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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Mariaconcetta
GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11841/2015 R.G. promossa da:
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con sede in Mascali, via Amerigo Vespucci 30, P.IVA e per essa, oggi P.IVA_1
estinta, i soci subentrati e , elettivamente Controparte_2 Parte_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Liuzzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
legale in Zafferana Etnea via Roma n. 397, C.F.: elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. MICIELI CORRADO, che la rappresenta e difende,
Convenuta
E
nato a [...] il [...], c.f. e Ing. Controparte_4 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_5 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio De Mauro, presso il cui studio legale sono domiciliati
Convenuti Con l'intervento di
STUDIO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio De Mauro, presso il cui studio legale è domiciliato;
Interventore volontario
*********
Posta in decisione all'udienza del 24/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al fascicolo telematico, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.07.2015, conveniva in Controparte_1 giudizio l'Ing. e il geom. , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
chiedendo a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare che le opere in c.a. di cui al contratto di appalto del 17.07.2013 sono state realizzate in maniera difettosa e difforme rispetto al progetto;
Per l'effetto condannare gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 59.064,85, oltre IVA, o di quella diversa maggiore e/o minore somma da accertarsi anche per il tramite di CTU, pari al costo degli interventi che la società attrice è costretta a sostenere per eliminare i detti vizi
e difformità; Accertare e dichiarare, anche a mezzo di disponenda C.T.U., che la D.L. ha falsamente contabilizzato una quantità maggiore di calcestruzzo magro rispetto a quella effettivamente utilizzata per le opere di cui al contratto in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.902,00, oltre IVA ed interessi legali, quale differenza tra il costo del magrone contabilizzato dalla D.L. e pagato da parte attrice, e quello effettivamente utilizzato”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, per contestare integralmente le domande attoree e chiederne il rigetto.
[...]
Inoltre, con comparsa di intervento volontario del 2.12.15, depositata il 3.12.25, si costituiva in giudizio “ , che oltre a contestare le domande attoree, Controparte_7 chiedeva in via riconvenzionale il pagamento degli onorari per i servizi resi nell'ambito dei lavori oggetto del ricorso, per un importo totale di € 153.079,50, oltre interessi e rivalutazione. Va premesso che prima dell'introduzione del giudizio, in data 16.12.2014, veniva depositata la relazione del CTU Ing. , nominato dal Tribunale nel Persona_1 procedimento di Atp RG 12013/2014.
Inoltre, si rileva che nelle more del giudizio, l'attrice Controparte_1 ha cessato attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese
[...]
(allegato A visura camerale), quindi si costituivano per la prosecuzione e Parte_1
nella propria qualità di ex soci rispettivamente nella misura del 90 % e Controparte_2
del 10 % della società attrice estinta.
La causa transitava per le incombenze istruttorie e all'udienza del 24.09.2025, svoltasi in modalità telematica, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Quindi, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. nella misura ridotta di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve ritenere la legittimazione attiva dei due ex soci e Parte_1
, subentrati nei rapporti attivi e passivi della società cessata;
questi hanno Controparte_2 comprovato l'estinzione della società mediante produzione di visura camerale, e hanno provato di essere stati soci nella misura rispettivamente del 90 % e del 10%, come risulta dalla pag. 5 della visura camerale prodotta.
Va quindi rigettata l'eccezione formulata da , e circa Controparte_7 CP_4 CP_5 il difetto di prova sulla loro qualità di soci, atteso che la qualità di tali soggetti risulta documentalmente dalla visura, ove è pure indicata la ripartizione delle quote, e su tale documentazione è stato garantito un ampio contraddittorio mediante fissazione di apposita udienza.
Rimanendo in tema di legittimazione degli ex soci, sebbene superfluo pare il caso di precisare che l'estinzione della società, qualunque ne sia la causa, determina una vicenda successoria per cui la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 101 c.p.c., ai soci, i quali per effetto della vicenda estintiva divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione;
l'art. 110 c.p.c. fa riferimento alla morte e ad ogni “altra causa” per la quale la parte venga meno, dunque ricomprende qualsiasi vicenda estintiva dell'ente collettivo, con l'eccezione del fallimento che trova disciplina specifica. Nel caso di specie, si ritiene valida la costituzione per la prosecuzione degli ex soci, la cui qualità, come si diceva, è provata documentalmente.
Ciò posto, venendo ai fatti di causa, riferiva in citazione di essere Controparte_1
titolare del diritto di superficie su un lotto di terreno sito in Riposto, zona Industriale D2,
c.da Rovettazzo, censito in catasto al foglio 8, part. 337, e che il Comune di Riposto la autorizzava ad eseguire i lavori per realizzare un capannone industriale mediante concessione edilizia n. 11-0270 del 27.6.13; riferiva di aver quindi commissionato alla ditta la fornitura delle strutture prefabbricate per la realizzazione Parte_2
del capannone, e di aver stipulato con un contratto in data 17.7.13, Controparte_3 per la realizzazione dei lavori di fondazione del capannone, descritti nei grafici allegati alla concessione edilizia, e nei grafici esecutivi dei calcoli statici depositati al Genio civile.
In virtù del suddetto contratto, avrebbe dovuto svolgere “i lavori per l'esecuzione CP_3
delle opere di urbanizzazione, nonché i lavori di scavo, di sistemazione ed altimetrica del terreno del lotto, i lavori di riempimento delle fondazioni ed ogni altro lavoro attinente alla corretta realizzazione delle strutture di fondazione ed opere ad esse connesse, nonché
a tutte le opere in c.a. in pera, come individuabili nei grafici di calcoli..” (art. 1 del contratto di appalto); la direzione dei lavori in oggetto veniva affidata ai tecnici Ing.
[...]
e Geom. con espressa pattuizione che l'affidamento di Controparte_5 Controparte_4 tale incarico non avrebbe costituito esonero di responsabilità dell'appaltatore.
Riferiva l'attrice che in data 19.8.13, il geom. con il certificato n. 1 autorizzava CP_4
il pagamento dell'importo di € 121.617,10 in favore della ditta appaltatrice, e in data
15.10.12 con il certificato n. 2, autorizzava anche lo svincolo delle somme a garanzia di €
6.928,80 in favore di nonostante il mancato completamento delle opere previste nel CP_3 contratto.
Riferiva che in seguito a un sopralluogo con il tecnico della Parte_2
l'attrice apprendeva l'impossibilità di procedere al montaggio del capannone a causa dei difetti nelle lavorazioni eseguite da e cioè il mancato rispetto di talune Controparte_3
misure e distanze rendeva impossibile il montaggio della struttura prefabbricata. Veniva quindi conferito incarico ad un tecnico, Ing. di verificare il corretto Per_2
adempimento delle opere previste in contratto, il quale riscontrava:
- difformità piano altimetriche in numerosi plinti rispetto al progetto strutturale depositato, a causa di distanze e quote differenti dal progetto;
- che le opere in cemento armato non erano eseguite correttamente;
- che la quantità di magrone liquidata dalla D.L. con il SAL del 19.8.13 era eccessiva rispetto al magrone utilizzato (230 mc di cui era stato autorizzato il pagamento dalla
DL a fronte dei 60,10 mc effettivi), con il conseguente pagamento in eccesso di €
19.153,00 + iva.
Riferiva l'attrice di avere, quindi, intentato un ricorso per A.T.P. notificato ai convenuti il
12.8.14 e iscritto al n. 12013/14 RG;
il CTU nominato in quella sede, ing. , accertava Per_1 che:
- Le piante dei cavi non hanno la forma di quadrati 70x70, bensì sono quadrilateri irregolari;
- Le pareti dei cavi hanno altezze comprese tra cm 101 e 110, inferiori a quelle di progetto (cm 120) e spesso variabili da cm 32 a 42, differenti dal progetto (cm 40);
- Lo spessore residuo da riempire intorno a ciascun pilastro non ha larghezza di cm 5 come da progetto, ma variabile tra cm 1 e cm 15.
Il CTU in sede di ATP concludeva affermando che per eliminare i vizi e le difformità eseguite da occorreva sostenere una spesa di € 59.064,85 oltre iva;
inoltre, veniva CP_3
quantificato il calcestruzzo risparmiato da in € 7.902,00 oltre iva, rispetto a quello CP_3
contabilizzato.
L'attrice chiedeva, quindi, di accertare la responsabilità dei convenuti, in particolare di per inesatta esecuzione delle opere previste in contratto, e di e CP_3 CP_5 CP_4 per avere omesso di controllare che le opere eseguite fossero corrispondenti al progetto e per aver autorizzato il pagamento di una somma ulteriore rispetto al magrone utilizzato da
CP_3
si costituiva rappresentando che, con ordine di servizio n. 3 del Controparte_3
30.8.13, la D.L. comunicava la sospensione dei lavori edili, avendo il Comune di Riposto avviato la pratica per la revoca della concessione edilizia;
riferiva che tutte le opere erano state eseguite in linea con le procedure tecniche concordate con la D.L. e seguendo il tracciamento plano-altimetrico approntato dalla stessa.
Riportandosi alle conclusioni del proprio CTP ribadiva la corretta esecuzione Per_3 CP_3 delle opere, che erano state difficoltose e oggetto di varianti anche alla luce della particolare conformazione del terreno, e spiegava che dopo la sospensione dei lavori era stato conferito l'incarico a una ditta terza, , di riempire le travi ed effettuare la messa Controparte_8
a dimora della fossa settica, dunque lavori già commissionati ad senza comunicarlo CP_3
a quest'ultima, in violazione del dovere di correttezza contrattuale. Poiché le opere non completate ammontavano ad € 99.404,76, chiedeva riconoscersi in suo favore il diritto al risarcimento del danno da mancato utile, pari al 25% dell'importo suddetto, quindi €
25.000,00.
Si costituivano e osservando che l'attività professionale era stata CP_5 CP_4 svolta dallo cui spettava peraltro una remunerazione, e che loro Controparte_7
erano solo due tra i tecnici incaricati;
nel merito si riportavano alle difese spiegate in sede di A.t.p.
interveniva in giudizio per osservare che l'attrice doveva ancora Controparte_7
pagare la progettazione del capannone, nonché altra attività quale assistenza tecnica per controversia con con ditta Santonoceto, ditta Riposto Pesca e Fresta + Controparte_3
3, calcoli statici muri di recinzione, per un totale di € 153.079,50.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP e assunzione della prova orale con i testi e . Tes_1 Testimone_2
, coniuge della titolare della ditta , riferiva di aver eseguito Tes_1 Controparte_8 lavori anche a Ferragosto per completare le opere commissionate da per Controparte_1
realizzare un capannone;
spiegava che l'incarico gli era stato conferito da e che CP_3 avevano scavato, sistemato il piano di posa e riempito le travi, su indicazione di tale
Ingegnere , che lavorava per Per_4 CP_3 , dipendente della medesima ditta, spiegava che avevano eseguito lo Testimone_2
sbancamento del terreno per costruire un capannone, e verso ottobre il riempimento delle fondazioni, e che in cantiere era presente l'ingegnere . Per_4
Vi sono poi le istanze istruttorie formulate da , e reiterate anche in sede Controparte_7 di scritti conclusivi, volte a depositare la documentazione sopravvenuta attestante l'avvenuta esecuzione delle opere a suo tempo progettate, l'avvenuto collaudo del capannone, e di disporre CTU per quantificare la remunerazione corretta oggetto di domanda riconvenzionale.
************
Va premesso, quanto alle plurime richieste istruttorie di , non ammesse Controparte_7
dai precedenti G.I., e nuovamente ribadite e veicolate con istanze di rimessioni in termini, che dette istanze non possono essere accolte dovendosi affermare l'inconducenza e irrilevanza ai fini del decidere di tutta la documentazione successiva al 2014, e ciò in quanto i luoghi sono stati modificati, le opere sono state ultimate, il capannone collaudato, non vi è più traccia quindi dell'attività edilizia oggetto di contestazione;
così come è irrilevante che altra ditta di prefabbricati, la nel 2021, abbia attestato che si Pt_3 poteva montare il capannone, atteso che le fondamenta esaminate non erano più quelle realizzate dalla ditta con la direzione lavori risulta infatti provato che CP_3 CP_4 inizialmente la ditta è stata chiamata a modificare le opere da stessa, e poi Parte_4 CP_3
la parte intervenuta ha più volte dedotto che altri operai e progettisti hanno modificato e completato l'opera su commissione di un terzo acquirente, dunque va ribadita l'assoluta irrilevanza della produzione documentale che si chiede di produrre con le rimessioni in termini agli atti.
Analogamente, va confermata l'ordinanza del 12.6.17, che ha rigettato le richieste istruttorie volte a provare che il progetto che ha portato alla conclusione dell'opera era uguale a quello di poiché trattasi di accertamento strumentale a Controparte_7
un'eventuale domanda che non risulta tempestivamente esercitata nel giudizio, non essendo contenuta nella comparsa di intervento volontario del 3.12.25.
Ciò posto, partendo dalla domanda di parte attrice, questa è fondata. Dalla relazione della CTU depositata nell'ambito del procedimento di ATP Rg 12013/2014 emerge che le opere oggetto del procedimento sono state edificate con evidenti difformità rispetto alla fase progettuale;
il consulente ha accertato un danno subito dall'attrice pari ad
€ 59.064,85 oltre IVA (di cui € 50.324,56, oltre IVA, per adeguare le piante dei cavi ed €
8.740,29, oltre IVA, per il maggiore riempimento resosi necessario), oltre ad € 7.902,00 per la differenza tra il calcestruzzo magro contabilizzato e quello effettivamente utilizzato, per un totale di 66.966,85 oltre iva.
Le eccezioni formulate dalla non possono trovare accoglimento in quanto Controparte_3 il contraddittorio tecnico è stato ampiamente espletato in sede di A.t.p., sui luoghi non ancora modificati;
né le difformità possono ricondursi all'arresto dei lavori dovuti alla revoca della concezione edilizia da parte del Comune di Riposto, in quanto detti lavori erano già stati eseguiti e contabilizzati, e non vi è prova che i difetti riscontrati siano frutto delle modifiche richieste dalla D.L.
Si deve quindi ribadire che la difformità delle opere è cristallizzata dalla CTU resa in sede di ATP, in quella sede si è svolto il contraddittorio tecnico, sicchè non si intravedono ragioni per rinnovare in questa sede l'accertamento, come vorrebbe la convenuta, tenendo conto che i luoghi sono stati oggetto di inevitabili modificazioni e che, diversamente opinando, verrebbe meno la finalità di cristallizzare la prova, oltre che deflattiva, del procedimento di A.T.P.
Sussiste quindi la responsabilità di per inesatto adempimento alle Controparte_3 obbligazioni assunte contrattualmente con , avendo realizzato opere Controparte_1 difformi rispetto a quelle previste nei progetti richiamati dal contratto, da cui discende l'obbligo di rifondere il danno all'attrice, che va quantificato nei costi necessari per il ripristino della conformità ai progetti e nella rifusione del calcestruzzo non utilizzato, come quantificato in sede di ATP.
Sussiste, altresì, la responsabilità dei due professionisti convenuti incaricati della direzione dei lavori, in solido con la , in relazione all'omesso controllo in sede esecutiva CP_3
e di liquidazione dei compensi, dovendosi richiamare l'art. 64 comma 5 del D.P.R.
380/2001, che stabilisce che "il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati".
In questa sede va ribadito che il professionista rimane responsabile degli atti a sua firma, per cui aver omesso di vigilare in sede esecutiva sulla corrispondenza delle opere e, quanto al solo aver consentito la liquidazione dei s.a.l. senza verificare la CP_4
corrispondenza delle opere, costituisce inadempimento professionale, fonte di responsabilità professionale, anche a fronte di professionisti incaricati da uno studio professionale (circostanza peraltro non dimostrata).
Per pacifica giurisprudenza, “La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art.
1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio ne' per l'adempimento della prestazione, ne' per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. (Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22404 del
29/11/2004 (Rv. 578142 - 01).
Sulle ragioni per cui non è stato evocato in questa sede il terzo tecnico che componeva la
D.L., questo non forma oggetto di pronuncia del Tribunale, potendo il creditore Pt_5 evocare in giudizio solo taluno dei condebitori in solido.
Ciò posto, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dallo volta Controparte_7 ad ottenere la remunerazione dell'attività progettuale svolta. Ciò in quanto, pur a fronte di specifica contestazione, non è stata prodotta la prova del contratto da cui originava la prestazione, né viene specificato come vengono quantificati gli importi richiesti in domanda, per quanto tempo e con quali modalità è stata svolta l'attività professionale, anche per comprendere se le fatture versate in atti, attestanti che ha pagato Controparte_1 compensi allo Studio, siano o meno esaustive rispetto all'attività prestata;
la carenza riguarda non solo la prova, ma a monte l'allegazione dei fatti costitutivi la domanda di pagamento dei compensi, sicchè non si può supplire mediante la richiesta CTU. Né può esaminarsi un'eventuale utilizzazione del progetto da parte di soggetti terzi, domanda che non è stata svolta tempestivamente con la comparsa del 3.12.15, riguarda fatti nuovi, e persino soggetti terzi, posto che il capannone è stato alienato e la sua realizzazione è stata completata da progettisti diversi.
Per le motivazioni sin qui esposte va rigettata la domanda riconvenzionale di
[...]
CP_7
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di di ottenere il Controparte_3
risarcimento del danno per il mancato profitto contrattuale, posto che l'inesatta esecuzione delle opere ha realizzato un inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e fa venire meno il diritto al profitto per le opere non ancora eseguite.
I convenuti e il terzo intervenuto devono quindi essere condannati a rifondere le spese in favore dell'attrice totalmente vittoriosa.
Si deve infine rilevare che questo Giudice, dopo essere subentrato sul ruolo istruttorio, prima di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni dinnanzi a sé, ha formulato in data 18.3.25 una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accolta dall'attrice ma rifiutata dai convenuti e dall'intervenuto, sicchè non essendo sostanzialmente mutata la decisione, se ne devono trarre le conseguenze processuali;
orbene, la proposta non si discosta dalla decisione, ed era anzi più favorevole per le parti soccombenti, perché si prevedeva un risarcimento all'attrice in misura più ridotta, il vantaggio del risparmio di interessi e rivalutazione dalla domanda (10 anni) e la compensazione delle spese legali;
ritenendo il rifiuto contrario a buona fede processuale e integrante abuso dello strumento processuale, le convenute vanno condannate ex art. 96 c.p.c. co. 3 al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.500 in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11841/2015
R.G., così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, , a rifondere in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 e in solido tra loro, la somma di € 66.966,85 oltre iva e
[...] Controparte_2
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta
[...]
Controparte_3
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte intervenuta
[...]
Controparte_7
- NN , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, a rifondere in favore di e Controparte_7 Parte_1 CP_2
le spese di giudizio, che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
- NN , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_7
somma di € 2.500,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania il 3.12.2025
Il Giudice
Mariaconcetta GE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Mariaconcetta
GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11841/2015 R.G. promossa da:
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con sede in Mascali, via Amerigo Vespucci 30, P.IVA e per essa, oggi P.IVA_1
estinta, i soci subentrati e , elettivamente Controparte_2 Parte_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Liuzzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
legale in Zafferana Etnea via Roma n. 397, C.F.: elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. MICIELI CORRADO, che la rappresenta e difende,
Convenuta
E
nato a [...] il [...], c.f. e Ing. Controparte_4 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_5 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio De Mauro, presso il cui studio legale sono domiciliati
Convenuti Con l'intervento di
STUDIO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio De Mauro, presso il cui studio legale è domiciliato;
Interventore volontario
*********
Posta in decisione all'udienza del 24/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al fascicolo telematico, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.07.2015, conveniva in Controparte_1 giudizio l'Ing. e il geom. , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
chiedendo a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare che le opere in c.a. di cui al contratto di appalto del 17.07.2013 sono state realizzate in maniera difettosa e difforme rispetto al progetto;
Per l'effetto condannare gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 59.064,85, oltre IVA, o di quella diversa maggiore e/o minore somma da accertarsi anche per il tramite di CTU, pari al costo degli interventi che la società attrice è costretta a sostenere per eliminare i detti vizi
e difformità; Accertare e dichiarare, anche a mezzo di disponenda C.T.U., che la D.L. ha falsamente contabilizzato una quantità maggiore di calcestruzzo magro rispetto a quella effettivamente utilizzata per le opere di cui al contratto in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.902,00, oltre IVA ed interessi legali, quale differenza tra il costo del magrone contabilizzato dalla D.L. e pagato da parte attrice, e quello effettivamente utilizzato”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, per contestare integralmente le domande attoree e chiederne il rigetto.
[...]
Inoltre, con comparsa di intervento volontario del 2.12.15, depositata il 3.12.25, si costituiva in giudizio “ , che oltre a contestare le domande attoree, Controparte_7 chiedeva in via riconvenzionale il pagamento degli onorari per i servizi resi nell'ambito dei lavori oggetto del ricorso, per un importo totale di € 153.079,50, oltre interessi e rivalutazione. Va premesso che prima dell'introduzione del giudizio, in data 16.12.2014, veniva depositata la relazione del CTU Ing. , nominato dal Tribunale nel Persona_1 procedimento di Atp RG 12013/2014.
Inoltre, si rileva che nelle more del giudizio, l'attrice Controparte_1 ha cessato attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese
[...]
(allegato A visura camerale), quindi si costituivano per la prosecuzione e Parte_1
nella propria qualità di ex soci rispettivamente nella misura del 90 % e Controparte_2
del 10 % della società attrice estinta.
La causa transitava per le incombenze istruttorie e all'udienza del 24.09.2025, svoltasi in modalità telematica, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Quindi, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. nella misura ridotta di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve ritenere la legittimazione attiva dei due ex soci e Parte_1
, subentrati nei rapporti attivi e passivi della società cessata;
questi hanno Controparte_2 comprovato l'estinzione della società mediante produzione di visura camerale, e hanno provato di essere stati soci nella misura rispettivamente del 90 % e del 10%, come risulta dalla pag. 5 della visura camerale prodotta.
Va quindi rigettata l'eccezione formulata da , e circa Controparte_7 CP_4 CP_5 il difetto di prova sulla loro qualità di soci, atteso che la qualità di tali soggetti risulta documentalmente dalla visura, ove è pure indicata la ripartizione delle quote, e su tale documentazione è stato garantito un ampio contraddittorio mediante fissazione di apposita udienza.
Rimanendo in tema di legittimazione degli ex soci, sebbene superfluo pare il caso di precisare che l'estinzione della società, qualunque ne sia la causa, determina una vicenda successoria per cui la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 101 c.p.c., ai soci, i quali per effetto della vicenda estintiva divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione;
l'art. 110 c.p.c. fa riferimento alla morte e ad ogni “altra causa” per la quale la parte venga meno, dunque ricomprende qualsiasi vicenda estintiva dell'ente collettivo, con l'eccezione del fallimento che trova disciplina specifica. Nel caso di specie, si ritiene valida la costituzione per la prosecuzione degli ex soci, la cui qualità, come si diceva, è provata documentalmente.
Ciò posto, venendo ai fatti di causa, riferiva in citazione di essere Controparte_1
titolare del diritto di superficie su un lotto di terreno sito in Riposto, zona Industriale D2,
c.da Rovettazzo, censito in catasto al foglio 8, part. 337, e che il Comune di Riposto la autorizzava ad eseguire i lavori per realizzare un capannone industriale mediante concessione edilizia n. 11-0270 del 27.6.13; riferiva di aver quindi commissionato alla ditta la fornitura delle strutture prefabbricate per la realizzazione Parte_2
del capannone, e di aver stipulato con un contratto in data 17.7.13, Controparte_3 per la realizzazione dei lavori di fondazione del capannone, descritti nei grafici allegati alla concessione edilizia, e nei grafici esecutivi dei calcoli statici depositati al Genio civile.
In virtù del suddetto contratto, avrebbe dovuto svolgere “i lavori per l'esecuzione CP_3
delle opere di urbanizzazione, nonché i lavori di scavo, di sistemazione ed altimetrica del terreno del lotto, i lavori di riempimento delle fondazioni ed ogni altro lavoro attinente alla corretta realizzazione delle strutture di fondazione ed opere ad esse connesse, nonché
a tutte le opere in c.a. in pera, come individuabili nei grafici di calcoli..” (art. 1 del contratto di appalto); la direzione dei lavori in oggetto veniva affidata ai tecnici Ing.
[...]
e Geom. con espressa pattuizione che l'affidamento di Controparte_5 Controparte_4 tale incarico non avrebbe costituito esonero di responsabilità dell'appaltatore.
Riferiva l'attrice che in data 19.8.13, il geom. con il certificato n. 1 autorizzava CP_4
il pagamento dell'importo di € 121.617,10 in favore della ditta appaltatrice, e in data
15.10.12 con il certificato n. 2, autorizzava anche lo svincolo delle somme a garanzia di €
6.928,80 in favore di nonostante il mancato completamento delle opere previste nel CP_3 contratto.
Riferiva che in seguito a un sopralluogo con il tecnico della Parte_2
l'attrice apprendeva l'impossibilità di procedere al montaggio del capannone a causa dei difetti nelle lavorazioni eseguite da e cioè il mancato rispetto di talune Controparte_3
misure e distanze rendeva impossibile il montaggio della struttura prefabbricata. Veniva quindi conferito incarico ad un tecnico, Ing. di verificare il corretto Per_2
adempimento delle opere previste in contratto, il quale riscontrava:
- difformità piano altimetriche in numerosi plinti rispetto al progetto strutturale depositato, a causa di distanze e quote differenti dal progetto;
- che le opere in cemento armato non erano eseguite correttamente;
- che la quantità di magrone liquidata dalla D.L. con il SAL del 19.8.13 era eccessiva rispetto al magrone utilizzato (230 mc di cui era stato autorizzato il pagamento dalla
DL a fronte dei 60,10 mc effettivi), con il conseguente pagamento in eccesso di €
19.153,00 + iva.
Riferiva l'attrice di avere, quindi, intentato un ricorso per A.T.P. notificato ai convenuti il
12.8.14 e iscritto al n. 12013/14 RG;
il CTU nominato in quella sede, ing. , accertava Per_1 che:
- Le piante dei cavi non hanno la forma di quadrati 70x70, bensì sono quadrilateri irregolari;
- Le pareti dei cavi hanno altezze comprese tra cm 101 e 110, inferiori a quelle di progetto (cm 120) e spesso variabili da cm 32 a 42, differenti dal progetto (cm 40);
- Lo spessore residuo da riempire intorno a ciascun pilastro non ha larghezza di cm 5 come da progetto, ma variabile tra cm 1 e cm 15.
Il CTU in sede di ATP concludeva affermando che per eliminare i vizi e le difformità eseguite da occorreva sostenere una spesa di € 59.064,85 oltre iva;
inoltre, veniva CP_3
quantificato il calcestruzzo risparmiato da in € 7.902,00 oltre iva, rispetto a quello CP_3
contabilizzato.
L'attrice chiedeva, quindi, di accertare la responsabilità dei convenuti, in particolare di per inesatta esecuzione delle opere previste in contratto, e di e CP_3 CP_5 CP_4 per avere omesso di controllare che le opere eseguite fossero corrispondenti al progetto e per aver autorizzato il pagamento di una somma ulteriore rispetto al magrone utilizzato da
CP_3
si costituiva rappresentando che, con ordine di servizio n. 3 del Controparte_3
30.8.13, la D.L. comunicava la sospensione dei lavori edili, avendo il Comune di Riposto avviato la pratica per la revoca della concessione edilizia;
riferiva che tutte le opere erano state eseguite in linea con le procedure tecniche concordate con la D.L. e seguendo il tracciamento plano-altimetrico approntato dalla stessa.
Riportandosi alle conclusioni del proprio CTP ribadiva la corretta esecuzione Per_3 CP_3 delle opere, che erano state difficoltose e oggetto di varianti anche alla luce della particolare conformazione del terreno, e spiegava che dopo la sospensione dei lavori era stato conferito l'incarico a una ditta terza, , di riempire le travi ed effettuare la messa Controparte_8
a dimora della fossa settica, dunque lavori già commissionati ad senza comunicarlo CP_3
a quest'ultima, in violazione del dovere di correttezza contrattuale. Poiché le opere non completate ammontavano ad € 99.404,76, chiedeva riconoscersi in suo favore il diritto al risarcimento del danno da mancato utile, pari al 25% dell'importo suddetto, quindi €
25.000,00.
Si costituivano e osservando che l'attività professionale era stata CP_5 CP_4 svolta dallo cui spettava peraltro una remunerazione, e che loro Controparte_7
erano solo due tra i tecnici incaricati;
nel merito si riportavano alle difese spiegate in sede di A.t.p.
interveniva in giudizio per osservare che l'attrice doveva ancora Controparte_7
pagare la progettazione del capannone, nonché altra attività quale assistenza tecnica per controversia con con ditta Santonoceto, ditta Riposto Pesca e Fresta + Controparte_3
3, calcoli statici muri di recinzione, per un totale di € 153.079,50.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP e assunzione della prova orale con i testi e . Tes_1 Testimone_2
, coniuge della titolare della ditta , riferiva di aver eseguito Tes_1 Controparte_8 lavori anche a Ferragosto per completare le opere commissionate da per Controparte_1
realizzare un capannone;
spiegava che l'incarico gli era stato conferito da e che CP_3 avevano scavato, sistemato il piano di posa e riempito le travi, su indicazione di tale
Ingegnere , che lavorava per Per_4 CP_3 , dipendente della medesima ditta, spiegava che avevano eseguito lo Testimone_2
sbancamento del terreno per costruire un capannone, e verso ottobre il riempimento delle fondazioni, e che in cantiere era presente l'ingegnere . Per_4
Vi sono poi le istanze istruttorie formulate da , e reiterate anche in sede Controparte_7 di scritti conclusivi, volte a depositare la documentazione sopravvenuta attestante l'avvenuta esecuzione delle opere a suo tempo progettate, l'avvenuto collaudo del capannone, e di disporre CTU per quantificare la remunerazione corretta oggetto di domanda riconvenzionale.
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Va premesso, quanto alle plurime richieste istruttorie di , non ammesse Controparte_7
dai precedenti G.I., e nuovamente ribadite e veicolate con istanze di rimessioni in termini, che dette istanze non possono essere accolte dovendosi affermare l'inconducenza e irrilevanza ai fini del decidere di tutta la documentazione successiva al 2014, e ciò in quanto i luoghi sono stati modificati, le opere sono state ultimate, il capannone collaudato, non vi è più traccia quindi dell'attività edilizia oggetto di contestazione;
così come è irrilevante che altra ditta di prefabbricati, la nel 2021, abbia attestato che si Pt_3 poteva montare il capannone, atteso che le fondamenta esaminate non erano più quelle realizzate dalla ditta con la direzione lavori risulta infatti provato che CP_3 CP_4 inizialmente la ditta è stata chiamata a modificare le opere da stessa, e poi Parte_4 CP_3
la parte intervenuta ha più volte dedotto che altri operai e progettisti hanno modificato e completato l'opera su commissione di un terzo acquirente, dunque va ribadita l'assoluta irrilevanza della produzione documentale che si chiede di produrre con le rimessioni in termini agli atti.
Analogamente, va confermata l'ordinanza del 12.6.17, che ha rigettato le richieste istruttorie volte a provare che il progetto che ha portato alla conclusione dell'opera era uguale a quello di poiché trattasi di accertamento strumentale a Controparte_7
un'eventuale domanda che non risulta tempestivamente esercitata nel giudizio, non essendo contenuta nella comparsa di intervento volontario del 3.12.25.
Ciò posto, partendo dalla domanda di parte attrice, questa è fondata. Dalla relazione della CTU depositata nell'ambito del procedimento di ATP Rg 12013/2014 emerge che le opere oggetto del procedimento sono state edificate con evidenti difformità rispetto alla fase progettuale;
il consulente ha accertato un danno subito dall'attrice pari ad
€ 59.064,85 oltre IVA (di cui € 50.324,56, oltre IVA, per adeguare le piante dei cavi ed €
8.740,29, oltre IVA, per il maggiore riempimento resosi necessario), oltre ad € 7.902,00 per la differenza tra il calcestruzzo magro contabilizzato e quello effettivamente utilizzato, per un totale di 66.966,85 oltre iva.
Le eccezioni formulate dalla non possono trovare accoglimento in quanto Controparte_3 il contraddittorio tecnico è stato ampiamente espletato in sede di A.t.p., sui luoghi non ancora modificati;
né le difformità possono ricondursi all'arresto dei lavori dovuti alla revoca della concezione edilizia da parte del Comune di Riposto, in quanto detti lavori erano già stati eseguiti e contabilizzati, e non vi è prova che i difetti riscontrati siano frutto delle modifiche richieste dalla D.L.
Si deve quindi ribadire che la difformità delle opere è cristallizzata dalla CTU resa in sede di ATP, in quella sede si è svolto il contraddittorio tecnico, sicchè non si intravedono ragioni per rinnovare in questa sede l'accertamento, come vorrebbe la convenuta, tenendo conto che i luoghi sono stati oggetto di inevitabili modificazioni e che, diversamente opinando, verrebbe meno la finalità di cristallizzare la prova, oltre che deflattiva, del procedimento di A.T.P.
Sussiste quindi la responsabilità di per inesatto adempimento alle Controparte_3 obbligazioni assunte contrattualmente con , avendo realizzato opere Controparte_1 difformi rispetto a quelle previste nei progetti richiamati dal contratto, da cui discende l'obbligo di rifondere il danno all'attrice, che va quantificato nei costi necessari per il ripristino della conformità ai progetti e nella rifusione del calcestruzzo non utilizzato, come quantificato in sede di ATP.
Sussiste, altresì, la responsabilità dei due professionisti convenuti incaricati della direzione dei lavori, in solido con la , in relazione all'omesso controllo in sede esecutiva CP_3
e di liquidazione dei compensi, dovendosi richiamare l'art. 64 comma 5 del D.P.R.
380/2001, che stabilisce che "il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati".
In questa sede va ribadito che il professionista rimane responsabile degli atti a sua firma, per cui aver omesso di vigilare in sede esecutiva sulla corrispondenza delle opere e, quanto al solo aver consentito la liquidazione dei s.a.l. senza verificare la CP_4
corrispondenza delle opere, costituisce inadempimento professionale, fonte di responsabilità professionale, anche a fronte di professionisti incaricati da uno studio professionale (circostanza peraltro non dimostrata).
Per pacifica giurisprudenza, “La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art.
1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio ne' per l'adempimento della prestazione, ne' per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. (Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22404 del
29/11/2004 (Rv. 578142 - 01).
Sulle ragioni per cui non è stato evocato in questa sede il terzo tecnico che componeva la
D.L., questo non forma oggetto di pronuncia del Tribunale, potendo il creditore Pt_5 evocare in giudizio solo taluno dei condebitori in solido.
Ciò posto, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dallo volta Controparte_7 ad ottenere la remunerazione dell'attività progettuale svolta. Ciò in quanto, pur a fronte di specifica contestazione, non è stata prodotta la prova del contratto da cui originava la prestazione, né viene specificato come vengono quantificati gli importi richiesti in domanda, per quanto tempo e con quali modalità è stata svolta l'attività professionale, anche per comprendere se le fatture versate in atti, attestanti che ha pagato Controparte_1 compensi allo Studio, siano o meno esaustive rispetto all'attività prestata;
la carenza riguarda non solo la prova, ma a monte l'allegazione dei fatti costitutivi la domanda di pagamento dei compensi, sicchè non si può supplire mediante la richiesta CTU. Né può esaminarsi un'eventuale utilizzazione del progetto da parte di soggetti terzi, domanda che non è stata svolta tempestivamente con la comparsa del 3.12.15, riguarda fatti nuovi, e persino soggetti terzi, posto che il capannone è stato alienato e la sua realizzazione è stata completata da progettisti diversi.
Per le motivazioni sin qui esposte va rigettata la domanda riconvenzionale di
[...]
CP_7
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di di ottenere il Controparte_3
risarcimento del danno per il mancato profitto contrattuale, posto che l'inesatta esecuzione delle opere ha realizzato un inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e fa venire meno il diritto al profitto per le opere non ancora eseguite.
I convenuti e il terzo intervenuto devono quindi essere condannati a rifondere le spese in favore dell'attrice totalmente vittoriosa.
Si deve infine rilevare che questo Giudice, dopo essere subentrato sul ruolo istruttorio, prima di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni dinnanzi a sé, ha formulato in data 18.3.25 una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accolta dall'attrice ma rifiutata dai convenuti e dall'intervenuto, sicchè non essendo sostanzialmente mutata la decisione, se ne devono trarre le conseguenze processuali;
orbene, la proposta non si discosta dalla decisione, ed era anzi più favorevole per le parti soccombenti, perché si prevedeva un risarcimento all'attrice in misura più ridotta, il vantaggio del risparmio di interessi e rivalutazione dalla domanda (10 anni) e la compensazione delle spese legali;
ritenendo il rifiuto contrario a buona fede processuale e integrante abuso dello strumento processuale, le convenute vanno condannate ex art. 96 c.p.c. co. 3 al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.500 in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11841/2015
R.G., così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, , a rifondere in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 e in solido tra loro, la somma di € 66.966,85 oltre iva e
[...] Controparte_2
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta
[...]
Controparte_3
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte intervenuta
[...]
Controparte_7
- NN , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, a rifondere in favore di e Controparte_7 Parte_1 CP_2
le spese di giudizio, che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
- NN , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_7
somma di € 2.500,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania il 3.12.2025
Il Giudice
Mariaconcetta GE