Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2731 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. AleSSndra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. RICCIARDI RAFFAELLA e dall'avv. IACONA FRANCESCA;
matrimonio celebrato in SALERNO il 07/06/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1 P.M. avvisato 30/12/2024 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
1
ha già lasciato la casa coniugale trasferendo la propria residenza
[...] nell'immobile di sua esclusiva proprietà, ubicato in Cesena (FC), Via Chiaramonti n. 44, int. 10. Alla moglie rimarrà assegnato in proprietà esclusiva tutto il mobilio e gli elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione coniugale, avendo il marito già prelevato tutti i suoi effetti personali ed i beni mobili di suo interesse.
2) I figli minori resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'attuale casa coniugale, ubicata in Cesena (FC), Via Rivarolo n. 143, ove rimarrà fiSSta la residenza degli stessi, ovvero presso altro immobile per l'ipotesi di un eventuale futuro trasferimento, acquistato e/o locato, che non comporterà alcuna modifica al contributo al mantenimento dei minori da parte del padre come sotto meglio dettagliato.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
4) La casa coniugale verrà assegnata alla Dr. fino alla vendita della CP_1 steSS, essendo i coniugi concordi nel procedere a tale cessione. A tal proposito, i ricorrenti sono d'accordo nell'impiegare il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile coniugale in primis per il saldo ed estinzione del mutuo ipotecario contratto in data 23.04.2018 con l'istituto di credito Unicredit, mentre la residua somma verrà assegnata ai coniugi in proporzione a quanto da essi anticipato per l'acquisto e/o ristrutturazione. A tal fine i coniugi concordano che la Dr. CP_1
ha versato la somma di €. 200.000,00=, mentre il Dr. ha
[...] Parte_1 versato la somma di €. 40.000,00=. Per l'ipotesi in cui dovessero residuare ulteriori somme, i coniugi procederanno con la distribuzione delle stesse tra di loro e nella misura del 50% a favore di ciascuno. 5) La Dr. svolge la propria professione di medico-chirurgo generale CP_1 presso l , , con contratto di lavoro Parte_2 Parte_3 dipendente a tempo indeterminato, mentre il Dr. svolge la propria Parte_1 professione di medico-chirurgo vascolare presso l , Parte_2 [...]
, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oltre a Parte_3 prestare la propria attività in libera professione. Quest'ultimo è prossimo al trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, al reparto di chirurgia vascolare, avendo recentemente vinto il concorso da Primario. 6) Il figlio minore attualmente frequenta la classe quarta della scuola Per_1 secondaria di secondo grado, Liceo scientifico sportivo ed europeo “Almerici” di Cesena, scuola privata-paritaria ubicata in Cesena (FC), Via Del Seminario n. 85,
2 ed il suo orario scolastico è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì; usufruisce del servizio mensa dal lunedì al venerdì. La figlia Per_1 minore attualmente frequenta la classe quinta della scuola primaria Per_2
“Fondazione Del Sacro Cuore” di Cesena, scuola privata-paritaria ubicata in Cesena (FC), Via Don Minzoni n. 57 ed il suo orario scolastico è il seguente: dalle ore 7,30 alle ore 16,00/16,30 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì dalle 7,30 alle ore 13,05.
si avvale del pre-scuola e del dopo-scuola, oltre che del servizio mensa dal Per_2 lunedì al giovedì. 7) Visto l'imminente trasferimento a Napoli del dott. , il padre potrà Parte_1 vedere i figli sulla base di liberi accordi assunti tra i genitori, mentre in caso di disaccordo i figli minori trascorreranno con il padre due week end al mese, alternati con la madre e/o consecutivi, ed avranno inizio dal venerdì e/o dal sabato fino alla domenica pomeriggio oppure fino al lunedì mattina, oltre ad eventuali visite infrasettimanali ove possibili con o senza pernotto, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e quelli scolastici/ludici/sportivi dei figli. I coniugi si impegnano a collaborare, comunicando con congruo preavviso i rispettivi impegni lavorativi nonché quelli scolastici/ludici/sportivi dei figli, ed in particolare il dott.
dovrà comunicare con adeguato preavviso le sue disponibilità per le Parte_1 visite ai figli, il tutto affinché sia garantita agli stessi la possibilità di trascorrere un congruo tempo con entrambi i genitori. Per l'ipotesi di un eventuale riavvicinamento alla residenza dei figli da parte del Dr. , saranno previste visite Parte_1 infrasettimanali nella misura di due giorni, con o senza pernotto.
8) I figli trascorreranno altresì ora con il padre e ora con la madre un periodo di vacanza della durata di 15 giorni, di cui una settimana anche continuativa, durante le vacanze estive;
della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale;
e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua: Le predette vacanze verranno definite in tempo utile ogni anno, possibilmente entro il 30 maggio di ciascun anno, compatibilmente con le esigenze lavorative e le ferie dei genitori, nonché con gli impegni dei minori. Ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo Stefano verranno trascorsi dai minori ora con il padre ora con la madre, e così anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione dei loro impegni lavorativi e degli impegni dei figli minori. Il tutto compatibilmente con quanto esposto al successivo punto 10).
9) Durante le altre festività dell'anno, qualora il padre riuscisse a raggiungere i figli a Cesena, potrà stare con loro, previo congruo preavviso ed accordo con la madre, a pranzo da uno ed a cena dall'altro, oppure, un'intera giornata con un genitore ed una intera giornata con l'altro genitore. Il tutto compatibilmente con quanto esposto al successivo punto 10).
10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori verranno prese concordemente dai genitori ed entrambi si impegneranno a
3 comunicare tempestivamente all'altro ogni informazione di cui sono venuti a conoscenza riguardante e . In considerazione del trasferimento a Per_1 Per_2
Napoli e quindi della distanza effettiva che potrebbe costituire un ostacolo alla celerità di alcuni adempimenti pratici riguardanti i figli il dott. Parte_1 rilascia di suo pugno e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a favore della moglie una delega ad hoc. I coniugi concordano nel prevedere che in merito alle visite del padre infrasettimanali, week end ed altre festività dell'anno, il figlio , in Per_1 considerazione della sua età (17 anni), sarà libero di autodeterminarsi al riguardo avendo egli intenzione di intraprendere quanto prima un percorso psicoterapeutico di supporto per l'elaborazione della separazione dei genitori. In merito alla secondo genita di anni 10, i coniugi concordano che la steSS prosegua nel supporto Per_2 psico-terapeutico intrapreso al fine di affrontare con più serenità la separazione dei genitori e poter trascorrere gradualmente sempre più tempo con il padre fino a rendere effettivamente possibile l'applicazione delle sopraesposte visite allorquando la minore mostri il proprio compiaciuto consenso ovvero la consulente incaricata dai coniugi restituisca il suo parere positivo. 11) In considerazione degli attuali redditi dei coniugi, così come allegati, il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando entro il giorno 27 di ciascun mese alla moglie, sul c/c n. 000106993286 Unicredit filiale di Cesena, via Roverella salvo diversa indicazione, la somma di €. 1.300,00= mensili (ovvero €. 650,00= per ed €. 650,00= per ), rivalutabili annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT. 12) Alla luce del nuovo incarico da primario, e del conseguente probabile incremento di reddito, onde evitare di dover ricorrere ad una modifica delle condizioni di separazioni, il Dr. si obbliga a corrispondere alla Dr. Parte_1
un maggior contributo al mantenimento mensile dei figli minori, con CP_1 le seguenti modalità:
€. 1.400,00= a fronte di una media mensile da reddito da lavoro di €. 7.800,00=;
€. 1.500,00= a fronte di una media mensile da reddito da lavoro di €. 8.800,00=;
€. 1.600,00= a fronte di una media mensile da reddito da lavoro di €. 9.750,00=. A tal fine i coniugi si inoltreranno via mail con cadenza trimestrale le rispettive buste paga e su quelle del dott. i coniugi effettueranno il calcolo della Parte_1 media retributiva con conseguente integrazione del contributo al mantenimento come sopra espresso da calcolarsi a decorrere dalla media delle prime tre mensilità (gennaio-febbraio-marzo 2025). 13) Tutte le spese scolastiche (tasse, divise, libri, pre-post-scuola, ripetizioni private, spese di trasporto scolastico, gite, viaggi studio, rette scuole private-paritarie, servizi di mensa scolastica), saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, mentre le spese ludico, sportive, mediche, babysitteraggio e le ulteriori diverse spese straordinarie, saranno a carico del padre nella misura del
60% e della madre nella misura del 40%, e comunque saranno regolate in base al
4 protocollo sul diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Forlì, fiSSndo però ad €. 200,00= l'importo di ciascuna spesa entro la quale non è neceSSrio il preventivo accordo dei genitori. Il coniuge anticipatario delle predette spese avrà diritto al rimborso dall'altro coniuge nel rispetto delle sopra precisate quote percentuali entro giorni 15 dall'invio di un conteggio riepilogativo informale. Resta intenso che il genitore non anticipatario poSS chiedere il documento giustificativo, ad accezione delle spese non documentabili. Il padre e la madre si impegnano a corrispondere a settimane alterne una paghetta di €. 50,00= per il figlio Per_1
(mediante ricarica di una carta prepagata) e di €. 10,00= per la figlia , che Per_2 verranno corrisposti brevi mano (il padre li consegnerà in occasione degli incontri), importo che andrà gradualmente aumento in base all'età di . Per_2
14) In considerazione del nuovo incarico da primario, e del conseguente probabile incremento di reddito, onde evitare di dover ricorrere ad una modifica delle condizioni di separazioni, il Dr. si impegna a rimborsare nella Parte_1 misura del 70% tutte le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche, sportive, ecc…) a fronte di una media mensile di reddito da lavoro di €. 7.800,00= da calcolarsi a decorrere dalla media delle prime tre mensilità (gennaio-febbraio-marzo 2025). La madre in considerazione del fatto che i figli minori staranno per la maggior parte del tempo con la lei sarà beneficiaria integralmente degli assegni unici erogati dall'Inps e/o da altro Ente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore della dott.SS dovrà essere effettuato mediante bonifico CP_1 bancario su c/c a lei intestato n. 000106993286 Unicredit filiale di Cesena, via Roverella, salvo diversa indicazione. 15) Le spese condominiali straordinarie e quelle inerenti alla proprietà della casa coniugale fino alla vendita della steSS graveranno sui coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del coniuge anticipatario. Inoltre, eventuali conguagli delle utenze domestiche della casa coniugale riferite ai consumi maturati fino ad agosto 2024, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del coniuge anticipatario. 16) La Dr. è titolare del conto corrente n. 0002046917 acceso presso CP_1
Monte dei Paschi di Siena filiale di Perugia, via XX Settembre il cui saldo attivo al 16.12.2024 ammonta ad €. 62.014,18 e di un conto corrente n. 000106993286 acceso presso Unicredit filiale di Cesena, via Roverella il cui saldo attivo al 16.12.2024 ammonta ad €. 612,41, mentre il Dr. è titolare del conto corrente n. Parte_1
000104156942 acceso presso Unicredit filiale di Cesena, via Roverella il cui saldo negativo al 17.12.2024 ammonta ad €. 2.649,00=, infine entrambi le parti sono contitolari del conto corrente cointestato n. 000104934232 acceso presso Unicredit filiale di Cesena, via Roverella, il cui saldo attivo al 16.12.2024 ammonta ad €. 321,17= I coniugi concordano nel mantenere attivo il c/c cointestato così da poter proseguire nel versamento mensile della rata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto
5 dell'abitazione coniugale nella misura della metà ciascuno fino all'estinzione ovvero fino alla vendita dell'immobile.
17) Tutte le utenze domestiche della casa coniugale domiciliate presso il conto corrente cointestato, dovranno essere addebitate sul conto corrente personale della DO.SS . A tal fine quest'ultima provvederà a sue spese a volturare le CP_1 forniture a proprio nome ed il dott. le fornirà le ultime bollette di Parte_1 tutte le utenze per il recupero dei dati neceSSri ad effettuare l'incombente.
18) Il Dr. è proprietario dei seguenti immobili nelle sottoindicate Parte_1 quote di possesso: A) 100% immobile ubicato in Cesena (FC), Via Chiaramonti, n. 44: B) 50% immobile ubicato in Cesena (FC), Via Rivarolo n. 143; C) 33,33% immobile ubicato in Piano di Sorrento (NA) Via Meta Amalfi n.81;
D) 33,30% immobile ubicato in Piano di Sorrento (NA) Via Francesco Ciampa n. 8; E) 50% immobile ubicato in Napoli Via Giovanni Nicotera n. 35.
Considerato che
sono in corso aggiornamenti e verifiche catastali sui predetti immobili C) ed E), il Dr. consegnerà alla DO.SS le Parte_1 CP_1 nuove visure catastali al termine dei predetti adempimenti e comunque entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente ricorso.
19) La Dr. è comproprietaria con il marito nella misura del 50% CP_1 dell'immobile ubicato in Cesena (FC), Via Rivarolo n. 143.
20) Il dr. è proprietario dell'autovettura tipo Alfa Romeo targata FP Parte_1
195 MX, del motociclo Vespa Piaggio targato LI096245 la cui proprietà verrà trasferita al figlio quanto prima possibile e comunque già oggi lasciata Per_1 nella sua disponibilità, e del motoveicolo targato AK04715; mentre la dr. CP_1
è proprietaria dell'autovettura tipo Fiat 500 L targata GF 263 KC.
[...]
21) Il Dr. è titolare di una polizza vita assicurativa presso Parte_1 [...]
e si impegna ad indicare ed a mantenere inalterati quali unici Controparte_2 beneficiari della steSS i figli e , consegnando copia del suddetto Per_1 Per_2 documento alla Dr. entro e non oltre quindici giorni dalla firma del CP_1 presente atto.
22) I separandi si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso per consentire all'altro/a di trasferire la propria residenza in un Comune diverso, nonché per il rilascio/rinnovo del rispettivo paSSporto, anche per consentire all'altro genitore di portare con sé all'estero i figli minori.
23) I ricorrenti si impegnano a rispettare le condizioni contenute nel presente ricorso con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso.
24) Le spese legali della presente procedura verranno corrisposte da ciascun coniuge al rispettivo legale nominato. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione ORDINA
6 che la presente sentenza sia trasmeSS a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SALERNO (anno 2008, Atto n. 111, Parte 2, Serie A). Forlì, 09/05/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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