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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5744/2023 R. G. vertente tra
avv. Andrea Venè e Daniela Cascioli) Parte_1
-ATTORE-
e
(avv. Giorgio e Guido Giusti) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento CP_1 Parte_1
provvisoriamente esecutiva per €.681.065,62 oltre interessi come da domanda, quale garante della società Alpa srl, ora fallita.
ha proposto opposizione, di cui costituita, chiede il Parte_1 CP_1
rigetto.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Confermata la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; esperita senza esito la mediazione;
le parti, dopo il deposito delle memorie ex art.171 ter cpc, hanno congiuntamente richiesto l'immediata decisione della lite.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 26 luglio 2024, la causa è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare - sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1684/2023 del
05/07/2023, relativo al procedimento monitorio R.G. n 4072/2023, G.I. Dott. Roberto Masoni (cfr. doc. 1) emesso dal Tribunale di Modena, in quanto sussistono i gravi motivi per revocarla ex art.
649 c.p.c.; i
n via principale: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 1684/2023 del 05/07/2023, relativo al procedimento monitorio R.G. n 4072/2023, G.I. Dott. Roberto Masoni (cfr. doc. 1) emesso dal Tribunale di Modena, in quanto illegittimamente emesso per vessatorietà delle clausole contrattuale dell'accordo fideiussione (cfr. avv. doc 07, ns doc 03) e, conseguentemente, per inesistenza dei presupposti formali e sostanziali prescritti dall'art. 633 c.p.c., per i motivi meglio dedotti al paragrafo A) e B) dell'esposizione del presente atto;
- in ogni caso, respingere la domanda della per abuso dello strumento della cautela rispetto CP_1 al fine per cui gli è stato conferito, potendo la stessa soddisfarsi sui beni immobili della debitrice principale la , in quanto riferita ad un credito inesistente e/o inesigibile e, comunque, CP_2 infondata in fatto ed in diritto e non provata. in via istruttoria: - licenziare apposita ctu contabile- bancaria volta ad accertare quanto meglio dedotti al paragrafo A) dell'esposizione del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari”.
CP_1
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo
Tribunale di Modena: - in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta nonché tutte le avverse domande, anche in via preliminare e pregiudiziale, in quanto infondate e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto di ingiunzione n. 1684/2023 D. I. e n. 4072/2023 R. G. emesso dal Tribunale di Modena in data 05.07.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 20.7.2023, ed in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 681.065,62, in virtù delle garanzie rilasciate e in base alle motivazioni dedotte, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito nei titoli e, comunque, nei limiti del tasso soglia per tempo vigente ex L. n. 108/96, dal
6.5.2023 all'effettivo saldo sugli importi capitali di € 386.312,20 e di € 223.000,00, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre, si è depositato
e prodotto unitamente alla comparsa di costituzione A) Procura speciale 16.10.2023 rep.
50509/15158; B) Atto di fusione C) Atto di citazione in opposizione Controparte_3
a decreto;
D) Notifica provvedimento del G.d.E. in data 16.10.2023; E) Decreto ingiuntivo notificato e fascicolo documenti del procedimento monitorio contenente: 01) procura speciale
Notaio in data 5.4.2023, Rep. n. 50173/15094; 02) Atto di fusione Per_1 Controparte_3
03) Visura camerale storica ALPA S.r.l.; 04) Contratto di mutuo ipotecario fondiario
[...]
5.6.2019 rep. 3037-2519, con piano di ammortamento;
05) Contratto di mutuo chirografario con piano di ammortamento e contabile erogazione;
06) Estratto Libro Giornale Sezionale Crediti in
Sofferenza certificato conforme;
07) Fideiussione specifica in data 30.11.2020; 08) Lettere raccomandate 13.4.2023 con ricevute;
09) Garanzia MCC;
10) Ipoteche giudiziali Genova;
11)
Ipoteca volontaria Genova;
12) Ipoteche giudiziali Mantova;
13) Ipoteche Milano;
14)
Trascrizione pignoramento immobiliare Milano;
F) Domanda di ammissione al passivo;
G)
Fissazione udienza verifica domande tardive;
con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. H)
Istanza di mediazione e Pec organismo di mediazione;
nonché con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. I) Decreto di esecutività stato passivo Fall. ALPA.
Con vittoria nelle spese e nei compensi, anche del procedimento di mediazione”.
OSSERVA
1) Con il primo motivo, l'opponente deduce la “nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per l'esistenza di clausole abusive e non vincolanti del contratto stipulato tra professionista e consumatore”.
In proposito, la Suprema Corte “anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_2
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (Cass 12286 del 2024).
All'epoca del rilascio delle garanzie specifiche in favore di Alpa srl, l'opponente ne era socio al
95%, nonché Amministratore Unico.
Trattasi di elementi univoci, che impongono di considerare le fideiussioni atti espressivi della attività professionale del garante, siccome stipulate per fini che esulano dalla sua sfera privata.
L'opponente, pertanto, non può considerarsi consumatore, e non può quindi avvalersi della speciale tutela data a tale categoria.
Ciò rende addirittura superfluo sottolineare che le clausole contrattuali specificamente censurate impattano sugli obblighi informativi della banca e sul diritto di sollevare eccezioni del cliente;
quindi, non hanno avuto alcuna rilevanza nella formazione del credito ingiunto, non altrimenti contestato nel suo ammontare.
2) Con il secondo motivo, l'opponente deduce la “nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per eccesso di attività posta in essere dal creditore rispetto al valore dei cespiti immobiliari di proprietà del fallimento Alpa srl”.
Secondo l'assunto, l'aver agito contro esso garante costituisce per la banca creditrice un abuso del diritto, perché “se si insinuasse nell'attivo fallimentare verrebbe ampiamente soddisfatta del suo credito”.
La banca, in realtà, ha documentato di aver intrapreso le opportune iniziative in sede concorsuale.
Il punto, però, è che le obbligazioni sono state specificamente assunte del garante (se non in autonomia, quantomeno) in solido con il debitore principale. Nei contratti è infatti precisato che esse sono “solidali ed indivisibili”.
Orbene, la scelta di escutere per l'intero l'uno o l'altro dei propri debitori solidali costituisce per il creditore legittimo esercizio del diritto assegnatogli dall'art.1292 cc.
Per definizione, il legittimo esercizio di un diritto, quale la scelta del debitore solidale, che si consuma istantaneamente, non può mai costituire abuso.
3) L'opposizione va pertanto rigettata.
4) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 15% circa, ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia di poco inferiore ad €.700.000.
A ciò vanno aggiunti i costi, anche legali, relativi all'assistenza nella mediazione obbligatoria, determinati ex punto 25 bis delle medesime tabelle, nei valori medi, per le fasi di attivazione e negoziazione effettivamente svolte, considerato il medesimo valore ed il medesimo aumento.
La doverosità dell'inclusione di tali spese nella condanna ex art.91 cpc consegue al rilievo che trattasi di fase pre-processuale imposta dalla legge, in cui l'assistenza legale è prevista come obbligatoria (art.8 co.5° del DLgs 28/10).
L'inclusione delle spese di mediazione in quelle processuali, del resto, già presupposta dall'art.13 del Dlgs 28/10 (anche nella originaria formulazione), è ora chiaramente fatta propria dalll'art.12 bis, di recente introduzione;
il cui riferimento alle “spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione” implica, inevitabilmente, che vi siano spese di giudizio maturate anteriormente, in detto procedimento.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
2) CONDANNA il predetto al rimborso delle spese sostenute da per il presente CP_1 giudizio, compresa la fase di mediazione, che liquida in complessivi €.24.450 (di cui €.
4.730 per mediazione) per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 22 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5744/2023 R. G. vertente tra
avv. Andrea Venè e Daniela Cascioli) Parte_1
-ATTORE-
e
(avv. Giorgio e Guido Giusti) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento CP_1 Parte_1
provvisoriamente esecutiva per €.681.065,62 oltre interessi come da domanda, quale garante della società Alpa srl, ora fallita.
ha proposto opposizione, di cui costituita, chiede il Parte_1 CP_1
rigetto.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Confermata la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; esperita senza esito la mediazione;
le parti, dopo il deposito delle memorie ex art.171 ter cpc, hanno congiuntamente richiesto l'immediata decisione della lite.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 26 luglio 2024, la causa è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare - sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1684/2023 del
05/07/2023, relativo al procedimento monitorio R.G. n 4072/2023, G.I. Dott. Roberto Masoni (cfr. doc. 1) emesso dal Tribunale di Modena, in quanto sussistono i gravi motivi per revocarla ex art.
649 c.p.c.; i
n via principale: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 1684/2023 del 05/07/2023, relativo al procedimento monitorio R.G. n 4072/2023, G.I. Dott. Roberto Masoni (cfr. doc. 1) emesso dal Tribunale di Modena, in quanto illegittimamente emesso per vessatorietà delle clausole contrattuale dell'accordo fideiussione (cfr. avv. doc 07, ns doc 03) e, conseguentemente, per inesistenza dei presupposti formali e sostanziali prescritti dall'art. 633 c.p.c., per i motivi meglio dedotti al paragrafo A) e B) dell'esposizione del presente atto;
- in ogni caso, respingere la domanda della per abuso dello strumento della cautela rispetto CP_1 al fine per cui gli è stato conferito, potendo la stessa soddisfarsi sui beni immobili della debitrice principale la , in quanto riferita ad un credito inesistente e/o inesigibile e, comunque, CP_2 infondata in fatto ed in diritto e non provata. in via istruttoria: - licenziare apposita ctu contabile- bancaria volta ad accertare quanto meglio dedotti al paragrafo A) dell'esposizione del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari”.
CP_1
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo
Tribunale di Modena: - in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta nonché tutte le avverse domande, anche in via preliminare e pregiudiziale, in quanto infondate e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto di ingiunzione n. 1684/2023 D. I. e n. 4072/2023 R. G. emesso dal Tribunale di Modena in data 05.07.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 20.7.2023, ed in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 681.065,62, in virtù delle garanzie rilasciate e in base alle motivazioni dedotte, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito nei titoli e, comunque, nei limiti del tasso soglia per tempo vigente ex L. n. 108/96, dal
6.5.2023 all'effettivo saldo sugli importi capitali di € 386.312,20 e di € 223.000,00, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre, si è depositato
e prodotto unitamente alla comparsa di costituzione A) Procura speciale 16.10.2023 rep.
50509/15158; B) Atto di fusione C) Atto di citazione in opposizione Controparte_3
a decreto;
D) Notifica provvedimento del G.d.E. in data 16.10.2023; E) Decreto ingiuntivo notificato e fascicolo documenti del procedimento monitorio contenente: 01) procura speciale
Notaio in data 5.4.2023, Rep. n. 50173/15094; 02) Atto di fusione Per_1 Controparte_3
03) Visura camerale storica ALPA S.r.l.; 04) Contratto di mutuo ipotecario fondiario
[...]
5.6.2019 rep. 3037-2519, con piano di ammortamento;
05) Contratto di mutuo chirografario con piano di ammortamento e contabile erogazione;
06) Estratto Libro Giornale Sezionale Crediti in
Sofferenza certificato conforme;
07) Fideiussione specifica in data 30.11.2020; 08) Lettere raccomandate 13.4.2023 con ricevute;
09) Garanzia MCC;
10) Ipoteche giudiziali Genova;
11)
Ipoteca volontaria Genova;
12) Ipoteche giudiziali Mantova;
13) Ipoteche Milano;
14)
Trascrizione pignoramento immobiliare Milano;
F) Domanda di ammissione al passivo;
G)
Fissazione udienza verifica domande tardive;
con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. H)
Istanza di mediazione e Pec organismo di mediazione;
nonché con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. I) Decreto di esecutività stato passivo Fall. ALPA.
Con vittoria nelle spese e nei compensi, anche del procedimento di mediazione”.
OSSERVA
1) Con il primo motivo, l'opponente deduce la “nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per l'esistenza di clausole abusive e non vincolanti del contratto stipulato tra professionista e consumatore”.
In proposito, la Suprema Corte “anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_2
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (Cass 12286 del 2024).
All'epoca del rilascio delle garanzie specifiche in favore di Alpa srl, l'opponente ne era socio al
95%, nonché Amministratore Unico.
Trattasi di elementi univoci, che impongono di considerare le fideiussioni atti espressivi della attività professionale del garante, siccome stipulate per fini che esulano dalla sua sfera privata.
L'opponente, pertanto, non può considerarsi consumatore, e non può quindi avvalersi della speciale tutela data a tale categoria.
Ciò rende addirittura superfluo sottolineare che le clausole contrattuali specificamente censurate impattano sugli obblighi informativi della banca e sul diritto di sollevare eccezioni del cliente;
quindi, non hanno avuto alcuna rilevanza nella formazione del credito ingiunto, non altrimenti contestato nel suo ammontare.
2) Con il secondo motivo, l'opponente deduce la “nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per eccesso di attività posta in essere dal creditore rispetto al valore dei cespiti immobiliari di proprietà del fallimento Alpa srl”.
Secondo l'assunto, l'aver agito contro esso garante costituisce per la banca creditrice un abuso del diritto, perché “se si insinuasse nell'attivo fallimentare verrebbe ampiamente soddisfatta del suo credito”.
La banca, in realtà, ha documentato di aver intrapreso le opportune iniziative in sede concorsuale.
Il punto, però, è che le obbligazioni sono state specificamente assunte del garante (se non in autonomia, quantomeno) in solido con il debitore principale. Nei contratti è infatti precisato che esse sono “solidali ed indivisibili”.
Orbene, la scelta di escutere per l'intero l'uno o l'altro dei propri debitori solidali costituisce per il creditore legittimo esercizio del diritto assegnatogli dall'art.1292 cc.
Per definizione, il legittimo esercizio di un diritto, quale la scelta del debitore solidale, che si consuma istantaneamente, non può mai costituire abuso.
3) L'opposizione va pertanto rigettata.
4) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 15% circa, ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia di poco inferiore ad €.700.000.
A ciò vanno aggiunti i costi, anche legali, relativi all'assistenza nella mediazione obbligatoria, determinati ex punto 25 bis delle medesime tabelle, nei valori medi, per le fasi di attivazione e negoziazione effettivamente svolte, considerato il medesimo valore ed il medesimo aumento.
La doverosità dell'inclusione di tali spese nella condanna ex art.91 cpc consegue al rilievo che trattasi di fase pre-processuale imposta dalla legge, in cui l'assistenza legale è prevista come obbligatoria (art.8 co.5° del DLgs 28/10).
L'inclusione delle spese di mediazione in quelle processuali, del resto, già presupposta dall'art.13 del Dlgs 28/10 (anche nella originaria formulazione), è ora chiaramente fatta propria dalll'art.12 bis, di recente introduzione;
il cui riferimento alle “spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione” implica, inevitabilmente, che vi siano spese di giudizio maturate anteriormente, in detto procedimento.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
2) CONDANNA il predetto al rimborso delle spese sostenute da per il presente CP_1 giudizio, compresa la fase di mediazione, che liquida in complessivi €.24.450 (di cui €.
4.730 per mediazione) per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 22 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-