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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1237/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BINELLO MONICA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i IGg.ri Parte_1
e , hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio civile in PIASCO (CN) il 02/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2017, optando per la separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie: , in Savigliano (CN), il 25.02.2012, Persona_1
studente, frequentante la classe seconda media presso l'Istituto Comprensivo di Venasca-
Costigliole Saluzzo, sede di Piasco;
, in Savigliano, il 04.02.2015, studente, Persona_2
frequentante la classe quarta elementare presso l'Istituto Comprensivo di Venasca-
Costigliole Saluzzo, sede di Piasco;
- che entrambi i coniugi sono occupati, titolari di reddito da lavoro ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
le minori mantengono la residenza in Piasco (CN), Via
Roma n. 43, e saranno domiciliate presso ciascun genitore. In base ai principi di cui all'art. 337-ter, comma 3, c.c., i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni personali ed aspirazioni;
mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la cui decisione spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento;
2. i genitori organizzeranno la permanenza delle figlie presso ciascuno di loro secondo le modalità attuate a partire dalla intervenuta separazione di fatto e, nello specifico, alternandosi in base ai rispettivi turni di lavoro ed occupandosi delle minori per un uguale periodo di tempo. A detto fine, i IGg.ri e si impegnano a trasmettersi Pt_1 Pt_2
mensilmente, non appena nella propria disponibilità, i rispettivi turni di lavoro, in modo da poter gestire al meglio le eventuali sovrapposizioni degli impegni lavorativi. Ove possibile,
e trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per pari periodo con ciascun Per_1 Per_2
genitore, alternando i giorni di Natale e di Pasqua. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita dell'altro genitore resteranno sospesi;
3. ciascuno dei genitori provvederà in modo paritetico e diretto al mantenimento di Per_1
e , sostenendo, nel modo più omogeneo possibile, le spese di vitto e alloggio;
ogni altra Per_2
2 spesa ordinaria resta in egual misura a carico dei genitori, salvo quelle decise in autonomia.
Inoltre, ciascun genitore contribuirà alla metà delle spese straordinarie da sostenersi, previamente concordate (salvo casi di necessità e urgenza) e documentate;
in particolare: le spese mediche non coperte dal S.S.N. (comprese le cure dentali, oculistiche e specialistiche in genere, esami diagnostici, analisi cliniche), le spese scolastiche (per forniture di materiale scolastico, tasse, libri, trasporto, mensa, gite, rette universitarie, alloggio fuori sede), le spese per attività sportive, le spese per attività ricreativa o parascolastica (centro estivo, viaggi di istruzione, corsi di lingua);
4. l'assegno unico familiare spetta in eguale misura a ciascun genitore, al pari delle detrazioni fiscali per le figlie;
5. l'abitazione coniugale resta assegnata al IG. unitamente ai mobili che Pt_2
l'arredano (acquistati con il contributo economico della IG.ra , avendo la IG.ra Pt_1
già trasferito la propria residenza e domicilio. I IGg.ri e concordano Pt_1 Pt_1 Pt_2
che, a far tempo dalla separazione di fatto (marzo 2024), le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare sono e verranno sostenute e versate esclusivamente dal IG.
che in tal senso si obbliga. La IG.ra riconosce che per l'acquisto della casa Pt_2 Pt_1
già familiare il IG. ha versato euro 70.000,00 (settantamila/00) di sua esclusiva Pt_2 provenienza e che, per il solo caso di vendita dell'immobile, tale somma pertoccherà al marito, restando l'eventuale maggior ricavo diviso in parti uguali tra i comproprietari;
6. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno e di essere economicamente autosufficiente;
7. le parti danno atto di avere definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dalla loro convivenza matrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsivoglia titolo;
8. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio per sé e per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali nonché al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento delle figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il 23/08/1978 Parte_1
a AL (CN), e , n. il 20/12/1973 a RIVOLI (TO), che hanno Parte_2
contratto matrimonio civile in PIASCO (CN) il 02/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2017, optando per la separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 17.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1237/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BINELLO MONICA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i IGg.ri Parte_1
e , hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio civile in PIASCO (CN) il 02/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2017, optando per la separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie: , in Savigliano (CN), il 25.02.2012, Persona_1
studente, frequentante la classe seconda media presso l'Istituto Comprensivo di Venasca-
Costigliole Saluzzo, sede di Piasco;
, in Savigliano, il 04.02.2015, studente, Persona_2
frequentante la classe quarta elementare presso l'Istituto Comprensivo di Venasca-
Costigliole Saluzzo, sede di Piasco;
- che entrambi i coniugi sono occupati, titolari di reddito da lavoro ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
le minori mantengono la residenza in Piasco (CN), Via
Roma n. 43, e saranno domiciliate presso ciascun genitore. In base ai principi di cui all'art. 337-ter, comma 3, c.c., i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni personali ed aspirazioni;
mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la cui decisione spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento;
2. i genitori organizzeranno la permanenza delle figlie presso ciascuno di loro secondo le modalità attuate a partire dalla intervenuta separazione di fatto e, nello specifico, alternandosi in base ai rispettivi turni di lavoro ed occupandosi delle minori per un uguale periodo di tempo. A detto fine, i IGg.ri e si impegnano a trasmettersi Pt_1 Pt_2
mensilmente, non appena nella propria disponibilità, i rispettivi turni di lavoro, in modo da poter gestire al meglio le eventuali sovrapposizioni degli impegni lavorativi. Ove possibile,
e trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per pari periodo con ciascun Per_1 Per_2
genitore, alternando i giorni di Natale e di Pasqua. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita dell'altro genitore resteranno sospesi;
3. ciascuno dei genitori provvederà in modo paritetico e diretto al mantenimento di Per_1
e , sostenendo, nel modo più omogeneo possibile, le spese di vitto e alloggio;
ogni altra Per_2
2 spesa ordinaria resta in egual misura a carico dei genitori, salvo quelle decise in autonomia.
Inoltre, ciascun genitore contribuirà alla metà delle spese straordinarie da sostenersi, previamente concordate (salvo casi di necessità e urgenza) e documentate;
in particolare: le spese mediche non coperte dal S.S.N. (comprese le cure dentali, oculistiche e specialistiche in genere, esami diagnostici, analisi cliniche), le spese scolastiche (per forniture di materiale scolastico, tasse, libri, trasporto, mensa, gite, rette universitarie, alloggio fuori sede), le spese per attività sportive, le spese per attività ricreativa o parascolastica (centro estivo, viaggi di istruzione, corsi di lingua);
4. l'assegno unico familiare spetta in eguale misura a ciascun genitore, al pari delle detrazioni fiscali per le figlie;
5. l'abitazione coniugale resta assegnata al IG. unitamente ai mobili che Pt_2
l'arredano (acquistati con il contributo economico della IG.ra , avendo la IG.ra Pt_1
già trasferito la propria residenza e domicilio. I IGg.ri e concordano Pt_1 Pt_1 Pt_2
che, a far tempo dalla separazione di fatto (marzo 2024), le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare sono e verranno sostenute e versate esclusivamente dal IG.
che in tal senso si obbliga. La IG.ra riconosce che per l'acquisto della casa Pt_2 Pt_1
già familiare il IG. ha versato euro 70.000,00 (settantamila/00) di sua esclusiva Pt_2 provenienza e che, per il solo caso di vendita dell'immobile, tale somma pertoccherà al marito, restando l'eventuale maggior ricavo diviso in parti uguali tra i comproprietari;
6. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno e di essere economicamente autosufficiente;
7. le parti danno atto di avere definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dalla loro convivenza matrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsivoglia titolo;
8. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio per sé e per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali nonché al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento delle figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il 23/08/1978 Parte_1
a AL (CN), e , n. il 20/12/1973 a RIVOLI (TO), che hanno Parte_2
contratto matrimonio civile in PIASCO (CN) il 02/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2017, optando per la separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 17.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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