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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 08.01.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830/2024 R.G.L. TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Parte_1 TA e EN MARCO;
OPPONENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e CP_1 C.F._1 a allegata alla memoria di costituzione, dall cui elett.te domicilia, come in atti;
OPPOSTO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***** Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – ritualmente notificato alla parte opposta, l' , in persona Parte_2 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., a mezzo dei propr chiedeva al Giudice adito, di voler così provvedere: “[…] accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile, procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto ed in diritto. […]” . Ed invero, con Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 del 12.04.2024, il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – dott.ssa G. Guglielmo – ingiungeva all opponente di pagare nei Parte_1 CP_ confronti di Giudice la somma di € 1.100,00 a titolo di cd. premialità Covid, oltre interessi legali, spese e compe legali relative alla procedura. Eccepiva, in particolare, che la lavoratrice non era stata inserita negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati, essendo assegnata alla e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento Parte_3 della prestazione retri tosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024, dando atto che nella busta paga di agosto 2024 era stato disposto il pagamento da parte dell'opponente della cd. Premialità Parte_2CP_ covid dovuta, oggetto del presente giudizio di opposizione a C sitate per l'udienza dell'8.01.2025 entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cess e della materia del contendere. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di agosto 2024, la somma a titolo di premialità covid. Deve ritenersi pacifico che parte resistente sia stata integralmente soddisfatta dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione (la Part circostanza, peraltro, non è stata dedotta dall neppure nelle note depositate per la presente udienza). Da qui la pronuncia di cessazione dell teria del contendere. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. Le spese di lite del giudizio monitorio, conformemente alla richiesta formulata dalla parte opposta Part
– cfr. note del 3.1.2025- devono essere poste a carico dell e si liquidano come da dispositivo,
Pag. 2 di 3 tenuto conto del valore di causa e dei compensi già liquidati in fase monitoria. Per quanto concerne la fase di opposizione, tenuto conto dell'epoca del pagamento appare equa la compensazione delle spese di lite. Il pagamento è intervenuto ad agosto, ben prima della costituzione dell'opposta, intervenuta a dicembre 2024.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 830/2024 del R.G.L., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 44/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano, per la fase monitoria in complessivi euro 237,00 ed euro 21,50 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. GIULIANA ALATI;
3) compensa le spese di lite della fase di opposizione. Così deciso in Lagonegro, il 10.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 08.01.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830/2024 R.G.L. TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Parte_1 TA e EN MARCO;
OPPONENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e CP_1 C.F._1 a allegata alla memoria di costituzione, dall cui elett.te domicilia, come in atti;
OPPOSTO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***** Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – ritualmente notificato alla parte opposta, l' , in persona Parte_2 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., a mezzo dei propr chiedeva al Giudice adito, di voler così provvedere: “[…] accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile, procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto ed in diritto. […]” . Ed invero, con Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 del 12.04.2024, il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – dott.ssa G. Guglielmo – ingiungeva all opponente di pagare nei Parte_1 CP_ confronti di Giudice la somma di € 1.100,00 a titolo di cd. premialità Covid, oltre interessi legali, spese e compe legali relative alla procedura. Eccepiva, in particolare, che la lavoratrice non era stata inserita negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati, essendo assegnata alla e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento Parte_3 della prestazione retri tosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024, dando atto che nella busta paga di agosto 2024 era stato disposto il pagamento da parte dell'opponente della cd. Premialità Parte_2CP_ covid dovuta, oggetto del presente giudizio di opposizione a C sitate per l'udienza dell'8.01.2025 entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cess e della materia del contendere. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di agosto 2024, la somma a titolo di premialità covid. Deve ritenersi pacifico che parte resistente sia stata integralmente soddisfatta dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione (la Part circostanza, peraltro, non è stata dedotta dall neppure nelle note depositate per la presente udienza). Da qui la pronuncia di cessazione dell teria del contendere. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. Le spese di lite del giudizio monitorio, conformemente alla richiesta formulata dalla parte opposta Part
– cfr. note del 3.1.2025- devono essere poste a carico dell e si liquidano come da dispositivo,
Pag. 2 di 3 tenuto conto del valore di causa e dei compensi già liquidati in fase monitoria. Per quanto concerne la fase di opposizione, tenuto conto dell'epoca del pagamento appare equa la compensazione delle spese di lite. Il pagamento è intervenuto ad agosto, ben prima della costituzione dell'opposta, intervenuta a dicembre 2024.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 830/2024 del R.G.L., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 44/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano, per la fase monitoria in complessivi euro 237,00 ed euro 21,50 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. GIULIANA ALATI;
3) compensa le spese di lite della fase di opposizione. Così deciso in Lagonegro, il 10.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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