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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3890/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3890/2023 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 13,01 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. FATTORINI GIOVANNI il quale contesta le avverse memorie ed Parte_1 insite per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. CASACCIA DANIELA la quale Controparte_1 contesta le avverse deduzioni, si riposta ai propri scritti difensivi ed insite per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,08 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3890/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], Cod. Fisc. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per delega in atti, dall'Avv. Giovanni Fattorini del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in IA (AN), Via Mazzini n. 1
- ricorrente
contro
:
(C.F. – P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Perugia, Via Pietro Tuzi, 7, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Dr.
[...] rappresentato e difeso per procura apposta in calce alla memoria di costituzione CP_3 dall'Avv. Daniela Casaccia, presso il cui domicilio digitale e fisico in Perugia, Via XX
Settembre N. 13/H, è elettivamente domiciliata
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… In via principale nel merito …, per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di
Pagamento n. 223/23 emessa dalla , con ogni conseguente effetto giuridico;
CP_1
In via subordinata …, per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la parziale nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento n. 223/23 emessa dalla
[...]
, e per l'effetto riformare il provvedimento sanzionatorio disponendo l'applicazione CP_1 della sanzione nella misura del minimo edittale pari all'importo di euro 258,00;
pagina 2 di 9 In via ulteriormente subordinata ..., per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la parziale nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento n. 223/23 emessa dalla e per l'effetto riformare il provvedimento sanzionatorio disponendo CP_1
l'applicazione della sanzione nella misura ridotta pari all'importo di euro 516,00.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c, e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.”.
Conclusioni parte resistente: “… Nel merito: rigettare integralmente il ricorso proposto nei confronti di , siccome infondato in fatto ed in diritto e, accertata la violazione CP_1 dell'art. 118 co. 2 lett. F) della L.R. 12/2015 e, accertata la legittimità della sanzione pecuniaria comminata, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 233 del
27.12.2022 emessa da , con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento CP_1 della sanzione di € 866,67, comprensiva delle spese di notifica, oltre interessi moratori e spese successive occorrende …".
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 29 settembre 2023, il ricorrente ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'Oordinanza-ingiunzione n. 233 del 18.07.2023, emanata dall Controparte_2
e notificata in data 2 agosto 2023, con la quale si ingiungeva al ricorrente il
[...] pagamento della somma di € 866,67, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'Art.
111 c. 5 L.R. 12/2015.
L'Ordinanza opposta faceva seguito al verbale n. 57/2022 del 27.12.2022 con il quale i
Carabinieri Forestali della Stazione di Gualdo Tadino (PG) avevano contestato al ricorrente di aver esercitato attività di ricerca tartufi in zona boscata vocata, munito di vanghetto e n. 2 cani al guinzaglio, con tessera di autorizzazione alla raccolta tartufi n. 2509 rilasciata dalla
Comunità Montana Alto Chiascio il 25/09/2008, avente scadenza di validità al 31/12/2017, con violazione dell'art. 118 co. 2 lett. F) della L.R. 12/2015.
L'importo della sanzione era stato determinato nel verbale in € 860,67, per la ricerca e raccolta tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, calcolato in ragione di 1/3 del valore massimo della sanzione edittale pari a 2.582,00, in applicazione dell'art. 16, comma 1, della Legge 752/1985.
pagina 3 di 9 Il ricorrente, avverso il verbale di accertamento, presentava scritti difensivi lamentando l'errata determinazione della sanzione in quanto avrebbe dovuto essere applicato il minor importo di € 516,00, corrispondente al doppio del minimo edittale in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981 e, in secondo luogo, contestava la mancata applicazione della sanzione nella misura minima edittale corrispondente ad € 258,00, in applicazione dell'art. 11 della Legge 689/1981.
Seguiva l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione n. 233 del 18.07.2023, dell
[...]
. Controparte_2
Proponeva il ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione artt. 3 e 10-bis l. 241/90 e art. 18 l. 689/81 e art. 98 cost. - vizio di motivazione del provvedimento;
2) violazione art. 16 l. 689/1981 - errata determinazione dell'importo sanzionatorio;
3) violazione art. 11 l. 689/1981 - mancata applicazione del minimo edittale.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 10-bis Legge 241/90 e dell'art. 18 Legge 689/81
e dell'art. 98 Costituzione per vizio di motivazione del provvedimento, deduce tra le altre cose il ricorrente che l'obbligo di adeguata motivazione è previsto dalla legge per tutti quei provvedimenti amministrativi a carattere decisorio, con particolare riferimento alle ordinanze ingiunzioni ex art. 19 L. 689/81, la medesima previsione è contenuta in via generale nell'art. 3 della L. 241/90.
Il motivo di ricorso è infondato e ciò emerge in primo luogo proprio dalla lettura del verbale di accertamento ed inoltre dalla O.I. opposta.
Dal verbale di accertamento si apprende: II trasgressore sopra rubricato era in attività di ricerca dei tartufi in zona boscata vocata al tartufo, munito di vanghetto e n. 2 cani di cui uno libero e uno tenuto al guinzaglio. All'atto del controllo lo stesso ha esibito la tessera di
pagina 4 di 9 autorizzazione alla raccolta dei tartufi n. 2509 rilasciata dalla Comunità Montana Alto
Chiascio in data 25/09/2008, avente scadenza di validità al 31/12/2017. Richiesto di fornire eventuali rinnovi della suddetta tessera, lo stesso non è stato in grado di produrre documentazione vigente alla data del controllo. Si dà atto che al momento del controllo, il trasgressore non era in possesso di tartufi ed ha esibito la ricevuta di pagamento della tassa annuale di concessione regionale.
Con lo stesso veniva contestata la violazione dell'art. 16, comma 1, della Legge 752/1985 ed applicata la sanzione di € 860.67, pari ad un terzo del massimo, ex art. 118, comma 2, lettera f) della L.R. 12/2015, sul presupposto che la sanzione edittale oscillava tra un minimo di €
258.00 ed un massimo di € 2.582.00.
Prescindendo dalla determinazione della sanzione, di cui si dirà in seguito, deve tuttavia rilavarsi che il verbale chiarisce puntualmente la natura delle violazioni contestate, la sanzione applicata, anche in riferimento alla riduzione della stessa.
Nella Ordinanza di ingiunzione si legge inoltre: “CHE il Trasgressore, come è nella sua facoltà, ha prodotto scritto difensivo a mezzo del proprio legale …. CHE la Commissione per il
Contenzioso Forestale …. rigettando il relativo ricorso con scritto difensivo presentato dal
Trasgressore, determinando la sanzione di € 866,67 con la seguente MOTIVAZIONE: "II rapporto informativo pervenuto dai Carabinieri Forestali conferma quanto descritto nel verbale, il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo risalente"; CHE il verbale della riunione della Commissione costituisce il documento istruttorio, allegato integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 29.06 .2023 con cui, in esito al parere reso dalla Commissione stessa: il ricorso. presentato dall'Obbligato in solido, attraverso gli scritti difensivi, è stato respinto;
…”.
Dalla lettura del documento si apprende quindi che anche l'O.I., adottata all'esito del parere negativo della competente Commissione, aveva tenuto conto di quanto indicato sia nel verbale di accertamento che nel rapporto ed inoltre anche degli scritti difensivi del ricorrente.
Dal che si desume che la motivazione dell'O.I. opposta appare più che esaustiva perché oltretutto redatta mediante richiamo degli atti istruttori presupposti per relationem: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi
pagina 5 di 9 diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-
2003, n. 16203
Inoltre, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad pagina 6 di 9 esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste che hanno consentito al ricorrente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di impugnazione riferito alla violazione dell'art. 16 della Legge
689/1981 per errata determinazione dell'importo sanzionatorio, deve ritenersi infondato.
Deduce in proposito il ricorrente che: “… risulta errata la determinazione della sanzione pecuniaria così come irrogata dagli accertatori nella misura di euro 860,67, corrispondente ad 1/3 del massimo edittale (euro 2.580,00), laddove, per converso doveva essere applicato il minor importo di euro 516,00, corrispondente al doppio del minimo edittale (euro 258,00), in quanto più favorevole all'Interessato … ” e che lo stesso errore è contenuto nell'O.I. opposta, nonostante la specifica contestazione di parte, avendo riportato l de plano CP_1
l'inesatto importo sanzionatorio di euro 860,67, maggiorato di spese nel provvedimento ingiuntivo.
L'art. 16, della legge 689/1981, dispone effettivamente che: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”, ciononostante l'art. 6, comma 1, della Legge
752/1985 esclude che si possa procedere all'applicazione delle misura ridotta della sanzione, nella misura pari al doppio del minimo della sanzione edittale, imponendo invece l'applicazione del solo terzo del massimo: “Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.”.
E non vi è dubbio che la legge che disciplina la specifica materia, riferita alla “raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” si ponga, rispetto alla normativa di cui alla legge 689/81, che invece regola in generale l'applicazione delle sanzioni amministrative, in un rapporto di specialità, anche nel prevedere esclusivamente la possibilità di ridurre la somma ad 1/3 del massimo della sanzione prevista anziché al doppio del minimo.
pagina 7 di 9 Al pari dei precedenti è infine infondato anche il terzo motivo di opposizione con il quale il ricorrente lamenta la violazione art. 11 della legge 689/1981 per la mancata applicazione, nell'O.I. opposta, della sanzione corrispondente al minimo edittale.
Il ricorrente fa evidentemente riferimento all'art. 11 della legge 689/81, che tratta della modalità di determinazione della sanzione: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Al riguardo il ricorrente, negli scritti difensivi presentati ed analizzati in sede di Commissione
Contenzioso, aveva affermato di non aver commesso violazioni della stessa indole nei cinque anni precedenti o provocato danni al bene protetto dalla norma e che si trattava di un'ipotesi di colpa lieve.
Per contro, nel dare atto della avvenuta presentazione della scritto difensivo, l CP_1 affermava nell'O.I. opposta che: "II rapporto informativo pervenuto dai Carabinieri Forestali conferma quanto descritto nel verbale, il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo risalente".
Come già detto la motivazione indicata dall nell'applicare la sanzione, appare CP_1 pienamente esaustiva in quanto l'Amministrazione resistente ha ritenuto, sia per le motivazioni riportate nel verbale di accertamento che, a maggior ragione, perché il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo, di dover applicare la sanzione nella misura predetta.
Dunque, non è possibile sindacare in questa sede la domanda proposta sotto il profilo della errata motivazione, bensì si impone a questo giudicante l'obbligo di verificare se sussistono o meno le condizioni per l'applicazione della sanzione pari al minimo edittale o al doppio del minimo, come richiesto dal ricorrente e ciò ai sensi ai sensi dell'art. 6 comma 12, del d. lgs.
150/2011, per il quale: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”.
Ma anche in questo caso le motivazioni indicate dal ricorrente non possono trovare consenso perché la norma sanzionatoria applicata prevede una sanzione massima pari ad €
2.582,00, come recita l'articolo 118 comma 2, lettera f) della Legge regionale Umbria 9 aprile pagina 8 di 9 2015 , n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura che, quanto alla specifica fattispecie, dispone: “f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00; …”.
Infatti, pur tenendo conto delle ragioni indicate dal ricorrente (mancanza di recidiva, e colpa lieve, quest'ultima difficilmente ipotizzabile in ragione delle sanzioni applicabili ai sensi della medesima legge regionale alle violazioni contenute nello stesso articolo 118 perlopiù sanzionate con importi inferiori), nonché delle motivazioni contenute nell'ordinanza di ingiunzione (autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo) deve ritenersi che l'entità della sanzione applicata al ricorrente di € 860,67, sia ampiamente giustificata.
Ciò se si considera che la sanzione predetta, che ha peraltro confermato l'importo legittimamente indicato nel verbale di accertamento, è stata applicata in misura più prossima al minimo edittale che al suo massimo e comunque in misura inferiore alla metà di quest'ultimo importo, tenendo conto evidentemente delle ragioni indicate dal ricorrente, ma tenendo anche conto del periodo intercorrente tra la scadenza della precedente autorizzazione e la data dell'accertamento, e che, solo nell'ipotesi inversa, ove la violazione fosse stata accertata a distanza di pochi giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, avrebbe trovato giustificazione un trattamento più favorevole al ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le pese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 233 del
18.07.2023, emanata dall' nei confronti di Controparte_2 Parte_1
;
[...] pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3890/2023 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 13,01 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. FATTORINI GIOVANNI il quale contesta le avverse memorie ed Parte_1 insite per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. CASACCIA DANIELA la quale Controparte_1 contesta le avverse deduzioni, si riposta ai propri scritti difensivi ed insite per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,08 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3890/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], Cod. Fisc. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per delega in atti, dall'Avv. Giovanni Fattorini del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in IA (AN), Via Mazzini n. 1
- ricorrente
contro
:
(C.F. – P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Perugia, Via Pietro Tuzi, 7, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Dr.
[...] rappresentato e difeso per procura apposta in calce alla memoria di costituzione CP_3 dall'Avv. Daniela Casaccia, presso il cui domicilio digitale e fisico in Perugia, Via XX
Settembre N. 13/H, è elettivamente domiciliata
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… In via principale nel merito …, per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di
Pagamento n. 223/23 emessa dalla , con ogni conseguente effetto giuridico;
CP_1
In via subordinata …, per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la parziale nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento n. 223/23 emessa dalla
[...]
, e per l'effetto riformare il provvedimento sanzionatorio disponendo l'applicazione CP_1 della sanzione nella misura del minimo edittale pari all'importo di euro 258,00;
pagina 2 di 9 In via ulteriormente subordinata ..., per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa, dichiarare la parziale nullità, illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento n. 223/23 emessa dalla e per l'effetto riformare il provvedimento sanzionatorio disponendo CP_1
l'applicazione della sanzione nella misura ridotta pari all'importo di euro 516,00.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c, e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.”.
Conclusioni parte resistente: “… Nel merito: rigettare integralmente il ricorso proposto nei confronti di , siccome infondato in fatto ed in diritto e, accertata la violazione CP_1 dell'art. 118 co. 2 lett. F) della L.R. 12/2015 e, accertata la legittimità della sanzione pecuniaria comminata, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 233 del
27.12.2022 emessa da , con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento CP_1 della sanzione di € 866,67, comprensiva delle spese di notifica, oltre interessi moratori e spese successive occorrende …".
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 29 settembre 2023, il ricorrente ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'Oordinanza-ingiunzione n. 233 del 18.07.2023, emanata dall Controparte_2
e notificata in data 2 agosto 2023, con la quale si ingiungeva al ricorrente il
[...] pagamento della somma di € 866,67, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'Art.
111 c. 5 L.R. 12/2015.
L'Ordinanza opposta faceva seguito al verbale n. 57/2022 del 27.12.2022 con il quale i
Carabinieri Forestali della Stazione di Gualdo Tadino (PG) avevano contestato al ricorrente di aver esercitato attività di ricerca tartufi in zona boscata vocata, munito di vanghetto e n. 2 cani al guinzaglio, con tessera di autorizzazione alla raccolta tartufi n. 2509 rilasciata dalla
Comunità Montana Alto Chiascio il 25/09/2008, avente scadenza di validità al 31/12/2017, con violazione dell'art. 118 co. 2 lett. F) della L.R. 12/2015.
L'importo della sanzione era stato determinato nel verbale in € 860,67, per la ricerca e raccolta tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, calcolato in ragione di 1/3 del valore massimo della sanzione edittale pari a 2.582,00, in applicazione dell'art. 16, comma 1, della Legge 752/1985.
pagina 3 di 9 Il ricorrente, avverso il verbale di accertamento, presentava scritti difensivi lamentando l'errata determinazione della sanzione in quanto avrebbe dovuto essere applicato il minor importo di € 516,00, corrispondente al doppio del minimo edittale in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981 e, in secondo luogo, contestava la mancata applicazione della sanzione nella misura minima edittale corrispondente ad € 258,00, in applicazione dell'art. 11 della Legge 689/1981.
Seguiva l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione n. 233 del 18.07.2023, dell
[...]
. Controparte_2
Proponeva il ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione artt. 3 e 10-bis l. 241/90 e art. 18 l. 689/81 e art. 98 cost. - vizio di motivazione del provvedimento;
2) violazione art. 16 l. 689/1981 - errata determinazione dell'importo sanzionatorio;
3) violazione art. 11 l. 689/1981 - mancata applicazione del minimo edittale.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 10-bis Legge 241/90 e dell'art. 18 Legge 689/81
e dell'art. 98 Costituzione per vizio di motivazione del provvedimento, deduce tra le altre cose il ricorrente che l'obbligo di adeguata motivazione è previsto dalla legge per tutti quei provvedimenti amministrativi a carattere decisorio, con particolare riferimento alle ordinanze ingiunzioni ex art. 19 L. 689/81, la medesima previsione è contenuta in via generale nell'art. 3 della L. 241/90.
Il motivo di ricorso è infondato e ciò emerge in primo luogo proprio dalla lettura del verbale di accertamento ed inoltre dalla O.I. opposta.
Dal verbale di accertamento si apprende: II trasgressore sopra rubricato era in attività di ricerca dei tartufi in zona boscata vocata al tartufo, munito di vanghetto e n. 2 cani di cui uno libero e uno tenuto al guinzaglio. All'atto del controllo lo stesso ha esibito la tessera di
pagina 4 di 9 autorizzazione alla raccolta dei tartufi n. 2509 rilasciata dalla Comunità Montana Alto
Chiascio in data 25/09/2008, avente scadenza di validità al 31/12/2017. Richiesto di fornire eventuali rinnovi della suddetta tessera, lo stesso non è stato in grado di produrre documentazione vigente alla data del controllo. Si dà atto che al momento del controllo, il trasgressore non era in possesso di tartufi ed ha esibito la ricevuta di pagamento della tassa annuale di concessione regionale.
Con lo stesso veniva contestata la violazione dell'art. 16, comma 1, della Legge 752/1985 ed applicata la sanzione di € 860.67, pari ad un terzo del massimo, ex art. 118, comma 2, lettera f) della L.R. 12/2015, sul presupposto che la sanzione edittale oscillava tra un minimo di €
258.00 ed un massimo di € 2.582.00.
Prescindendo dalla determinazione della sanzione, di cui si dirà in seguito, deve tuttavia rilavarsi che il verbale chiarisce puntualmente la natura delle violazioni contestate, la sanzione applicata, anche in riferimento alla riduzione della stessa.
Nella Ordinanza di ingiunzione si legge inoltre: “CHE il Trasgressore, come è nella sua facoltà, ha prodotto scritto difensivo a mezzo del proprio legale …. CHE la Commissione per il
Contenzioso Forestale …. rigettando il relativo ricorso con scritto difensivo presentato dal
Trasgressore, determinando la sanzione di € 866,67 con la seguente MOTIVAZIONE: "II rapporto informativo pervenuto dai Carabinieri Forestali conferma quanto descritto nel verbale, il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo risalente"; CHE il verbale della riunione della Commissione costituisce il documento istruttorio, allegato integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 29.06 .2023 con cui, in esito al parere reso dalla Commissione stessa: il ricorso. presentato dall'Obbligato in solido, attraverso gli scritti difensivi, è stato respinto;
…”.
Dalla lettura del documento si apprende quindi che anche l'O.I., adottata all'esito del parere negativo della competente Commissione, aveva tenuto conto di quanto indicato sia nel verbale di accertamento che nel rapporto ed inoltre anche degli scritti difensivi del ricorrente.
Dal che si desume che la motivazione dell'O.I. opposta appare più che esaustiva perché oltretutto redatta mediante richiamo degli atti istruttori presupposti per relationem: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi
pagina 5 di 9 diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-
2003, n. 16203
Inoltre, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad pagina 6 di 9 esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste che hanno consentito al ricorrente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di impugnazione riferito alla violazione dell'art. 16 della Legge
689/1981 per errata determinazione dell'importo sanzionatorio, deve ritenersi infondato.
Deduce in proposito il ricorrente che: “… risulta errata la determinazione della sanzione pecuniaria così come irrogata dagli accertatori nella misura di euro 860,67, corrispondente ad 1/3 del massimo edittale (euro 2.580,00), laddove, per converso doveva essere applicato il minor importo di euro 516,00, corrispondente al doppio del minimo edittale (euro 258,00), in quanto più favorevole all'Interessato … ” e che lo stesso errore è contenuto nell'O.I. opposta, nonostante la specifica contestazione di parte, avendo riportato l de plano CP_1
l'inesatto importo sanzionatorio di euro 860,67, maggiorato di spese nel provvedimento ingiuntivo.
L'art. 16, della legge 689/1981, dispone effettivamente che: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”, ciononostante l'art. 6, comma 1, della Legge
752/1985 esclude che si possa procedere all'applicazione delle misura ridotta della sanzione, nella misura pari al doppio del minimo della sanzione edittale, imponendo invece l'applicazione del solo terzo del massimo: “Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.”.
E non vi è dubbio che la legge che disciplina la specifica materia, riferita alla “raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” si ponga, rispetto alla normativa di cui alla legge 689/81, che invece regola in generale l'applicazione delle sanzioni amministrative, in un rapporto di specialità, anche nel prevedere esclusivamente la possibilità di ridurre la somma ad 1/3 del massimo della sanzione prevista anziché al doppio del minimo.
pagina 7 di 9 Al pari dei precedenti è infine infondato anche il terzo motivo di opposizione con il quale il ricorrente lamenta la violazione art. 11 della legge 689/1981 per la mancata applicazione, nell'O.I. opposta, della sanzione corrispondente al minimo edittale.
Il ricorrente fa evidentemente riferimento all'art. 11 della legge 689/81, che tratta della modalità di determinazione della sanzione: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Al riguardo il ricorrente, negli scritti difensivi presentati ed analizzati in sede di Commissione
Contenzioso, aveva affermato di non aver commesso violazioni della stessa indole nei cinque anni precedenti o provocato danni al bene protetto dalla norma e che si trattava di un'ipotesi di colpa lieve.
Per contro, nel dare atto della avvenuta presentazione della scritto difensivo, l CP_1 affermava nell'O.I. opposta che: "II rapporto informativo pervenuto dai Carabinieri Forestali conferma quanto descritto nel verbale, il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo risalente".
Come già detto la motivazione indicata dall nell'applicare la sanzione, appare CP_1 pienamente esaustiva in quanto l'Amministrazione resistente ha ritenuto, sia per le motivazioni riportate nel verbale di accertamento che, a maggior ragione, perché il tesserino per l'autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo, di dover applicare la sanzione nella misura predetta.
Dunque, non è possibile sindacare in questa sede la domanda proposta sotto il profilo della errata motivazione, bensì si impone a questo giudicante l'obbligo di verificare se sussistono o meno le condizioni per l'applicazione della sanzione pari al minimo edittale o al doppio del minimo, come richiesto dal ricorrente e ciò ai sensi ai sensi dell'art. 6 comma 12, del d. lgs.
150/2011, per il quale: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”.
Ma anche in questo caso le motivazioni indicate dal ricorrente non possono trovare consenso perché la norma sanzionatoria applicata prevede una sanzione massima pari ad €
2.582,00, come recita l'articolo 118 comma 2, lettera f) della Legge regionale Umbria 9 aprile pagina 8 di 9 2015 , n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura che, quanto alla specifica fattispecie, dispone: “f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00; …”.
Infatti, pur tenendo conto delle ragioni indicate dal ricorrente (mancanza di recidiva, e colpa lieve, quest'ultima difficilmente ipotizzabile in ragione delle sanzioni applicabili ai sensi della medesima legge regionale alle violazioni contenute nello stesso articolo 118 perlopiù sanzionate con importi inferiori), nonché delle motivazioni contenute nell'ordinanza di ingiunzione (autorizzazione alla raccolta tartufi risultava scaduto da tempo) deve ritenersi che l'entità della sanzione applicata al ricorrente di € 860,67, sia ampiamente giustificata.
Ciò se si considera che la sanzione predetta, che ha peraltro confermato l'importo legittimamente indicato nel verbale di accertamento, è stata applicata in misura più prossima al minimo edittale che al suo massimo e comunque in misura inferiore alla metà di quest'ultimo importo, tenendo conto evidentemente delle ragioni indicate dal ricorrente, ma tenendo anche conto del periodo intercorrente tra la scadenza della precedente autorizzazione e la data dell'accertamento, e che, solo nell'ipotesi inversa, ove la violazione fosse stata accertata a distanza di pochi giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, avrebbe trovato giustificazione un trattamento più favorevole al ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le pese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 233 del
18.07.2023, emanata dall' nei confronti di Controparte_2 Parte_1
;
[...] pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci pagina 9 di 9