglie Parte_1 CP_1 [...]
senza che quest'ultima versi alcunché al marito in ordine al passaggio di proprietà, Parte_1 accollandosi ella le spese per la cennata procedura. Il veicolo AR Mito tg. DY808DM di proprietà esclusiva ed in uso al sig. rimarrà di proprietà ed in uso dello stesso. CP_1
10) I felini – di nome , e – già di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3 Per_4 Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà della signora, che si farà carico interamente anche delle relative spese.
11) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della Per_ figlia minore
12) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2019 a Ronchi dei
[...]
Legionari (GO), nel corso del quale è nata la figlia , nata a [...] Persona_5
16/04/2017, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 26/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di divorzio con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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