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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3132/2024, introdotta da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LAURA PETROTTO;
Parte_1
e
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DANIELE DI SOTTO;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 16.05.2000, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Roma il 06.06.1982, trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 162 parte II serie B vol 1764 anno 1982;
-disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio , oggi Per_1 maggiorenne;
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non abbisognare né richiedere alcun assegno di divorzio;
-nulla in punto spese.” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.06.1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3132/2024 R.G.V.G.:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 06.06.1982 tra Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00400, parte II, serie A06, anno 1982, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3132/2024, introdotta da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LAURA PETROTTO;
Parte_1
e
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DANIELE DI SOTTO;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 16.05.2000, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Roma il 06.06.1982, trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 162 parte II serie B vol 1764 anno 1982;
-disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio , oggi Per_1 maggiorenne;
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non abbisognare né richiedere alcun assegno di divorzio;
-nulla in punto spese.” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.06.1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3132/2024 R.G.V.G.:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 06.06.1982 tra Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00400, parte II, serie A06, anno 1982, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi