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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/11/2024, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1224/2022, avverso la sentenza n.
1895/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 7.7.2022 nel giudizio recante RG n.
9742/2014, notificata il 7.7.2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Vincitorio, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marco in Lamis alla via Maria SS di Stignano n. 1
Appellante
e
, Controparte_1
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F./ P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mondelli Michele, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giovanni Rotondo (FG) alla Via Nazario Sauro n. 12
pagina 1 di 15 Appellata
OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 12/12/2014 il sig. adìva il Tribunale di Foggia per sentire Pt_1
accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria della Controparte_1
per la perdita del visus in OD e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in suo
[...]
favore del danno non patrimoniale e patrimoniale, nonché del danno da invalidità lavorativa specifica e generica, quantificati nella somma di € 510.914,34, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con il favore della distrazione.
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 17/2/2009 veniva ricoverato presso il reparto Oculistica dell' Controparte_4
di San Giovanni Rotondo per “OD distacco di retina” e, in data 19/2/2009,
[...]
veniva sottoposto ad intervento di “cerchiaggio e indentazione”. All'ingresso il visus risultava
6/10 corretto a destra e 5/10 corretto a sinistra;
a destra, inoltre, la papilla veniva descritta all'esame obiettivo in ingresso: “rosea a margini netti, albero vascolare nella norma…”, unitamente al reperto di distacco retinico escludendo, pertanto, ulteriori patologie in atto. In pendenza del predetto ricovero, si realizzava un aumento del tono endoculare che, in data
22/2/2009 e 25/2/2009 (giorno della dimissione) era quantificato in 19mmhg (mentre il valore normale di riferimento è 14mmhg).
Nonostante la presenza di tali indicazioni oggettive, che avrebbero dovuto allarmare i medici della divisione di oculistica, veniva dimesso senza una opportuna terapia antiglaucomatosa;
--a distanza di pochi mesi dall'intervento, in data 4/5/2009 veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto dell di San Giovanni Controparte_4
Rotondo per “OD distacco di retina recidivato” e, in data 5/5/2009, veniva sottoposto ad intervento di “vitrectomia via pars plana, endolaser, uso PFCL, iniezione di olio di silicone”.
pagina 2 di 15 Nel corso del secondo ricovero, l'esame del fondo oculare a destra evidenziava la modificazione della papilla ottica, descritta come “pallida e scavata”. Si era realizzata, in altri termini, una progressione di danno a carico della papilla ottica. Anche in tale occasione, tuttavia, non veniva praticata alcuna terapia antiglaucoma sull'ipertono, sia durante il ricovero, che dopo le dimissioni del 10/5/2009;
- in data 9/6/2009, veniva poi ricoverato una terza volta presso il reparto Oculistica dell' di San Giovanni Rotondo per “OD distacco di Controparte_4
retina recidivata” e, in data 16/6/2009, veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico in anestesia totale, in quanto l'esame del fondo oculare a destra evidenziava “piccola bolla gas in camera vitrea, permane fistola di distacco di retina nel settore inferiore, macula edematosa”. La mancata individuazione della progressiva sofferenza a carico della pupilla ottica, pertanto, non adeguatamente diagnosticata, e la relativa mancata adozione di terapia medica finalizzata a ridurre la condizione di ipertonia, causavano l'attuale condizione di cecità in
OD, da ricondurre ad atrofia ottica;
-infine in data 26/7/2009, in seguito ad una nuova recidiva di distacco retinico in OD, veniva ricoverato una quarta volta presso la Controparte_5
di Milano, dove veniva eseguito un intervento di laserctomia con
[...]
allegata terapia medica che, per quanto efficace nella impostazione, non risultava efficiente nel caso di specie, a causa della condizione di ipertonia fin lì presente e mai trattata dagli specialisti dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo.
Il comportamento negligente e imprudente degli specialisti oculisti dell'ospedale convenuto causava, pertanto, la perdita del visus in OD per cui chiedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 22%, integralmente riconducibile alla mancata diagnosi e al relativo mancato trattamento terapeutico di una condizione glaucomatosa in atto, come da relazione medicolegale a firma del dott. Persona_1
Chiedeva inoltre il riconoscimento del danno morale ed esistenziale poiché la perdita della vista, in così giovane età, gli aveva inevitabilmente cagionato una condizione di disagio psichico e relazionale permanente e compromesso la sua vita di relazione, sociale e ludica.
Rappresentava di essere afflitto da sintomi di depressione, labilità emotiva, sbalzi d'umore e ansia, accompagnati da un livello di autostima ridotto di cui chiedeva accertamento in sede giudiziale. pagina 3 di 15 Infine lamentava il danno da lucro cessante, atteso che, a causa del predetto evento lesivo, non poteva più lavorare mentre in precedenza svolgeva regolarmente l'attività di cameriere, come da documentazione in atti.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2015 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando in toto l'avversa Controparte_6 domanda poiché destituita di fondamento e concludeva per il rigetto della domanda ,con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
La convenuta eccepiva, in particolare, la mancata prova del nesso causale del CP_1
danno lamentato con l'azione o l'omissione dei sanitari e, al contempo, valorizzava la documentazione depositata agli atti dallo stesso attore (risalente al 31.01.2000) in cui si attestava la esecuzione dei primi interventi chirurgici in soggetto affetto da esiti di distacco retinico bilateralmente complicato in OD da atrofia ottica e in OS da neuropatia ottica cronica, quali gravi patologie degenerative croniche.
Inoltre, eccepiva la risalente esecuzione di ulteriori interventi in Milano presso
[...]
e a Roma presso il nonché presso il Presidio Ospedaliero CP_7 CP_5 [...]
sempre per la medesima patologia, così da mancare del tutto la prova della CP_8
derivazione causale con l'intervento eseguito presso l'Ospedale convenuto che, invece, si riteneva fosse stato diligentemente eseguito.
Infine eccepiva che dall'esame della cartella clinica poteva evincersi in maniera incontestabile che questi risultasse affetto da esiti di distacco retinico bilateralmente, complicato in OD da atrofia e in OS da neuropatia ottica cronica, e che tali lesioni fossero da attribuire alla sua progressiva fisiopatologia della elevata miopia, che aveva determinato indiscutibilmente una condizione di distacco retinico recidivante bilateralmente, trattata mediante plurimi interventi chirurgici (presso il nosocomio convenuto e gli altri sopra indicati).
Eccepiva infine che dalla relazione del medico legale di parte attrice (cfr perizia dr. Per_1
allegato n. 15) in anamnesi si faceva risalire detta patologia quanto meno al 31.01.2000,
[...] data in cui l'attore era stato sottoposto al primo intervento “lasik” (ovvero foto ablazione con laser ed eccimeri) presso altro Ospedale.
pagina 4 di 15 Parte convenuta, pertanto, concludeva ritenendo la sua totale estraneità rispetto alla patologia lamentata, da ascrivere ad una condizione patologica cronica e ingravescente dello stesso.
1.3 Istruita la causa con prove testimoniali ed espletata ctu medico legale a mezzo del dott.
, ctu successivamente convocato per rendere chiarimenti, il Tribunale di Foggia Persona_2
con sentenza n. 1895/2022 del 4/7/2022, pubblicata il 7/7/2022. così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti, a carico esclusivo dell'attore, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere quanto eventualmente versato al CTU in base al decreto di liquidazione;
3) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che qui si liquidano in euro € 14.970,90 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) Iva e CPA come per legge”.
Il Tribunale motivava che “la prospettazione attorea – sulla base della quale occorre accertare la dedotta responsabilità della convenuta, così come invocata, – è risultata infondata e sconfessata dalla risposta ai quesiti resa dal CTU. Il CTU ha infatti escluso che i danni lamentati dall'attore fossero riconducibili alle omissioni contestate, risultate insussistenti. Le precisazioni rese dal CTU fugano
l'an della responsabilità della convenuta, così come invocata da parte attrice. Con maggiore impegno esplicativo va sottolineato come parte attrice abbia invocato in giudizio la convenuta addebitandole un'omessa diagnosi ed un mancato intervento terapeutico che avrebbero appunto determinato la cecità descritta in atti. Tuttavia, nulla di tutto questo è stato confortato dall'elaborato peritale depositato in atti.
Occorre precisare come, nonostante ciò, le osservazioni rese da ambo le parti alla CTU in questione vertano su di un profilo inconferente rispetto al thema decidendum et probandum delineato dall'attore così come sopra individuato. Il CTU, infatti, nel precisare come gli interventi e le prestazioni eseguite siano state poste in essere nel totale rispetto delle linee guida, si spinge oltre, precisando come
l'intervento eseguito a regola d'arte ed a fronte di corretta diagnosi, sarebbe potuto consistere in altro, maggiormente idoneo al recupero post-operatorio a fronte delle complicanze ordinarie riscontrate dal paziente, odierno attore. A fronte di questa precisazione spontanea del CTU ed inconferente rispetto alle allegazioni di parte attrice oltreché non oggetto di specifico quesito, le parti si sono soffermate sull'individuazione percentuale del danno che l'ausiliario ha quindi attribuito ai sanitari per la predetta ragione.
pagina 5 di 15 Orbene, siccome nessuna delle omissioni dedotte dall'attore risultano aver avuto riscontro dall'esito della CTU ed a fronte della precisazione resa sua sponte dall'ausiliario, sebbene non espressamente richiesta nei quesiti, parte attrice si è limitata ad osservare l'erroneità della percentuale di danno individuata dallo stesso CTU come pari al 5%, senza considerare che la predetta commisurazione conseguiva ad una valutazione medica di potenziale inadempimento diversa oltreché non allegata da parte attrice nel presente giudizio e, quindi, non oggetto del thema decidendum et probandum dello stesso.
Continua il Giudice rilevando che il passaggio motivazionale dirimente ai fini della presente decisione non è tanto da rinvenire nella quantificazione percentuale resa dal CTU ed oggetto di osservazioni, ma nell'accertata infondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea. Tanto ancora una volta si evince laddove il CTU precisa che “il glaucoma secondario è stato trattato con competenza e può aver contribuito in minima parte e non principalmente a causare la neuropatia ottica atrofica”. Tra l'altro, nell'ordinaria complicanza venutasi a creare nel caso di specie, l'intervento prescelto dai sanitari viene dal CTU identificato quale possibile ragione di mancato recupero della vista nella sola misura del 5%. Tuttavia, come premesso, tale considerazione spontaneamente rilevata dal
CTU non è oggetto del presente giudizio di colpa medica e resta irrilevante ai fini della decisione non essendo stato questo il profilo di inadempimento contestato dall'attore.
Nel caso si specie alla luce di quanto esposto, le allegazioni di parte attrice – omessa diagnosi e relativo omesso trattamento – non hanno avuto alcun riscontro, ma anzi si è accertata una condotta improntata
a diligenza cosi come posta in essere dalla convenuta oltreché riscontro in ordine alla terapia specifica, risultata essere stata posta in essere e solo asseritamente omessa. Il rilievo poi evidenziato dal CTU in ordine all'intervento più idoneo a determinare un miglior recupero dell'insorta complicanza resta irrilevante ai fini del decidere in quanto non oggetto delle contestazioni mosse in citazione.”
Il Tribunale riferiva, infatti, che, in materia di responsabilità sanitaria, essendo insufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista, il paziente ha l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta contestata al medico, in quanto violativa delle regole di diligenza, ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Aggiungeva che spetta alla controparte, ove il paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, dimostrare di avere agito con la pagina 6 di 15 diligenza richiesta o che il suo inadempimento non è dipeso da una causa a lui imputabile
(Cassazione civile , sez. VI , 26/11/2020 , n. 26907).
Per il Tribunale, dunque, nel caso di specie le allegazioni di parte attrice circa l'omessa diagnosi e il relativo omesso trattamento non trovavano alcun riscontro, dovendosi invece ritenere accertata nel corso del giudizio una condotta dei sanitari improntata a diligenza.
2.1 Con atto di citazione notificato il 6.9.2022 il Sig. propone appello Parte_1
avverso la predetta sentenza per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistenti e documentati i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge, provvedimento indispensabile per la concreta tutela dell'odierno attore e finalizzato ad evitare un danno grave ed irreparabile;
nel merito: - in via principale accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111, comma 6,
Costituzione e art. 116 c.p.c. (vizi di motivazione);
- esaminare nel merito la domanda di prime cure (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021) ed accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento de quo;
- per l'effetto condannarla, come da richiesta in primo grado, al pagamento in favore del sig. di tutti i danni, ivi compresi quelli fisici, morali e patrimoniali, nonché quelli futuri Parte_1 da invalidità lavorativa specifica-generica e quelli derivanti dalla condizione di disagio relazionale spiegata, subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 510.914,34, o nella maggiore o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre a quella non quantificabile in questa sede, così determinata:
DANNO E PERSONALIZZAZIONE AL 37%; i.p. del 22% = € 115.812,00; spese mediche documentate = € 976,00; danno patrimoniale da mancato apporto economico= € 327.600,00; invalidità lavorativa specifica = € 56.526,34; totale = € 510.914,34; alla quale, però, deve aggiungersi il danno alla vita sociale e di relazione, quello morale ed esistenziale, da liquidarsi secondo libero apprezzamento della Corte, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria, per la causale di cui all'epigrafe.
- in via gradata alla domanda di nullità; - presupposta ogni dichiarazione del caso, riformare la sentenza impugnata, accogliendo il presente appello, per i dedotti motivi di fatto e di diritto rassegnati,
e, per l'effetto, accogliere le domande tutte proposte dal sig. con la citazione di Parte_1 prime cure;
pagina 7 di 15 - con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
in ogni caso:
- condannare la convenuta alla rifusione in favore della Curatela delle spese e del compenso del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario;
- nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio, per le motivazioni esposte al punto n. 8;
- In via istruttoria: laddove ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della CTU.”
2.2 Con il primo motivo di appello si prospetta la nullità della sentenza per motivazione illogica, incongruente, apparente, contraddittoria ed incomprensibile in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. .
In particolare, parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure: in primo luogo abbia travisato il contenuto di indagine del quesito 4) e la risposta allo stesso;
in secondo luogo non abbia evidenziato affatto il portato dei quesiti 1) e 2) e le risposte agli stessi;
in terzo luogo abbia riportato parzialmente il responso del CTU, escludendo i profili di responsabilità evidenziati dal perito in sede di risposte dei quesiti.
Con il secondo motivo lamenta l'ingiustizia della sentenza di primo grado, poiché resa in violazione degli artt. 99 e 112 cpc, per avere il giudice di prime cure travisato il contenuto della domanda attorea, vertente sull'accertamento e declaratoria della responsabilità della struttura ospedaliera in riferimento a ogni azione e/o omissione della stessa.
In particolare, parte appellante contesta la decisione del Tribunale laddove ha rigettato la domanda sul presupposto che l'inadempimento dei sanitari dell'ospedale appellato sia consistito nell'erronea scelta dell'intervento. In realtà si chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' appellato per la verificazione della cecità dell'occhio CP_4
destro dovuta, principalmente, alla mancata diagnosi e al relativo mancato trattamento terapeutico di una condizione glaucomatosa in atto e, solo, in seconda analisi, all'erronea scelta dell'intervento.
Con il terzo motivo di appello eccepisce l'ingiustizia della sentenza di primo grado per errata interpretazione dell'art. 194 cpc laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere, in quanto non oggetto delle contestazioni mosse in citazione, le conclusioni del
CTU in ordine all'intervento più idoneo a determinare un miglior recupero dell'insorta complicanza. pagina 8 di 15 In questo senso, per parte appellante, il CTU ha potere di rilevazione in relazione ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, pur non avendo formato oggetto di deduzione ex parte, si trovano alla cognizione incidentale dello stesso nel corso dell'espletamento del suo mandato. Detto potere può essere oggetto di una condivisione tra la parte ed il giudice, atteso che il generale potere che compete a questo di rilevare le eccezioni in senso lato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa.
Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove, disconoscendo la responsabilità medica, ha anche disconosciuto la liquidazione del danno biologico al 22%, così come richiesta in prime cure.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame il Sig. lamenta l'ingiustizia della sentenza di Pt_1
primo grado laddove è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite, ivi incluse le spese di CTU, non già prevedendo, quantomeno, la compensazione delle spese di lite.
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022 si è costituita la
, chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria, e il Controparte_1 rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La parte appellata, in particolar modo, con riferimento al primo motivo di appello, contestava gli assunti di parte appellante ricordando che la CTU non possa in alcun caso tramutarsi in uno strumento esplorativo, volto a ricercare eventuali profili di inadempimento, peraltro, neanche astrattamente dedotti dalla parte attrice.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la eccepiva alla contestazione di CP_1 violazione dell'art. 112 cpc la facoltà per il Giudice di pronunciarsi, di fatto, su qualsiasi domanda, alla sola condizione che possa dirsi “collegata” alle parti in causa, ovvero, astrattamente e/o potenzialmente collegata, con la domanda proposta in giudizio e con il corrispettivo thema decidendum.
Con riferimento al terzo motivo di appello, inoltre, parte appellata riteneva che costituisse fatto principale la censura specifica sull'alternativa relativa ad un approccio chirurgico e che fosse onere della parte attrice allegarla in giudizio a sostegno della propria domanda. Nel
pagina 9 di 15 caso di specie, invece, sottolineava parte appellata, il difensore del si era Pt_1
semplicemente limitata a denunciare una mera omissione terapeutica.
In ordine al quarto motivo di appello circa la quantificazione del quantum debeatur, parte appellante eccepiva l'estrema genericità del motivo di gravame e la formulazione di domanda nuova in ordine al riconoscimento della perdita di chances di guarigione rispetto alla possibilità di recupero visivo nella misura del 5%. La struttura sanitaria, pertanto, in ordine all'an debeatur, eccepiva il corretto operato dei sanitari ed attribuiva le lesioni dell'appellante alla progressione fisiopatologica della elevata miopia di lo stesso appellante è portatore.
In ordine alle spese, infine, rilevava la corretta statuizione in sentenza in ordine alla condanna alle spese, stante la soccombenza dell'attore.
2.3 Con ordinanza del 6.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, invitando le parti alla conciliazione.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.3.2024, il Collegio riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite precisavano le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accoglimento, condividendo la Corte quanto ritenuto dalla difesa di parte appellata nella comparsa di costituzione.
Preliminarmente occorre osservare che nonostante la molteplicità dei motivi di gravame, non siamo al cospetto di plurime questioni, ognuna oggetto di un singolo motivo, bensì al cospetto di una unica e sola questione, riproposta ripetutamente attraverso i predetti motivi
(i primi quattro motivi), questione che, asseritamente non valutata adeguatamente dal giudice di prime cure, secondo l'appellante, comporta la nullità della sentenza ( primo motivo), conduce ad una errata interpretazione dell'art.99 e 112 cpc ( secondo motivo), causa una errata interpretazione dell'art.194 cpc ( terzo motivo) e comporta una errata determinazione del danno ( quarto motivo).
pagina 10 di 15 Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr tra le altre: Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 18102/2020; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 10050/2022) in tema di responsabilità medica , il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Tanto premesso l'inadempimento dedotto con la domanda attorea si fonda sulla “mancata individuazione della progressiva sofferenza a carico della papilla ottica non adeguatamente diagnosticata e la relativa mancata adozione di terapia medica finalizzata a ridurre la condizione di ipertonia” inadempimento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato l'attuale condizione di cecità in occhio destro.
Sulla base di quanto dedotto in termini di inadempimento dall'attore, il CTU ha ritenuto, al contrario, (e sul punto – si badi bene -non vi sono contestazioni né motivi di gravame) che
“non si ravvedono patologie non diagnosticate da parte di alcun sanitario…. non si ravvede una patologia glaucomatosa importante ai fini della perdita visiva attuale in quanto i valori pressori oculari non sono mai stati molto alti nella storia clinica del paziente specie prima degli interventi chirurgici;
quando sono aumentati dopo gli interventi è stata prescritta idonea terapia;
si tratta quindi di glaucoma si secondario all'utilizzo di sostanze tamponante autorizzate”. Il CTU accerta che “la evoluzione sfavorevole osservata nel sig. poteva certamente ed in modo preponderante essere Pt_1 legata alla retinopatia proliferante, patologia dalla quale esso risultava suo malgrado Pt_1 gravemente attinto, tanto che tale situazione condusse alla cecità dell'occhio destro, mai oggetto di alcun intervento”. Specifica infine che “la menomazione fisica di cui il soffre dalla nascita è Pt_1 la miopia elevata che se molto grave arriva ad essere degenerativa, cioè comporta una riduzione visiva certa e spontanea e negli anni progressiva arrivando alla cecità per riduzione di spessore della retina che va in atrofia o per distacchi di retina recidivanti, come in questo caso “ .
Tanto chiarito – e qui veniamo alla questione posta dall'appellante con il gravame – il CTU, al termine della consulenza così si esprime: “INCISO Una complicanza frequente della chirurgia pagina 11 di 15 sulla retina miope elevata è la recidiva, che si può verificare pur eseguendo l'intervento con perizia e seguendo le direttive chirurgiche secondo scienza e coscienza a causa di fattori anche estranei al gesto chirurgico, come la miopia eccessivamente elevata, o ad esempio gli sforzi fisici eseguiti durante la convalescenza . Altra complicanza dopo l'intervento di distacco di retina è la Proliferazione - Vitreo-
Retinica ,che può essere presente in vari stadi di gravità anche prima dell'intervento chirurgico. Questa
è una patologia che costringe ad un secondo intervento ab interno di vitrectomia, per interrompere le trazioni vitreali, che tirano e sollevano la retina. In questo caso sarebbe stato preferibile, per la presenza già di PVR, probabilmente legata all'esecuzione di laser retinico pregresso, eseguire direttamente la tecnica chirurgica di vitrectomia come prima scelta di intervento. La scelta chirurgica di eseguire l'intervento dall'esterno ha accentuato il rischio di complicanze (PVR) che hanno comportato una riduzione delle possibilità di riuscita futura di riattaccamento retinico. La chirurgia per distacco retinico eseguita dall'esterno è stata sufficiente invece in
OS perché il distacco non era complicato da proliferazione vitreo-retinica, come al contrario in OD. Concludendo, non è stata la patologia glaucomatosa cronica non riconosciuta dai
a comportare la cecità del Cugino, bensì la miopia elevata ed i ripetuti Controparte_9
interventi per distacco di retina. Il glaucoma secondario, legato alle tecniche chirurgiche eseguite, è stato trattato con competenza e può aver contribuito in minima parte, e non principalmente, a causare la neuropatia ottica atrofica. In realtà, non risulta adeguata la tecnica adottata atteso che, già all'epoca in cui si realizzò il trattamento chirurgico in questione, la prassi chirurgica prevedeva l'adozione della tecnica descritta, ovvero come già precisato, la mancata esecuzione diretta, in prima chirurgia di vitrectomia in OD può aver ridotto le possibilità di un recupero funzionale futuro, per cui si riconosce il 5% di danno biologico”
Su tale “INCISO” lo stesso CTU, in relazione alle deduzioni avanzate dai CTP, chiarisce che “se la evoluzione sfavorevole osservata nel sig. può certamente ed in modo preponderante essere legata alla retinopatia proliferante, Pt_1 per converso, e per quanto esposto, tale complicanza è stata di fatto accentuata, pur se in misura minima, dalla scelta chirurgica adottata. Ecco allora che il valore da noi indicato risulta inquadrabile quale “perdita di chance” nel mancato recupero visivo, quantificabile nella misura di un danno biologico del 5%. Non risulta invece condivisibile quanto osservato dal dott. (quest'ultimo è il CTP dell'appellante) atteso che il valore del Persona_1
22%, quale epifenomeno di un maggior danno, non può essere operata nel caso in specie alla luce delle ben note complicanze che, per quanto in precedenza motivato, risultano di fatto in gran parte indipendenti dall'operato dei sanitari”.
pagina 12 di 15 La detta percentuale del 5% indicata dal CTU, attiene dunque alla misura della perdita di chances sul diverso approccio chirurgico e siffatta perdita di chances non è stata affatto formulata – quale domaxnda specifica- dall'attore
Pertanto, diversamente opinando dall'appellante il quale ritiene che tale forma di inadempimento possa essere ricompresa nella espressione “ mancata terapia medica” usata con la citazione, si ricorda che la perdita di chances è domanda ontologicamente differente rispetto quella risarcitoria proposta. Afferma la Cassazione ( cfr da ultimo Cass.n.25886/2022
) che in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello).
A tanto, si aggiunga che, sempre secondo la Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio ( cfr. Cass. ord. n.2261/2022) . E nel caso di specie lo stesso CTU sul punto non afferma con certezza che la perdita di chance ci sia stata, ma la rappresenta come semplice ipotesi ( “puo' “).
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante impugna il capo condannatorio delle spese di giudizio.
L'appellante osserva che “in estrema ratio, pur nell'ingiustizia della sentenza, detto
Giudice avrebbe potuto compensare le spese di lite, sul presupposto che l'errore circa la pagina 13 di 15 tecnica adottata nell'intervento (accertato dal CTU) (h) a causato la cecità del Cugino, condannandolo ad una vita di ombre” senza tuttavia nulla dedurre sul punto.
In tal modo, la censura appare chiaramente inammissibile, anche per quanto innanzi esposto sul punto della perdita di chance.
La statuizione sulle spese, invece, è corretta, seguendo la regola della soccombenza in relazione alla domanda formulata e non essendovi “regole” che la disciplinano diversamente in relazione alle condizioni personali della parte “soccombente”.
4. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della , spese che Controparte_1
vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (valori minimi - causa valore indeterminabile – complessità bassa)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti della Parte_1
Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1895/2022, pubblicata il 7.07.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2.condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
, Controparte_10
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. pagina 14 di 15 3. ai sensi.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 6.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1224/2022, avverso la sentenza n.
1895/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 7.7.2022 nel giudizio recante RG n.
9742/2014, notificata il 7.7.2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Vincitorio, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marco in Lamis alla via Maria SS di Stignano n. 1
Appellante
e
, Controparte_1
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F./ P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mondelli Michele, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giovanni Rotondo (FG) alla Via Nazario Sauro n. 12
pagina 1 di 15 Appellata
OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 12/12/2014 il sig. adìva il Tribunale di Foggia per sentire Pt_1
accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria della Controparte_1
per la perdita del visus in OD e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in suo
[...]
favore del danno non patrimoniale e patrimoniale, nonché del danno da invalidità lavorativa specifica e generica, quantificati nella somma di € 510.914,34, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con il favore della distrazione.
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 17/2/2009 veniva ricoverato presso il reparto Oculistica dell' Controparte_4
di San Giovanni Rotondo per “OD distacco di retina” e, in data 19/2/2009,
[...]
veniva sottoposto ad intervento di “cerchiaggio e indentazione”. All'ingresso il visus risultava
6/10 corretto a destra e 5/10 corretto a sinistra;
a destra, inoltre, la papilla veniva descritta all'esame obiettivo in ingresso: “rosea a margini netti, albero vascolare nella norma…”, unitamente al reperto di distacco retinico escludendo, pertanto, ulteriori patologie in atto. In pendenza del predetto ricovero, si realizzava un aumento del tono endoculare che, in data
22/2/2009 e 25/2/2009 (giorno della dimissione) era quantificato in 19mmhg (mentre il valore normale di riferimento è 14mmhg).
Nonostante la presenza di tali indicazioni oggettive, che avrebbero dovuto allarmare i medici della divisione di oculistica, veniva dimesso senza una opportuna terapia antiglaucomatosa;
--a distanza di pochi mesi dall'intervento, in data 4/5/2009 veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto dell di San Giovanni Controparte_4
Rotondo per “OD distacco di retina recidivato” e, in data 5/5/2009, veniva sottoposto ad intervento di “vitrectomia via pars plana, endolaser, uso PFCL, iniezione di olio di silicone”.
pagina 2 di 15 Nel corso del secondo ricovero, l'esame del fondo oculare a destra evidenziava la modificazione della papilla ottica, descritta come “pallida e scavata”. Si era realizzata, in altri termini, una progressione di danno a carico della papilla ottica. Anche in tale occasione, tuttavia, non veniva praticata alcuna terapia antiglaucoma sull'ipertono, sia durante il ricovero, che dopo le dimissioni del 10/5/2009;
- in data 9/6/2009, veniva poi ricoverato una terza volta presso il reparto Oculistica dell' di San Giovanni Rotondo per “OD distacco di Controparte_4
retina recidivata” e, in data 16/6/2009, veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico in anestesia totale, in quanto l'esame del fondo oculare a destra evidenziava “piccola bolla gas in camera vitrea, permane fistola di distacco di retina nel settore inferiore, macula edematosa”. La mancata individuazione della progressiva sofferenza a carico della pupilla ottica, pertanto, non adeguatamente diagnosticata, e la relativa mancata adozione di terapia medica finalizzata a ridurre la condizione di ipertonia, causavano l'attuale condizione di cecità in
OD, da ricondurre ad atrofia ottica;
-infine in data 26/7/2009, in seguito ad una nuova recidiva di distacco retinico in OD, veniva ricoverato una quarta volta presso la Controparte_5
di Milano, dove veniva eseguito un intervento di laserctomia con
[...]
allegata terapia medica che, per quanto efficace nella impostazione, non risultava efficiente nel caso di specie, a causa della condizione di ipertonia fin lì presente e mai trattata dagli specialisti dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo.
Il comportamento negligente e imprudente degli specialisti oculisti dell'ospedale convenuto causava, pertanto, la perdita del visus in OD per cui chiedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 22%, integralmente riconducibile alla mancata diagnosi e al relativo mancato trattamento terapeutico di una condizione glaucomatosa in atto, come da relazione medicolegale a firma del dott. Persona_1
Chiedeva inoltre il riconoscimento del danno morale ed esistenziale poiché la perdita della vista, in così giovane età, gli aveva inevitabilmente cagionato una condizione di disagio psichico e relazionale permanente e compromesso la sua vita di relazione, sociale e ludica.
Rappresentava di essere afflitto da sintomi di depressione, labilità emotiva, sbalzi d'umore e ansia, accompagnati da un livello di autostima ridotto di cui chiedeva accertamento in sede giudiziale. pagina 3 di 15 Infine lamentava il danno da lucro cessante, atteso che, a causa del predetto evento lesivo, non poteva più lavorare mentre in precedenza svolgeva regolarmente l'attività di cameriere, come da documentazione in atti.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2015 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando in toto l'avversa Controparte_6 domanda poiché destituita di fondamento e concludeva per il rigetto della domanda ,con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
La convenuta eccepiva, in particolare, la mancata prova del nesso causale del CP_1
danno lamentato con l'azione o l'omissione dei sanitari e, al contempo, valorizzava la documentazione depositata agli atti dallo stesso attore (risalente al 31.01.2000) in cui si attestava la esecuzione dei primi interventi chirurgici in soggetto affetto da esiti di distacco retinico bilateralmente complicato in OD da atrofia ottica e in OS da neuropatia ottica cronica, quali gravi patologie degenerative croniche.
Inoltre, eccepiva la risalente esecuzione di ulteriori interventi in Milano presso
[...]
e a Roma presso il nonché presso il Presidio Ospedaliero CP_7 CP_5 [...]
sempre per la medesima patologia, così da mancare del tutto la prova della CP_8
derivazione causale con l'intervento eseguito presso l'Ospedale convenuto che, invece, si riteneva fosse stato diligentemente eseguito.
Infine eccepiva che dall'esame della cartella clinica poteva evincersi in maniera incontestabile che questi risultasse affetto da esiti di distacco retinico bilateralmente, complicato in OD da atrofia e in OS da neuropatia ottica cronica, e che tali lesioni fossero da attribuire alla sua progressiva fisiopatologia della elevata miopia, che aveva determinato indiscutibilmente una condizione di distacco retinico recidivante bilateralmente, trattata mediante plurimi interventi chirurgici (presso il nosocomio convenuto e gli altri sopra indicati).
Eccepiva infine che dalla relazione del medico legale di parte attrice (cfr perizia dr. Per_1
allegato n. 15) in anamnesi si faceva risalire detta patologia quanto meno al 31.01.2000,
[...] data in cui l'attore era stato sottoposto al primo intervento “lasik” (ovvero foto ablazione con laser ed eccimeri) presso altro Ospedale.
pagina 4 di 15 Parte convenuta, pertanto, concludeva ritenendo la sua totale estraneità rispetto alla patologia lamentata, da ascrivere ad una condizione patologica cronica e ingravescente dello stesso.
1.3 Istruita la causa con prove testimoniali ed espletata ctu medico legale a mezzo del dott.
, ctu successivamente convocato per rendere chiarimenti, il Tribunale di Foggia Persona_2
con sentenza n. 1895/2022 del 4/7/2022, pubblicata il 7/7/2022. così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti, a carico esclusivo dell'attore, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere quanto eventualmente versato al CTU in base al decreto di liquidazione;
3) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che qui si liquidano in euro € 14.970,90 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) Iva e CPA come per legge”.
Il Tribunale motivava che “la prospettazione attorea – sulla base della quale occorre accertare la dedotta responsabilità della convenuta, così come invocata, – è risultata infondata e sconfessata dalla risposta ai quesiti resa dal CTU. Il CTU ha infatti escluso che i danni lamentati dall'attore fossero riconducibili alle omissioni contestate, risultate insussistenti. Le precisazioni rese dal CTU fugano
l'an della responsabilità della convenuta, così come invocata da parte attrice. Con maggiore impegno esplicativo va sottolineato come parte attrice abbia invocato in giudizio la convenuta addebitandole un'omessa diagnosi ed un mancato intervento terapeutico che avrebbero appunto determinato la cecità descritta in atti. Tuttavia, nulla di tutto questo è stato confortato dall'elaborato peritale depositato in atti.
Occorre precisare come, nonostante ciò, le osservazioni rese da ambo le parti alla CTU in questione vertano su di un profilo inconferente rispetto al thema decidendum et probandum delineato dall'attore così come sopra individuato. Il CTU, infatti, nel precisare come gli interventi e le prestazioni eseguite siano state poste in essere nel totale rispetto delle linee guida, si spinge oltre, precisando come
l'intervento eseguito a regola d'arte ed a fronte di corretta diagnosi, sarebbe potuto consistere in altro, maggiormente idoneo al recupero post-operatorio a fronte delle complicanze ordinarie riscontrate dal paziente, odierno attore. A fronte di questa precisazione spontanea del CTU ed inconferente rispetto alle allegazioni di parte attrice oltreché non oggetto di specifico quesito, le parti si sono soffermate sull'individuazione percentuale del danno che l'ausiliario ha quindi attribuito ai sanitari per la predetta ragione.
pagina 5 di 15 Orbene, siccome nessuna delle omissioni dedotte dall'attore risultano aver avuto riscontro dall'esito della CTU ed a fronte della precisazione resa sua sponte dall'ausiliario, sebbene non espressamente richiesta nei quesiti, parte attrice si è limitata ad osservare l'erroneità della percentuale di danno individuata dallo stesso CTU come pari al 5%, senza considerare che la predetta commisurazione conseguiva ad una valutazione medica di potenziale inadempimento diversa oltreché non allegata da parte attrice nel presente giudizio e, quindi, non oggetto del thema decidendum et probandum dello stesso.
Continua il Giudice rilevando che il passaggio motivazionale dirimente ai fini della presente decisione non è tanto da rinvenire nella quantificazione percentuale resa dal CTU ed oggetto di osservazioni, ma nell'accertata infondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea. Tanto ancora una volta si evince laddove il CTU precisa che “il glaucoma secondario è stato trattato con competenza e può aver contribuito in minima parte e non principalmente a causare la neuropatia ottica atrofica”. Tra l'altro, nell'ordinaria complicanza venutasi a creare nel caso di specie, l'intervento prescelto dai sanitari viene dal CTU identificato quale possibile ragione di mancato recupero della vista nella sola misura del 5%. Tuttavia, come premesso, tale considerazione spontaneamente rilevata dal
CTU non è oggetto del presente giudizio di colpa medica e resta irrilevante ai fini della decisione non essendo stato questo il profilo di inadempimento contestato dall'attore.
Nel caso si specie alla luce di quanto esposto, le allegazioni di parte attrice – omessa diagnosi e relativo omesso trattamento – non hanno avuto alcun riscontro, ma anzi si è accertata una condotta improntata
a diligenza cosi come posta in essere dalla convenuta oltreché riscontro in ordine alla terapia specifica, risultata essere stata posta in essere e solo asseritamente omessa. Il rilievo poi evidenziato dal CTU in ordine all'intervento più idoneo a determinare un miglior recupero dell'insorta complicanza resta irrilevante ai fini del decidere in quanto non oggetto delle contestazioni mosse in citazione.”
Il Tribunale riferiva, infatti, che, in materia di responsabilità sanitaria, essendo insufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista, il paziente ha l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta contestata al medico, in quanto violativa delle regole di diligenza, ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Aggiungeva che spetta alla controparte, ove il paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, dimostrare di avere agito con la pagina 6 di 15 diligenza richiesta o che il suo inadempimento non è dipeso da una causa a lui imputabile
(Cassazione civile , sez. VI , 26/11/2020 , n. 26907).
Per il Tribunale, dunque, nel caso di specie le allegazioni di parte attrice circa l'omessa diagnosi e il relativo omesso trattamento non trovavano alcun riscontro, dovendosi invece ritenere accertata nel corso del giudizio una condotta dei sanitari improntata a diligenza.
2.1 Con atto di citazione notificato il 6.9.2022 il Sig. propone appello Parte_1
avverso la predetta sentenza per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistenti e documentati i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge, provvedimento indispensabile per la concreta tutela dell'odierno attore e finalizzato ad evitare un danno grave ed irreparabile;
nel merito: - in via principale accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111, comma 6,
Costituzione e art. 116 c.p.c. (vizi di motivazione);
- esaminare nel merito la domanda di prime cure (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021) ed accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento de quo;
- per l'effetto condannarla, come da richiesta in primo grado, al pagamento in favore del sig. di tutti i danni, ivi compresi quelli fisici, morali e patrimoniali, nonché quelli futuri Parte_1 da invalidità lavorativa specifica-generica e quelli derivanti dalla condizione di disagio relazionale spiegata, subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 510.914,34, o nella maggiore o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre a quella non quantificabile in questa sede, così determinata:
DANNO E PERSONALIZZAZIONE AL 37%; i.p. del 22% = € 115.812,00; spese mediche documentate = € 976,00; danno patrimoniale da mancato apporto economico= € 327.600,00; invalidità lavorativa specifica = € 56.526,34; totale = € 510.914,34; alla quale, però, deve aggiungersi il danno alla vita sociale e di relazione, quello morale ed esistenziale, da liquidarsi secondo libero apprezzamento della Corte, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati, maturandi, svalutazione monetaria, per la causale di cui all'epigrafe.
- in via gradata alla domanda di nullità; - presupposta ogni dichiarazione del caso, riformare la sentenza impugnata, accogliendo il presente appello, per i dedotti motivi di fatto e di diritto rassegnati,
e, per l'effetto, accogliere le domande tutte proposte dal sig. con la citazione di Parte_1 prime cure;
pagina 7 di 15 - con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
in ogni caso:
- condannare la convenuta alla rifusione in favore della Curatela delle spese e del compenso del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario;
- nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio, per le motivazioni esposte al punto n. 8;
- In via istruttoria: laddove ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della CTU.”
2.2 Con il primo motivo di appello si prospetta la nullità della sentenza per motivazione illogica, incongruente, apparente, contraddittoria ed incomprensibile in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. .
In particolare, parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure: in primo luogo abbia travisato il contenuto di indagine del quesito 4) e la risposta allo stesso;
in secondo luogo non abbia evidenziato affatto il portato dei quesiti 1) e 2) e le risposte agli stessi;
in terzo luogo abbia riportato parzialmente il responso del CTU, escludendo i profili di responsabilità evidenziati dal perito in sede di risposte dei quesiti.
Con il secondo motivo lamenta l'ingiustizia della sentenza di primo grado, poiché resa in violazione degli artt. 99 e 112 cpc, per avere il giudice di prime cure travisato il contenuto della domanda attorea, vertente sull'accertamento e declaratoria della responsabilità della struttura ospedaliera in riferimento a ogni azione e/o omissione della stessa.
In particolare, parte appellante contesta la decisione del Tribunale laddove ha rigettato la domanda sul presupposto che l'inadempimento dei sanitari dell'ospedale appellato sia consistito nell'erronea scelta dell'intervento. In realtà si chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' appellato per la verificazione della cecità dell'occhio CP_4
destro dovuta, principalmente, alla mancata diagnosi e al relativo mancato trattamento terapeutico di una condizione glaucomatosa in atto e, solo, in seconda analisi, all'erronea scelta dell'intervento.
Con il terzo motivo di appello eccepisce l'ingiustizia della sentenza di primo grado per errata interpretazione dell'art. 194 cpc laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere, in quanto non oggetto delle contestazioni mosse in citazione, le conclusioni del
CTU in ordine all'intervento più idoneo a determinare un miglior recupero dell'insorta complicanza. pagina 8 di 15 In questo senso, per parte appellante, il CTU ha potere di rilevazione in relazione ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, pur non avendo formato oggetto di deduzione ex parte, si trovano alla cognizione incidentale dello stesso nel corso dell'espletamento del suo mandato. Detto potere può essere oggetto di una condivisione tra la parte ed il giudice, atteso che il generale potere che compete a questo di rilevare le eccezioni in senso lato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa.
Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove, disconoscendo la responsabilità medica, ha anche disconosciuto la liquidazione del danno biologico al 22%, così come richiesta in prime cure.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame il Sig. lamenta l'ingiustizia della sentenza di Pt_1
primo grado laddove è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite, ivi incluse le spese di CTU, non già prevedendo, quantomeno, la compensazione delle spese di lite.
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022 si è costituita la
, chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria, e il Controparte_1 rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La parte appellata, in particolar modo, con riferimento al primo motivo di appello, contestava gli assunti di parte appellante ricordando che la CTU non possa in alcun caso tramutarsi in uno strumento esplorativo, volto a ricercare eventuali profili di inadempimento, peraltro, neanche astrattamente dedotti dalla parte attrice.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la eccepiva alla contestazione di CP_1 violazione dell'art. 112 cpc la facoltà per il Giudice di pronunciarsi, di fatto, su qualsiasi domanda, alla sola condizione che possa dirsi “collegata” alle parti in causa, ovvero, astrattamente e/o potenzialmente collegata, con la domanda proposta in giudizio e con il corrispettivo thema decidendum.
Con riferimento al terzo motivo di appello, inoltre, parte appellata riteneva che costituisse fatto principale la censura specifica sull'alternativa relativa ad un approccio chirurgico e che fosse onere della parte attrice allegarla in giudizio a sostegno della propria domanda. Nel
pagina 9 di 15 caso di specie, invece, sottolineava parte appellata, il difensore del si era Pt_1
semplicemente limitata a denunciare una mera omissione terapeutica.
In ordine al quarto motivo di appello circa la quantificazione del quantum debeatur, parte appellante eccepiva l'estrema genericità del motivo di gravame e la formulazione di domanda nuova in ordine al riconoscimento della perdita di chances di guarigione rispetto alla possibilità di recupero visivo nella misura del 5%. La struttura sanitaria, pertanto, in ordine all'an debeatur, eccepiva il corretto operato dei sanitari ed attribuiva le lesioni dell'appellante alla progressione fisiopatologica della elevata miopia di lo stesso appellante è portatore.
In ordine alle spese, infine, rilevava la corretta statuizione in sentenza in ordine alla condanna alle spese, stante la soccombenza dell'attore.
2.3 Con ordinanza del 6.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, invitando le parti alla conciliazione.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.3.2024, il Collegio riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite precisavano le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accoglimento, condividendo la Corte quanto ritenuto dalla difesa di parte appellata nella comparsa di costituzione.
Preliminarmente occorre osservare che nonostante la molteplicità dei motivi di gravame, non siamo al cospetto di plurime questioni, ognuna oggetto di un singolo motivo, bensì al cospetto di una unica e sola questione, riproposta ripetutamente attraverso i predetti motivi
(i primi quattro motivi), questione che, asseritamente non valutata adeguatamente dal giudice di prime cure, secondo l'appellante, comporta la nullità della sentenza ( primo motivo), conduce ad una errata interpretazione dell'art.99 e 112 cpc ( secondo motivo), causa una errata interpretazione dell'art.194 cpc ( terzo motivo) e comporta una errata determinazione del danno ( quarto motivo).
pagina 10 di 15 Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr tra le altre: Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 18102/2020; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 10050/2022) in tema di responsabilità medica , il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Tanto premesso l'inadempimento dedotto con la domanda attorea si fonda sulla “mancata individuazione della progressiva sofferenza a carico della papilla ottica non adeguatamente diagnosticata e la relativa mancata adozione di terapia medica finalizzata a ridurre la condizione di ipertonia” inadempimento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato l'attuale condizione di cecità in occhio destro.
Sulla base di quanto dedotto in termini di inadempimento dall'attore, il CTU ha ritenuto, al contrario, (e sul punto – si badi bene -non vi sono contestazioni né motivi di gravame) che
“non si ravvedono patologie non diagnosticate da parte di alcun sanitario…. non si ravvede una patologia glaucomatosa importante ai fini della perdita visiva attuale in quanto i valori pressori oculari non sono mai stati molto alti nella storia clinica del paziente specie prima degli interventi chirurgici;
quando sono aumentati dopo gli interventi è stata prescritta idonea terapia;
si tratta quindi di glaucoma si secondario all'utilizzo di sostanze tamponante autorizzate”. Il CTU accerta che “la evoluzione sfavorevole osservata nel sig. poteva certamente ed in modo preponderante essere Pt_1 legata alla retinopatia proliferante, patologia dalla quale esso risultava suo malgrado Pt_1 gravemente attinto, tanto che tale situazione condusse alla cecità dell'occhio destro, mai oggetto di alcun intervento”. Specifica infine che “la menomazione fisica di cui il soffre dalla nascita è Pt_1 la miopia elevata che se molto grave arriva ad essere degenerativa, cioè comporta una riduzione visiva certa e spontanea e negli anni progressiva arrivando alla cecità per riduzione di spessore della retina che va in atrofia o per distacchi di retina recidivanti, come in questo caso “ .
Tanto chiarito – e qui veniamo alla questione posta dall'appellante con il gravame – il CTU, al termine della consulenza così si esprime: “INCISO Una complicanza frequente della chirurgia pagina 11 di 15 sulla retina miope elevata è la recidiva, che si può verificare pur eseguendo l'intervento con perizia e seguendo le direttive chirurgiche secondo scienza e coscienza a causa di fattori anche estranei al gesto chirurgico, come la miopia eccessivamente elevata, o ad esempio gli sforzi fisici eseguiti durante la convalescenza . Altra complicanza dopo l'intervento di distacco di retina è la Proliferazione - Vitreo-
Retinica ,che può essere presente in vari stadi di gravità anche prima dell'intervento chirurgico. Questa
è una patologia che costringe ad un secondo intervento ab interno di vitrectomia, per interrompere le trazioni vitreali, che tirano e sollevano la retina. In questo caso sarebbe stato preferibile, per la presenza già di PVR, probabilmente legata all'esecuzione di laser retinico pregresso, eseguire direttamente la tecnica chirurgica di vitrectomia come prima scelta di intervento. La scelta chirurgica di eseguire l'intervento dall'esterno ha accentuato il rischio di complicanze (PVR) che hanno comportato una riduzione delle possibilità di riuscita futura di riattaccamento retinico. La chirurgia per distacco retinico eseguita dall'esterno è stata sufficiente invece in
OS perché il distacco non era complicato da proliferazione vitreo-retinica, come al contrario in OD. Concludendo, non è stata la patologia glaucomatosa cronica non riconosciuta dai
a comportare la cecità del Cugino, bensì la miopia elevata ed i ripetuti Controparte_9
interventi per distacco di retina. Il glaucoma secondario, legato alle tecniche chirurgiche eseguite, è stato trattato con competenza e può aver contribuito in minima parte, e non principalmente, a causare la neuropatia ottica atrofica. In realtà, non risulta adeguata la tecnica adottata atteso che, già all'epoca in cui si realizzò il trattamento chirurgico in questione, la prassi chirurgica prevedeva l'adozione della tecnica descritta, ovvero come già precisato, la mancata esecuzione diretta, in prima chirurgia di vitrectomia in OD può aver ridotto le possibilità di un recupero funzionale futuro, per cui si riconosce il 5% di danno biologico”
Su tale “INCISO” lo stesso CTU, in relazione alle deduzioni avanzate dai CTP, chiarisce che “se la evoluzione sfavorevole osservata nel sig. può certamente ed in modo preponderante essere legata alla retinopatia proliferante, Pt_1 per converso, e per quanto esposto, tale complicanza è stata di fatto accentuata, pur se in misura minima, dalla scelta chirurgica adottata. Ecco allora che il valore da noi indicato risulta inquadrabile quale “perdita di chance” nel mancato recupero visivo, quantificabile nella misura di un danno biologico del 5%. Non risulta invece condivisibile quanto osservato dal dott. (quest'ultimo è il CTP dell'appellante) atteso che il valore del Persona_1
22%, quale epifenomeno di un maggior danno, non può essere operata nel caso in specie alla luce delle ben note complicanze che, per quanto in precedenza motivato, risultano di fatto in gran parte indipendenti dall'operato dei sanitari”.
pagina 12 di 15 La detta percentuale del 5% indicata dal CTU, attiene dunque alla misura della perdita di chances sul diverso approccio chirurgico e siffatta perdita di chances non è stata affatto formulata – quale domaxnda specifica- dall'attore
Pertanto, diversamente opinando dall'appellante il quale ritiene che tale forma di inadempimento possa essere ricompresa nella espressione “ mancata terapia medica” usata con la citazione, si ricorda che la perdita di chances è domanda ontologicamente differente rispetto quella risarcitoria proposta. Afferma la Cassazione ( cfr da ultimo Cass.n.25886/2022
) che in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello).
A tanto, si aggiunga che, sempre secondo la Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio ( cfr. Cass. ord. n.2261/2022) . E nel caso di specie lo stesso CTU sul punto non afferma con certezza che la perdita di chance ci sia stata, ma la rappresenta come semplice ipotesi ( “puo' “).
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante impugna il capo condannatorio delle spese di giudizio.
L'appellante osserva che “in estrema ratio, pur nell'ingiustizia della sentenza, detto
Giudice avrebbe potuto compensare le spese di lite, sul presupposto che l'errore circa la pagina 13 di 15 tecnica adottata nell'intervento (accertato dal CTU) (h) a causato la cecità del Cugino, condannandolo ad una vita di ombre” senza tuttavia nulla dedurre sul punto.
In tal modo, la censura appare chiaramente inammissibile, anche per quanto innanzi esposto sul punto della perdita di chance.
La statuizione sulle spese, invece, è corretta, seguendo la regola della soccombenza in relazione alla domanda formulata e non essendovi “regole” che la disciplinano diversamente in relazione alle condizioni personali della parte “soccombente”.
4. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della , spese che Controparte_1
vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (valori minimi - causa valore indeterminabile – complessità bassa)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti della Parte_1
Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1895/2022, pubblicata il 7.07.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2.condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
, Controparte_10
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. pagina 14 di 15 3. ai sensi.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 6.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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