TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2658
TAR
Decreto presidenziale 17 gennaio 2026
>
TAR
Dispositivo di sentenza 16 aprile 2026
>
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Attribuzione voti alla lista "PPE FORZA ITALIA SC"

    Il Tribunale ha respinto le censure più significative del ricorso principale, ritenendole infondate o improcedibili per carenza di interesse, con conseguente rigetto e improcedibilità del ricorso principale.

  • Rigettato
    Annullamento voti per doppio crocesegno

    Le dichiarazioni sostitutive prodotte non assolvono all'esigenza di un adeguato principio di prova dell'effettiva ricorrenza del vizio denunciato, non chiarendo se il duplice voto fosse accompagnato dall'espressione di preferenza per candidati della lista "PPE RZ IA LU", nel qual caso il voto sarebbe da ritenersi correttamente assegnato.

  • Rigettato
    Attribuzione voti alla lista "Fratelli d’IA OR EL per CI" con preferenze per candidati di altra lista

    La tesi secondo cui la preferenza nominativa per candidati di un'altra lista dovrebbe prevalere sul voto di lista espresso è infondata. Le preferenze per candidati di lista diversa da quella votata sono inefficaci, e il voto va attribuito alla lista contrassegnata. L'ambiguità dell'espressione del voto non consente l'attribuzione.

  • Improcedibile
    Annullamento voti per segno sul lato opposto della scheda

    La censura è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il numero di voti in contestazione non sarebbe sufficiente a modificare l'assegnazione del seggio.

  • Improcedibile
    Annullamento voti per preferenza espressa per candidato diverso da RA/CL

    La censura è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il numero di voti in contestazione non sarebbe sufficiente a modificare l'assegnazione del seggio.

  • Improcedibile
    Sottrazione voti alla lista "PPE RZ IA LU" per crocesegno su altra lista

    La censura è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il numero di voti in contestazione non sarebbe sufficiente a modificare l'assegnazione del seggio.

  • Rigettato
    Diritto alla proclamazione del ricorrente

    Il ricorso principale è stato respinto nelle sue componenti più significative e per il resto dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Ricorso incidentale per nullità schede

    Per effetto della reiezione e della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2658
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo