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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 20, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giorgio ANTONICELLI che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Assisi (PG) il 16.7.2016, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 81, parte II, S. A, anno 2016).
Dall'unione coniugale è nato in data [...]. Persona_1
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti, con decreto del 18.6.2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.1.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
1) Il figlio nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1 stabilmente presso e con la madre, presso la residenza di quest'ultima in Fara Sabina (RI) via Carlo Arturo Jemolo
13;
2) Il padre potrà vederlo ed averlo con sé quando vuole, previo e salvo accordo con la madre;
in ogni caso potrà vederlo ed averlo con sé per due weekend alternati al mese, da concordare preventivamente con la madre, dalle ore 17,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica sera, salvo diverso accordo: per 15 gg continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
6 gg durante il periodo natalizio ad anni alternati dal 24 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 4 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alternati, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
3) Le parti, economicamente autonome ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile, mantenendosi del proprio;
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio, la somma di euro 200,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese successivo alla comparizione personale delle parti alla udienza di Prima
Comparizione, al domicilio della madre, tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo i rituali parametri ISTAT;
5) Le parti sosterranno in parti uguali le spese straordinarie afferenti i figli minori, secondo il ben noto protocollo adottato da codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e voler applicare. Le spese straordinarie dovranno esser preventivamente concordate fra le parti, cosi come dovrà essere individuato concordemente il professionista cui rivolgersi per le eventuali prestazioni in ambito sanitario.
Alla udienza del 30.1.2025 la signora ha dichiarato: “sono residente a [...]
Iemolo n. 13, lavoro come dirigente psicologa all'ASL e guadagno circa 2300 netti al mese, vivo nella casa di mia proprietà
(la metà mi è stata ceduta da Roberto. ha un ottimo rapporto con il padre”, e il signor ha dichiarato: Per_1 Pt_2
“sono residente a [...], si tratta di casa della proprietà della mia compagna, lavoro alle poste e guadagno circa 900 netti per 13 mensilità. Assegno unico di euro 140 lo percepisce tutto la madre”.
All'esito della udienza il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Assisi (PG) il 16.7.2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...]
(atto n. 81, parte II, S. A, anno 2016);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assisi (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 febbraio 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 20, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giorgio ANTONICELLI che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Assisi (PG) il 16.7.2016, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 81, parte II, S. A, anno 2016).
Dall'unione coniugale è nato in data [...]. Persona_1
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e in conseguenza di ciò il Tribunale di Rieti, con decreto del 18.6.2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.1.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
1) Il figlio nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1 stabilmente presso e con la madre, presso la residenza di quest'ultima in Fara Sabina (RI) via Carlo Arturo Jemolo
13;
2) Il padre potrà vederlo ed averlo con sé quando vuole, previo e salvo accordo con la madre;
in ogni caso potrà vederlo ed averlo con sé per due weekend alternati al mese, da concordare preventivamente con la madre, dalle ore 17,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica sera, salvo diverso accordo: per 15 gg continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
6 gg durante il periodo natalizio ad anni alternati dal 24 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 4 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alternati, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
3) Le parti, economicamente autonome ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile, mantenendosi del proprio;
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio, la somma di euro 200,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese successivo alla comparizione personale delle parti alla udienza di Prima
Comparizione, al domicilio della madre, tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo i rituali parametri ISTAT;
5) Le parti sosterranno in parti uguali le spese straordinarie afferenti i figli minori, secondo il ben noto protocollo adottato da codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e voler applicare. Le spese straordinarie dovranno esser preventivamente concordate fra le parti, cosi come dovrà essere individuato concordemente il professionista cui rivolgersi per le eventuali prestazioni in ambito sanitario.
Alla udienza del 30.1.2025 la signora ha dichiarato: “sono residente a [...]
Iemolo n. 13, lavoro come dirigente psicologa all'ASL e guadagno circa 2300 netti al mese, vivo nella casa di mia proprietà
(la metà mi è stata ceduta da Roberto. ha un ottimo rapporto con il padre”, e il signor ha dichiarato: Per_1 Pt_2
“sono residente a [...], si tratta di casa della proprietà della mia compagna, lavoro alle poste e guadagno circa 900 netti per 13 mensilità. Assegno unico di euro 140 lo percepisce tutto la madre”.
All'esito della udienza il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Assisi (PG) il 16.7.2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...]
(atto n. 81, parte II, S. A, anno 2016);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assisi (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 febbraio 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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