TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 71/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 27/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Benvenuti, presso il cui studio sito in Bientina (PI), Borgo del Pozzo n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone
n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o depos itato i l 20.1.2023, il ricorrent e ha chiesto il ri conoscim ent o del danno biologico provocato da infortuni o l avorat ivo del 31.10.2016 nell a misura del 28%, deducendo in parti colare che:
a) in dat a 31.10.2016, riport ava infortunio sul lavoro per cadut a ment re eseguiva l a manutenzione di un as cens ore riport ando frattura scom post a di afisi aria spi roide dell'omero di destra con associato deficit del nervo radiale;
trauma cranico non comm otivo con ferit a alla t es ta s uturata i n pronto soccorso;
trauma al la spalla destra con frattura com post a est remit à acrom ial e;
b) il 03.11.2016 veniva ricoverato presso di Pisa. La frattura dell'omero destro CP_2
era tratt at a con sintesi m edi ant e chi odo endomi doll are st abili zzato;
d) in data 23.01.2017 veniva effettuato esame neuro elettrico da cui si rilevava “reperto di inevocabilit à dei pot enziali s ensitivi del nervo radial e a destra, di assenza dell a rispost a mot ori a regi strat a sul mm est ensore comune dell e di t a e di ri duzione d ell a risposta motoria registrata sul mm tricipitale a destra” l'EMG rilevava denervazione pressoché tot al e sui mus coli brachio radi al e e est ensore com une dell e dit a e denervazione pres soché t otale sul muscol o trici pit e di dest ra;
e) i n data 24/01/2017, 06.03.2017, 29/ 05/2017, 13/11/2017 e 26/ 02/ 2018 veniva ricoverat o press o i l cent ro riabilit ati vo di Volt erra per program m a CP_1
riabilit ati vo;
f) in dat a 22.02.2017 effettuava visit a presso il Centro C hirurgi co di chi rurgi a dell a mano dell'Ospedale di Monza, dr. ove era consigliato “utile Persona_1
programm are i ntervent o chi rurgico di ricost ruzione del nervo radiale o, in alt ernat iva, un i ntervento di tras posi zi one dei mm. Fl essori del carpo i n funzione estensoria”;
g) in dat a 30.10.2017 veniva rimosso il chiodo endomidoll are e i ni ziat a l a mobili zzazi one dell a spall a dest ra;
h) in data 17/04/2018, all'esito dell'apertura della posizione di infortunio n. CP_1
514306498 veniva sottoposto a visit a m edico legale per accert am ento di postumi da parte dell' , con postumi accertati in “marcata limitazione funzionale della CP_1
spal la;
h) dest ra con abduzi one atti va a 45 ° el evazione a 70° i post enia est ensione dell'avambraccio, del carpo e delle dita, ipoestesia tattile sul territorio del n. radi ale, esit at a i n 26% olt re esiti di pregresso infortunio (n. 503545600) del
07/01/2005, frattu ra polso sinist ro 4%, complessivo 29%;
i) a seguito di opposizi one ex art. 104, in dat a 20.11.2018 veni va espletat a vi sita coll egi al e ove veniva confermat a la precedent e val ut azi one;
l) in data 29/ 08/2019 veni va sott opost o ad ult eriore visit a m edi co l egal e , CP_1
confermando la precedent e diagnosi e quanti fi cazi one;
m) in data 07/10/2021 sottoposto ad ulteriore visita medico legale da parte dell' , CP_1 in modo inusitato, i postumi accertati erano “frattura spiroide scomposta terzo medio omero dest r ocon l es ione parzi al e del nervo radiale 16 %. I postumi sono migl iorat i e il grado di m enom azione risulta diminui to dal 29 % al 20 % rispetto al precedent e val ore 0.6; n) in m odo incomprensi bil e, i n t al e visi ta non venivano prese i n considerazione le limitazi oni funzi onali a carico dell a spall a dest ra, come viceversa erano st ate evi denzi at e nel le precedenti visit e del 17/ 04/2018 e del 29/08/ 2019;
o) veniva int erpost a opposi zione ammi nistrativa ex art. 104, con l a quale veniva contestata la valutazione e richiesta la visita collegiale, nella quale l' CP_1 esprimeva il seguente parere “il danno a carico della spalla dest ra è da valut arsi nell a misura del 22 % con val ut azi one compl essi va del 24% e i l ri corrent e ri ceveva la comunicazione dell'esito e del verbale della visita collegiale in data 18.05.2022”;
p) alla luce dell'attuale obiettività clinica, il danno sofferto deve essere oggetto di rivalutazione, avendo comportato una menomazione dell'integrità psico fisica ai fini previdenzi ali non inferi ore a 31%.
2. Con memoria depositata in data 2.3.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo anche la prescrizione ex artt.
111 e 112 T.U. 1124/ 65.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. L'eccezione di pres crizione deve essere rigett at a.
Si richiama sul punto quanto previsto dall'articolo 112 T.U. 1124/65, secondo cui la prescri zione del l'azione è int errott a quando gli aventi di ritto all'i ndenni tà i n cas o di infortunio sul lavoro, abbiano i ni ziato o proseguit o l e prati che ammi nist rative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme. Inoltre, l'art. 111 T.U.
1124/ 65 stabilis ce che l a pres cri zi one previst a dall'art. 112 ri mane sospesa durant e la li qui dazione in vi a amminist rat iva dell 'indennit à.
Il ri corrent e ha docum ent at o nel presente giudi zi o vari at ti di int erruzi one e sospensione del termine triennale di prescrizione, sicché quest'ultimo non risulta essere maturat o.
3.2. Dal le risult anze a cui è pervenut o il consulente m edico l egale nominato nel corso del giudizio è stato accertato che il “danno residuato al Capit ani a seguit o dell'infortunio patito in data 31.10.2016 configuri gli estremi di un danno biologico equament e valut abil e nell a misura del 28% (ventotto per cent o) a decorr er e dall'epoca del consolidamento dei postumi accertati dall' (07.04.2018). CP_1
Prendendo in esame il pr egr es so i nfort unio lavorati vo del 2005, per il qual e f u a suo t empo r iconosciuto al ri corrente un danno del 4%, ri tengo che il danno biologico compl essi vo sia del 31% (trent uno per cento)” (così, relazione di CTU deposit at a i n dat a 30.6.2024).
3.3. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l'infortunio di cui al presente giudizio, un danno biologico pari al 28% e di conseguenza l' deve essere condannato a CP_1
corri spondere all a part e ricorrent e una rendita pari ad una invali dit à del 31%, per unifica con il precedent e gi à ri conosciut o del 4 %. Gl i st essi im port i dovranno ess ere maggiorat i degl i int eressi l egali , com e per l egge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che, a seguito dell'infortunio del 31.10.2016, il ricorrente ha subito un danno pari al 28% e, per l'effetto, cond an na l' a corrispondere in favore della CP_1
part e ri corrent e la rendita nell a m isura del 31%, per unifi ca con il precedent e gi à riconosciuto, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore cost ituit o;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 71/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 27/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Benvenuti, presso il cui studio sito in Bientina (PI), Borgo del Pozzo n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone
n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o depos itato i l 20.1.2023, il ricorrent e ha chiesto il ri conoscim ent o del danno biologico provocato da infortuni o l avorat ivo del 31.10.2016 nell a misura del 28%, deducendo in parti colare che:
a) in dat a 31.10.2016, riport ava infortunio sul lavoro per cadut a ment re eseguiva l a manutenzione di un as cens ore riport ando frattura scom post a di afisi aria spi roide dell'omero di destra con associato deficit del nervo radiale;
trauma cranico non comm otivo con ferit a alla t es ta s uturata i n pronto soccorso;
trauma al la spalla destra con frattura com post a est remit à acrom ial e;
b) il 03.11.2016 veniva ricoverato presso di Pisa. La frattura dell'omero destro CP_2
era tratt at a con sintesi m edi ant e chi odo endomi doll are st abili zzato;
d) in data 23.01.2017 veniva effettuato esame neuro elettrico da cui si rilevava “reperto di inevocabilit à dei pot enziali s ensitivi del nervo radial e a destra, di assenza dell a rispost a mot ori a regi strat a sul mm est ensore comune dell e di t a e di ri duzione d ell a risposta motoria registrata sul mm tricipitale a destra” l'EMG rilevava denervazione pressoché tot al e sui mus coli brachio radi al e e est ensore com une dell e dit a e denervazione pres soché t otale sul muscol o trici pit e di dest ra;
e) i n data 24/01/2017, 06.03.2017, 29/ 05/2017, 13/11/2017 e 26/ 02/ 2018 veniva ricoverat o press o i l cent ro riabilit ati vo di Volt erra per program m a CP_1
riabilit ati vo;
f) in dat a 22.02.2017 effettuava visit a presso il Centro C hirurgi co di chi rurgi a dell a mano dell'Ospedale di Monza, dr. ove era consigliato “utile Persona_1
programm are i ntervent o chi rurgico di ricost ruzione del nervo radiale o, in alt ernat iva, un i ntervento di tras posi zi one dei mm. Fl essori del carpo i n funzione estensoria”;
g) in dat a 30.10.2017 veniva rimosso il chiodo endomidoll are e i ni ziat a l a mobili zzazi one dell a spall a dest ra;
h) in data 17/04/2018, all'esito dell'apertura della posizione di infortunio n. CP_1
514306498 veniva sottoposto a visit a m edico legale per accert am ento di postumi da parte dell' , con postumi accertati in “marcata limitazione funzionale della CP_1
spal la;
h) dest ra con abduzi one atti va a 45 ° el evazione a 70° i post enia est ensione dell'avambraccio, del carpo e delle dita, ipoestesia tattile sul territorio del n. radi ale, esit at a i n 26% olt re esiti di pregresso infortunio (n. 503545600) del
07/01/2005, frattu ra polso sinist ro 4%, complessivo 29%;
i) a seguito di opposizi one ex art. 104, in dat a 20.11.2018 veni va espletat a vi sita coll egi al e ove veniva confermat a la precedent e val ut azi one;
l) in data 29/ 08/2019 veni va sott opost o ad ult eriore visit a m edi co l egal e , CP_1
confermando la precedent e diagnosi e quanti fi cazi one;
m) in data 07/10/2021 sottoposto ad ulteriore visita medico legale da parte dell' , CP_1 in modo inusitato, i postumi accertati erano “frattura spiroide scomposta terzo medio omero dest r ocon l es ione parzi al e del nervo radiale 16 %. I postumi sono migl iorat i e il grado di m enom azione risulta diminui to dal 29 % al 20 % rispetto al precedent e val ore 0.6; n) in m odo incomprensi bil e, i n t al e visi ta non venivano prese i n considerazione le limitazi oni funzi onali a carico dell a spall a dest ra, come viceversa erano st ate evi denzi at e nel le precedenti visit e del 17/ 04/2018 e del 29/08/ 2019;
o) veniva int erpost a opposi zione ammi nistrativa ex art. 104, con l a quale veniva contestata la valutazione e richiesta la visita collegiale, nella quale l' CP_1 esprimeva il seguente parere “il danno a carico della spalla dest ra è da valut arsi nell a misura del 22 % con val ut azi one compl essi va del 24% e i l ri corrent e ri ceveva la comunicazione dell'esito e del verbale della visita collegiale in data 18.05.2022”;
p) alla luce dell'attuale obiettività clinica, il danno sofferto deve essere oggetto di rivalutazione, avendo comportato una menomazione dell'integrità psico fisica ai fini previdenzi ali non inferi ore a 31%.
2. Con memoria depositata in data 2.3.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo anche la prescrizione ex artt.
111 e 112 T.U. 1124/ 65.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. L'eccezione di pres crizione deve essere rigett at a.
Si richiama sul punto quanto previsto dall'articolo 112 T.U. 1124/65, secondo cui la prescri zione del l'azione è int errott a quando gli aventi di ritto all'i ndenni tà i n cas o di infortunio sul lavoro, abbiano i ni ziato o proseguit o l e prati che ammi nist rative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme. Inoltre, l'art. 111 T.U.
1124/ 65 stabilis ce che l a pres cri zi one previst a dall'art. 112 ri mane sospesa durant e la li qui dazione in vi a amminist rat iva dell 'indennit à.
Il ri corrent e ha docum ent at o nel presente giudi zi o vari at ti di int erruzi one e sospensione del termine triennale di prescrizione, sicché quest'ultimo non risulta essere maturat o.
3.2. Dal le risult anze a cui è pervenut o il consulente m edico l egale nominato nel corso del giudizio è stato accertato che il “danno residuato al Capit ani a seguit o dell'infortunio patito in data 31.10.2016 configuri gli estremi di un danno biologico equament e valut abil e nell a misura del 28% (ventotto per cent o) a decorr er e dall'epoca del consolidamento dei postumi accertati dall' (07.04.2018). CP_1
Prendendo in esame il pr egr es so i nfort unio lavorati vo del 2005, per il qual e f u a suo t empo r iconosciuto al ri corrente un danno del 4%, ri tengo che il danno biologico compl essi vo sia del 31% (trent uno per cento)” (così, relazione di CTU deposit at a i n dat a 30.6.2024).
3.3. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l'infortunio di cui al presente giudizio, un danno biologico pari al 28% e di conseguenza l' deve essere condannato a CP_1
corri spondere all a part e ricorrent e una rendita pari ad una invali dit à del 31%, per unifica con il precedent e gi à ri conosciut o del 4 %. Gl i st essi im port i dovranno ess ere maggiorat i degl i int eressi l egali , com e per l egge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che, a seguito dell'infortunio del 31.10.2016, il ricorrente ha subito un danno pari al 28% e, per l'effetto, cond an na l' a corrispondere in favore della CP_1
part e ri corrent e la rendita nell a m isura del 31%, per unifi ca con il precedent e gi à riconosciuto, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore cost ituit o;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli