CA
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 RGAC trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10.07.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 18 luglio 2024
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano giusta procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Palermo giusta procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “disattesa ogni contraria richiesta, rigettare l'opposizione proposta dal sig. CP_1
perché infondata in fatto e diritto, con conseguenziale pagamento delle spese e
[...] competenze difensive da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata rigettare la richiesta di inibitoria, atteso che la sentenza di primo grado è di mero accertamento e non di condanna;
nel merito, b) rigettare l'appello, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione innanzi Controparte_1 al Tribunale di Catanzaro avverso l'atto di precetto notificatogli in data 11.04.2011 con il quale la società creditrice gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.090,61 Parte_1 oltre spese ed interessi, in forza degli assegni n. 00267540022-09 e 00267540023-10, tratti sulla
Banca Popolare del Mezzogiorno per la somma di € 16.700,00 il primo ed € 8.424,81 il secondo, protestati rispettivamente in data 05.01.2011 e 03.02.2011 dalla Dott.ssa , Segretario Parte_3
Comunale del Comune di Sellia Marina.
In particolare, ha esposto:
• che con distinte scritture del 29.12.2005, la moglie , titolare dell'omonima ditta Persona_1 individuale, ha delegato il marito alla firma di due assegni bancari, Controparte_1 uno dell'importo di € 16.700,00 e il secondo dell'importo di € 8.424,81, tutti legati al conto corrente intestato alla stessa e alla consegna degli stessi alla azienda fornitrice Parte_1 di una serie di capi di abbigliamento, per il pagamento di questi ultimi;
• che il 28/12/2010, pertanto, ha consegnato alla un primo Persona_1 Parte_1 assegno di € 16.700,00, e poi un secondo assegno di € 8.424,8, a pagamento della suddetta serie di capi di abbigliamento;
• che in data 05.01.2011 e 03.02.2011 gli assegni sono stati protestati per difetto di provvista a mezzo del Segretario Comunale del Comune di Sellia Marina;
• che successivamente al protesto, con istanza depositata il 9 febbraio 2011, l'istante ha fatto presente al Pubblico Ufficiale di essere un mero delegato alla firma e lo ha sollecitato a rettificare il protesto elevato a suo nome per elevarlo nei confronti dell'unico intestatario del conto corrente legato agli assegni in questione ovvero;
Persona_1
• che il segretario comunale a seguito dell'istanza ha provveduto alla suddetta correzione ed ha effettuato il protesto unicamente nei confronti di;
Persona_1 Alla luce di ciò, l'istante ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto lamentando preliminarmente la nullità assoluta dell'atto di precetto poiché sprovvisto della certificazione di autenticazione della trascrizione dei titoli dell'Ufficiale Giudiziario, nel merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, atteso che si è limitato solamente a sottoscrivere gli assegni in questione quale mero delegato alla firma da parte della moglie , intestataria del conto corrente. Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita con comparsa depositata in data 13.09.2011 la
[...]
la quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2 [...]
, nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. Per_1
In particolare, la società ha dedotto che l'istante ha sempre curato personalmente i rapporti commerciali con la stessa in luogo della moglie, qualificandosi come il reale titolare dell'impresa, con la conseguenza che la stessa società ha potuto fare affidamento sul fatto che avesse CP_1 assunto in proprio l'impegno di pagare la merce.
Con comparsa depositata in data 13.02.2012 si è costituita altresì in giudizio , la quale Persona_1 ha respinto ogni addebito dato che l'attuale giudizio traeva origine da un atto di precetto notificato soltanto a , ragion per cui la non avendo notificato alcun Controparte_1 Parte_4 atto di precetto alla stessa, non era legittimata a promuovere l'esecuzione nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove testimoniali.
Con sentenza n. 1127/2021 resa il 06.07.2021 il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: “in accoglimento della promossa opposizione dichiara l'illegittimità del precetto meglio indicato in parte motiva, notificato al sig. su istanza della in qualità, con Parte_5 Parte_1 conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di parte precettante a procedere all'esecuzione
(sia pure ancora preannunciata) nei confronti dello stesso opponente;
- condanna la sig.ra
[...]
al pagamento, in favore della in qualità, della sorte capitale portata Per_1 Parte_1 all'opposto precetto (pari ad € 25.124,81) e di cui gli azionati assegni bancari, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
- compensa le spese di lite tra il sig. e Parte_5 la società in qualità; - condanna, per converso, la sig.ra al pagamento Parte_1 Persona_1 delle spese giudiziali anticipate dalla parte creditrice ( , che, tenuto conto dell'effettiva Parte_1 attività processuale svolta (che ha visto mancare il deposito di alcun atto defensionale conclusivo da parte della creditrice), si liquidano nella misura complessiva di € 3.355,48 di cui €155,48 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge.”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato l'illegittimità del precetto sul presupposto che l'unico soggetto titolare del rapporto obbligatorio posto a fondamento dell'esecuzione è , rivestendo solamente la Persona_1 Controparte_1 posizione di mero delegato alla firma. Pertanto, ha condannato al pagamento in favore della società del Persona_1 Parte_1 pagamento della sorte capitale oltre che degli interessi della somma portata a precetto.
Infine, il Giudice di prime cure ha compensato le spese tra e la Controparte_1 Parte_4
condannando al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della società.
[...] Persona_1
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_4
a mezzo PEC il 03/09/2021, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 17.09.2021, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza dell'11.01.2022 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023.
L'udienza del 10.07.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.07.2024 comunicato in data 18.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli art. 14 R.D. 1736/1993 e 1398 c.c.”
Deduce che, nel caso di specie, in mancanza di spendita del nome da parte di , Controparte_1 gli assegni firmati lo obbligano senz'altro quale sottoscrittore.
Sostiene che il Tribunale ha ritenuto che l'azione debba essere esperita nei confronti del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto: obietta in proposito l'appellante che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un assegno sia emesso sul conto di terzi non vale ad escludere la responsabilità personale del firmatario, impegnando il diverso soggetto titolare del conto, dato che l'indicazione del numero di conto sull'assegno non equivale a spendita del nome della società, essendo perciò irrilevante, l'intestazione del conto corrente rispetto al firmatario dell'assegno, il quale è l'unico obbligato nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è emesso.
Assume quindi l'appellante che il tribunale avrebbe dovuto ritenere validi ed efficaci i titoli esecutivi costituiti dagli assegni in oggetto, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta da CP_1
e dichiarare il diritto della società appellante ad agire in via esecutiva.
[...]
Il motivo è fondato e merita accoglimento. L'art. 14 del R. D. n. 1736/1933, prevede che “chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio (…). La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”.
Tale norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che ciò che rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità del firmatario dell'assegno non è solo l'esistenza di un valido rapporto di rappresentanza, ma anche il riferimento espresso a tale rapporto nella sottoscrizione dell'assegno. (Cass. n.13906 del 28 giugno 2005 e Cass. 25371/2013). In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto che è altresì legittimamente destinatario del protesto derivante dalla mancanza di provvista ancorché su un conto di cui non sia titolare.
Nel caso in esame, sebbene sia stata data prova dell'esistenza di un apposito documento formale attestante il potere di delega attribuito da a , tale circostanza non Persona_1 Controparte_1
è stata espressamente portata a conoscenza della controparte atteso che la firma è priva di qualsivoglia dicitura da cui poter comprendere che il pagamento è avvenuto in nome e per conto altrui, ingenerando pertanto il ragionevole affidamento del destinatario della promessa di pagamento incorporata nell'assegni nell'assolvimento della stessa da parte del soggetto che appariva formalmente assuntore dell'impegno.
Tanto basta a determinare l'insorgenza della obbligazione tra traente e prenditore, rimanendo irrilevante la circostanza valorizzata dal Tribunale della successiva rettifica del protesto da parte del segretario comunale: tale rettifica, infatti, sulla base dell'orientamento della cassazione sopra ricordato deve ritenersi erroneamente disposta e, in ogni caso, la permanente validità del protesto non
è una condizione necessaria per procedere all'esecuzione forzata
Per le ragioni fin qui esposte l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a precetto formulata da , essendo sussistente il diritto Controparte_1 dell'appellante a procedere ad esecuzione forzata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 a € 52.000) a sua volta individuato in ragione dell'importo del precetto opposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza definitiva n. 1127/2021 del Tribunale di Catanzaro nei Parte_6 confronti di così provvede: Controparte_1 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_4
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore della delle spese di lite di Parte_4 entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compensi avvocati e per il secondo grado in € 382,50 per spese vive ed € 9.991,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 RGAC trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10.07.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 18 luglio 2024
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano giusta procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Palermo giusta procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “disattesa ogni contraria richiesta, rigettare l'opposizione proposta dal sig. CP_1
perché infondata in fatto e diritto, con conseguenziale pagamento delle spese e
[...] competenze difensive da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata rigettare la richiesta di inibitoria, atteso che la sentenza di primo grado è di mero accertamento e non di condanna;
nel merito, b) rigettare l'appello, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione innanzi Controparte_1 al Tribunale di Catanzaro avverso l'atto di precetto notificatogli in data 11.04.2011 con il quale la società creditrice gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.090,61 Parte_1 oltre spese ed interessi, in forza degli assegni n. 00267540022-09 e 00267540023-10, tratti sulla
Banca Popolare del Mezzogiorno per la somma di € 16.700,00 il primo ed € 8.424,81 il secondo, protestati rispettivamente in data 05.01.2011 e 03.02.2011 dalla Dott.ssa , Segretario Parte_3
Comunale del Comune di Sellia Marina.
In particolare, ha esposto:
• che con distinte scritture del 29.12.2005, la moglie , titolare dell'omonima ditta Persona_1 individuale, ha delegato il marito alla firma di due assegni bancari, Controparte_1 uno dell'importo di € 16.700,00 e il secondo dell'importo di € 8.424,81, tutti legati al conto corrente intestato alla stessa e alla consegna degli stessi alla azienda fornitrice Parte_1 di una serie di capi di abbigliamento, per il pagamento di questi ultimi;
• che il 28/12/2010, pertanto, ha consegnato alla un primo Persona_1 Parte_1 assegno di € 16.700,00, e poi un secondo assegno di € 8.424,8, a pagamento della suddetta serie di capi di abbigliamento;
• che in data 05.01.2011 e 03.02.2011 gli assegni sono stati protestati per difetto di provvista a mezzo del Segretario Comunale del Comune di Sellia Marina;
• che successivamente al protesto, con istanza depositata il 9 febbraio 2011, l'istante ha fatto presente al Pubblico Ufficiale di essere un mero delegato alla firma e lo ha sollecitato a rettificare il protesto elevato a suo nome per elevarlo nei confronti dell'unico intestatario del conto corrente legato agli assegni in questione ovvero;
Persona_1
• che il segretario comunale a seguito dell'istanza ha provveduto alla suddetta correzione ed ha effettuato il protesto unicamente nei confronti di;
Persona_1 Alla luce di ciò, l'istante ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto lamentando preliminarmente la nullità assoluta dell'atto di precetto poiché sprovvisto della certificazione di autenticazione della trascrizione dei titoli dell'Ufficiale Giudiziario, nel merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, atteso che si è limitato solamente a sottoscrivere gli assegni in questione quale mero delegato alla firma da parte della moglie , intestataria del conto corrente. Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita con comparsa depositata in data 13.09.2011 la
[...]
la quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2 [...]
, nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. Per_1
In particolare, la società ha dedotto che l'istante ha sempre curato personalmente i rapporti commerciali con la stessa in luogo della moglie, qualificandosi come il reale titolare dell'impresa, con la conseguenza che la stessa società ha potuto fare affidamento sul fatto che avesse CP_1 assunto in proprio l'impegno di pagare la merce.
Con comparsa depositata in data 13.02.2012 si è costituita altresì in giudizio , la quale Persona_1 ha respinto ogni addebito dato che l'attuale giudizio traeva origine da un atto di precetto notificato soltanto a , ragion per cui la non avendo notificato alcun Controparte_1 Parte_4 atto di precetto alla stessa, non era legittimata a promuovere l'esecuzione nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove testimoniali.
Con sentenza n. 1127/2021 resa il 06.07.2021 il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: “in accoglimento della promossa opposizione dichiara l'illegittimità del precetto meglio indicato in parte motiva, notificato al sig. su istanza della in qualità, con Parte_5 Parte_1 conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di parte precettante a procedere all'esecuzione
(sia pure ancora preannunciata) nei confronti dello stesso opponente;
- condanna la sig.ra
[...]
al pagamento, in favore della in qualità, della sorte capitale portata Per_1 Parte_1 all'opposto precetto (pari ad € 25.124,81) e di cui gli azionati assegni bancari, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
- compensa le spese di lite tra il sig. e Parte_5 la società in qualità; - condanna, per converso, la sig.ra al pagamento Parte_1 Persona_1 delle spese giudiziali anticipate dalla parte creditrice ( , che, tenuto conto dell'effettiva Parte_1 attività processuale svolta (che ha visto mancare il deposito di alcun atto defensionale conclusivo da parte della creditrice), si liquidano nella misura complessiva di € 3.355,48 di cui €155,48 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge.”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato l'illegittimità del precetto sul presupposto che l'unico soggetto titolare del rapporto obbligatorio posto a fondamento dell'esecuzione è , rivestendo solamente la Persona_1 Controparte_1 posizione di mero delegato alla firma. Pertanto, ha condannato al pagamento in favore della società del Persona_1 Parte_1 pagamento della sorte capitale oltre che degli interessi della somma portata a precetto.
Infine, il Giudice di prime cure ha compensato le spese tra e la Controparte_1 Parte_4
condannando al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della società.
[...] Persona_1
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_4
a mezzo PEC il 03/09/2021, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 17.09.2021, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza dell'11.01.2022 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023.
L'udienza del 10.07.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.07.2024 comunicato in data 18.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli art. 14 R.D. 1736/1993 e 1398 c.c.”
Deduce che, nel caso di specie, in mancanza di spendita del nome da parte di , Controparte_1 gli assegni firmati lo obbligano senz'altro quale sottoscrittore.
Sostiene che il Tribunale ha ritenuto che l'azione debba essere esperita nei confronti del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto: obietta in proposito l'appellante che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un assegno sia emesso sul conto di terzi non vale ad escludere la responsabilità personale del firmatario, impegnando il diverso soggetto titolare del conto, dato che l'indicazione del numero di conto sull'assegno non equivale a spendita del nome della società, essendo perciò irrilevante, l'intestazione del conto corrente rispetto al firmatario dell'assegno, il quale è l'unico obbligato nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è emesso.
Assume quindi l'appellante che il tribunale avrebbe dovuto ritenere validi ed efficaci i titoli esecutivi costituiti dagli assegni in oggetto, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta da CP_1
e dichiarare il diritto della società appellante ad agire in via esecutiva.
[...]
Il motivo è fondato e merita accoglimento. L'art. 14 del R. D. n. 1736/1933, prevede che “chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio (…). La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”.
Tale norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che ciò che rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità del firmatario dell'assegno non è solo l'esistenza di un valido rapporto di rappresentanza, ma anche il riferimento espresso a tale rapporto nella sottoscrizione dell'assegno. (Cass. n.13906 del 28 giugno 2005 e Cass. 25371/2013). In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto che è altresì legittimamente destinatario del protesto derivante dalla mancanza di provvista ancorché su un conto di cui non sia titolare.
Nel caso in esame, sebbene sia stata data prova dell'esistenza di un apposito documento formale attestante il potere di delega attribuito da a , tale circostanza non Persona_1 Controparte_1
è stata espressamente portata a conoscenza della controparte atteso che la firma è priva di qualsivoglia dicitura da cui poter comprendere che il pagamento è avvenuto in nome e per conto altrui, ingenerando pertanto il ragionevole affidamento del destinatario della promessa di pagamento incorporata nell'assegni nell'assolvimento della stessa da parte del soggetto che appariva formalmente assuntore dell'impegno.
Tanto basta a determinare l'insorgenza della obbligazione tra traente e prenditore, rimanendo irrilevante la circostanza valorizzata dal Tribunale della successiva rettifica del protesto da parte del segretario comunale: tale rettifica, infatti, sulla base dell'orientamento della cassazione sopra ricordato deve ritenersi erroneamente disposta e, in ogni caso, la permanente validità del protesto non
è una condizione necessaria per procedere all'esecuzione forzata
Per le ragioni fin qui esposte l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a precetto formulata da , essendo sussistente il diritto Controparte_1 dell'appellante a procedere ad esecuzione forzata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 a € 52.000) a sua volta individuato in ragione dell'importo del precetto opposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza definitiva n. 1127/2021 del Tribunale di Catanzaro nei Parte_6 confronti di così provvede: Controparte_1 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_4
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore della delle spese di lite di Parte_4 entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compensi avvocati e per il secondo grado in € 382,50 per spese vive ed € 9.991,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto