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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4814/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa RI Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15/01/1965, ed ivi residente in [...]n. 7/3,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Gazzolo (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 06/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
01/12/2016 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 06/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dell'ex coniuge e della figlia maggiorenne, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il Signor si impegna a corrispondere alla moglie quale contributo per il Parte_2 mantenimento della figlia RI l'importo mensile di €. 600,00 che verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro la fine di ciascun mese ed aggiornato annualmente
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 secondo gli indici Istat;
2) Il Signor si impregna altresì al rimborso nella misura del 50% di tutte le Parte_2
spese straordinarie occorrenti per la figlia nei termini e con le modalità di cui alla tabella del Tribunale di Genova;
3) A definizione dei rapporti tutti di dare/avere fra le parti, il Sig. Parte_2 corrisponderà quale una tantum, alla Sig.ra la somma di € 25.200,00, Parte_1
che verrà versata in rate mensili pari ad €. 300,00 ciascuna fino al saldo.
4) Con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di nulla più a vere reciprocamente a pretendere.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1992, Numero 643, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa RI Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15/01/1965, ed ivi residente in [...]n. 7/3,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Gazzolo (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 06/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
01/12/2016 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 06/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dell'ex coniuge e della figlia maggiorenne, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il Signor si impegna a corrispondere alla moglie quale contributo per il Parte_2 mantenimento della figlia RI l'importo mensile di €. 600,00 che verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro la fine di ciascun mese ed aggiornato annualmente
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 secondo gli indici Istat;
2) Il Signor si impregna altresì al rimborso nella misura del 50% di tutte le Parte_2
spese straordinarie occorrenti per la figlia nei termini e con le modalità di cui alla tabella del Tribunale di Genova;
3) A definizione dei rapporti tutti di dare/avere fra le parti, il Sig. Parte_2 corrisponderà quale una tantum, alla Sig.ra la somma di € 25.200,00, Parte_1
che verrà versata in rate mensili pari ad €. 300,00 ciascuna fino al saldo.
4) Con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di nulla più a vere reciprocamente a pretendere.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1992, Numero 643, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3