Decreto presidenziale 10 novembre 2018
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12188/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12188 del 2018, proposto da
Basilicata Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franca Sucapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Casile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Largo dei Lombardi, n. 4;
per la condanna
del Comune di Pomezia alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di € 49.842,96, corrisposta dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa EL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con decreto ingiuntivo n. 796/2016, il T.A.R. per il Lazio ordinava alla società “Basilicata Costruzioni s.r.l.” di corrispondere la somma di € 33.219,32 al Comune di Pomezia, oltre interessi moratori al tasso legale fino al soddisfo (e le spese del procedimento monitorio), in ragione del “ mancato pagamento entro i termini prescritti delle rate 2-3-4 degli oneri di urbanizzazione e delle rate 2 e 3 del costo di costruzione ”, oltre alle sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2011 e agli interessi ex art. 1284 c.c., inerenti al permesso di costruire n. 74 dell’8 ottobre 2010.
La società debitrice non proponeva alcuna opposizione al suddetto decreto, che diveniva definitivo.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “Basilicata Costruzioni s.r.l.” propone domanda ex art. 2033 c.c., chiedendo la condanna del Comune di Pomezia alla restituzione della somma di € 49.842,96.
La ricorrente sostiene che la suddetta somma sia stata indebitamente corrisposta al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 26/2008 (rilasciato per la realizzazione di n. 9 unità abitative e un piano interrato destinato ad autorimessa) e a quello in variante n. 74/2010 (concesso per la realizzazione di ulteriori n. 5 appartamenti e n. 2 locali a servizio).
Ciò in quanto, nel calcolare le somme dovute dal privato in relazione al permesso in variante n. 74/2010, il Comune di Pomezia avrebbe preso in considerazione l’intero progetto, senza, però, scomputare dal calcolo le somme già imputate al titolo originario.
La ricorrente sostiene, poi, che, in violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, il Comune si sia sottratto a tutte le richieste di chiarimenti formulate dalla società.
Resiste al ricorso il Comune di Pomezia, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
TO
Il ricorso è infondato.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti, quello beneficiario del pagamento e quello obbligato a quest’ultimo, che all’oggetto (ammontare della somma ingiunta), sicché la sua efficacia si estende a tutte le questioni, il che non consente che in un successivo giudizio si proceda ad un nuovo esame delle stesse ” (Consiglio di Stato sez. V, 22 marzo 2023, n. 2912).
Nel caso di specie, con le censure proposte, la società ricorrente sostiene l’erroneità dei calcoli compiuti dal Comune di Pomezia nel determinare le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per il permesso di costruire in variante n. 74/2010.
Si tratta, tuttavia, di ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/2016, il quale, in quanto non opposto, ha acquistato autorità di cosa giudicata.
In conseguenza, per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN UT, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
EL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL CA | NN UT |
IL SEGRETARIO