CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 27710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27710 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AM nato a [...] il [...]; RI OM nato a [...] il [...]; RI LI nata a [...] il [...]; MA IR nata a [...] il [...]; GA LI nato a [...] il [...]; TI PO nato a [...] il 20/(08/1986; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite. le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Filippo Caruso che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Pistoia del 4.7.2022, appellata, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 10) (artt. 110 c.p. e 11 Dlgs. 74/2000) perchè estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena applicata nei confronti di Penale Sent. Sez. 3 Num. 27710 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/04/2025 LI RI, OM RI, AM RI e TI PO oltre che per CI GR e MA IR, revocando la confisca per equivalente per il capo 10) e confermando nel resto la sentenza impugnata, di condanna in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 11 del Dlgs. 74/2000 ( capo 14). 2. Avverso la suindicata sentenza RI AM, RI OM, RI LI, MA IR, GA LI, TI PO tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. , 3. RI AM, RI OM, RI LI deducono, con il primo motivo, vizi di violazione di legge riguardo all'art. 11 del Dlgs. 74/2000, sostenendo che le somme relative a ritenute operate su reddito da lavoro dipendente con le relative sanzioni ed interessi non potrebbero rientrare nelle "imposte sui redditi" e tra gli interessi o le sanzioni amministrative relative a dette imposte, di cui al comma 1 del citato art. 11. Nella predetta nozione possono rientrare, si osserva, solo le "imposte dirette" riguardanti il reddito prodotto direttamente dal contribuente interessato dalla fattispecie, e non forme di prelievo fiscale riferite a redditi diversi da quello prodotto dal contribuente, quali quelle prima citate e contestate. Rilevando, in tal caso, in maniera scriminante, il diverso ruolo di sostituto di imposta che si prospetti riguardo a redditi di terzi. Quindi, le ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti non sono riferibili ad imposte dirette, e la stessa ratio dell'art. 11 citato farebbe riferimento solo alla necessità di salvaguardare il reddito prodotto dal contribuente. Non potendosi considerare le somme predette, non connesse a quelle indicate dalla norma, ai fini del calcolo della soglia di cui all'art. 11 citato, la stessa non risulterebbe raggiunta. Conseguentemente si deduce anche il vizio di motivazione per violazione di legge e l'erronea valutazione degli estratti di ruolo allegati a CNR della Guardia di Finanza, in funzione della configurabilità della fattispecie in contestazione. 4. MA IR, con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione. La Corte non avrebbe considerato il dato per cui la ricorrente non sarebbe mai stata dipendente della società fallita, essendo stata nominata amministratore della Società RI SRL in data 3 agosto 2015, poco prima della dichiarazione di fallimento. In tale quadro, il contestato debito erariale era già maturato, e nessuna condotta di distrazione o aggravamento potrebbe addebitarsi alla ricorrente, che sarebbe risultata inconsapevole delle vicende societarie, alla luce di dati documentali e dichiarativi citati in ricorso, per stralcio. A nulla, poi, rileverebbe la natura permanente del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, dovendosi piuttosto rilevare che se il giudice avesse valutato la 2 idoneità delle condotte dell'imputata in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, avrebbe dovuto assolverla, mancando nella condotta della ricorrente, a fronte di un reato di pericolo concreto, ogni idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, avendo ella solo sottoscritto atti di affitto privi di idoneità nel senso prima citato. Si deduce anche la mancanza di motivazione e il vizio di violazione di legge in punto di dolo del reato, sostenendosi che la ricorrente non avrebbe mai percepito che il quantum non pagato avesse superato la soglia di punibilità. Inoltre, quale mera testa di legno ella non aveva la volontà di realizzare atti di cui ignorava l'esistenza né aveva consapevolezza del quantum del debito tributario, ignorando ella l'evasione e il superamento della soglia di punibilità ad essa correlato. Gli stessi avvisi notificati dall'agente della riscossione venivano gestiti solo dai RI. Le suddette circostanze emergerebbero dalla relazione della curatela, e da sommarie informazioni testimoniali. Si rappresenta, altresì, la non configurabilità del concorso tra il reato ex art. 11 del Dlgs,. 74/2000 e quello di cui all'art. 216 L.F., con violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Vi sarebbe al più una strategia distrattiva complessiva, che ha portato alla dichiarazione di fallimento e al reato ex art. 216 L.F., per cui la distrazione in danno del Fisco dovrebbe ricondursi nel paradigma distrattivo di quest'ultimo reato. Con configurazione solo dello stesso, in ragione del principio di specialità, quale reato più grave. La diversa tesi di cui in sentenza implicherebbe la violazione dell'art. 15 c.p., a fronte della identità della condotta e della finalità perseguita. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla prova della sussistenza e/o commissione del fatto. Vi sarebbe il ragionevole dubbio, in proposito. 6. Si deduce infine, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 133 c.p. per mancata applicazione dei relativi criteri in sede di dosimetria della pena. Così da doversi ridurre la pena al minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche. 7. GA LI, con il primo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 11 già citato e di cui al capo 10 di imputazione. Si osserva che in base al materiale istruttorio, gli importi del debito tributario, alla luce dei codici identificativi dei vari debiti, corrisponderebbero in gran parte a ritenute alla fonte non versate, con relative sanzioni e interessi e per il resto ad Iva non versata, pari a poco più di 28.000 euro, comprensivi di sanzioni ed interessi. E tanto risulta confermato dai giudici di merito. Si aggiunge che ai fini in esame le uniche imposte da 3 considerare sarebbero VIVA e le imposte dirette (Ires), siccome direttamente gravanti sul soggetto 'contribuente, con esclusione di importi dovuti quale sostituto di imposta, pari nel caso di specie a 760.000 euro. Nel senso suddetto deporrebbe la giurisprudenza di legittimità, con una sua sentenza citata in ricorso. Quindi, si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste rispetto al capo 10), per il quale è invece stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. 8. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione. La Corte avrebbe omesso ogni motivazione rispetto ad una censura difensiva riguardante la confisca diretta di beni del ricorrente, con cui si era chiesto alla Corte di appello, a fronte di una intervenuta confisca diretta di denaro presente su conti correnti bancari e postali, di valutare la natura della delega vantata al riguardo dal ricorrente per la gestione delle somme, con particolare riguardo alla disponibilità e libera utilizzabilità di somme da parte del delegato. La corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno della confisca diretta con riguardo alla disponibilità, da parte dell'imputato, delle somme confiscate, e presenti su conti correnti della moglie, per quasi 9000 euro complessivi. 9. TI 3acopo, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla parte inerente il capo 14) per cui è intervenuta condanna. Si rappresenta che sarebbero la lettera del capo 14) e la relativa descrizione del fatto a far propendere per la soluzione difensiva volta a escludere il concorso tra il reato ex art. 11 del Dlgs. 74/200 e quello ex art. 216 L.F. e la corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte in favore del ritenuto concorso. 10. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, e si sostiene che ai fini della ricostruzione del reato deve farsi riferimento solo alle imposte dirette, con esclusione di somme dovute per ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente nonchè per correlate sanzioni ed interessi. Così da doversi stabilire un ammontare di somme dovute e rilevanti inferiore alla soglia di punibilità prevista. La diversa tesi sostenuta dalla corte non sarebbe adeguatamente motivata e sarebbe in contrasto con un orientamento di legittimità condiviso e citato dalla difesa. 11. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, evidenziando che sarebbe emersa da prove dichiarative la estraneità del ricorrente rispetto alle vicende societarie, di cui non aveva consapevolezza. Tantomeno delle attività illecite. Né alcuna condotta distrattiva 4 risulterebbe contestata al ricorrente, estraneo ai fatti di cui ai capi 11) e 12), che non lo avrebbero riguardato. E si esclude la commissione di condotte di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente, non contestategli. Quanto all'elemento soggettivo, si rappresenta che la data di notifica delle cartelle esattoriali sarebbe successiva alla condotta contestata all'imputato con il capo 13). Le argomentazioni della Corte in tale contesto non risponderebbero adeguatamente alle doglianze proposte in appello, laddove nulla si direbbe circa le dichiarazioni del teste GR e l'informativa della GDF del 29.4.2019, citate con atto di gravame dalla difesa. E si sarebbe travisata la prova di cui alle sit del IO e ad una tabella di cui a pagina 39 della prima sentenza. 12. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. La corte non avrebbe valutato gli elementi dedotti a sostegno della richiesta di applicare le predette attenuanti, quali le dichiarazioni di due testi. La corte avrebbe considerato solo le dichiarazioni del teste IO e non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive. 13. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il rappresentato ruolo marginale assunto e la condotta contestata che si collocherebbe in un ridotto contesto temporale. Né si comprenderebbe la valorizzazione in prospettiva negativa di condotte distrattive, che neppure sarebbero state contestate al ricorrente. 14. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione di una evidenza probatoria di non colpevolezza in ordine al capo 10). Piuttosto a tali fini rileverebbero le censure di cui al secondo motivo, posto il mancato superamento della soglia di punibilità. 15. E' stata altresì presentata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' necessario esaminare congiuntamente taluni motivi proposti da ricorrenti differenti, siccome relativi alle medesime questioni. 2. Innanzitutto, occorre valutare la censura con la quale si contesta la configurabilità del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, in presenza di un debito afferente il mancato versamento della ritenuta di acconto su redditi di lavoro. Si 5 fa riferimento al primo motivo proposto da RI AM, RI OM, RI LI nonché al primo motivo dedotto da GA LI ed al secondo motivo del ricorso di TI 3acopo. La tesi ivi sostenuta e in precedenza sintetizzata nella illustrazione dei motivi, posta in contrapposizione a quella opposta elaborata dai giudici di merito, è manifestamente infondata. Innanzitutto soccorre, a supporto di quest'ultima, la lettera del primo comma della norma incriminatrice, secondo la quale "è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni". Emerge un chiaro riferimento al dovuto pagamento di "imposte sui redditi o sul valore aggiunto", quale nozione che appare idonea a comprendere non solo debiti inerenti l'IVA bensì tutti quei debiti inerenti imposte relative ai redditi, senza alcuna ulteriore specificazione. Così che non si rinviene alcuna richiesta correlazione diretta tra il soggetto debitore e il reddito cui inerisce l'imposta da pagare, che invero appare condizione letterale essenziale (e non esistente) per supportare la tesi difensiva secondo la quale il debito contemplato dall'art. li citato riguarderebbe l'imposta relativa al reddito proprio e immediato del contribuente debitore. Né, del resto, tale requisito è evincibile dalla ratio puniendi, che mira semplicemente a tutelare l'esazione fiscale coattiva che possa avere riguardo ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Piuttosto, sia la lettera della norma che la relativa esigenza di tutela depongono nel senso per cui la fattispecie incriminatrice fa riferimento a qualsiasi debito di imposta afferente il valore aggiunto o i redditi, senza altra specificazione o condizione. Tanto meno in ordine alla qualità soggettiva dell'autore del reato, sub specie di titolare diretto e immediato del reddito su cui debba calcolarsi l'imposta, come invece sostiene la difesa. Consegue la piena configurabilità del reato in esame anche rispetto a debiti, come emergenti nel caso in esame almeno in parte, inerenti il pagamento della ritenuta di acconto su debiti di lavoro. Ed invero, non può trascurarsi, in proposito, che tale ultimo istituto, della ritenuta di acconto, si connota per quelle caratteristiche (sopra sintetizzate) cui l'art. 11 citato fa riferimento nel rappresentare i pagamenti esposti al rischio di mancata riscossione coattiva, che caratterizza la fattispecie quale reato di pericolo concreto. In proposito, al fine di riannodare le fila del ragionamento sinora formulato, si rammenta, da una parte, che secondo la consolidata giurisprudenza il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è 6 reato di pericolo, che punisce colui che, per sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, senza che sia necessaria la fondatezza della pretesa erariale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola,,Rv. 279290) ed ancora, che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria;
Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Rv. 267648, nello stesso senso, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771). Dall'altra, che l'istituto della ritenuta d'acconto rientra nel più generale fenomeno della "sostituzione d'imposta", di cui si rinvengono riferimenti innanzitutto nell'art. 1 del Dlgs. 24.3.2025 secondo il quale, " Le imposte sono riscosse mediante: a) versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta; b) ritenuta diretta"; a conferma di come la ritenuta di acconto sia solo una modalità di riscossione di imposte, come tale perfettamente compatibile con il dettato dell'art. 11 in esame. Nonché si rinvengono riferimenti anche nel successivo art. 2 secondo cui "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa". Il meccanismo coinvolge, come sostituto, il soggetto che eroga un reddito al sostituito e la ritenuta d'acconto si identifica semplicemente, senza perciò ostare alla applicabilità dell'art. 11 in parola, nella somma che - nei casi previsti dalla legge - chi eroga un compenso trattiene sull'importo totale dovuto al proprio creditore (spesso quale lavoratore autonomo o subordinato), per versarla direttamente all'erario. Quanto sinora sostenuto ha trovato conferma di recente in una sentenza di questa Corte ( cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 834 del 2025, non massimata) secondo la quale nel novellato art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è venuto meno il riferimento alla figura soggettiva del "contribuente" per cui nell'attuale disposizione normativa il riferimento, in punto di autore della condotta, a "chiunque", porta a ritenere che il delitto non sia limitato a una categoria ristretta di autori, con conseguente esclusione dal novero degli stessi dei sostituti di imposta, per includervi solo i contribuenti, previsti dalla originaria disposizione abrogata, ma sia riferibile tanto agli uni quanto agli altri. Né ha rilievo, si è osservato altresì, la circostanza che la norma di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si riferisse, all'atto della sua entrata in vigore, ai contribuenti, in continuità con precedente disposizione normativa, e non potesse estendersi anche ai sostituti di imposta, in ragione del fatto che 7 l'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ossia la disposizione legislativa che disciplina la fattispecie dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (contestata al capo A dell'imputazione provvisoria e costituente il debito tributario gravante sulla LVT S.r.l.) è stata introdotta solo successivamente: si tratterebbe di una tesi che prova troppo e non tiene conto della normale evoluzione dei testi normativi, le cui disposizioni mutano nel tempo, con modificazioni, sostituzioni, interpolazioni che implementano il testo, adeguandolo, se non adattandolo alle realtà che cambiano, ragion per cui, laddove venga inserita una nuova fattispecie, prima non prevista, essa deve applicarsi e, prim'ancora, interpretarsi, in linea con tutte le altre disposizioni normative, preesistenti ma anche successive, senza esclusioni o limitazioni di sorta, sol perché inserita in un secondo momento. 3. Altra censura che risulta comune a più ricorsi, è quella che prospetta l'esclusione del concorso tra i reati ex art. 11 citato e 216 L.F. Si fa riferimento all'ultima parte del secondo motivo di MA IR, ed al primo motivo di TI PO. Sono entrambi manifestamente infondati. Sulla questione si registra un contrasto, essendosi sostenuto, per un verso, che è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" (art. 15 cod. pen.), attesa la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 22143 del 14/3/2022, Lo Greco, Rv. 283257; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810; Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133, Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045); si è affermato, per altro verso, che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi;
ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 I. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, viene in rilievo il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale è integrato il 8 solo reato di bancarotta fraudolenta - trattandosi di più grave reato - ed escluso il concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto (cfr., Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253479; Sez. 5, n. 42156 del 16/11/2011, Borsano, Rv. 251698). Appare tuttavia condivisibile il primo e più recente orientamento (sul punto cfr. di recente Sez. 2, n. 1810 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287487 - 01), siccome persuasivo, a fronte del rilievo per cui le norme incriminatrici in questione sono entrambe speciali, dando luogo ad un'ipotesi di c.d. "specialità bilaterale" e non regolano affatto la "stessa materia", poiché mentre quella fiscale è preposta a sanzionare condotte che pregiudichino l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, quella fallimentare tutela invece l'interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti;
altresì rileva la già segnalata diversità strutturale delle due fattispecie, particolarmente quanto alla natura giuridica, di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare, ed all'elemento soggettivo, dolo specifico la prima, dolo generico la seconda, dovendosi in ogni caso a tali elementi fare riferimento per identificare la "stessa materia" (cfr. Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248865). 4. Superata l'analisi dei motivi comuni, occorre tornare ai singoli ricorsi. Quanto a MA IR ed alla prima parte del primo motivo relativo, in sintesi, al ruolo concretamente svolto, alla qualità di amministratore assunta poco prima della dichiarazione di fallimento alla assenza di ogni condotta di distrazione o aggravamento addebitabile alla ricorrente che sarebbe risultata inconsapevole delle vicende societarie, alla inidoneità delle condotte dell'imputata in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, alla carenza di motivazione in punto di dolo e alla assenza in capo alla ricorrente della volontà di realizzare atti di cui ignorava l'esistenza come anche della consapevolezza del quantum del debito tributario ignorando ella l'evasione e il superamento della soglia di punibilità ad essa correlato, esso è manifestamente infondato. Si tratta di una censura meramente rivalutativa del merito, a fronte di un doppia sentenza conforme che dà conto del ruolo assunto dalla ricorrente, anche alla luce di quanto riferito dalla curatela ("dimostra di aver svolto sebbene in modo limitato l'incarico assegnato" pag. 34), nella complessiva vicenda finalizzata a distrarre i beni a vario titolo nella disponibilità della famiglia RI (cfr. tra le altre pagg. 40 e 41 e 42 della prima sentenza), prima come socia (pag. 34 della prima sentenza) poi come amministratrice della Vivai RI SRL, in luogo del TI, dal 3 agosto 2015, con successiva sottoscrizione di un rilevante quanto critico contratto di affitto di azienda e altro atto negoziale di rilievo, ed emersione di un disavanzo sulle imposte sui redditi, sanzioni e interessi per la Vivai RI SRL, e di distrazioni di rimanenze e prelievi 9 ingiustificati (pag. 42); circostanze tutte ritenute dai giudici coerentemente ascrivibili alle condotte degli amministratori sia di fatto che di diritto, come la MA, emerse dall'attività istruttoria ( cfr. pag. 39 della prima sentenza). In tale quadro, appare coerente il rilievo già formulato dai giudici di appello della connotazione valutativa del gravame diretto a contestare l'attribuzione del reato solo perché nominata amministratrice nell'agosto del 2015, nonostante un'attività fraudolenta e rilevante protrattasi secondo i giudici anche oltre tale data, e sino a sentenza dichiarativa di fallimento del 2017, nel quadro di una congrua valorizzazione anche dell' intervenuto ostacolo alla ricostruzione dell'attivo e di una ribadita rilevanza del ruolo formale ricoperto, da aggiungersi alla circostanza della precedente qualità di dipendente della società (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). In tal modo, coerente è anche la tesi espressa in sentenza di secondo grado della assertività della assenza di dolo, che per vero emerge dalla complessiva ricostruzione del ruolo svolto, come strumentale nel contesto delle finalità distrattive unitariamente perseguite dai soggetti coinvolti nella intera vicenda, che appare riproporsi, con il ricorso, in tale sua connotazione valutativa. 5. Le considerazioni di cui sopra spiegano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. 6. Generico risulta infine il terzo motivo, privo di puntuali specificazioni critiche sul tema proposto e a fronte d una motivazione che spiega la adeguatezza della pena in ragione del ruolo svolto seppure in posizione secondaria rispetto ad altri imputati. Peraltro si tratta di pena vicina al minimo edittale per cui rileva il principio per cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - diverso da quello di specie - il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01). Consegue la manifesta infondatezza del motivo 7. Riguardo a GA LI e al secondo motivo proposto, preliminarmente si rammenta che con esso la difesa rappresenta vizi di motivazione rispetto ad una censura difensiva riguardante la confisca diretta di beni del ricorrente, con cui si era chiesto alla Corte di appello, a fronte di una intervenuta confisca diretta" di denaro presente su conti correnti bancari e postali, di valutare la natura della delega vantata al riguardo dal ricorrente per la 10 gestione delle somme, con particolare riguardo alla tematica della disponibilità e libera utilizzabilità di somme da parte del delegato. La corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno della confisca diretta, con riguardo alla disponibilità, da parte dell'imputato, delle so,mme confiscate e presenti su conti correnti della moglie per quasi 9000 euro complessivi. Il motivo è inammissibile. Invero, dal riepilogo dei motivi di impugnazione riportato per ciascun appellante non risulta che l'attuale ricorrente abbia proposto la censura che viene qui in esame, essendosi citata in sentenza solo la contestazione del reato ex art. 11 suindicato perché insussistente, la non assoggettabilità della società ad IVA ed Irpef e quindi la proposizione solo di motivi in punto di pena e sulla prescrizione del reato. Al riguardo deve allora ribadirsi che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle censure proposte, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Ad ogni modo, la censura è in sé inammissibile per i seguenti motivi: sia nella misura in cui si deduce la appartenenza a terzi delle somme confiscate, non sussiste l'interesse del ricorrente a criticare la misura disposta, essendo piuttosto onere di chi ritiene di essere stato ingiustamente pregiudicato, quale terzo estraneo titolare delle somme, attivarsi per ottenere il recupero. Sia nella misura altresì in cui ci si limita a prospettare la necessità di approfondimenti nel quadro della prospettata appartenenza a terzi delle somme, senza tuttavia dedurre le specifiche ragioni idonee a ricondurre le somme in capo a terzi, così formulandosi una censura sul punto generica. Al riguardo, quale utile parametro di riferimento per la questione qui in esame, si rappresenta che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la delega ad operare rilasciata all'indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest'ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi. (Sez. 3, n. 49237 del 22/11/2022, Rv. 283912 - 01). 8. Quanto a TI PO, con il terzo motivo si rappresenta la emersione, da prove dichiarative, della estraneità del ricorrente rispetto alle vicende 11 „?, societarie, di cui non avrebbe avuto consapevolezza. Tantomeno delle attività illecite. Né, si sostiene, alcuna condotta distrattiva risulterebbe contestata al ricorrente, estraneo ai fatti di cui ai capi 11) e 12) che non lo avrebbero riguardato. E si esclude la commissione di condotte di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente, non contestategli. Quanto all'elemento soggettivo si rappresenta che la data di notifica delle cartelle esattoriali sarebbe successiva alla condotta contestata all'imputato con il capo 13). Da parte della Corte nulla si direbbe circa le dichiarazioni del teste GR e l'informativa della GDF del 29.4.2019, citate con atto di gravame dalla difesa. E si sarebbe travisata la prova di cui alle sit del IO e ad una tabella a pagina 39 della prima sentenza. Il motivo è inammissibile. Si premette che la condanna è intervenuta per il capo 14), in ordine al quale si contesta la commissione di condotte distrattive di risorse e beni della RI s.r.l. Per tali condotte il rinvio ai capi 11) e 12) è operato in termini puramente descrittivi, per cui non può rilevare in sé la deduzione per cui per tali capi non vi sarebbe stata formale imputazione a carico del ricorrente. Più semplicemente, gli si imputa, in concorso, il reato ex art. 11 citato, consumato mediante condotte distrattive descritte nei capi 11) e 12) fino a un importo di circa 82.000 euro, in uno con la tenuta della contabilità in maniera tale da ostacolare la ricostruzione dell'attivo. E' rispettò a tale contestazione che l'interessato deve confrontarsi ed al riguardo, alla luce della motivazione emergente dalle due conformi sentenze di condanna, si rappresenta che sarebbero state distratte rimanenze per circa 75.000 euro, non rinvenute al momento della apertura del fallimento, insieme a ingiustificati prelievi di somme operati prima e dopo la dichiarazione di fallimento della predetta società per complessivi euro 9.750, e sarebbero state rappresentate significative vicende sociali come un contratto di affitto stipulato e a carico di altra società, e in tale contesto il TI avrebbe sempre fatto parte della compagine societaria - peraltro a gestione familiare, secondo quanto emergerebbe dagli interrogatori alla luce della specifica citazione al riguardo operata con la prima sentenza ( pag. 44) - e di cui egli stesso faceva parte, sin dal maggio 2013, prima come Presidente del Consiglio di amministrazione e poi dal 2014 quale Amministratore unico. Si specifica che quale figlio di una delle socie, RI LI, egli era addentro alle dinamiche e agli obiettivi che la famiglia RI intendeva raggiungere attraverso le condotte ex art 11 contestate variamente (anche con reati prescritti) ai diversi imputati della più complessiva vicenda, e dirette, alla luce delle sentenze, alla conservazione del patrimonio aziendale nella disponibilità della famiglia. Così che il TI non poteva ritenersi mera testa di legno. Rispetto a tale contesto di accusa, dunque, da una parte, come anticipato, non appare significativo il rilievo per cui non vi sarebbe stata per l'imputato la formale contestazione dei capi 11) e • 12), dall'altra, la valorizzazione difensiva di 12 dichiarazioni di sit di un teste, al di là della risposta della corte alquanto sintetica circa la mera rilevanza valutativa, non contrasta il più complessivo quadro motivazionale prima sintetizzato, che valorizza i ruoli di vertice rivestiti nel tempo, assieme al concreto interesse emergente anche dal far parte attivamente della famiglia che, con i suoi membri, gestiva oltre che in diritto, in fatto, le società. 8. Circa il quarto motivo, proposto in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e il quinto, proposto in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ritenersi che essi sono fondati, in presenza di una motivazione del tutto apparente che in alcun modo spiega le ragioni della mancata applicazione dei benefici, laddove un effettivo ruolo gestorio, assunto, secondo i giudici, nella vicenda fraudolenta in questione, non è di per sé astrattamente in grado di escludere le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, necessitandosi, piuttosto, una specifica e puntuale motivazione. 8. Il sesto motivo, è proposto in ordine alla ritenuta esclusione di una evidenza probatoria di non colpevolezza in ordine al capo 10). Laddove a tali fini rileverebbero, per la difesa, gli argomenti di cui al secondo motivo, prospettati in punto di non rilevanza, ai fini dell'art. 11 citato, dei debiti per ritenuta di acconto da versare, appare evidente che la palese infondatezza di tali ultimi rilievi, come sopra illustrata, lo rende inammissibile. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di TI PO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del medesimo. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI AM, GA MA, RI OM, RI LI e MA IR, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi di RI AM, GA MA, RI OM, RI LI e MA IR siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 13
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI PO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del medesimo. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI AM, GA LI, RI OM, RI LI e MA IR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 15.04.2025
avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite. le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Filippo Caruso che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Pistoia del 4.7.2022, appellata, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 10) (artt. 110 c.p. e 11 Dlgs. 74/2000) perchè estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena applicata nei confronti di Penale Sent. Sez. 3 Num. 27710 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/04/2025 LI RI, OM RI, AM RI e TI PO oltre che per CI GR e MA IR, revocando la confisca per equivalente per il capo 10) e confermando nel resto la sentenza impugnata, di condanna in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 11 del Dlgs. 74/2000 ( capo 14). 2. Avverso la suindicata sentenza RI AM, RI OM, RI LI, MA IR, GA LI, TI PO tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. , 3. RI AM, RI OM, RI LI deducono, con il primo motivo, vizi di violazione di legge riguardo all'art. 11 del Dlgs. 74/2000, sostenendo che le somme relative a ritenute operate su reddito da lavoro dipendente con le relative sanzioni ed interessi non potrebbero rientrare nelle "imposte sui redditi" e tra gli interessi o le sanzioni amministrative relative a dette imposte, di cui al comma 1 del citato art. 11. Nella predetta nozione possono rientrare, si osserva, solo le "imposte dirette" riguardanti il reddito prodotto direttamente dal contribuente interessato dalla fattispecie, e non forme di prelievo fiscale riferite a redditi diversi da quello prodotto dal contribuente, quali quelle prima citate e contestate. Rilevando, in tal caso, in maniera scriminante, il diverso ruolo di sostituto di imposta che si prospetti riguardo a redditi di terzi. Quindi, le ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti non sono riferibili ad imposte dirette, e la stessa ratio dell'art. 11 citato farebbe riferimento solo alla necessità di salvaguardare il reddito prodotto dal contribuente. Non potendosi considerare le somme predette, non connesse a quelle indicate dalla norma, ai fini del calcolo della soglia di cui all'art. 11 citato, la stessa non risulterebbe raggiunta. Conseguentemente si deduce anche il vizio di motivazione per violazione di legge e l'erronea valutazione degli estratti di ruolo allegati a CNR della Guardia di Finanza, in funzione della configurabilità della fattispecie in contestazione. 4. MA IR, con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione. La Corte non avrebbe considerato il dato per cui la ricorrente non sarebbe mai stata dipendente della società fallita, essendo stata nominata amministratore della Società RI SRL in data 3 agosto 2015, poco prima della dichiarazione di fallimento. In tale quadro, il contestato debito erariale era già maturato, e nessuna condotta di distrazione o aggravamento potrebbe addebitarsi alla ricorrente, che sarebbe risultata inconsapevole delle vicende societarie, alla luce di dati documentali e dichiarativi citati in ricorso, per stralcio. A nulla, poi, rileverebbe la natura permanente del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, dovendosi piuttosto rilevare che se il giudice avesse valutato la 2 idoneità delle condotte dell'imputata in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, avrebbe dovuto assolverla, mancando nella condotta della ricorrente, a fronte di un reato di pericolo concreto, ogni idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, avendo ella solo sottoscritto atti di affitto privi di idoneità nel senso prima citato. Si deduce anche la mancanza di motivazione e il vizio di violazione di legge in punto di dolo del reato, sostenendosi che la ricorrente non avrebbe mai percepito che il quantum non pagato avesse superato la soglia di punibilità. Inoltre, quale mera testa di legno ella non aveva la volontà di realizzare atti di cui ignorava l'esistenza né aveva consapevolezza del quantum del debito tributario, ignorando ella l'evasione e il superamento della soglia di punibilità ad essa correlato. Gli stessi avvisi notificati dall'agente della riscossione venivano gestiti solo dai RI. Le suddette circostanze emergerebbero dalla relazione della curatela, e da sommarie informazioni testimoniali. Si rappresenta, altresì, la non configurabilità del concorso tra il reato ex art. 11 del Dlgs,. 74/2000 e quello di cui all'art. 216 L.F., con violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Vi sarebbe al più una strategia distrattiva complessiva, che ha portato alla dichiarazione di fallimento e al reato ex art. 216 L.F., per cui la distrazione in danno del Fisco dovrebbe ricondursi nel paradigma distrattivo di quest'ultimo reato. Con configurazione solo dello stesso, in ragione del principio di specialità, quale reato più grave. La diversa tesi di cui in sentenza implicherebbe la violazione dell'art. 15 c.p., a fronte della identità della condotta e della finalità perseguita. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla prova della sussistenza e/o commissione del fatto. Vi sarebbe il ragionevole dubbio, in proposito. 6. Si deduce infine, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 133 c.p. per mancata applicazione dei relativi criteri in sede di dosimetria della pena. Così da doversi ridurre la pena al minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche. 7. GA LI, con il primo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 11 già citato e di cui al capo 10 di imputazione. Si osserva che in base al materiale istruttorio, gli importi del debito tributario, alla luce dei codici identificativi dei vari debiti, corrisponderebbero in gran parte a ritenute alla fonte non versate, con relative sanzioni e interessi e per il resto ad Iva non versata, pari a poco più di 28.000 euro, comprensivi di sanzioni ed interessi. E tanto risulta confermato dai giudici di merito. Si aggiunge che ai fini in esame le uniche imposte da 3 considerare sarebbero VIVA e le imposte dirette (Ires), siccome direttamente gravanti sul soggetto 'contribuente, con esclusione di importi dovuti quale sostituto di imposta, pari nel caso di specie a 760.000 euro. Nel senso suddetto deporrebbe la giurisprudenza di legittimità, con una sua sentenza citata in ricorso. Quindi, si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste rispetto al capo 10), per il quale è invece stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. 8. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione. La Corte avrebbe omesso ogni motivazione rispetto ad una censura difensiva riguardante la confisca diretta di beni del ricorrente, con cui si era chiesto alla Corte di appello, a fronte di una intervenuta confisca diretta di denaro presente su conti correnti bancari e postali, di valutare la natura della delega vantata al riguardo dal ricorrente per la gestione delle somme, con particolare riguardo alla disponibilità e libera utilizzabilità di somme da parte del delegato. La corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno della confisca diretta con riguardo alla disponibilità, da parte dell'imputato, delle somme confiscate, e presenti su conti correnti della moglie, per quasi 9000 euro complessivi. 9. TI 3acopo, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla parte inerente il capo 14) per cui è intervenuta condanna. Si rappresenta che sarebbero la lettera del capo 14) e la relativa descrizione del fatto a far propendere per la soluzione difensiva volta a escludere il concorso tra il reato ex art. 11 del Dlgs. 74/200 e quello ex art. 216 L.F. e la corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte in favore del ritenuto concorso. 10. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, e si sostiene che ai fini della ricostruzione del reato deve farsi riferimento solo alle imposte dirette, con esclusione di somme dovute per ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente nonchè per correlate sanzioni ed interessi. Così da doversi stabilire un ammontare di somme dovute e rilevanti inferiore alla soglia di punibilità prevista. La diversa tesi sostenuta dalla corte non sarebbe adeguatamente motivata e sarebbe in contrasto con un orientamento di legittimità condiviso e citato dalla difesa. 11. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, evidenziando che sarebbe emersa da prove dichiarative la estraneità del ricorrente rispetto alle vicende societarie, di cui non aveva consapevolezza. Tantomeno delle attività illecite. Né alcuna condotta distrattiva 4 risulterebbe contestata al ricorrente, estraneo ai fatti di cui ai capi 11) e 12), che non lo avrebbero riguardato. E si esclude la commissione di condotte di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente, non contestategli. Quanto all'elemento soggettivo, si rappresenta che la data di notifica delle cartelle esattoriali sarebbe successiva alla condotta contestata all'imputato con il capo 13). Le argomentazioni della Corte in tale contesto non risponderebbero adeguatamente alle doglianze proposte in appello, laddove nulla si direbbe circa le dichiarazioni del teste GR e l'informativa della GDF del 29.4.2019, citate con atto di gravame dalla difesa. E si sarebbe travisata la prova di cui alle sit del IO e ad una tabella di cui a pagina 39 della prima sentenza. 12. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. La corte non avrebbe valutato gli elementi dedotti a sostegno della richiesta di applicare le predette attenuanti, quali le dichiarazioni di due testi. La corte avrebbe considerato solo le dichiarazioni del teste IO e non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive. 13. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il rappresentato ruolo marginale assunto e la condotta contestata che si collocherebbe in un ridotto contesto temporale. Né si comprenderebbe la valorizzazione in prospettiva negativa di condotte distrattive, che neppure sarebbero state contestate al ricorrente. 14. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione di una evidenza probatoria di non colpevolezza in ordine al capo 10). Piuttosto a tali fini rileverebbero le censure di cui al secondo motivo, posto il mancato superamento della soglia di punibilità. 15. E' stata altresì presentata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' necessario esaminare congiuntamente taluni motivi proposti da ricorrenti differenti, siccome relativi alle medesime questioni. 2. Innanzitutto, occorre valutare la censura con la quale si contesta la configurabilità del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, in presenza di un debito afferente il mancato versamento della ritenuta di acconto su redditi di lavoro. Si 5 fa riferimento al primo motivo proposto da RI AM, RI OM, RI LI nonché al primo motivo dedotto da GA LI ed al secondo motivo del ricorso di TI 3acopo. La tesi ivi sostenuta e in precedenza sintetizzata nella illustrazione dei motivi, posta in contrapposizione a quella opposta elaborata dai giudici di merito, è manifestamente infondata. Innanzitutto soccorre, a supporto di quest'ultima, la lettera del primo comma della norma incriminatrice, secondo la quale "è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni". Emerge un chiaro riferimento al dovuto pagamento di "imposte sui redditi o sul valore aggiunto", quale nozione che appare idonea a comprendere non solo debiti inerenti l'IVA bensì tutti quei debiti inerenti imposte relative ai redditi, senza alcuna ulteriore specificazione. Così che non si rinviene alcuna richiesta correlazione diretta tra il soggetto debitore e il reddito cui inerisce l'imposta da pagare, che invero appare condizione letterale essenziale (e non esistente) per supportare la tesi difensiva secondo la quale il debito contemplato dall'art. li citato riguarderebbe l'imposta relativa al reddito proprio e immediato del contribuente debitore. Né, del resto, tale requisito è evincibile dalla ratio puniendi, che mira semplicemente a tutelare l'esazione fiscale coattiva che possa avere riguardo ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Piuttosto, sia la lettera della norma che la relativa esigenza di tutela depongono nel senso per cui la fattispecie incriminatrice fa riferimento a qualsiasi debito di imposta afferente il valore aggiunto o i redditi, senza altra specificazione o condizione. Tanto meno in ordine alla qualità soggettiva dell'autore del reato, sub specie di titolare diretto e immediato del reddito su cui debba calcolarsi l'imposta, come invece sostiene la difesa. Consegue la piena configurabilità del reato in esame anche rispetto a debiti, come emergenti nel caso in esame almeno in parte, inerenti il pagamento della ritenuta di acconto su debiti di lavoro. Ed invero, non può trascurarsi, in proposito, che tale ultimo istituto, della ritenuta di acconto, si connota per quelle caratteristiche (sopra sintetizzate) cui l'art. 11 citato fa riferimento nel rappresentare i pagamenti esposti al rischio di mancata riscossione coattiva, che caratterizza la fattispecie quale reato di pericolo concreto. In proposito, al fine di riannodare le fila del ragionamento sinora formulato, si rammenta, da una parte, che secondo la consolidata giurisprudenza il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è 6 reato di pericolo, che punisce colui che, per sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, senza che sia necessaria la fondatezza della pretesa erariale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola,,Rv. 279290) ed ancora, che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria;
Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Rv. 267648, nello stesso senso, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771). Dall'altra, che l'istituto della ritenuta d'acconto rientra nel più generale fenomeno della "sostituzione d'imposta", di cui si rinvengono riferimenti innanzitutto nell'art. 1 del Dlgs. 24.3.2025 secondo il quale, " Le imposte sono riscosse mediante: a) versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta; b) ritenuta diretta"; a conferma di come la ritenuta di acconto sia solo una modalità di riscossione di imposte, come tale perfettamente compatibile con il dettato dell'art. 11 in esame. Nonché si rinvengono riferimenti anche nel successivo art. 2 secondo cui "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa". Il meccanismo coinvolge, come sostituto, il soggetto che eroga un reddito al sostituito e la ritenuta d'acconto si identifica semplicemente, senza perciò ostare alla applicabilità dell'art. 11 in parola, nella somma che - nei casi previsti dalla legge - chi eroga un compenso trattiene sull'importo totale dovuto al proprio creditore (spesso quale lavoratore autonomo o subordinato), per versarla direttamente all'erario. Quanto sinora sostenuto ha trovato conferma di recente in una sentenza di questa Corte ( cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 834 del 2025, non massimata) secondo la quale nel novellato art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è venuto meno il riferimento alla figura soggettiva del "contribuente" per cui nell'attuale disposizione normativa il riferimento, in punto di autore della condotta, a "chiunque", porta a ritenere che il delitto non sia limitato a una categoria ristretta di autori, con conseguente esclusione dal novero degli stessi dei sostituti di imposta, per includervi solo i contribuenti, previsti dalla originaria disposizione abrogata, ma sia riferibile tanto agli uni quanto agli altri. Né ha rilievo, si è osservato altresì, la circostanza che la norma di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si riferisse, all'atto della sua entrata in vigore, ai contribuenti, in continuità con precedente disposizione normativa, e non potesse estendersi anche ai sostituti di imposta, in ragione del fatto che 7 l'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ossia la disposizione legislativa che disciplina la fattispecie dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (contestata al capo A dell'imputazione provvisoria e costituente il debito tributario gravante sulla LVT S.r.l.) è stata introdotta solo successivamente: si tratterebbe di una tesi che prova troppo e non tiene conto della normale evoluzione dei testi normativi, le cui disposizioni mutano nel tempo, con modificazioni, sostituzioni, interpolazioni che implementano il testo, adeguandolo, se non adattandolo alle realtà che cambiano, ragion per cui, laddove venga inserita una nuova fattispecie, prima non prevista, essa deve applicarsi e, prim'ancora, interpretarsi, in linea con tutte le altre disposizioni normative, preesistenti ma anche successive, senza esclusioni o limitazioni di sorta, sol perché inserita in un secondo momento. 3. Altra censura che risulta comune a più ricorsi, è quella che prospetta l'esclusione del concorso tra i reati ex art. 11 citato e 216 L.F. Si fa riferimento all'ultima parte del secondo motivo di MA IR, ed al primo motivo di TI PO. Sono entrambi manifestamente infondati. Sulla questione si registra un contrasto, essendosi sostenuto, per un verso, che è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" (art. 15 cod. pen.), attesa la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 22143 del 14/3/2022, Lo Greco, Rv. 283257; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810; Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133, Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045); si è affermato, per altro verso, che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi;
ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 I. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, viene in rilievo il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale è integrato il 8 solo reato di bancarotta fraudolenta - trattandosi di più grave reato - ed escluso il concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto (cfr., Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253479; Sez. 5, n. 42156 del 16/11/2011, Borsano, Rv. 251698). Appare tuttavia condivisibile il primo e più recente orientamento (sul punto cfr. di recente Sez. 2, n. 1810 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287487 - 01), siccome persuasivo, a fronte del rilievo per cui le norme incriminatrici in questione sono entrambe speciali, dando luogo ad un'ipotesi di c.d. "specialità bilaterale" e non regolano affatto la "stessa materia", poiché mentre quella fiscale è preposta a sanzionare condotte che pregiudichino l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, quella fallimentare tutela invece l'interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti;
altresì rileva la già segnalata diversità strutturale delle due fattispecie, particolarmente quanto alla natura giuridica, di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare, ed all'elemento soggettivo, dolo specifico la prima, dolo generico la seconda, dovendosi in ogni caso a tali elementi fare riferimento per identificare la "stessa materia" (cfr. Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248865). 4. Superata l'analisi dei motivi comuni, occorre tornare ai singoli ricorsi. Quanto a MA IR ed alla prima parte del primo motivo relativo, in sintesi, al ruolo concretamente svolto, alla qualità di amministratore assunta poco prima della dichiarazione di fallimento alla assenza di ogni condotta di distrazione o aggravamento addebitabile alla ricorrente che sarebbe risultata inconsapevole delle vicende societarie, alla inidoneità delle condotte dell'imputata in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, alla carenza di motivazione in punto di dolo e alla assenza in capo alla ricorrente della volontà di realizzare atti di cui ignorava l'esistenza come anche della consapevolezza del quantum del debito tributario ignorando ella l'evasione e il superamento della soglia di punibilità ad essa correlato, esso è manifestamente infondato. Si tratta di una censura meramente rivalutativa del merito, a fronte di un doppia sentenza conforme che dà conto del ruolo assunto dalla ricorrente, anche alla luce di quanto riferito dalla curatela ("dimostra di aver svolto sebbene in modo limitato l'incarico assegnato" pag. 34), nella complessiva vicenda finalizzata a distrarre i beni a vario titolo nella disponibilità della famiglia RI (cfr. tra le altre pagg. 40 e 41 e 42 della prima sentenza), prima come socia (pag. 34 della prima sentenza) poi come amministratrice della Vivai RI SRL, in luogo del TI, dal 3 agosto 2015, con successiva sottoscrizione di un rilevante quanto critico contratto di affitto di azienda e altro atto negoziale di rilievo, ed emersione di un disavanzo sulle imposte sui redditi, sanzioni e interessi per la Vivai RI SRL, e di distrazioni di rimanenze e prelievi 9 ingiustificati (pag. 42); circostanze tutte ritenute dai giudici coerentemente ascrivibili alle condotte degli amministratori sia di fatto che di diritto, come la MA, emerse dall'attività istruttoria ( cfr. pag. 39 della prima sentenza). In tale quadro, appare coerente il rilievo già formulato dai giudici di appello della connotazione valutativa del gravame diretto a contestare l'attribuzione del reato solo perché nominata amministratrice nell'agosto del 2015, nonostante un'attività fraudolenta e rilevante protrattasi secondo i giudici anche oltre tale data, e sino a sentenza dichiarativa di fallimento del 2017, nel quadro di una congrua valorizzazione anche dell' intervenuto ostacolo alla ricostruzione dell'attivo e di una ribadita rilevanza del ruolo formale ricoperto, da aggiungersi alla circostanza della precedente qualità di dipendente della società (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). In tal modo, coerente è anche la tesi espressa in sentenza di secondo grado della assertività della assenza di dolo, che per vero emerge dalla complessiva ricostruzione del ruolo svolto, come strumentale nel contesto delle finalità distrattive unitariamente perseguite dai soggetti coinvolti nella intera vicenda, che appare riproporsi, con il ricorso, in tale sua connotazione valutativa. 5. Le considerazioni di cui sopra spiegano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. 6. Generico risulta infine il terzo motivo, privo di puntuali specificazioni critiche sul tema proposto e a fronte d una motivazione che spiega la adeguatezza della pena in ragione del ruolo svolto seppure in posizione secondaria rispetto ad altri imputati. Peraltro si tratta di pena vicina al minimo edittale per cui rileva il principio per cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - diverso da quello di specie - il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01). Consegue la manifesta infondatezza del motivo 7. Riguardo a GA LI e al secondo motivo proposto, preliminarmente si rammenta che con esso la difesa rappresenta vizi di motivazione rispetto ad una censura difensiva riguardante la confisca diretta di beni del ricorrente, con cui si era chiesto alla Corte di appello, a fronte di una intervenuta confisca diretta" di denaro presente su conti correnti bancari e postali, di valutare la natura della delega vantata al riguardo dal ricorrente per la 10 gestione delle somme, con particolare riguardo alla tematica della disponibilità e libera utilizzabilità di somme da parte del delegato. La corte avrebbe omesso ogni motivazione a sostegno della confisca diretta, con riguardo alla disponibilità, da parte dell'imputato, delle so,mme confiscate e presenti su conti correnti della moglie per quasi 9000 euro complessivi. Il motivo è inammissibile. Invero, dal riepilogo dei motivi di impugnazione riportato per ciascun appellante non risulta che l'attuale ricorrente abbia proposto la censura che viene qui in esame, essendosi citata in sentenza solo la contestazione del reato ex art. 11 suindicato perché insussistente, la non assoggettabilità della società ad IVA ed Irpef e quindi la proposizione solo di motivi in punto di pena e sulla prescrizione del reato. Al riguardo deve allora ribadirsi che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle censure proposte, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Ad ogni modo, la censura è in sé inammissibile per i seguenti motivi: sia nella misura in cui si deduce la appartenenza a terzi delle somme confiscate, non sussiste l'interesse del ricorrente a criticare la misura disposta, essendo piuttosto onere di chi ritiene di essere stato ingiustamente pregiudicato, quale terzo estraneo titolare delle somme, attivarsi per ottenere il recupero. Sia nella misura altresì in cui ci si limita a prospettare la necessità di approfondimenti nel quadro della prospettata appartenenza a terzi delle somme, senza tuttavia dedurre le specifiche ragioni idonee a ricondurre le somme in capo a terzi, così formulandosi una censura sul punto generica. Al riguardo, quale utile parametro di riferimento per la questione qui in esame, si rappresenta che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la delega ad operare rilasciata all'indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest'ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi. (Sez. 3, n. 49237 del 22/11/2022, Rv. 283912 - 01). 8. Quanto a TI PO, con il terzo motivo si rappresenta la emersione, da prove dichiarative, della estraneità del ricorrente rispetto alle vicende 11 „?, societarie, di cui non avrebbe avuto consapevolezza. Tantomeno delle attività illecite. Né, si sostiene, alcuna condotta distrattiva risulterebbe contestata al ricorrente, estraneo ai fatti di cui ai capi 11) e 12) che non lo avrebbero riguardato. E si esclude la commissione di condotte di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente, non contestategli. Quanto all'elemento soggettivo si rappresenta che la data di notifica delle cartelle esattoriali sarebbe successiva alla condotta contestata all'imputato con il capo 13). Da parte della Corte nulla si direbbe circa le dichiarazioni del teste GR e l'informativa della GDF del 29.4.2019, citate con atto di gravame dalla difesa. E si sarebbe travisata la prova di cui alle sit del IO e ad una tabella a pagina 39 della prima sentenza. Il motivo è inammissibile. Si premette che la condanna è intervenuta per il capo 14), in ordine al quale si contesta la commissione di condotte distrattive di risorse e beni della RI s.r.l. Per tali condotte il rinvio ai capi 11) e 12) è operato in termini puramente descrittivi, per cui non può rilevare in sé la deduzione per cui per tali capi non vi sarebbe stata formale imputazione a carico del ricorrente. Più semplicemente, gli si imputa, in concorso, il reato ex art. 11 citato, consumato mediante condotte distrattive descritte nei capi 11) e 12) fino a un importo di circa 82.000 euro, in uno con la tenuta della contabilità in maniera tale da ostacolare la ricostruzione dell'attivo. E' rispettò a tale contestazione che l'interessato deve confrontarsi ed al riguardo, alla luce della motivazione emergente dalle due conformi sentenze di condanna, si rappresenta che sarebbero state distratte rimanenze per circa 75.000 euro, non rinvenute al momento della apertura del fallimento, insieme a ingiustificati prelievi di somme operati prima e dopo la dichiarazione di fallimento della predetta società per complessivi euro 9.750, e sarebbero state rappresentate significative vicende sociali come un contratto di affitto stipulato e a carico di altra società, e in tale contesto il TI avrebbe sempre fatto parte della compagine societaria - peraltro a gestione familiare, secondo quanto emergerebbe dagli interrogatori alla luce della specifica citazione al riguardo operata con la prima sentenza ( pag. 44) - e di cui egli stesso faceva parte, sin dal maggio 2013, prima come Presidente del Consiglio di amministrazione e poi dal 2014 quale Amministratore unico. Si specifica che quale figlio di una delle socie, RI LI, egli era addentro alle dinamiche e agli obiettivi che la famiglia RI intendeva raggiungere attraverso le condotte ex art 11 contestate variamente (anche con reati prescritti) ai diversi imputati della più complessiva vicenda, e dirette, alla luce delle sentenze, alla conservazione del patrimonio aziendale nella disponibilità della famiglia. Così che il TI non poteva ritenersi mera testa di legno. Rispetto a tale contesto di accusa, dunque, da una parte, come anticipato, non appare significativo il rilievo per cui non vi sarebbe stata per l'imputato la formale contestazione dei capi 11) e • 12), dall'altra, la valorizzazione difensiva di 12 dichiarazioni di sit di un teste, al di là della risposta della corte alquanto sintetica circa la mera rilevanza valutativa, non contrasta il più complessivo quadro motivazionale prima sintetizzato, che valorizza i ruoli di vertice rivestiti nel tempo, assieme al concreto interesse emergente anche dal far parte attivamente della famiglia che, con i suoi membri, gestiva oltre che in diritto, in fatto, le società. 8. Circa il quarto motivo, proposto in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e il quinto, proposto in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ritenersi che essi sono fondati, in presenza di una motivazione del tutto apparente che in alcun modo spiega le ragioni della mancata applicazione dei benefici, laddove un effettivo ruolo gestorio, assunto, secondo i giudici, nella vicenda fraudolenta in questione, non è di per sé astrattamente in grado di escludere le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, necessitandosi, piuttosto, una specifica e puntuale motivazione. 8. Il sesto motivo, è proposto in ordine alla ritenuta esclusione di una evidenza probatoria di non colpevolezza in ordine al capo 10). Laddove a tali fini rileverebbero, per la difesa, gli argomenti di cui al secondo motivo, prospettati in punto di non rilevanza, ai fini dell'art. 11 citato, dei debiti per ritenuta di acconto da versare, appare evidente che la palese infondatezza di tali ultimi rilievi, come sopra illustrata, lo rende inammissibile. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di TI PO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del medesimo. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI AM, GA MA, RI OM, RI LI e MA IR, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi di RI AM, GA MA, RI OM, RI LI e MA IR siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 13
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI PO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del medesimo. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI AM, GA LI, RI OM, RI LI e MA IR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 15.04.2025