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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3434/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Marco D'Alunzio - Via Aluntina San Marco D'Alunzio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249016519789000 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249016519789000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3434/2025) e si opponeva ad una intimazione di pagamento n. N. 295 2024 9016519789000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO, notificata a mezzo posta raccomandata in data 13 marzo 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 510,00 con causale: 1) Tasse automobilistiche -oltre sanzioni e interessi- per l'anno 2015 per un importo complessivo di € 197,60 2) TARI tassa sui rifiuti anno 2014 e 2015 per un importo di € 306,52, oltre € 5,88 per notifica chiedendo l'accoglimento per i motivi che indicava.
L'Agenzia delle Entrate IO e l'A.E. si costituivano, mentre il Comune di S.Marco D'Alunzio non si costituiva. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, con la nota dell'8.1.2026 (in atti) la parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi cessata materia con compensazione delle spese.
Nulla è stato osservato al riguardo dalle parti costituite.
Ne viene che non vi è più ragione di pronunziarsi, potendosi compensare le spese tra le parti costituite in ragione delle motivazioni della rinuncia (cfr.), non dovendosi per altro provvedere per il contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere;
compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Messina, il 9.1.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3434/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Marco D'Alunzio - Via Aluntina San Marco D'Alunzio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249016519789000 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249016519789000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3434/2025) e si opponeva ad una intimazione di pagamento n. N. 295 2024 9016519789000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO, notificata a mezzo posta raccomandata in data 13 marzo 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 510,00 con causale: 1) Tasse automobilistiche -oltre sanzioni e interessi- per l'anno 2015 per un importo complessivo di € 197,60 2) TARI tassa sui rifiuti anno 2014 e 2015 per un importo di € 306,52, oltre € 5,88 per notifica chiedendo l'accoglimento per i motivi che indicava.
L'Agenzia delle Entrate IO e l'A.E. si costituivano, mentre il Comune di S.Marco D'Alunzio non si costituiva. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, con la nota dell'8.1.2026 (in atti) la parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi cessata materia con compensazione delle spese.
Nulla è stato osservato al riguardo dalle parti costituite.
Ne viene che non vi è più ragione di pronunziarsi, potendosi compensare le spese tra le parti costituite in ragione delle motivazioni della rinuncia (cfr.), non dovendosi per altro provvedere per il contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere;
compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Messina, il 9.1.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna