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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 836 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rovigo alla via Monte Pelmo n. 25/3 presso lo studio dell'avv. Bettarello Sheila, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bertoncini Paola, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 8.08.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cosenza al Corso Luigi Fera 166 presso lo studio dell'avv. Dionesalvi Salvatore, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.09.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato in data 8.08.2025, ha proposto Parte_1 domanda cumulata di separazione personale e divorzio da stante il matrimonio CP_1 con lui contratto in ET il 3.04.2004 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune
1 al n. 1, parte II, serie A, anno 2004), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i Sigg.ri
e , ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
ET (CS) l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che la ricorrente ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed indipendenti, quindi per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo e/o contributo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 01/12/1970
n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in
ET (CS) il 03/04/2004 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie A, anno 2014, Ufficio 1, ordinando al competente ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alle dovute annotazioni.
Con la refusione delle spese di lite”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il visto in data 8.09.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
22.09.2025. Lo stesso, aderendo sostanzialmente alle avverse richieste, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione personale, tra i Sigg.ri e , ordinando al competente Parte_1 CP_1 ufficiale di stato civile del Comune di ET (CS) l'annotazione del provvedimento di separazione
a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che la Sig.ra ha già asportato dalla Parte_1 casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed indipendenti, quindi per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo e/o contributo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 01/12/1970 n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in ET (CS) il 03/04/2004 tra
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Parte_1 CP_1
Comune al n. 1 Parte II, Serie A, anno 2014, Ufficio 1, ordinando al competente ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alle dovute annotazioni. - Spese di lite del presente giudizio e di quello successivo compensate”.
2 Fissata l'udienza del 17.11.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, dando atto di non volersi riconciliare, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo volto ad ottenere la mera pronuncia sullo status relativamente, prima, alla domanda di separazione personale e, successivamente, a quella di divorzio, con l'avveramento delle condizioni di procedibilità della stessa;
quindi, hanno chiesto la decisione della causa. Il Giudice relatore, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151
c.c. per la pronuncia della separazione personale di ed Parte_1 CP_1
Giacché le parti hanno anche chiesto, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima del decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970 e verificare la procedibilità della medesima domanda.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 836/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in ET il 3.04.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2004);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ET di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ET per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 18.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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