Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2025REG.PROV.COLL.
N. 02690/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2021, proposto dalla signora AR ON AB, rappresentata e difesa dall’avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valentina Piraino in Roma, via Rodolfo Lanciani 69,
contro
il Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II quater , n. 9490 dell’11 settembre 2020, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione di opere abusive con ripristino stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellante;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 novembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 10823/2008, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la sig.ra AB AR ON aveva chiesto l’annullamento,
- quanto al ricorso principale:
a ) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 31999 del 29.07.2008, adottata dal Comune di Grottaferrata inerente ad opere consistenti in un manufatto in muratura avente superficie di circa mq. 81,15, allo stato rustico e privo di copertura, fatta eccezione per una porzione suddivisa in due ambienti rifiniti, un piccolo bagno ed una piccola cucina;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
b ) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 12294 del 30.03.2012, adottata dal Comune di Grottaferrata;
c ) nonché di tutti gli atti sottostanti, sottesi, conseguenti e dipendenti.
2. A sostegno del ricorso aveva lamentato, detto in sintesi, l’inesistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, la mancata approvazione di una variante speciale al P.R.G. finalizzata al recupero degli insediamenti edilizi abusive, l’incostituzionalità del limite temporale di cui alla Legge della Regione Lazio 8.11.2004 n. 12, l’eccesso di potere sotto il profilo dell’abnormità dell’azione intrapresa con l’ingiunzione impugnata, la mancata attivazione del previo contraddittorio.
3. Nella mancata costituzione del Comune di Grottaferrata, il Tribunale adìto (Sezione II Quater ), disattesa l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- è da reputare tardiva la domanda di condono, con conseguente inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale del termine fissato dal legislatore, nazionale e regionale, quale data ultima di completamento degli abusi sanabili ex D.L. 269/2003 ossia quella del 31.03.2003;
- non sarebbe fondato quanto dedotto a proposito dell’esercizio del potere sanzionatorio “ se solo si considera l’intervenuto esercizio dello stesso nei confronti non soltanto dell’odierna ricorrente ma anche degli altri cointestatari catastali dell’area oggetto degli interventi abusivi ”;
- infondata sarebbe anche la censura intesa a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. l. n. 241/90, in quanto “ la pretermissione delle garanzie endo-procedimentali - peraltro nella specie azionate, con avviso del 30.10.2007 - non ha alcuna portata invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies L. n. 241/90, trattandosi di un potere dovuto e vincolato rispetto al quale qualunque apporto partecipativo sarebbe superfluo ed ultroneo ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora AB AR ON ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 10/03/2021 e depositato il 23.03.2021, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-16), quanto di seguito sintetizzato:
- il T.a.r. avrebbe errato nel respingere la censura con cui si era denunciata la violazione della norma contenuta nell’art. 9 della l. r. n. 12/2004, relativa al recupero urbanistico dei nuclei abusivi a mezzo di apposite varianti speciali, senza peraltro pronunciarsi sul connesso quarto motivo, in quanto l’adozione, da parte del Comune, dei cd. piani di recupero avrebbe determinato il venir meno dell’impugnato vincolo paesaggistico;
- il T.a.r. avrebbe errato anche nel disattendere il terzo motivo di ricorso, con il quale si è eccepita l’incostituzionalità del limite temporale di cui alla l. n. 36/2003 di conversione dell’art.32 del d.l. n. 269/2003 ed alla Legge Regionale Lazio n.12/2004, per contrasto con gli articoli 3, 42 e 117 Carta Costituzionale, in quanto con tale motivo di ricorso si era inteso contestare l’illegittimità costituzionale del termine fissato dal legislatore proprio in ragione del quale la domanda di condono presentata dalla ricorrente non è stata considerata rilevante;
- il T.a.r. non avrebbe considerato che la presentazione della domanda di condono, seppur tardiva, fatti salvi i denunciati profili di illegittimità costituzionale, comporta, in ogni caso, la necessaria riedizione del potere sanzionatorio, con l’obbligo della p.A. di rinnovare le ordinanze di demolizione;
- contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure l’ordinanza di demolizione doveva essere preceduta, come ritenuto da un preciso orientamento giurisprudenziale, dalla necessaria comunicazione di avviso di avvio del procedimento;
- si insiste per la fondatezza del motivo col quale si era contestata la legittimità degli atti impugnati laddove richiamano in modo inammissibilmente generico un supposto vincolo paesaggistico imposto ai sensi del d. lgs. n. 42/2004;
- si insiste, infine, per l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.a. formulata dalla ricorrente, considerato che la decisione dello stesso sarebbe condizionata dalla definizione dei ricorsi n. 5344/2019 R.G. e n. 498/2020, pendenti innanzi al medesimo T.a.r. Lazio.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. Il Comune di Grottaferrata, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 6 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
9.1. Va premesso che la domanda di sospensione (necessaria) del giudizio ex art. 295 c.p.a. va disattesa per insussistenza dei relativi presupposti. Tale norma, infatti, statuisce che “ il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ”.
Tale connessione causale, che postula la sussistenza tra le due questioni di un vincolo di consequenzialità in modo che una sia un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, nel caso di specie non ricorre.
Invero, i giudizi instaurati a seguito della proposizione dei ricorsi n. 5344/2019 e n. 498/2020 non si pongono in rapporto di pregiudizialità rispetto alla controversia all’odierno esame, in quanto hanno “ ad oggetto le determinazioni del Comune di Grottaferrata in ordine all’approvazione strumentazione urbanistica, anche in variante a quella esistente, funzionale al recupero degli insediamenti edilizi abusivi, ex art. 29 L. n. 47/85 e 9 L.R. n. 12/2004 ”. La vicenda che attiene al presente giudizio, vertendo sulla natura o meno abusiva del descritto immobile, prescinde pertanto dalla definizione della descritta controversia.
9.2. Dovendo quindi transitare alla disamina del merito del gravame, occorre rilevare che, come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota l’appello in esame, pur articolato attraverso la enucleazione di un unico motivo di gravame, presenta una complessità tale che impone la disamina distinta di ogni specifica deduzione.
Va però rimarcato che l’infondatezza del gravame si deve innanzitutto alla necessaria presa d’atto della abusività delle opere edilizie contestate con l’atto impugnato in prime cure. Tale circostanza invero non è contestata da parte appellante, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per provvedere a dare attuazione alla disciplina in materia di recupero degli immobili abusivi.
In realtà tale oggettiva natura delle opere descritte in atti non è tuttora venuta meno e pertanto il provvedimento impugnato in prime cure trova autonoma e adeguata giustificazione sula base di tale circostanza.
9.3. Ogni altra censura sollevata è da reputare infondata, in quanto:
- non può imputarsi all’Amministrazione, per quanto riguarda “ l’omessa considerazione dei nuclei abusivi in sede di adozione di variante al P.R.G. ”, il mancato espletamento di poteri che sono affidati ai suoi apprezzamenti discrezionali;
- la rilevata dal giudice di prime cure, e non contestata, tardività della domanda di condono assume carattere decisivo ai fini dell’apprezzamento dell’eccezione di incostituzionalità della relativa disciplina avendo il giudice implicitamente rilevato la manifesta infondatezza di tale questione stante il carattere del tutto eccezionale del rimedio condonistico che non consente quindi di accedervi senza alcun limite temporale;
- il regime di connessione che avvince i due profili che stigmatizzano la questione agitata consente di escludere ogni rilievo afferente alla pretesa illogicità della decisione sul punto;
- la rilevata tardività della domanda di condono non imponeva all’Amministrazione di rieditare il potere demolitorio;
- secondo giurisprudenza del tutto consolidata l’ordine demolitorio non deve essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento (di recente: Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n.6450; id , sez. VI, 5 luglio 2024, n.5968; id ., sez. VI, 9 aprile 2024, n.3228; id ., sez. VII, 12 dicembre 2023, n.10722);
- è meritevole di conferma in questa sede quanto osservato dal giudice di prime cure nel senso che la questione, riproposta in questa sede, circa la sussistenza o meno del vincolo paesaggistico sull’area de qua risulta irrilevante stante la obiettiva rilevanza delle opere sul piano edilizio tale da renderle meritevoli della sanzione demolitoria irrogata.
10. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
11. Nessuna determinazione va assunta sulle spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2690/2021), lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO