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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2182 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Stabilito Friello Luigi che agisce di intesa con l'Avv. Parte_1
Roberto Santoro
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp e dif dall'avv Controparte_2
Vincenzo Orefice
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento N° 028 2019 90083303 75 (all.to 2) emessa dall ricevuta in data 21/02/2022, con la quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.120,51 comprensiva di interessi e sanzioni, relativa agli avvisi di pagamento n 328 2014 0006267986 000; 328 2015 0001734728
000; 328 2016 0001032860 000 deducendo la mancata notifica degli atti presupposti ed in ogni caso nel merito la prescrizione ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 anche successiva alla notifica degli avvisi di addebito;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano come in atti;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'arte 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori;
1 Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820140006267986000 e n. 32820150001734728000 atteso che gli stessi sono stati oggetto di annullamento automatico ex L 197/2022;
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n° 32820160001032860000, l deduce di averlo CP_1 notificato a mezzo pec in data 13/05/2016 ma esibisce documentazione allo scopo inidonea che non consente alcun riscontro di quanto dedotto (cfr prod ) CP_1
Considerato che le somme richieste con l'avviso di addebito sono relative ad “omissioni della 1ª
e 2ª Rata fissa IVS 2015, con scadenze rispettivamente il 16/05/2015 e 16/08/2015” e che l'intimazione di pagamento è stata ricevuta in data 21.2.2022 l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti anche tenendo conto delle sospensioni ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 anche perché non risultano solleciti di pagamento da parte di in relazione al suddetto credito antecedenti alla data di notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Le spese sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico dell -tenendo conto della CP_1 mancata dimostrazione della notifica dell'atto presupposto- mentre possono essere compensate tra le altre parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2182/22:
Accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820140006267986000 e n. 32820150001734728000
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento all'avviso di addebito n 32820160001032860000 per intervenuta prescrizione del credito presupposto
Condanna L alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in CP_1 euro 1312,00 oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione
Compensa le spese di lite tra le altre parti
Santa Maria Capua Vetere 16/09/2025 IL GIUDICE d. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Stabilito Friello Luigi che agisce di intesa con l'Avv. Parte_1
Roberto Santoro
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp e dif dall'avv Controparte_2
Vincenzo Orefice
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento N° 028 2019 90083303 75 (all.to 2) emessa dall ricevuta in data 21/02/2022, con la quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.120,51 comprensiva di interessi e sanzioni, relativa agli avvisi di pagamento n 328 2014 0006267986 000; 328 2015 0001734728
000; 328 2016 0001032860 000 deducendo la mancata notifica degli atti presupposti ed in ogni caso nel merito la prescrizione ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 anche successiva alla notifica degli avvisi di addebito;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano come in atti;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'arte 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori;
1 Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820140006267986000 e n. 32820150001734728000 atteso che gli stessi sono stati oggetto di annullamento automatico ex L 197/2022;
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n° 32820160001032860000, l deduce di averlo CP_1 notificato a mezzo pec in data 13/05/2016 ma esibisce documentazione allo scopo inidonea che non consente alcun riscontro di quanto dedotto (cfr prod ) CP_1
Considerato che le somme richieste con l'avviso di addebito sono relative ad “omissioni della 1ª
e 2ª Rata fissa IVS 2015, con scadenze rispettivamente il 16/05/2015 e 16/08/2015” e che l'intimazione di pagamento è stata ricevuta in data 21.2.2022 l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti anche tenendo conto delle sospensioni ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 anche perché non risultano solleciti di pagamento da parte di in relazione al suddetto credito antecedenti alla data di notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Le spese sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico dell -tenendo conto della CP_1 mancata dimostrazione della notifica dell'atto presupposto- mentre possono essere compensate tra le altre parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2182/22:
Accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820140006267986000 e n. 32820150001734728000
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento all'avviso di addebito n 32820160001032860000 per intervenuta prescrizione del credito presupposto
Condanna L alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in CP_1 euro 1312,00 oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione
Compensa le spese di lite tra le altre parti
Santa Maria Capua Vetere 16/09/2025 IL GIUDICE d. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
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