Decreto presidenziale 17 gennaio 2026
Dispositivo di sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2026, proposto da RA RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Ufficio Elettorale centrale presso la Corte di Appello di Napoli, non costituito in giudizio;
Ufficio Elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituito in giudizio;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
CO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte e Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso l'avvocato Andrea Abbamonte in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15 (ricorrente incidentale) ;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale della Campania per le Elezioni Regionali, in data 17.12.2025, per quanto di interesse:
- che ha approvato le cifre elettorali, per quanto di interesse, della Lista "PPE FORZA ITALIA SC (con 16.813 voti) e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" (con 16.760 voti), per la Circoscrizione di Benevento;
- che ha determinato la cifra elettorale residuale (percentuale) delle Liste Provinciali per la Circoscrizione di Benevento assegnando alla Lista "PPE FORZA ITALIA SC il 16,7986 % ed alla Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" il 16,7456 %;
- che ha assegnato il seggio della Circoscrizione di Benevento alla Lista "PPE FORZA ITALIA SC, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b), L.R. n. 4/2009;
- che ha proclamato eletto il sig. AN CO, consigliere più votato della Lista "PPE FORZA ITALIA SC, nella Circoscrizione di Benevento, alla carica di Consigliere Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2009;
b) di tutti gli atti presupposti e, dunque, del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento che, sulla base dei (dati dei) Verbali Sezionali, ha determinato la cifra elettorale della Lista "PPE FORZA ITALIA SC in ragione di 16.813 voti e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" in ragione di 16.760 voti;
c) ove occorra, ancora, dei verbali delle operazioni elettorali in data 23 e 24.11.2025 relativi a:
- Comune di Airola, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
- Comune di Amorosi, Sezione n. 2;
- Comune di Arpaia, Sezione n. 1; 3
- Comune di Bonea, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Bucciano, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Castelpagano, Sezione n. 2;
- Comune di Cautano, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Cerreto Sannita, Sezioni n. 1, 2, 4;
- Comune di Cusano Mutri, Sezioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Durazzano, Sezione n. 1, 2;
- Comune di Moiano, Sezioni n. 2, 3, 4;
- Comune di Molinara, Sezione n. 1;
- Comune di Montefalcione in Val Fortore, Sezione n. 2;
- Comune di Montesarchio, Sezioni n. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16;
- Comune di Morcone, Sezione n. 5;
- Comune di Paduli, Sezione n. 3;
- Comune di Paolisi, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Pesco Sannita, Sezione n. 2;
- Comune di Pietrelcina, Sezioni, Sezioni n. 1, 3;
- Comune di Ponte, Sezioni n. 1, 2;
- Comune di Pontelandolfo, Sezioni n. 1, 2, 3;
- Comune di Puglianello, Sezione n. 1;
- Comune di San Giorgio del Sannio, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
- Comune di San Leucio del Sannio, Sezioni n 1, 2, 3; 4
- Comune di San Lorenzo Maggiore, Sezione n. 1;
- Comune di San Marco dei Cavoti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4;
- Comune di San OL Manfredi, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Sant'Agata dei Goti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Comune di Sant'Angelo a Cupolo, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Santa Croce del Sannio, Sezione n. 1;
- Comune di Telese Terme, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Comune di Vitulano, Sezioni n. 3, 4;
d) ove occorra, della delibera del Consiglio della Regione Campania di convalida degli eletti;
e) di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente di proclamazione della elezione alla carica di Consigliere Regionale, all'esito del turno elettorale del 23 e 24.11.2025;
quanto al ricorso incidentale depositato il 30/1/2026:
degli stessi atti e provvedimenti, “ per la parte in cui ove l’accertamento istruttorio dovesse confermare l’esistenza di schede con le caratteristiche descritte dal ricorrente, questo On.le TAR non potrà che trarne l’unica conseguenza compatibile con i principi di certezza e non equivocità della manifestazione di voto, dichiarandone la nullità, non già disponendone la “traslazione” del relativo voto in favore della lista del ricorrente ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di CO AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Giuseppe SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1.- Il ricorrente, candidato alle elezioni del 23-24 novembre 2025 per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, nella Lista " Fratelli d’IA OR EL per CI " per la circoscrizione di Benevento, ha impugnato – allegando il proprio interesse ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale – il verbale del 17/12/2025 delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui esso:
- ha approvato le cifre elettorali delle Liste " PPE RZ IA LU " (con 16.813 voti) e " Fratelli d’IA OR EL per CI " (con 16.760 voti) per la Circoscrizione di Benevento;
- ha determinato quindi la cifra percentuale residua delle Liste Provinciali per la Circoscrizione di Benevento, assegnando alla Lista " PPE RZ IA LU " il 16,7986 % ed alla Lista " Fratelli d’IA OR EL per CI " il 16,7456 % (pag. 55 del verbale del 17/12/2025);
- ha assegnato di riflesso il seggio della Circoscrizione di Benevento alla Lista " PPE RZ IA LU ", proclamando eletto il controinteressato CO AN.
Unitamente al verbale dell’Ufficio Centrale, sono impugnati il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento (lì dove, sulla base dei dati dei verbali delle sezioni elettorali, ha assegnato alla Lista " PPE RZ IA LU " 16.813 voti e alla Lista " Fratelli d’IA OR EL per CI " 16.760 voti), nonché i verbali delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni comunali indicate in epigrafe.
1.1. I rilievi di parte ricorrente si appuntano su presunte irregolarità nell’assegnazione dei voti, “ che hanno determinato una indebita sottostima della cifra elettorale provinciale della lista “OR EL per CI - Fratelli d’IA” e sovrastima, invece (della cifra elettorale) della Lista Provinciale “PPE RZ IA LU ” (pag. 8 del ricorso).
A supporto del ricorso sono state depositate le dichiarazioni di elettori presenti allo scrutinio e i verbali delle sezioni elettorali comunali.
Con 7 motivi di ricorso è dedotto che:
I) andrebbero annullati almeno 30 voti alla lista “ PPE RZ IA LU ”, che il ricorrente adduce esserle stati assegnati nelle 18 sezioni elettorali degli indicati 9 Comuni, poiché recanti un doppio crocesegno, l’uno sul simbolo della predetta lista e l’altro su quello della lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”;
II) alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” andrebbero attribuiti almeno 17 voti, in 12 sezioni di 9 Comuni, espressi dagli elettori contrassegnando il simbolo della lista e indicando la preferenza per uno dei suoi candidati: voti che si assume essere stati annullati in quanto recanti “ un leggero segno presente sul lato opposto della scheda elettorale ”;
III) inoltre, alla stessa lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” andrebbero assegnati almeno 73 voti, che si assume illegittimamente attribuiti alla lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, espressi su schede elettorali prive di crocesegno sul simbolo della lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, e recanti espressione della preferenza per almeno uno dei candidati, RA e/o CL, inclusi nella Lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” (voti reputati illegittimamente assegnati in 42 sezioni di 19 Comuni);
IV) ugualmente, alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” andrebbero assegnati almeno 5 voti, attribuiti invece alla Lista “ PPE RZ IA LU ”, anche in tal caso privi di crocesegno sul simbolo della lista “ PPE RZ IA LU ”, e recanti indicazione della preferenza per almeno uno dei candidati, RA e/o CL, inclusi nella Lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” (voti in 3 sezioni di 3 Comuni);
V) ancora, alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” andrebbero assegnati almeno altri 110 voti, assegnati invece alla lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, in quanto le relative schede, pur riportando il crocesegno sul simbolo di tale seconda lista, recano per contro l’indicazione, nel riquadro della lista medesima, per i candidati RA e/o CL della lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”: espressione di preferenza che il ricorrente reputa prevalente rispetto al simbolo di lista contrassegnato (si tratterebbe di voti espressi in 45 sezioni di 21 Comuni);
VI) andrebbero riconosciuti alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” almeno 4 voti nella sezione n. 2 del Comune di Apice, che sarebbero stati illegittimamente annullati per l’espressione della preferenza, pur in corrispondenza del riquadro della lista, per il nominativo A” anziché “RA”;
VII) infine, alla Lista “ PPE RZ IA LU ” andrebbero sottratti almeno 4 voti, scrutinati in 3 sezioni (due nel Comune di Airola e una nel Comune di Puglianello), i quali si adduce essere stati espressi in schede recanti la preferenza per un candidato di tale lista, ma con un crocesegno apposto sul simbolo di altra lista.
Conclusivamente, il ricorrente reputa (cfr. la pag. 30 del ricorso) che alla Lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ” dovrebbero essere assegnati almeno ulteriori 209 voti, e, nel contempo, sottratti almeno 39 voti alla Lista “ PPE RZ IA LU ”, modificando per l’effetto le rispettive cifre elettorali percentuali provinciali e conducendo, pertanto, all’assegnazione del secondo seggio di consigliere regionale, per la circoscrizione di Benevento, alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”, con conseguente proclamazione alla carica di consigliere regionale del ricorrente quale candidato più votato di tale lista.
1.2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’impugnativa il Ministero dell’Interno e il controinteressato, depositando memorie difensive.
Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale in via subordinata, affinché, nell’ipotesi in cui l’accertamento istruttorio dovesse confermare l’esistenza di schede con le caratteristiche descritte dal ricorrente, ne sia dichiarata la nullità.
Sono, inoltre, formulate nel ricorso incidentale ulteriori censure, per l’attribuzione alla lista “ PPE RZ IA LU ”:
- di 4 schede nella sezione n. 1 del Comune di Durazzano:
- di 6 schede nelle sezioni n. 2 e n. 3 del Comune di Paduli;
- di 4 schede nella sezione n. 2 del Comune di Paupisi;
- di 5 schede nelle sezioni n. 1 e n. 2 del Comune di Molinara;
- di 6 schede nella sezione n. 2 del Comune di San Martino Sannita;
- di 3 schede nella sezione n. 2 del Comune di Amorosi;
- di 15 schede nella sezione n. 2 del Comune di Cusano Mutri;
- di 5 schede nell’unica sezione del Comune di Pietraroia.
2.- Per l’udienza il ricorrente e il controinteressato hanno prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata assegnata in decisione ed è stato pubblicato il dispositivo della sentenza n. 2399 in data 16 aprile 2026.
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1.- Il ricorso principale va respinto nelle sue componenti più significative, e per il resto dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
In considerazione di tale conclusione il Tribunale reputa quindi di poter prescindere dalla disamina della questione, sollevata dal controinteressato, sulla eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, cui era stata attribuita parte dei voti formanti oggetto di contestazione.
Per effetto dell’anticipata decisione sul ricorso principale, il ricorso incidentale dovrà a sua volta essere dichiarato improcedibile.
2.- Le censure del ricorrente principale, innanzi riassunte, attengono a varie presunte irregolarità nello scrutinio delle schede elettorali, mediante le quali parte ricorrente reclama un certo numero di voti, o ne contesta l’assegnazione alle liste “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ” o “ PPE RZ IA LU ”.
Per il primo aspetto, nel ricorso si adduce che andrebbero attributi, alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”, i voti contenuti nelle schede che sarebbero stati invece assegnati ad altre liste (terzo, quarto e quinto motivo), oppure che sarebbero stati asseritamente annullati in modo illegittimo (secondo e sesto motivo).
Per il secondo aspetto, si sostiene che andrebbero annullati dei voti assegnati alla lista “ PPE RZ IA LU ” (primo e settimo motivo).
3.- Principiando dal primo aspetto, per ordine di importanza va esaminato dapprima il quinto motivo, avente ad oggetto la domanda volta all’attribuzione di 110 voti, che si assumono assegnati alla lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, ma che, secondo il ricorrente principale – e pur recando il crocesegno sul simbolo di quella lista – andrebbero attribuiti invece alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”, poiché contengono l’espressione della preferenza per uno o due candidati di quest’ultima (RA e/o CL).
Il motivo è infondato.
Il Collegio deve premettere che le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse.
Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “ Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ”.
Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in altra lista, prevale il voto alla lista dall’elettore specificamente contrassegnata, ma non si tiene conto delle sue preferenze.
A fronte della chiara indicazione di legge, si rivela quindi priva di pregio la prospettazione di parte ricorrente, alla base del quinto motivo, secondo cui occorrerebbe privilegiare la preferenza nominativamente espressa per i candidati, benché di altra lista, in ossequio alla supposta volontà dell’elettore (nemmeno può evidentemente tenersi conto delle asserite difficoltà dell’elettore, con un livello di scolarizzazione medio, nell’orientarsi nella scelta).
Tale tesi comporterebbe, del resto, la innaturale conseguenza che dei voti pur recanti una chiara espressione di scelta per una determinata lista, con l’apposizione del crocesegno sul suo simbolo, dovrebbero essere invece trasferiti alla lista di appartenenza di candidati altrui; e questo anche con ovvie difficoltà nelle operazioni del seggio elettorale, il quale – in ipotesi – dovrebbe procedere alla ricerca, tra tutte le liste, dei nominativi di volta in volta indicati.
Pertanto, non v’è dubbio che l’univocità della regola che privilegia l’espressione del voto di lista non possa essere altrimenti intesa che attribuendo alla lista medesima il voto, ed escludendo perciò le preferenze per candidati contemporaneamente votati ma non appartenenti a quella lista.
4.- Con i motivi terzo e quarto sono reclamati dalla ricorrente 73 e 5 voti in più, che si assumono in tal caso espressi, ancora una volta, mediante suffragio nominativo per i candidati RA e/o CL, ma con preferenza trascritta non nel riquadro della lista corrispondente (“ Fratelli d’IA OR EL per CI ”), bensì nel riquadro accanto al simbolo, rispettivamente, della diversa lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ” (almeno 73 voti) e “ PPE RZ IA LU ” (almeno 5 voti).
4.1. Il ricorrente manifesta a chiare lettere che i voti contestati mediante i motivi ora in trattazione andrebbero assegnati alla lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”, sostenendo che: “ La preferenza per alcuni candidati deve essere intesa come espressione di voto in favore della Lista di appartenenza (di tali candidati) anche qualora la trascrizione del nominativo del candidato sia stata formulata in un diverso riquadro rispetto a quello adiacente al simbolo della Lista di tale candidato ” (pag. 15 del ricorso).
La tesi è infondata.
L’espressione del voto, formulata senza contrassegnare alcun simbolo di lista, ma facendo luogo a indicazione di sola preferenza per determinati candidati (di una qualsiasi lista) apposta, però, nello spazio non corrispondente al riquadro della loro lista, non può essere attribuita alla lista dei candidati indicati, in preteso ossequio alla volontà dell’elettore.
A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza, sottolineando l’ambiguità dell’espressione del voto, espresso con indicazione nominativa di preferenze, nel riquadro di altra lista (cfr. TAR OL, 7/3/2024 n. 64, con ulteriori richiami, in identica fattispecie di schede che “ non recano la presenza di alcuno specifico voto su contrassegni di lista ”, rivendicandosi “ da parte del ricorrente, delle preferenze espresse a suo nome ma apposte, però, nel riquadro della scheda di pertinenza di una lista diversa dalla sua ”).
L’infondatezza della siffatta rivendicazione del voto in siffatta fattispecie è stata così motivata: “ Un uniforme e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito in vicende simili “che qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l'indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un'altra lista, sia di attribuire la preferenza. In altri termini, l'espressione del voto di preferenza attraverso l'indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l'elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell'elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell'elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Trento, 27 febbraio 2014, n. 67; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n.1971; TAR Sardegna, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 900; TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 maggio 2012, n. 825; più risalente Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913)” (in termini, T.A.R. Calabria, 9 luglio 2020 n. 1269; nello stesso senso cfr. anche C.G.A.R.S. 7 settembre 2012, n. 733; C.d.S., III, 5 settembre 2017, n. 4208) ”: TAR OL cit., p. 10.2).
Pertanto, riassuntivamente, la conclusione a cui perviene il ricorrente nel rivendicare il voto in proprio favore è preclusa (al di là della detta difficoltà di onerare il seggio elettorale della ricerca, tra tutte le liste, di quella cui appartengono i candidati) dall’ambiguità dell’espressione del voto che in tali casi emergerebbe, che non ne consentirebbe quindi l’attribuzione (cfr., altresì, Cons. Stato - sez. III, 8/5/2020 n. 2911: “ se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria. Evidente è dunque il fatto che la volontà dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all’unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà effettiva degli elettori, nemmeno nella più lata applicazione del principio del favor voti ”).
Per quanto detto, quindi, i voti di cui si tratta non possono essere assegnati, come richiesto dal ricorso, alla lista di parte ricorrente.
4.2. Il Collegio deve però in pari tempo puntualizzare che in questa sede non sarebbe nemmeno possibile pronunciare l’annullamento dell’assegnazione degli stessi voti eventualmente avvenuta a profitto di altre liste: la decisione giurisdizionale deve difatti attenersi rigorosamente alla richiesta delle parti (art. 112 c.p.c.), esaminando le domande da loro testualmente introdotte (e ritenendo inesistenti quelle non espressamente formulate).
È stato difatti statuito che “ il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. - espressione del potere dispositivo delle parti, completamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all'art. 112 c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo - comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum ed una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente (o comunque attribuita per ragioni dalla stessa non esternate), e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente. Ciò si verifica, quindi, nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28) ” (Cons. Stato - sez. VI, 17/3/2021 n. 2300, p. 5.6; cfr., altresì, Cons. Stato - sez. III, 14/10/2020 n. 6206, p. 1.2: “ Come noto, la regola di giudizio desumibile dagli artt. 99 e 112 c.p.c. impone al giudice di non interferire nel potere dispositivo delle parti, ovvero di non alterare alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (personae, petitum, causa petendi), attribuendo o negando ai contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. Il principio della domanda, espressione del potere dispositivo delle parti e del quale rappresenta completamento il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base all'art. 112 cod. proc. civ., va ulteriormente specificato nell'ambito del processo amministrativo, ove la circoscrizione della causa petendi si definisce in relazione ai soli motivi dedotti dalle parti. Ne consegue che sussiste il vizio di ultrapetizione anche laddove il giudice (ed è l’ipotesi che qui interessa) esamini e accolga il ricorso per un profilo di censura non ritualmente prospettato dalle parti (Cons. Stato, sez. V, n. 4024/2019 e n. 8656/2019) ”).
Ciò comporta che, nel caso di specie, a questo TAR è preclusa ogni ulteriore indagine, circa la validità dei voti contestati, diversa dalla valutazione della pura e semplice domanda con cui il ricorrente ha chiesto sic et simpliciter l’attribuzione dei voti contestati alla lista di appartenenza.
Nella specie, pertanto, non sarebbe possibile dichiarare nulle le schede che il ricorrente reclama in favore della propria lista, esorbitando tale potere dai confini delimitati dalla domanda: onde una declaratoria del genere si risolverebbe in un vizio di ultrapetita della sentenza.
4.3. Del resto, tale eventualità neppure gioverebbe realmente al ricorrente, poiché, se l’annullamento delle 5 schede che egli assume attribuite alla lista " PPE RZ IA LU " varrebbe ad abbassare il totale dei voti validi riportati da quella lista, tale effetto (anche per quanto si dirà al successivo p. 5 ss.) non varrebbe comunque a colmare il divario di 53 voti tra le due liste, e quindi non avrebbe significativa incidenza sul calcolo delle cifre percentuali elettorali per la circoscrizione di Benevento, per l’assegnazione del seggio residuo.
E parimenti, per quanto concerne i 73 voti che ipoteticamente potrebbero sottrarsi alla lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, l’eventuale annullamento delle schede resterebbe pure del tutto ininfluente, poiché la modifica della cifra elettorale della lista “ CI Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti ”, che ne deriverebbe, sarebbe del tutto insignificante, non concorrendo tale lista all’assegnazione del residuo seggio nella circoscrizione di Benevento.
5.- Venendo alle censure contenute nei restanti motivi, le medesime vanne respinte, con riferimento al primo mezzo, e per il resto dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
5.1. Si afferma al primo motivo che andrebbero annullati almeno 30 voti alla lista “ PPE RZ IA LU ”, che il ricorrente adduce essere stati assegnati nelle 18 sezioni elettorali degli indicati 9 Comuni nonostante le schede recassero un duplice crocesegno, non solo sul simbolo della predetta lista ma, altresì, su quello della lista “ Fratelli d’IA OR EL per CI ”.
5.2. L’esame della censura necessita di una considerazione preliminare sull’onere della prova.
A partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 20 novembre 2014 n. 32, si è dato ingresso nel processo elettorale amministrativo alla facoltà, per il ricorrente, di fornire un indizio di prova, idoneo a suscitare i poteri istruttori ufficiosi del Giudice adito; in tal senso, è ammissibile l’allegazione dei fatti dedotti, attraverso la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (cfr. p. 6.1: [si] “ impone ai ricorrenti di fornire, non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all’esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane la attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal c.p.a.. In questo quadro una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale non appare sostenibile, ponendosi in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione ”).
La giurisprudenza successiva ha chiarito che la dichiarazione deve avere un contenuto specifico, occorrendo allegare fatti circostanziati, che si pongano in relazione al tipo di vizio denunciato e ne suffraghino la rilevanza (cfr. Cons. Stato - sez. III, 27/6/2017 n. 3142, p. 7.3.2: “ Tuttavia, sembra necessario che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato. […] Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (…) si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione ”; conf., Cons. Stato - sez. III, 29/1/2019 n. 727 e sez. II, 15/6/2022 n. 4870 e 9/1/2024 n. 316).
Conseguentemente, spetta al Giudice adito effettuare una preliminare indagine sulla valenza probatoria delle dichiarazioni sostitutive in concreto prodotte, al fine di verificare che chi ricorre abbia assolto l’onere dell’allegazione di un effettivo principio di prova.
5.3. Posta questa premessa, devono essere esaminate le dichiarazioni sostitutive prodotte a suffragio della censura contenuta nel primo motivo (doc. 4 della produzione del 27/1/2026).
5.3.1. Con la maggior parte di esse, più elettori riferiscono di ricordare che sono stati attribuiti voti alla lista " PPE RZ IA LU ", “ nonostante fosse stata apposta la croce su più partiti della coalizione ” (dichiarazione dell’elettrice IZ; sostanzialmente identiche le dichiarazioni degli elettori ZA, IL, OL, AV, LO, IA, MI, Di UO e NE).
5.3.2. Solamente in un caso la dichiarazione prodotta contiene la precisazione che il crocesegno apposto sulle due liste contrapposte non era accompagnato dall’espressione di preferenze (dichiarazione dell’elettore Civitillo, relativamente a due sole schede nella sezione n. 1 del Comune di Cusano Mutri).
5.3.3. Per completezza di analisi, non rileva per l’esame del motivo in argomento la dichiarazione dell’elettore Giaccio (che riferisce di ricordare che, nella sezione elettorale n. 6 del Comune di Cusano Mutri, è stato assegnato un voto “ alla coalizione di CI Presidente senza assegnare le preferenze ai candidati RA/CL espresse nel riquadro di Fratelli d’IA poiché vi era il segno X anche su altro partito della coalizione ”).
Difatti, in tale ipotesi si ricade nella fattispecie sopra esaminata, di crocesegno su altra lista e preferenza per i candidati RA e/o CL nel riquadro della loro lista: preferenze da ritenersi inefficaci, prevalendo come detto, ex art. 57 cit., il voto alla lista espressamente contrassegnata.
5.4. Tanto riepilogato, le dichiarazioni sostitutive prodotte, eccetto l’unica dichiarazione di cui al punto 5.3.2 che precede, non assolvono però all’esigenza di un’adeguato principio di prova dell’effettiva ricorrenza del vizio denunciato, poiché non chiariscono se il duplice voto su contrassegni fosse accompagnato, o meno, dall’espressione di preferenza per uno o più candidati della lista " PPE RZ IA LU ", nel qual caso il voto in favore di quella lista sarebbe da ritenersi correttamente assegnato in applicazione della regola sancita dal cit. art. 57 del D.P.R. n. 570/1960 (“ Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati ”).
Le dette dichiarazioni, pertanto, non soddisfano l’esigenza valorizzata dalla giurisprudenza, quanto al “ contenuto esauriente ” delle dichiarazioni e alla rappresentazione di “ cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione ”, con la conseguenza che: “ Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte sono prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità ai fini del (…) giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, non può ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso ” (cfr. le decisioni del Consiglio di Stato poco sopra citate).
5.5. Consegue allora già da quanto esposto che il primo motivo va in buona parte respinto, per difetto di prova, e per il resto dichiarato improcedibile, non bastando certo a sovvertire il risultato elettorale la denuncia, con un valido indizio di prova, di due soli voti, in ipotesi erroneamente attribuiti alla lista “ PPE RZ IA LU ”.
5.6. Solo per completezza si rileva, quindi, anche la natura meramente esplorativa dello stesso primo mezzo, desumibile da quanto segue.
L’identificazione concreta degli “almeno 30 voti” posti in discussione richiederebbe, innanzitutto, un preventivo spoglio integrale delle schede votate nelle ben 18 sezioni, di 9 Comuni diversi, le cui operazioni sono state attinte dal motivo di cui si tratta. Ma tale spoglio, in sé stesso, nulla direbbe sulle assegnazioni di voto dai Seggi concretamente operate in corrispondenza delle schede in questione (che, almeno in astratto, potrebbero essere già state attribuite, in tutto o in parte, alla ricorrente). Sicché già la mera delibazione della doglianza, tesa a verificare se il “fatto” esposto dalla parte ricorrente si sia effettivamente verificato, richiederebbe un rifacimento, sotto il controllo giurisdizionale, di gran parte delle operazioni di scrutinio già espletate dai 18 Seggi interessati.
6.- Le censure contenute nei motivi secondo, sesto e settimo vanno dichiarate a questo punto improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto il totale dei voti posti con essi in contestazione, anche ove effettivamente assegnati alla lista " Fratelli d’IA OR EL per CI " (+ 21) e sottratti alla lista " PPE RZ IA LU " (- 4), non consentirebbe comunque di superare lo scarto di 53 voti esistente tra le due liste, e, pertanto, non altererebbe significativamente la cifra elettorale percentuale provinciale di pertinenza, con il risultato di non poter valere, quindi, a sottrarre alla lista " PPE RZ IA LU " il seggio assegnatole per la circoscrizione di Benevento.
7.- Per tutte le ragioni di cui sopra, infine, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile, non potendo il controinteressato ricevere alcuna residua ulteriore utilità dalla coltivazione del gravame, poiché la reiezione e la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale già consolida e rende intangibile la posizione del controinteressato.
8. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il ricorso principale va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorso incidentale va dichiarato interamente improcedibile.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della rilevanza pubblica dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
a) respinge in parte il ricorso principale, e per il resto lo dichiara improcedibile;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
c) compensa tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL VI, Presidente
Giuseppe SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe SP | OL VI |
IL SEGRETARIO