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1 settembre 1967
1 settembre 1967
Art. 4. Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi
Sono iscritti alla Gestione marittimi:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;
c) i piloti;
d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall' articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 ;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.
Sono iscritti alla Gestione marittimi:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;
c) i piloti;
d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall' articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 ;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 04/07/1975 n. 619 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 4 luglio 1975 · 0.38740063
Con le note sopradistinte codesta Federazione, nel richiamare la disciplina legale e regolamentare prevista per le corporazioni dei piloti portuali, ha chiesto conferma allo scrivente circa la esattezza o meno del trattamento tributario cui queste ultime hanno assoggettato i piloti medesimi a decorrere dal 1 gennaio 1974. Ha chiesto di conoscere inoltre se al predetto personale, in sede di applicazione sui proventi percepiti della ritenuta d\'acconto ai fini dell\'Irpef, possano essere riconosciute le detrazioni d\'imposta per carichi di famiglia, nonostante che agli stessi non competano gli assegni familiari. Precisa anzitutto codesta Federazione che le Corporazioni dei piloti …
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