Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dott. Giordano Avallone - nel procedimento n.
4183/2022, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
OS (CS) (87067) Viale Michelangelo 55 presso lo Studio dell'Avv. Marco Naccarato, dal quale e rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difeso degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale e Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in data 7.3.2022 richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008, 2009 e 2010; quindi, previa proposizione del ricorso amministrativo, rimasto inevaso,
CP_ adiva l'intestato Tribunale eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme per cui è causa e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'indebito intimato, con conseguente riconoscimento del diritto a trattenere le indennità pretese in restituzione.
Costituitasi la parte resistente , eccepiva, la mancata proposizione del ricorso amministrativo e CP_2 contestava la fondatezza della proposta azione, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e domandava il rigetto di tutte le domande promosse;
riguardo alla eccepita prescrizione rilevava la notifica di atti interruttivi, consistiti in raccomandate di indebito fatte pervenire alla parte entro il termine prescrizionale (raccomandate A/R del 31.3.18) nonché nell'iscrizione e celebrazione di
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a trattenere quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008, 2009 e 2010. Parte ricorrente afferma, quindi, di aver ricevuto richiesta di restituzione di indebito in data 7.3.2022 ed eccepisce, quale motivo unico di contestazione, CP_ l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli indebiti notificati.
Preliminarmente, le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dall' sono infondate e devono essere respinte. Ed infatti, in punto di procedibilità dell'azione CP_2
giudiziaria, la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo attraverso la presentazione dalla domanda amministrativa per l'ottenimento del beneficio e del successivo gravame a fronte del diniego.
Ancora in via preliminare deve, altresì, ritenersi l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., non risulta decorso.
In effetti, la normativa in materia prevede che per le somme indebitamente erogate dall' a CP_2
qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Inoltre, la prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e qualora l'indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate dagli interessati CP_ all' il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione.
In particolare, nel caso di specie, risulta che, precedentemente alle richieste di indebito del 7.3.2022
(che parte ricorrente conferma di aver ricevuto), riferita alle prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni 2008, 2009 e 2010, al lavoratore sono state notificate dall' -in data 31.3.2018- altre CP_2
richieste di indebito relative alla restituzione delle somme indebitamente erogate nei medesimi
CP_ periodi (v. doc. ; inoltre, l'istituto resistente ha dato prova, con la documentazione prodotta, che le somme relative alle prestazioni in contestazione sono state erogate, quanto alla disoccupazione agricola 2008 il 20.7.2009, quanto a quella 2009 il 20.7.2010 e a quella 2010 il 13.7.2011 (confr. assegni prestazioni depositate dall' resistente). CP_1
Dagli elementi sopra dedotti, ne consegue che i dieci anni richiesti dalla legge per la maturazione della prescrizione non possono essere ritenuti decorsi e, pertanto, nessuna prescrizione è maturata né in riferimento alla prestazione 2008 né a quella delle annualità successive 2009 e 2010, essendo il sopra richiamato atto interruttivo intervenuto certamente nei dieci anni dalla erogazione della prestazione.
Riguardo alla eccezione sollevata dal ricorrente in merito al disconoscimento delle firme apposte sulle cartoline prodotte dal resistente istituto previdenziale a riprova dell'interruzione della prescrizione, ritenute non riconducibili al medesimo ricorrente e rispetto alle quali si riserva di spiegare querela di falso, si osserva che l'eccezione è formulata in modo del tutto generico (mediante una semplice formula di stile alla prima udienza utile: “…fa presente che la firme apposte in calce alle medesime copie fotostatiche delle su citate ricevute di ritorno non sono della ricorrente né tanto meno si capisce
a chi sia riconducibili o riferibili non essendo apposto nulla in calce alle medesime e, pertanto, le disconosce…” ) e senza alcuno specifico riferimento agli elementi utili alla verifica della sua autenticità, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 1324 del 18 gennaio 2023); “ne consegue che l'avvenuta (…) produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”. (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 12737 del 23 maggio 2018).
Nel caso di specie, pertanto, evidenziato il carattere generico del disconoscimento, avvenuto – come sopra detto- mediante formula di stile, non si può non rilevare, altresì, che l'attendibilità del mezzo di prova prodotto dall' sia desumibile anche mediante presunzioni, tra le quali certamente la CP_2 circostanza che la notificazione sia avvenuta all'indirizzo di residenza della ricorrente (per come dichiarato in ricorso) e ove, soprattutto, è stata notificata anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa.
CP_ Ad abundantiam, si osserva che l' fa altresì riferimento anche alla intervenuta interruzione della prescrizione a mezzo proposizione, da parte del ricorrente, di giudizi di opposizione a precedenti avvisi di indebito riferiti alle medesime prestazioni ed annualità di cui oggi si controverte, (giudizi n.
3188/15 e 3211/15 RG, entrambi celebratisi dinanzi a Codesto Tribunale e conclusisi con sentenze di rigetto per le richieste della ricorrente). 3. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. che subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Castrovillari, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021