TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
PP (VI) il 18/09/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca
COMPOSTELLA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra GUERRATO
TRISSINO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 12/01/2013 nel Comune di Schiavon (VI),
con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schiavon
(VI), Anno 2013, Parte II, Serie A e ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, al Tribunale di Vicenza, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e così provvedere b) affidare la minore ad entrambi i genitori secondo la Persona_1
regola dell'affido condiviso con residenza della stessa presso la madre;
c) la figlia minore è collocata presso la abitazione materna, in Tezze Per_1
sul Brenta alla via G.B. Tiepolo n.11 int.10;
d) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di cui alla ordinanza presidenziale della separazione:
- un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 18 del venerdì alle ore 20,30 della domenica:
- tutti i martedì dalle ore 18 fino al mattino seguente;
- nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre anche il giovedì dalle ore 18 fino al mattino seguente;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie. comprendenti ad anni alterni il giorno di
2 Natale e quello di Capodanno;
- 4 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre), in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
con le seguenti precisazioni:
i) gli incontri di con il padre si svolgeranno presso la casa dei nonni Per_1
paterni;
ii) non dovrà incontrare la sig.ra Per_1 Parte_2
e) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
con la somma di euro 400, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT,
da versare a entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Controparte_1
bancario; si dà atto che attualmente è il datore di lavoro del sig. a Pt_1
bonificare direttamente nel conto della madre l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della minore: le parti così continueranno a fare per il futuro, sinché possibile e salvo modifiche della situazione di fatto che impongano l'adozione di modalità di pagamento diverse;
f) pone le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori al 50%;
g) stabilisce che la detrazione fiscale per la figlia sarà usufruita al 100% dalla madre;
h) stabilisce altresì che l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva (100%)
3 dalla madre;
i) spese di lite integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SCHIAVON (VI)
in data 12/01/2013.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2280/2021, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
5 è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in SCHIAVON (VI) il 12/01/2013 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIAVON (VI) al n. 1,
parte II, serie A, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
PP (VI) il 18/09/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca
COMPOSTELLA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra GUERRATO
TRISSINO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 12/01/2013 nel Comune di Schiavon (VI),
con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schiavon
(VI), Anno 2013, Parte II, Serie A e ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, al Tribunale di Vicenza, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e così provvedere b) affidare la minore ad entrambi i genitori secondo la Persona_1
regola dell'affido condiviso con residenza della stessa presso la madre;
c) la figlia minore è collocata presso la abitazione materna, in Tezze Per_1
sul Brenta alla via G.B. Tiepolo n.11 int.10;
d) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di cui alla ordinanza presidenziale della separazione:
- un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 18 del venerdì alle ore 20,30 della domenica:
- tutti i martedì dalle ore 18 fino al mattino seguente;
- nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre anche il giovedì dalle ore 18 fino al mattino seguente;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie. comprendenti ad anni alterni il giorno di
2 Natale e quello di Capodanno;
- 4 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre), in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
con le seguenti precisazioni:
i) gli incontri di con il padre si svolgeranno presso la casa dei nonni Per_1
paterni;
ii) non dovrà incontrare la sig.ra Per_1 Parte_2
e) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
con la somma di euro 400, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT,
da versare a entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Controparte_1
bancario; si dà atto che attualmente è il datore di lavoro del sig. a Pt_1
bonificare direttamente nel conto della madre l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della minore: le parti così continueranno a fare per il futuro, sinché possibile e salvo modifiche della situazione di fatto che impongano l'adozione di modalità di pagamento diverse;
f) pone le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori al 50%;
g) stabilisce che la detrazione fiscale per la figlia sarà usufruita al 100% dalla madre;
h) stabilisce altresì che l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva (100%)
3 dalla madre;
i) spese di lite integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SCHIAVON (VI)
in data 12/01/2013.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2280/2021, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
5 è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in SCHIAVON (VI) il 12/01/2013 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIAVON (VI) al n. 1,
parte II, serie A, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6