Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02185/2025REG.PROV.COLL.
N. 07538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7538 del 2024, proposto dalla società TU NT Import Export s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9519269D46, rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,
nei confronti
della società BE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 912/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La controversia inerisce alla procedura aperta, suddivisa in 14 lotti, per la conclusione di un accordo quadro mono e multi-fornitore, per la fornitura di guanti medicali e dpi per le aziende ed enti del SSR della Regione Toscana, indetta da ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale con bando spedito in G.U.U.E. il 20 dicembre 2022.
Va fin d’ora evidenziato che il capitolato normativo prevedeva, all’art. 2, che “ per il lotto n.11 saranno individuati, utilizzando la graduatoria di gara, n.2 operatori economici con cui stipulare l’Accordo Quadro secondo la seguente suddivisione: - nel caso di due aggiudicatari: il 60% delle quantità/importo totali riferito all’Impresa prima in graduatoria, 40% delle quantità/importo totali riferito all’Impresa seconda in graduatoria ”.
La società TU NT Import Export s.r.l. a socio unico (di seguito “TU”) ha impugnato, relativamente al lotto n. 11, la determinazione n. 182 del 19 febbraio 2024, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della società BE s.r.l. (di seguito “BE”), con il punteggio complessivo di 98,383, essendosi la ricorrente classificata in seconda posizione, con il punteggio complessivo di 95,728: quindi, in applicazione della citata clausola capitolare, BE si aggiudicava la fornitura per una percentuale del 60% e la ricorrente per una percentuale del 40%.
La ricorrente, che ai fini della tempestività del ricorso evidenziava che aveva potuto rilevare i vizi dedotti solo a seguito dell’accesso (parzialmente) consentito dalla stazione appaltante in data 19 marzo 2024, lamentava in primo luogo l’errata valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, a cominciare dall’elemento di valutazione “ Piani di sostenibilità ambientale ”, per il quale il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 9 punti.
Premesso che la Commissione giudicatrice si era fatta assistere da un soggetto consulente esterno, la Fondazione MI, la quale aveva rilasciato una relazione tecnica assunta a riferimento dai componenti della Commissione per attribuire i coefficienti ed i successivi punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti, e che rispetto al suddetto elemento di valutazione BE aveva ricevuto il coefficiente massimo (1.0) ed i conseguenti 9 punti massimi, mentre TU aveva ricevuto un coefficiente pari a 0,5 ed un punteggio di 4,5 punti, deduceva la ricorrente che entrambe le offerte avrebbero meritato il punteggio massimo.
Essa evidenziava che i criteri motivazionali erano così articolati:
“ - Certificazione ISO 14001 del concorrente e di tutte le aziende della filiera;
- Programma di neutralizzazione della CO2;
- Autoproduzione energetica;
- Riciclo delle materie prime (es. acqua, sostanze chimiche, ecc.) e dei materiali (es.: carta, inchiostro, ecc.);
- Riconoscimenti di enti terzi certificatori e piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità almeno dal 2021;
- Utilizzo a inchiostro su base acquosa;
- Marchio FSC sugli imballaggi;
- Uso di imballaggi con percentuale di carta riciclata;
- Dichiarazioni del fabbricante attestanti la conformità al regolamento REACH e MDR per le sostanze chimiche pericolose ”.
Essa deduceva altresì che tali criteri dovevano essere valutati (esclusivamente) con riferimento “ a tutta la filiera produttiva (compresi i fornitori di materie prime) ” e che la Fondazione MI aveva offerto alla Commissione Giudicatrice una tabella contenente per ogni concorrente i dati rilevati dalle offerte tecniche con riferimento ad ognuno dei criteri motivazionali sopra elencati, sulla base dei quali la Commissione aveva attribuito i coefficienti e successivi punteggi, la cui attribuzione risultava tuttavia affetta dai macroscopici errori di fatto di seguito analizzati.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Certificazione ISO 14001 del concorrente e di tutte le aziende della filiera ” era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Si per il concorrente e per 7 aziende della filiera ”.
TU:
“ Sì per il concorrente ”.
Ebbene, deduceva la ricorrente che le due offerte si equivalevano.
Premesso che in relazione al prodotto da essa offerto un’unica azienda (TO VE) gestiva l’intero ciclo produttivo, dall’approvvigionamento di materie prime fino all’imballaggio, deduceva la ricorrente che, per quanto riguardava BE, la Commissione aveva premiato, invece, 7 aziende, che non facevano parte della filiera, ovvero:
- ZI LU AI, che era l’effettivo sito produttivo;
- IS, che si occupava solo del trasporto e non afferiva al sito produttivo;
- RM, che si occupava solo del trasporto e non afferiva al sito produttivo;
- SA SA PA, che si occupava solo della parte finanziaria e non afferiva al sito produttivo;
- ZU, che si occupava solo della parte assicurativa e non afferiva al sito produttivo;
- altri due nomi di società erano presenti, seppure totalmente oscurati, per cui non era possibile analizzarli: in ogni caso, anche qualora avessero afferito al sito produttivo, deduceva la ricorrente che ciò non avrebbe costituito un valore aggiunto dell’offerta, in quanto, da un punto di vista ambientale, che le diverse attività della filiera venissero svolte da tre differenti aziende certificate o da un’unica azienda certificata non modificava il risultato.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Riciclo delle materie prime ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Descrizione delle azioni sul recupero dell’acqua piovana tramite report ESG e report sostenibilità di Kumho Petrochemical. - report sostenibilità di BE ”.
TU:
“ OP GL: impegno chiave di produrre guanti con un peso più leggero che consumino meno materiale, riducendo l'uso di carta e diminuendo i nostri rifiuti di nitrile. Con circa il 98% dei nostri materiali di imballaggio (in termini di quantità) realizzati con materiali riciclati o riciclabili, stiamo anche attivamente esplorando materiali alternativi o plastica riciclata per sostituire articoli in plastica non riciclabili, e bottiglie realizzate con materiali plastici riciclati e confezioni di ricarica per detersivo liquido per ridurre il consumo di plastica. Piano di trattamento delle acque; Raccolta dell'acqua piovana; Serbatoi di detenzione in loco.Strutture interne per il riciclo dell’acqua: anche il progetto Rubber Reclaimed che mira a recuperare i guanti rotti in nitrile trasformandoli in altri prodotti in gomma a valore aggiunto ”.
Ebbene, affermava la ricorrente che anche da questo punto di vista le due offerte si equivalevano, mentre il riferimento contenuto nella relazione della Fondazione al “ report sostenibilità di BE ” valorizzava un documento non attinente al ciclo produttivo del prodotto offerto e che, quindi, non poteva integrare alcun valore aggiunto.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Autoproduzione energetica ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ BE: descrizione dell’impianto fotovoltaico e relative immagini. Dal report annuale risulta che la produzione di Energia annua totale è = 15 ”.
TU:
“ OP GL: INVESTIMENTO NEL SISTEMA DI ENERGIA SOLARE (uso di energia verde per la produzione dei guanti). Sistema di recupero del calore tramite impianto idrico 3Rs ”.
Deduceva in proposito la ricorrente che mentre per essa veniva valorizzata l’attività posta in campo dal soggetto produttore del guanto, in relazione a BE non veniva data alcuna indicazione circa la filiera produttiva e veniva valutata una capacità afferente a BE che era il mero rivenditore del prodotto e, dunque, estraneo alla filiera produttiva: in ogni caso, anche a voler considerare BE parte della filiera produttiva, la offerta di TU sarebbe stata equivalente, se non addirittura migliore, poiché il produttore TO VE si occupava di tutta la produzione del guanto, compreso l’acquisto della materia prima.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Marchio FSC sugli imballaggi e/o Uso di imballaggi con percentuale di carta riciclata ”, osservava preliminarmente la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Certificazione FSC AH -Certificazione FSC di BlueSail DI Co. Ltd-Certificazione catena di custodia 100% FSC Fornitore imballaggi ON OH PE IN Co ”.
TU:
“ OP GL: Abbiamo assegnato il 61,6% degli ordini di approvvigionamento a fornitori di cartone certificati con Forest Stewardship Council (FSC) o Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). (AUTODICHIARAZIONE) ”.
Anche in relazione al suddetto profilo, deduceva la ricorrente, le due offerte erano equivalenti, mentre ancora una volta era stata valorizzata la certificazione di BE che era estranea alla filiera produttiva.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Programma di neutralizzazione della CO2 ”, evidenziava la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ AH: Dichiarazione di avvio di collaborazione x adozione nuovi alberi per la neutralità climatica da parte di TI (Piano per la misurazione e riduzione e compensazione della CO2) ”.
TU:
“ OP GL: Hanno la possibilità di calcolare le loro emissioni e di ridurle con vari programmi, ma non la compensano ”.
Deduceva sul punto la ricorrente che la sua offerta era migliore poiché la qualità ambientale rilevata in capo a TO VE coinvolgeva l’intera filiera produttiva, mentre per BE ancora una volta veniva valorizzata una capacità estranea alla filiera produttiva.
Erroneo, proseguiva la ricorrente, era poi il riferimento della Relazione al fatto che TO VE ha “ la possibilità di calcolare le loro emissioni e di ridurle con vari programmi ”, aggiungendo però che “ non la compensano ”, atteso che, come rilevabile dall’offerta presentata, il produttore TO VE aveva in corso un progetto di compensazione CO2 in corso con risultati a obiettivi dal 2020 al 2022.
Deduceva inoltre la ricorrente che, anche qualora si fosse voluta premiare la capacità di BE, considerandola parte del processo produttivo, la relazione della Fondazione dava atto della presenza di una “ dichiarazione di avvio di collaborazione ”, ma non vi era traccia che questo avvio fosse effettivamente avvenuto ed avesse già prodotto qualche risultato ambientale.
Le offerte al più, concludeva la ricorrente, si equivalevano.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Utilizzo a inchiostro su base acquosa ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Schede di sicurezza WATERBASED INK ”.
TU:
“ Non presente ”.
In proposito, lamentava la ricorrente che esso era inficiato da errori, dovendo invece le due offerte essere considerate equivalenti, atteso che nella sua offerta tecnica era presente una dichiarazione da parte di TO VE (assimilabile a quella rilasciata per il prodotto offerto dalla controinteressata) ed una “ data sheet ” sul confezionamento del prodotto.
Rispetto al sub -elemento “ Dichiarazioni del fabbricante attestanti la conformità al regolamento REACH e MDR per le sostanze chimiche pericolose ” era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ OK per il fornitore di guanti TG DI DN HN (MALAYSIA) ”.
TU:
“ OK ”.
Deduceva la ricorrente che anche in questo caso le offerte erano equivalenti e che anzi la sua offerta doveva considerarsi migliore, atteso che per il prodotto di BE veniva premiata una mera autodichiarazione, mentre la ricorrente aveva inserito in offerta tecnica la certificazione emessa da ente esterno SGS sulla conformità del prodotto offerto al regolamento REACH e MDR.
Concludeva la ricorrente che dall’analisi dei singoli criteri motivazionali sopra esposti si evinceva una sostanziale equivalenza qualitativa delle offerte dei due concorrenti, che rendeva del tutto ingiustificabile la differenza di punteggio assegnata.
L’esposizione dei vizi inficianti l’attività valutativa della Commissione proseguiva prendendo in esame l’elemento “ Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, in relazione al quale il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 9 punti, per la quale, anche in questo caso, la Commissione Giudicatrice si era avvalsa della consulenza della Fondazione MI, la quale aveva rilasciato una relazione tecnica assunta a riferimento dai componenti della Commissione per attribuire i coefficienti ed i successivi punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti: anche rispetto a questo elemento di valutazione BE aveva ottenuto il coefficiente massimo (1.0) ed i conseguenti 9 punti massimi, mentre TU aveva ottenuto un coefficiente pari a 0,5 ed un punteggio di 3,5 punti.
Ebbene, deduceva la ricorrente che anche tale valutazione era inficiata da grave travisamento dei fatti ed eccesso di potere, in quanto entrambe le offerte avrebbero meritato il punteggio massimo.
Essa premetteva che i criteri motivazionali sui quali basarsi per la valutazione delle offerte erano:
- UNI ISO 45001;
- Riconoscimenti di enti terzi certificatori e piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità almeno dal 2021;
- Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato;
- Programmi di audit avanzati;
- Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti.
Tali criteri, aggiungeva la ricorrente, dovevano essere valutati (esclusivamente) con riferimento “ a tutta la filiera produttiva (compresi i fornitori di materie prime) ”.
Deduceva quindi la ricorrente che rispetto al sub-elemento denominato “ UNI ISO 45001 ” era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Si per il concorrente e per 7 aziende della filiera ”.
TU:
“ Sì per 1 azienda della filiera ”.
Essa osservava quindi che, sotto tale profilo, le due offerte si equivalevano.
Infatti, in relazione al prodotto da essa offerto vi era un’unica azienda (TO VE) che gestiva l’intero ciclo produttivo dall’approvvigionamento di materie prime fino all’imballaggio, mentre per il prodotto offerto da BE erano state premiate 7 aziende che non facevano parte della filiera, ovvero:
- ZI LU AI, che era l’effettivo sito produttivo;
- IS, che si occupava solo del trasporto e non del ciclo produttivo;
- RM, che si occupava solo del trasporto e non del ciclo produttivo;
- SA SA PA, che si occupava solo della parte finanziaria e non del ciclo produttivo;
- ZU, che si occupava solo della parte assicurativa e non del ciclo produttivo;
- altri due nomi di società erano totalmente oscurati, per cui non era possibile analizzarli: in ogni caso, anche qualora afferissero al sito produttivo, ciò non costituirebbe un valore aggiunto dell’offerta.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ AH: SA 8000 ZU ha dichiarazioni sul rapporto di sostenibilità ”.
TU:
“ OP GL ha ottenuto tutti gli 11 indicatori verdi per l’ILO sul lavoro forzato da parte della dogana degli stati uniti (WRO) ”.
Deduceva la ricorrente che la sua offerta doveva considerarsi migliore e, comunque, non peggiore rispetto a quella di BE.
Essa evidenziava che il sito produttivo del guanto offerto da BE non aveva alcuna collaborazione internazionale, mentre la certificazione SA8000 non era riferita al sito produttivo.
TU aveva invece dimostrato di fornirsi presso l’azienda TO VE che aveva ottenuto 11 indicatori dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sul lavoro forzato e Leveling Up TO VE’s Human Rights Practices to NT Standards.
TU aveva inoltre dimostrato che TO VE aveva svolto audit conformità con Sedex Member Ethical Trade Audit (SMETA) e AMFORI BSCI ed era membro di SEDEX.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Programmi di audit avanzati ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ Non presente ”.
TU:
“ TO VE è membro di Sedex, un'organizzazione di appartenenza che fornisce una delle principali piattaforme online al mondo per le aziende per gestire e migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento globale e Amfori Business Social Compliance Initiatives (BSCI) codice di condotta. Come membro di AMFORI, TO VE è conforme al codice di condotta di BSCI, un movimento guidato dal settore che mira a monitorare e valutare gli standard sul posto di lavoro attraverso la catena di approvvigionamento globale. Altri audit di conformità sociale condotti su richiesta del cliente ”.
Deduceva la ricorrente che anche in questo caso era evidente che la sua offerta era migliore rispetto a quella di BE, la quale non aveva alcun programma di Audit avanzato.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti ” era stato espresso il seguente giudizio:
BE:
“ AH SA8000 Audit SMETA: alla società di fabbricazione dei guanti ”.
TU:
“ Dati di audit sociali esterni: BSCI: 75% delle le fabbriche controllate hanno ottenuto la valutazione "A". SMETA: 96% delle fabbriche controllate hanno ottenuto non più di 10 NC/Fabbrica ”.
Anche in questo caso, deduceva la ricorrente, non si comprendeva per quale motivo l’offerta di BE era stata considerata rispetto a quella di TU, la quale aveva dimostrato che il proprio sito produttivo (TO VEs) aveva in atto audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti, mentre BE aveva dichiarato l’audit Smeta presso la società Bluesail ed una certificazione di BE che comunque non poteva essere oggetto di valutazione perché estranea alla filiera produttiva.
Concludeva la ricorrente allegando che, anche se una sola delle due censure innanzi illustrate fosse stata accolta, avrebbe recuperato lo scarto che la separava dalla prima graduata e si sarebbe aggiudicata la quota maggiore della fornitura.
Infine, la ricorrente, lamentando l’incompletezza della documentazione fornita, formulava istanza ex art. 116 c.p.a. ai fini della completa ostensione della documentazione tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria.
L’ESTAR si costituiva in giudizio per eccepire l’irricevibilità del ricorso (in quanto la conoscenza dei verbali di gara avrebbe consentito di rilevare i profili di asserita illegittimità dedotti in ricorso ed in quanto questo era stato proposto oltre il termine di 45 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione) e la sua inammissibilità per acquiescenza, in quanto in data 9 aprile 2024 era stato stipulato l’accordo quadro relativo al lotto n. 11, sottoscritto senza riserva dalla ricorrente per la quota del 40%.
La stazione appaltante eccepiva altresì l’inammissibilità delle censure (in quanto impingenti nei profili di merito delle valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione di gara e volte quindi a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo da parte del G.A.) e replicava comunque alle deduzioni della ricorrente, di cui evidenziava il carattere frammentario a fronte della carattere complessivo della valutazione compiuta dalla Commissione di gara.
Essa produceva altresì il testo completo delle offerte tecniche presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata, cui conseguiva, alla camera di consiglio del 22 maggio 2024, la presa d’atto da parte della ricorrente dell’avvenuto soddisfacimento dell’istanza ostensiva, in relazione alla quale chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza n. 303 del 22 maggio 2024, il T.A.R. per la Toscana, adito dalla ricorrente, dava atto della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare, nel contempo fissando l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
Quindi, con la sentenza n. 912 del 17 luglio 2024, il T.A.R. ha definito il giudizio respingendo complessivamente il ricorso.
Il T.A.R. ha preliminarmente rilevato che, “ come eccepito da ST, le censure relative ai “Piani di sostenibilità ambientale” e ai “Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro” sono state formulate sulla base dei soli verbali allegati alla determina di aggiudicazione, documentazione messa a disposizione della ricorrente già a partire dal 20 febbraio 2024 ”, dichiarando conseguentemente la tardività del ricorso.
Il T.A.R. ha comunque statuito l’infondatezza e comunque l’inammissibilità delle censure formulate dalla ricorrente.
Dopo aver richiamato i criteri che presiedevano alla valutazione dei “ Piani di sostenibilità ambientale ” ed evidenziato che “ il consulente esterno cui ST ha affidato l’incarico di esaminare le offerte tecniche dei concorrenti alla gara ha redatto una relazione e una “scheda di verifica” nella quale sono state riportate, punto per punto, le caratteristiche di ciascuna offerta (cfr. doc. 4 di ST pagg. 156 e ss.). Sulla base di tale documento, la commissione ha attribuito, a ogni concorrente, il punteggio per i “Piani di sostenibilità ambientale”, assegnando a BE 9 punti e alla ricorrente 4,5 punti ”, ha osservato il T.A.R. che “ dall’esame dei documenti citati non emergono le contraddittorietà e le inesattezze evidenziate dalla ricorrente ”, la quale “ finisce per sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, alla quale, invece, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, compete in via esclusiva la valutazione di natura tecnico-discrezionale in ordine alla qualità delle offerte presentate in gara (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1911; Id., 2 maggio 2023, n. 4368; T.A.R. Toscana, sez. I, 14 novembre 2022, n. 1298) ”.
Ha altresì rilevato il T.A.R. che “ il punteggio attribuito dalla commissione per il criterio in esame ha natura sintetica e globale e tiene pertanto conto, complessivamente, di tutte le caratteristiche delle offerte della ricorrente e di BE, senza che sia possibile individuare il peso specifico attribuito ad ogni singola voce, come tenta invece di fare la ricorrente per dimostrare l’erroneità o l’illogicità del punteggio finale ”, aggiungendo che “ in ogni caso…non si ravvisa contraddittorietà nel fatto che la commissione abbia positivamente valutato il possesso delle certificazioni da parte di tutte le imprese della filiera produttiva indicate dai singoli concorrenti, rispetto alle quali la ricorrente non ha comunque dimostrato la sostanziale equivalenza o l’irrilevanza; non appare illogico nemmeno il fatto che, in relazione alla voce “riciclo della materia prima” siano stati valorizzati, per tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, anche progetti non strettamente legati al prodotto offerto; né, infine, risulta errata l’affermazione contenuta nella “scheda di verifica” in ordine all’assenza di indicazioni sull’utilizzo di inchiostro a base acquosa da parte di TU, poiché tale voce, effettivamente, non è rinvenibile nella documentazione prodotta a corredo dell’offerta. E lo stesso può dirsi in ordine ad ognuna delle singole voci dell’offerta prese in esame dalla ricorrente ”.
Infine, ha rilevato il T.A.R. che “ analoghe considerazioni valgono con riguardo al criterio relativo ai “Piani di sostenibilità dell'etica del lavoro” ”.
Richiamato anche rispetto ad esso i criteri motivazionali che dovevano presiedere alla valutazione delle offerte, ha osservato il T.A.R. che “ anche in questo caso le censure attengono a profili di merito, la cui valutazione è rimessa alla commissione giudicatrice e che non possono essere sottoposti al sindacato del giudice amministrativo se non in presenza di errori o illogicità palesi che, tuttavia, non si ravvisano nel caso di specie ”, aggiungendo che “ comunque, come già evidenziato nella parte che precede, in assenza di prove specifiche sulla irrilevanza della documentazione sottoposta a valutazione, la valorizzazione delle certificazioni possedute da tutte le aziende della filiera produttiva dei singoli concorrenti non appare illogica; né vi è prova che la voce relativa alla “Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato” e la voce “Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti”, nell’ambito della valutazione complessiva svolta dalla commissione in riferimento all’offerta di TU, non siano state oggetto di positivo apprezzamento, seppur ritenute recessive rispetto alle caratteristiche complessive dell’offerta di BE ”.
Avverso la suindicata sentenza di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto l’appello in esame, inteso a conseguirne la riforma in vista del consequenziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Dopo aver riepilogato il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e rimarcato che le censure con esso formulate non si prefiggevano di richiedere al giudice adito lo svolgimento di un sindacato di tipo sostitutivo, quanto piuttosto di porre in evidenza i profili di manifesta erroneità ed illogicità inficianti le valutazioni tecniche della Commissione di gara, la parte appellante contesta in primo luogo la statuizione di tardività delle censure concernenti la valutazione dei “ piani di sostenibilità ambientale ” e dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, evidenziando che, sebbene i profili di illogicità e contraddittorietà inficianti la stessa fossero presuntivamente evincibili dalla lettura dei verbali e degli atti allegati al provvedimento di aggiudicazione (pubblicati in data 19 febbraio 2024 e comunicati il giorno successivo), solo la consultazione della documentazione tecnica prodotta dalla aggiudicataria (ed acquisita in sede di accesso in data 19 marzo 2024) le aveva consentito di formulare un ricorso che non fosse “ al buio ”, nel quadro dei principi tracciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10.
Quanto alle ulteriori argomentazioni reiettive formulate con la sentenza appellata relativamente alle censure suindicate, la parte appellante, ribadito che il suo proposito era di chiedere al giudicante di verificare se la Commissione fosse incorsa negli allegati vizi valutativi e non di esercitare un sindacato di segno sostitutivo, deduce che la sua offerta e quella dell’aggiudicataria “ appaiono del tutto equivalenti nelle motivazioni rese circa le valutazioni di tutte le voci che compongono i due criteri valutativi su individuati ”, sebbene tale equivalenza non sia “ riscontrabile nel punteggio, globale e sintetico, attribuito ” alle stesse, atteso che: “ a) entrambe le Società possiedono certificazioni che attestano la sostenibilità ambientale della filiera produttiva (sebbene essa sia, per entrambe, diversamente strutturata); b) entrambe le Società hanno certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro e c) appartengono a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; d) altresì, adottano sistemi di audit avanzati ”.
Deduce altresì la appellante che anzi, in relazione a talune voci, la sua offerta potrebbe essere considerata addirittura migliore, con la conseguente legittima aspettativa che fosse attribuito un punteggio massimo (pari a 9 punti) a entrambe le offerte e/o quantomeno l’attribuzione di un punteggio equivalente.
Si è costituito in giudizio l’ESTAR, al fine di riproporre il contenuto degli atti difensivi – e delle relative eccezioni di rito e deduzioni di merito – depositati nel corso del giudizio di primo grado, replicando con successiva memoria alle deduzioni della parte appellante.
Con l’ordinanza n. 3988 del 25 ottobre 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della parte appellante, in quanto “ la già avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro oggetto della procedura di gara cui inerisce il presente giudizio non consente di configurare, nella comparazione dei contrapposti interessi tipica della fase cautelare, il requisito del periculum in mora, essendo prevalente l’interesse della stazione appaltante ad evitare discontinuità nell’esecuzione della fornitura ”, fissando nel contempo, per la trattazione nel merito dell’appello, l’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025.
Quindi, all’esito dell’odierna udienza pubblica (in vista della quale le parti hanno prodotto ulteriori memorie), l’appello è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione, formulata in primo grado da ESTAR, non esaminata dal T.A.R. e riproposta in appello, intesa a dimostrare l’acquiescenza manifestata dalla ricorrente per effetto della sottoscrizione, in data 9 aprile 2024, dell’Accordo Quadro anche da parte della suddetta, la quale, essendosi collocata in seconda posizione nella graduatoria conclusiva della gara, si è aggiudicata la fornitura per il 40% delle quantità/importo totali, ai sensi del già richiamato art. 2 del Capitolato normativo.
L’eccezione è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, con la memoria di replica del 20 giugno 2024, l’odierna appellante osservava, in merito alla suddetta eccezione, che essa conservava, pur dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’interesse ad eseguire la fornitura nella maggiore percentuale (60%) spettante alla prima classificata.
Ebbene, secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2024, n. 3853), “ l’acquiescenza al provvedimento amministrativo, in linea di principio, è ravvisabile in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dello stesso, tali da dimostrare la chiara e inconfutabile sua volontà di accettarne gli effetti e l’operatività ”.
Giova altresì evidenziare, in punto di fatto, che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte della ricorrente è avvenuta in data 9 aprile 2024, ovvero prima della proposizione del ricorso originario (notificato alle controparti in data 18 aprile 2024).
La sottoscrizione del contratto, costituente tipica manifestazione della volontà negoziale del contraente, è per definizione libera, non potendo ritenersi coartata dalla adozione del presupposto provvedimento di aggiudicazione, avente la funzione di legittimare l’aggiudicataria ad instaurare la relazione contrattuale con la stazione appaltante.
Ne consegue che, sottoscrivendo il contratto – che prevedeva una ripartizione della fornitura, coerente con la posizione conseguita nella graduatoria conclusiva dalla aggiudicataria, non satisfattiva delle sue aspettative – la ricorrente ha inequivocabilmente accettato gli effetti del provvedimento di aggiudicazione successivamente impugnato, prestandovi di fatto integrale quanto consapevole acquiescenza.
Non rileva in senso contrario evidenziare, come fa la ricorrente con la suddetta memoria di replica, che essa, pur dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, conservava l’interesse all’esecuzione della fornitura nella maggiore percentuale del 60%, sollevando la suddetta eccezione di acquiescenza la diversa questione della coltivabilità processuale di tale interesse una volta che essa, prestando il suo (libero) consenso all’esecuzione della fornitura nella minore percentuale del 40%, ha dimostrato di voler accettare gli effetti, per quanto fin da quel momento lesivi del suddetto interesse, dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione.
Il ricorso introduttivo del giudizio doveva quindi, già per questo motivo, essere dichiarato inammissibile.
Il T.A.R., come si è visto, ha comunque preliminarmente statuito la tardività - e quindi, implicitamente, l’irricevibilità - delle censure di parte ricorrente intese a contestare il punteggio differenziato attribuito dalla Commissione di gara con riferimento ai criteri di valutazione sub 8) (“ Piani di sostenibilità ambientale ”) e sub 9) (“ Piani di sostenibilità dell'etica del lavoro ”), di cui il Disciplinare di gara (art. 18.1) prevedeva l’assegnazione in “ modalità variabile ” (ovvero “ in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ”), sostenendo che, alla luce delle risultanze della relazione di consulenza trasmessa dalla Fondazione MI (incaricata di fornire supporto alla medesima Commissione ai fini della valutazione tecnica dei “ piani di sostenibilità ambientale ” e dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”), dalle quali poteva desumersi il carattere sostanzialmente equivalente delle offerte sotto i profili suindicati, anche quella da essa presentata avrebbe dovuto ricevere l’identico (massimo) punteggio attribuito alla controinteressata: censure che, ad avviso del T.A.R., erano state “ formulate sulla base dei soli verbali allegati alla determina di aggiudicazione, documentazione messa a disposizione della ricorrente già a partire dal 20 febbraio 2024 ”, con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto beneficiare ai fini della tempestività del ricorso, proposto in data 18 aprile 2024, ergo oltre il termine canonico di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, della dilazione temporale del termine di impugnazione, giustificandola con l’esigenza di disporre della documentazione tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria, che la stazione appaltante le aveva messo (parzialmente) a disposizione solo il giorno 19 marzo 2024.
La critica che la parte appellante rivolge alla suddetta statuizione in rito della sentenza appellata si compendia nel rilievo secondo cui la verifica della ragionevolezza e/o irragionevolezza delle valutazioni compiute dalla Commissione, per essere effettiva e non meramente presuntiva, rendeva imprescindibile conoscere la documentazione tecnica dell’aggiudicataria: ragionando diversamente, essa avrebbe dovuto proporre un ricorso “ al buio ”, nel solco di una prassi che l’intervento nomofilattico della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha inteso contrastare.
Infine, la parte appellante richiama, a sostegno della sua posizione, gli artt. 35 e 36 del d.lvo n. 36/2023, laddove prevedono che “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme ” e che “ agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l’esigenza di attendere l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione tecnica della controinteressata, al fine di formulare censure “ consapevoli ” ovvero, utilizzando le parole della appellante, dirette a rappresentare vizi dell’attività valutativa della Commissione “ effettivi ” e non meramente “ presuntivi ”, costituisce oggetto di mera allegazione difensiva, intesa ad inficiare la correttezza argomentativa in parte qua della sentenza appellata, non trovando alcun riscontro nelle cadenze espositive del ricorso introduttivo del giudizio, parte delle quali interamente modellate sui contenuti del verbale di gara del 5 dicembre 2023 (oggetto di pubblicazione, insieme al provvedimento di aggiudicazione, dal 20 febbraio 2024) ed in particolare sulle risultanze dell’analisi svolta dalla citata Fondazione MI, organo di supporto della Commissione di gara ai fini della valutazione dei menzionati aspetti delle offerte, così come illustrate con il relativo allegato: risultanze che la parte ricorrente non contesta nella loro idoneità rappresentativa dei contenuti delle offerte tecniche, fondandosi anzi sulle stesse al fine di sostenere l’equivalenza della sua offerta e di quella della controinteressata ed appuntandosi i suoi rilievi critici esclusivamente sull’attribuzione dei punteggi che, come già evidenziato, avrebbe dovuto nella prospettazione attorea adeguarsi all’identico valore qualitativo delle offerte in questione (e non premiare quella sola della controinteressata).
Ciò vale, in particolare, per quanto concerne, nell’ambito della valutazione dei “ Piani di sostenibilità ambientale ”, le voci “ Riciclo delle materie prime ”, “ Autoproduzione energetica ”, “ Marchio FSC sugli imballaggi e/o Uso di imballaggi con percentuale di carta riciclata ”, “ Programma di neutralizzazione della CO2 ” e “ Utilizzo a inchiostro su base acquosa ” ovvero, nell’ambito della valutazione dei “ Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, “ Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato ”, “ Programmi di audit avanzati ” e “ Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti ”, con riferimento alle quali la ricorrente formula censure (intese a dimostrare l’equivalenza delle due offerte) esclusivamente incentrate sull’analisi della Relazione della Fondazione MI, tutt’al più integrandole con riferimenti alla propria offerta (la quale, promanando dalla sua organizzazione d’impresa, non poteva non essere conosciuta dalla stessa, indipendente e prima di ogni esibizione da parte della stazione appaltante).
Non sono suscettibili di modificare la suesposta conclusione le deduzioni formulate dalla appellante con la memoria depositata in data 10 febbraio 2025, laddove, per dimostrare la necessità di disporre della documentazione tecnica ai fini della formulazione delle censure, viene allegato “ a titolo di esempio ” che solo la consultazione della predetta documentazione le avrebbe consentito di verificare l’erroneità della indicazione, nella Relazione della Fondazione MI, della società Southland Latex come facente parte della “ filiera produttiva ” della aggiudicataria così come l’erroneità del riferimento alla certificazione ISO 45001 della società Lankess e non della società Emerald, in mancanza di ogni prova in ordine al fatto, autocertificato dalla aggiudicataria, che la seconda farebbe parte della prima: deve infatti considerarsi che tali deduzioni sono del tutto estranee al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguente inidoneità delle stesse a dimostrare che esso non avrebbe potuto essere proposto prima della conoscenza dell’offerta tecnica della aggiudicataria.
Discende da quanto precede che la ricorrente non ha affatto attinto - né quindi, di riflesso, ha avuto concretamente bisogno di attingere - alla documentazione tecnica esterna al suddetto verbale (ed alla relazione della Fondazione MI) al fine di ricevere conferma degli ipotetici vizi già da essa ricavabili dall’esame del provvedimento di aggiudicazione e dei relativi allegati.
In ogni caso, come statuito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, “ la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ”: ne discende che, al fine di legittimare la dilazione del termine per proporre il ricorso, i documenti oggetto della richiesta di accesso devono essere indispensabili ai fini della rilevazione dei vizi dedotti, dovendo intendersi per ricorso “ al buio ” quello proposto senza conoscere le ragioni della eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, ma non quello che, pur suscettibile di essere proposto già sulla scorta di una adeguata conoscenza degli atti rilevanti, non derivi da una completa ostensione documentale e sia quindi suscettibile di integrazione ai fini meramente specificativi delle doglianze formulate e/o della loro corroborazione probatoria.
Invero, ove si accedesse ad una diversa impostazione, la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso sarebbe rimessa alle variabili quanto opinabili valutazioni del ricorrente, dipendendo dal punto di vista del singolo operatore l’apprezzamento della convenienza della proposizione del ricorso in relazione al grado di pregnanza probatoria dei documenti disponibili.
Né può farsi a meno di osservare, con riferimento alla concreta fattispecie, che, fondandosi le valutazioni della Commissione di gara, sfociate nell’attribuzione dei punteggi qualitativi, sulle analisi delle offerte svolte dalla Fondazione MI e non sul diretto scrutinio delle offerte tecniche, nessun rilievo – se non, eventualmente, per implementare le censure attraverso profili deduttivi di tenore diverso – queste avrebbero potuto assumere, se non al fine di avvalorare, in modo affatto necessario, gli elementi di asserita illogicità allegati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Deve solo aggiungersi che non può attribuirsi rilievo decisivo alle disposizioni invocate dalla appellante, estrapolate dal d.lvo n. 36/2023, essendo le stesse funzionali ad arricchire il bagaglio conoscitivo dei candidati attraverso strumenti di accesso di carattere semplificato ed automatico, senza incidere sul tema della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, ancorata come si è detto alla acquisizione di documenti atti a far percepire al concorrente, con ragionevole grado di verosimiglianza e sostenibilità probatoria, i vizi inficianti le attività della stazione appaltante.
L’appello, in ogni caso, non presenta margini di fondatezza nemmeno nei profili censori che attingono le statuizioni reiettive di merito recate dalla sentenza appellata.
Giova ricordare i motivi che hanno condotto il giudice di primo grado a respingere le censure inerenti al criterio di valutazione “ piani di sostenibilità ambientale ”.
Essi, oltre ad evidenziare l’inerenza delle censure alla valutazione di merito della stazione appaltante e il carattere “ sintetico e globale ” del punteggio assegnato, non frazionabile in relazione alle singole voci di cui si compone il criterio in esame, sono così esplicitati:
“ In ogni caso non si ravvisa contraddittorietà nel fatto che la commissione abbia positivamente valutato il possesso delle certificazioni da parte di tutte le imprese della filiera produttiva indicate dai singoli concorrenti, rispetto alle quali la ricorrente non ha comunque dimostrato la sostanziale equivalenza o l’irrilevanza; non appare illogico nemmeno il fatto che, in relazione alla voce “riciclo della materia prima”, siano stati valorizzati, per tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, anche progetti non strettamente legati al prodotto offerto; né, infine, risulta errata l’affermazione contenuta nella “scheda di verifica” in ordine all’assenza di indicazioni sull’utilizzo di inchiostro a base acquosa da parte di TU, poiché tale voce, effettivamente, non è rinvenibile nella documentazione prodotta a corredo dell’offerta. E lo stesso può dirsi in ordine ad ognuna delle singole voci dell’offerta prese in esame dalla ricorrente ”.
Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che la parte appellante, dopo aver esposto le ragioni che militano nel senso della ammissibilità (in quanto volta ad evidenziare i profili di illogicità delle valutazioni della Commissione di gara) delle censure da essa articolate in primo grado, si è limitata a dedurre che scopo di queste ultime era contestare che, a fronte della totale equivalenza dei valori qualitativi espressi dalle offerte in lizza, erano stati attribuiti punteggi differenziati, senza tuttavia svolgere specifiche censure avverso l’affermazione del T.A.R. secondo cui i dedotti profili di illogicità e contraddittorietà, in realtà, non sussistono, come innanzi riportata, e senza nemmeno riproporre integralmente le doglianze formulate in primo grado.
Tale carenza deduttiva è particolarmente evidente ove si consideri che, a fronte delle argomentazioni reiettive del T.A.R., come innanzi trascritte ed attinenti ai criteri motivazionali relativi ai “ piani di sostenibilità ambientale ”, le deduzioni svolte dalla parte appellante, da un lato, si limitano a ribadire quanto dedotto in primo grado, nel senso che “ a) entrambe le Società possiedono certificazioni che attestano la sostenibilità ambientale della filiera produttiva (sebbene essa sia, per entrambe, diversamente strutturata) ”, dall’altro lato, esprimono considerazioni attinenti al diverso criterio dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ” (“ b) entrambe le Società hanno certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro e c) appartengono a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; d) altresì, adottano sistemi di audit avanzati )”.
In ogni caso, deve osservarsi che la tesi – avanzata nei suoi termini generali in appello e nelle sue più specifiche implicazioni dinanzi al T.A.R. – secondo cui le offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata, per quanto concerne il criterio di valutazione relativo ai “ piani di sostenibilità ambientale ”, sarebbero pienamente sovrapponibili e meritevoli dello stesso punteggio – non è condivisibile.
In primo luogo, deve osservarsi che, come rilevato dal T.A.R., il Disciplinare di gara non prevede la valutazione autonoma dei distinti profili in cui si articola il criterio suindicato, i quali si atteggiano conseguentemente, piuttosto che come sub -criteri di valutazione ex art. 95, comma 8, d.lvo n. 50/2016, quali criteri motivazionali funzionali a rendere trasparente il modo in cui la Commissione avrebbe applicato il criterio di valutazione de quo .
Ne discende che, ai fini della rilevazione di eventuali profili di illogicità e/o contraddittorietà nel giudizio tecnico della Commissione di gara, la valutazione da essa espressa in relazione al criterio suindicato deve essere considerata in modo unitario e complessivo, non potendo al medesimo fine operarsi confronti tra le offerte in questione circoscritti a specifici aspetti delle stesse.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che la parte ricorrente, affermando che la sua offerta e quella della controinteressata sono equivalenti, formula un giudizio di valore esulante dall’ambito della valutazione di legittimità dell’attività della stazione appaltante, in quanto quella affermazione non può essere riscontrata in chiave meramente oggettiva, a fronte di contenuti delle offerte del tutto dissimili, ma presuppone un apprezzamento soggettivo riservato alla Commissione di gara e sindacabile dal giudice amministrativo solo se affetta da vizi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento di fatto.
In ogni caso, non sono condivisibili le deduzioni della appellante intese a sostenere l’irrilevanza delle certificazioni afferenti alla azienda fornitrice, in quanto estranea alla filiera produttiva, non rinvenendosi traccia di tale limitazione nella disciplina di gara, dovendo il termine “ filiera ” ritenersi esteso all’intera catena di fornitura del prodotto, fermo restando che anche il fornitore dei guanti concorre con la sua attività alla realizzazione del ciclo produttivo, comprensivo della distribuzione del prodotto agli utenti finali, con la conseguente rilevanza delle iniziative poste in essere al fine di ottimizzare quella attività dal punto di vista ambientale.
I rilievi che precedono sono infine estensibili anche alla valutazione del criterio “ Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, in relazione al quale il T.A.R., oltre ad evidenziare la loro inerenza “ a profili di merito, la cui valutazione è rimessa alla commissione giudicatrice e che non possono essere sottoposti al sindacato del giudice amministrativo se non in presenza di errori o illogicità palesi che, tuttavia, non si ravvisano nel caso di specie ”, ha rilevato che “ in assenza di prove specifiche sulla irrilevanza della documentazione sottoposta a valutazione, la valorizzazione delle certificazioni possedute da tutte le aziende della filiera produttiva dei singoli concorrenti non appare illogica; né vi è prova che la voce relativa alla “Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato” e la voce “Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti”, nell’ambito della valutazione complessiva svolta dalla commissione in riferimento all’offerta di TU, non siano state oggetto di positivo apprezzamento, seppur ritenute recessive rispetto alle caratteristiche complessive dell’offerta di BE ”.
Invero, le deduzioni formulate in appello dalla ricorrente, secondo cui “ b) entrambe le Società hanno certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro e c) appartengono a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; d) altresì, adottano sistemi di audit avanzati ”, si rivelano meramente assertive, rinunciando finanche alla riproposizione delle più analitiche censure con le quali invece, in primo grado, aveva inteso dimostrare il carattere migliorativo o comunque equivalente della sua offerta rispetto a quella della controinteressata.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, anche per quanto attiene alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato con BE per l’importo/le quantità pari al 60% del valore del Lotto n. 11 e di accertamento del diritto della appellante al subentro nel contratto di fornitura già stipulato e/o in corso di esecuzione per l’importo spettante alla prima in graduatoria, dovendo confermarsi integralmente, con le integrazioni motivazionali che precedono, la sentenza appellata.
Infine, la parte appellante va condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore di quella appellata, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio a favore di quella appellata, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO