Art. 6. Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti 1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosita' dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.