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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1558/2025 tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1954 e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.10.1957, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Via Rovereto 19 – int. 4, TO (AL) presso lo studio dall'Avv. Maurizio Torlasco (C.F.:
) del Foro di Genova pec: C.F._3 Email_1
ATTORI
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante trattazione scritta:
Per l'attore l'avv. Maurizio Torlasco. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1954 e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.10.1957, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Via Rovereto 19 – int. 4, TO (AL) presso lo studio dall'Avv. Maurizio Torlasco (C.F.:
) del Foro di Genova pec: C.F._3 Email_1
ATTORI
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti attoree hanno concluso come da note conclusive:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
- accertare e dichiarare che i rami dell'albero posto a confine della proprietà e nella disponibilità del convenuto, sporgono oltre la proprietà stessa e così invadono e si protendono sul fondo vicino e, conseguentemente, richiamato l'articolo 896 del codice civile,
- ordinare al proprietario del fondo confinante, alla data odierna IG.ra , il taglio Controparte_1 di tutti i rami sconfinanti la proprietà stessa e ad intervenire periodicamente alla potatura degli stessi.
Inoltre, sempre in via principale: accertato che i rami dell'albero, posto a confine della proprietà, nella custodia e disponibilità del convenuto, sporgono oltre la proprietà stessa e cosi invadevano e si protendevano sul fondo vicino,
- accertare e dichiarare che la caduta delle foglie dai rami, causavano e causano nocumento consistito nell'intasare i pluviali dell'immobile nella disponibilità del IG. e della IG.ra Parte_1
nonché nello sporcare lo spazio confinario dei ricorrenti e, Parte_2 conseguentemente
- condannare il IG. a risarcire il danno quantificato in Euro 1.566,00 (Docc. 5 e Controparte_1
6) come provato dai documenti prodotti agli atti, o in quella misura ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 6
Voglia infine l'Ill.mo Tribunale adito tenere conto del comportamento pre e processuale di controparte ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., anche ai fini della liquidazione dei compensi.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio – ivi comprese eventuali spese peritali – nonché IVA e CPA come per legge, oltre imposta di registro e ripetizione delle spese stragiudiziali sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria rubricato al n. 18/2023 per complessivi Euro 463,19 (Doc. 11), svoltosi avanti l'organismo di mediazione con Controparte_2 esito negativo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.06.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano in particolare quanto segue: “1. I IG.ri e
[...] Parte_1
sono attualmente ususfruttuari dei fondi e dei fabbricati di civile Parte_2 abitazione individuati nel NCEU del Comune di TO (AL) contraddistinto dai seguenti estremi catastali: Catasto Fabbricati, Foglio 37, Particella n. 1226, Sub 3 e Sub 4 e Catasto Terreni, Foglio 37, Particelle n. 1228 e 1229, come attestato dall'estratto delle risultanze catastali che si produce (Doc. 1): immobili adibiti a propria abitazione e residenza;
2. la particella n. 1228 (che è parte del cortile unitamente alla particella 1229 e 1226), di cui i ricorrenti sono usufruttuari, confina con la particella n. 1234 del foglio n. 37 del Comune di TO e di quest'ultima è proprietario il IGnor
, come attestato sempre dalle ulteriori risultanze catastali prodotte (Doc. 2): le Controparte_1 due proprietà sono delimitate e separate da una recinzione metallica;
3. il terreno di proprietà del IG.
adibito a giardino non viene minimamente curato tanto che allo stato attuale vi è una situazione CP_1 di totale degrado: anche la recinzione posta a divisione delle rispettive unità immobiliari viene spesso sovrastata da arbusti di vario genere che invadono anche il sedime dei IG.ri e Pt_1 Parte_2 causando evidenti danni e disagi;
4. inoltre nei pressi del confine vi è un albero di grandi dimensioni di proprietà del IG. che non viene potato e manutenuto da diversi anni così che i rami si CP_1 estendono oramai ben oltre il confine (Doc. 3): tale sconfinamento e la fisiologica caduta delle foglie causa grossi disagi e danni ai ricorrenti, consistenti nell'ostruzione dei canali di gronda e dei tombini della sua abitazione (Doc. 4), nonché dell'impianto fognario. Senza considerare il pericolo che potrebbe rappresentare un albero di quelle dimensioni senza la dovuta cura in caso di eventi atmosferici avversi;
5. a causa della mancata cura del predetto albero, i IG.ri e Pt_1 Parte_2 negli ultimi anni sono stati costretti a sostenere continue spese per la pulizia dei pluviali e dei relativi tombini ostruiti da foglie: in particolare l'esponente ha sostenuto spese per Euro 366,00 in data 23.05.2023 (Doc. 5) e, in ultimo nel dicembre 2024, Euro 1.200,00 (Doc. 6) e, entro il prossimo autunno, sarà costretto ad operare un ulteriore intervento;
6. oltre ad ostruire pluviali e tombini, le foglie e la vegetazione incontrollata sporcano l'intero cortile (Doc. 7), causando un pericolo per la salute dei ricorrenti e dei propri famigliari, nonché di chi vi transiti, poiché il rischio di scivolare nel periodo autunnale e invernale è elevato;
7. inoltre il totale stato di abbandono del terreno da parte del
IG. – oltre a favorire il proliferare di piante infestanti – crea un habitat per animali pericolosi CP_1 quali topi e serpenti;
8. i fatti sono provati dalla documentazione fotografica che oggi si allega (Docc. 3, 4 e 7) da cui si evince come il IG. abbia omesso di eseguire le dovute potature all'albero di CP_1 sua esclusiva proprietà;
9. al fine di definire bonariamente la vertenza è stata inviata una diffida a firma dello scrivente legale in data 21.02.2023 (Doc. 8) e, stante il mancato riscontro del IG. , CP_1 si è provveduto a promuovere procedimento di mediazione in data 12.04.2023 (Doc. 9), concluso con esito negativo per assenza della parte invitata (Doc. 10).”. In particolare, chiedendo l'applicazione dell'art. 896, comma 1, c.c. ed il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificando il danno subito con riferimento alle spese sostenute per la pulizia delle grondaie e dei pluviali per complessivi Euro
1.566,00 (Docc. 5 e 6), solo negli ultimi 2 anni.
2. All'udienza del 3.10.2025 compariva per il ricorrente il difensore e personalmente il ricorrente, pagina 3 di 6 sicchè “Il difensore chiede dichiararsi la contumacia e ritenuto di aver documentato tutto chiede di fissarsi l'udienza per la discussione. Il Giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, Rinvia per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 dicembre 2025 ore 10,00 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”, udienza poi sostituita mediante il deposito di note scritte.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
L'art. 896 c.c. riconosce al proprietario di un fondo il potere di costringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, mentre egli stesso può tagliare direttamente le radici che vi si addentrano. Il diritto di recisione è imprescrittibile.
Quanto alla legittimazione attiva, l'espressione codicistica di "proprietario" va interpretata in senso ampio, comprendendovi chiunque usufruisca del fondo, e quindi anche l'usufruttuario e l'affittuario
[...]
, Proprietà. Beni in generale, in Comm. , sub art. 896, Bologna-Roma, 1976, Per_1 Per_2 Per_3
365), così applicandosi nella specie in favore dei ricorrenti i quali hanno documentato di averne titolo
(docc. 1 e 2).
Nella specie, a seguito dell'istruttoria documentale è risultata provata la descrizione fattuale con riferimento alla presenza dei rami dell'albero del resistente, ben oltre il confine della sua proprietà.
Va dunque dichiarato che i rami dell'albero posto a confine della proprietà dei ricorrenti e nella disponibilità del resistente, sporgono oltre la proprietà di quest'ultimo e così invadono e si protendono sul fondo vicino e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 896 c.c., va ordinato al proprietario del fondo confinante , il taglio di tutti i rami sconfinanti la sua proprietà e ad intervenire Controparte_1 periodicamente, ove necessario, alla potatura degli stessi, il tutto nel contemperamento dei reciproci interessi, ossia ove possibile salvaguardando il benessere dell'albero mediante una potatura a regola d'arte.
I ricorrenti hanno poi precisato che i rami dell'albero posto al confine nel giardino del convenuto, invadendo il loro fondo, sporcano con la caduta di foglie e provocano periodicamente l'intasamento dei pluviali a causa sempre della caduta delle foglie, costringendoli a periodica e costosa manutenzione, come documentato per ben due volte negli ultimi anni, così chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
Tale domanda non può essere accolta perché la giurisprudenza ha precisato che il proprietario di un albero non è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni provocati dalla caduta delle foglie sul pagina 4 di 6 pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell'evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato (Cass. 9 agosto 2007, n. 17493, in Vita not., 2007, 1202;
Trib. Prato 28.4.2009, in Corriere del Merito, 2009, 7, 729; Danno e Resp., 2009, 10, 988, nota di
. Per_4
In particolare, il Tribunale pratese risolve la questione seguendo l'iter argomentativo già fatto proprio dalla precedente pronuncia del Supremo Collegio (Cass. 9 agosto 2007, n. 17493), con la quale si era esclusa la responsabilità del proprietario di un albero per i lamentati danni provocati dalla caduta di foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante. In particolare, il giudicante - così come precedentemente i giudici di legittimità - ritengono che il fatto denunciato non sia idoneo a realizzare quell'evento lesivo di cui si pretende il risarcimento. La caduta delle foglie dall'albero è un evento naturale ed inoffensivo, cioè non dotato di quella potenzialità offensiva che consente di connetterlo eziologicamente ai danni lamentati dall'attore. La lesione di cui si chiede il ristoro non è conseguenza diretta della cosa (le piante, rectius le foglie da queste cadute), ma dell'omissione, da parte dell'attore, di provvedere alla pulizia del bene e delle sue gronde e calate di scarico: le foglie infatti non possono produrre, con il loro naturale dinamismo e la loro conformazione fisica, il danno lamentato, il quale deve essere imputato all' incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta. La condotta del danneggiato, in questo caso, rileva autonomamente, costituendo causa di esclusione della responsabilità, poiché è causa autonoma dell'evento dannoso, con esclusione della corrispondenza eziologica tra la cosa ed il pregiudizio.
Questo Tribunale ritiene di dover condividere tale lettura, con il rigetto della domanda risarcitoria.
Peraltro occorre evidenziare come il "fatto colposo del creditore" (o danneggiato) sia una situazione prevista dall'art. 1227 c.c., che stabilisce che se la colpa del creditore ha contribuito a causare il danno, il risarcimento dovuto dal debitore inadempiente è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa e delle conseguenze;
ed inoltre, il risarcimento è escluso per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, imponendogli un dovere di collaborazione per mitigare le conseguenze del danno. Nella specie occorre ricordare come siano in commercio da tempo dei coprigrondaia che impediscano l'occlusione delle grondaie, sicchè i ricorrenti avrebbero ben potuto agevolmente dotarsene.
In virtù del principio della soccombenza il resistente dovrà essere condannato al rimborso delle spese del giudizio come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non tenutasi, compresa la mediazione avviata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che, ai sensi dell'art. 896 c.c., per i rami sporgenti dell'albero posto a confine dei ricorrenti e nella disponibilità del resistente, va ordinato il taglio al proprietario del fondo confinante
[...]
e di intervenire periodicamente ove necessario;
CP_1
Rigetta le altre domande;
Condanna altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.701,00 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate, oltre ad € 463,19 complessive per la mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1558/2025 tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1954 e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.10.1957, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Via Rovereto 19 – int. 4, TO (AL) presso lo studio dall'Avv. Maurizio Torlasco (C.F.:
) del Foro di Genova pec: C.F._3 Email_1
ATTORI
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante trattazione scritta:
Per l'attore l'avv. Maurizio Torlasco. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1954 e (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.10.1957, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Via Rovereto 19 – int. 4, TO (AL) presso lo studio dall'Avv. Maurizio Torlasco (C.F.:
) del Foro di Genova pec: C.F._3 Email_1
ATTORI
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti attoree hanno concluso come da note conclusive:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
- accertare e dichiarare che i rami dell'albero posto a confine della proprietà e nella disponibilità del convenuto, sporgono oltre la proprietà stessa e così invadono e si protendono sul fondo vicino e, conseguentemente, richiamato l'articolo 896 del codice civile,
- ordinare al proprietario del fondo confinante, alla data odierna IG.ra , il taglio Controparte_1 di tutti i rami sconfinanti la proprietà stessa e ad intervenire periodicamente alla potatura degli stessi.
Inoltre, sempre in via principale: accertato che i rami dell'albero, posto a confine della proprietà, nella custodia e disponibilità del convenuto, sporgono oltre la proprietà stessa e cosi invadevano e si protendevano sul fondo vicino,
- accertare e dichiarare che la caduta delle foglie dai rami, causavano e causano nocumento consistito nell'intasare i pluviali dell'immobile nella disponibilità del IG. e della IG.ra Parte_1
nonché nello sporcare lo spazio confinario dei ricorrenti e, Parte_2 conseguentemente
- condannare il IG. a risarcire il danno quantificato in Euro 1.566,00 (Docc. 5 e Controparte_1
6) come provato dai documenti prodotti agli atti, o in quella misura ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 6
Voglia infine l'Ill.mo Tribunale adito tenere conto del comportamento pre e processuale di controparte ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., anche ai fini della liquidazione dei compensi.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio – ivi comprese eventuali spese peritali – nonché IVA e CPA come per legge, oltre imposta di registro e ripetizione delle spese stragiudiziali sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria rubricato al n. 18/2023 per complessivi Euro 463,19 (Doc. 11), svoltosi avanti l'organismo di mediazione con Controparte_2 esito negativo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.06.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano in particolare quanto segue: “1. I IG.ri e
[...] Parte_1
sono attualmente ususfruttuari dei fondi e dei fabbricati di civile Parte_2 abitazione individuati nel NCEU del Comune di TO (AL) contraddistinto dai seguenti estremi catastali: Catasto Fabbricati, Foglio 37, Particella n. 1226, Sub 3 e Sub 4 e Catasto Terreni, Foglio 37, Particelle n. 1228 e 1229, come attestato dall'estratto delle risultanze catastali che si produce (Doc. 1): immobili adibiti a propria abitazione e residenza;
2. la particella n. 1228 (che è parte del cortile unitamente alla particella 1229 e 1226), di cui i ricorrenti sono usufruttuari, confina con la particella n. 1234 del foglio n. 37 del Comune di TO e di quest'ultima è proprietario il IGnor
, come attestato sempre dalle ulteriori risultanze catastali prodotte (Doc. 2): le Controparte_1 due proprietà sono delimitate e separate da una recinzione metallica;
3. il terreno di proprietà del IG.
adibito a giardino non viene minimamente curato tanto che allo stato attuale vi è una situazione CP_1 di totale degrado: anche la recinzione posta a divisione delle rispettive unità immobiliari viene spesso sovrastata da arbusti di vario genere che invadono anche il sedime dei IG.ri e Pt_1 Parte_2 causando evidenti danni e disagi;
4. inoltre nei pressi del confine vi è un albero di grandi dimensioni di proprietà del IG. che non viene potato e manutenuto da diversi anni così che i rami si CP_1 estendono oramai ben oltre il confine (Doc. 3): tale sconfinamento e la fisiologica caduta delle foglie causa grossi disagi e danni ai ricorrenti, consistenti nell'ostruzione dei canali di gronda e dei tombini della sua abitazione (Doc. 4), nonché dell'impianto fognario. Senza considerare il pericolo che potrebbe rappresentare un albero di quelle dimensioni senza la dovuta cura in caso di eventi atmosferici avversi;
5. a causa della mancata cura del predetto albero, i IG.ri e Pt_1 Parte_2 negli ultimi anni sono stati costretti a sostenere continue spese per la pulizia dei pluviali e dei relativi tombini ostruiti da foglie: in particolare l'esponente ha sostenuto spese per Euro 366,00 in data 23.05.2023 (Doc. 5) e, in ultimo nel dicembre 2024, Euro 1.200,00 (Doc. 6) e, entro il prossimo autunno, sarà costretto ad operare un ulteriore intervento;
6. oltre ad ostruire pluviali e tombini, le foglie e la vegetazione incontrollata sporcano l'intero cortile (Doc. 7), causando un pericolo per la salute dei ricorrenti e dei propri famigliari, nonché di chi vi transiti, poiché il rischio di scivolare nel periodo autunnale e invernale è elevato;
7. inoltre il totale stato di abbandono del terreno da parte del
IG. – oltre a favorire il proliferare di piante infestanti – crea un habitat per animali pericolosi CP_1 quali topi e serpenti;
8. i fatti sono provati dalla documentazione fotografica che oggi si allega (Docc. 3, 4 e 7) da cui si evince come il IG. abbia omesso di eseguire le dovute potature all'albero di CP_1 sua esclusiva proprietà;
9. al fine di definire bonariamente la vertenza è stata inviata una diffida a firma dello scrivente legale in data 21.02.2023 (Doc. 8) e, stante il mancato riscontro del IG. , CP_1 si è provveduto a promuovere procedimento di mediazione in data 12.04.2023 (Doc. 9), concluso con esito negativo per assenza della parte invitata (Doc. 10).”. In particolare, chiedendo l'applicazione dell'art. 896, comma 1, c.c. ed il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificando il danno subito con riferimento alle spese sostenute per la pulizia delle grondaie e dei pluviali per complessivi Euro
1.566,00 (Docc. 5 e 6), solo negli ultimi 2 anni.
2. All'udienza del 3.10.2025 compariva per il ricorrente il difensore e personalmente il ricorrente, pagina 3 di 6 sicchè “Il difensore chiede dichiararsi la contumacia e ritenuto di aver documentato tutto chiede di fissarsi l'udienza per la discussione. Il Giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, Rinvia per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 dicembre 2025 ore 10,00 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”, udienza poi sostituita mediante il deposito di note scritte.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
L'art. 896 c.c. riconosce al proprietario di un fondo il potere di costringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, mentre egli stesso può tagliare direttamente le radici che vi si addentrano. Il diritto di recisione è imprescrittibile.
Quanto alla legittimazione attiva, l'espressione codicistica di "proprietario" va interpretata in senso ampio, comprendendovi chiunque usufruisca del fondo, e quindi anche l'usufruttuario e l'affittuario
[...]
, Proprietà. Beni in generale, in Comm. , sub art. 896, Bologna-Roma, 1976, Per_1 Per_2 Per_3
365), così applicandosi nella specie in favore dei ricorrenti i quali hanno documentato di averne titolo
(docc. 1 e 2).
Nella specie, a seguito dell'istruttoria documentale è risultata provata la descrizione fattuale con riferimento alla presenza dei rami dell'albero del resistente, ben oltre il confine della sua proprietà.
Va dunque dichiarato che i rami dell'albero posto a confine della proprietà dei ricorrenti e nella disponibilità del resistente, sporgono oltre la proprietà di quest'ultimo e così invadono e si protendono sul fondo vicino e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 896 c.c., va ordinato al proprietario del fondo confinante , il taglio di tutti i rami sconfinanti la sua proprietà e ad intervenire Controparte_1 periodicamente, ove necessario, alla potatura degli stessi, il tutto nel contemperamento dei reciproci interessi, ossia ove possibile salvaguardando il benessere dell'albero mediante una potatura a regola d'arte.
I ricorrenti hanno poi precisato che i rami dell'albero posto al confine nel giardino del convenuto, invadendo il loro fondo, sporcano con la caduta di foglie e provocano periodicamente l'intasamento dei pluviali a causa sempre della caduta delle foglie, costringendoli a periodica e costosa manutenzione, come documentato per ben due volte negli ultimi anni, così chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
Tale domanda non può essere accolta perché la giurisprudenza ha precisato che il proprietario di un albero non è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni provocati dalla caduta delle foglie sul pagina 4 di 6 pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell'evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato (Cass. 9 agosto 2007, n. 17493, in Vita not., 2007, 1202;
Trib. Prato 28.4.2009, in Corriere del Merito, 2009, 7, 729; Danno e Resp., 2009, 10, 988, nota di
. Per_4
In particolare, il Tribunale pratese risolve la questione seguendo l'iter argomentativo già fatto proprio dalla precedente pronuncia del Supremo Collegio (Cass. 9 agosto 2007, n. 17493), con la quale si era esclusa la responsabilità del proprietario di un albero per i lamentati danni provocati dalla caduta di foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante. In particolare, il giudicante - così come precedentemente i giudici di legittimità - ritengono che il fatto denunciato non sia idoneo a realizzare quell'evento lesivo di cui si pretende il risarcimento. La caduta delle foglie dall'albero è un evento naturale ed inoffensivo, cioè non dotato di quella potenzialità offensiva che consente di connetterlo eziologicamente ai danni lamentati dall'attore. La lesione di cui si chiede il ristoro non è conseguenza diretta della cosa (le piante, rectius le foglie da queste cadute), ma dell'omissione, da parte dell'attore, di provvedere alla pulizia del bene e delle sue gronde e calate di scarico: le foglie infatti non possono produrre, con il loro naturale dinamismo e la loro conformazione fisica, il danno lamentato, il quale deve essere imputato all' incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta. La condotta del danneggiato, in questo caso, rileva autonomamente, costituendo causa di esclusione della responsabilità, poiché è causa autonoma dell'evento dannoso, con esclusione della corrispondenza eziologica tra la cosa ed il pregiudizio.
Questo Tribunale ritiene di dover condividere tale lettura, con il rigetto della domanda risarcitoria.
Peraltro occorre evidenziare come il "fatto colposo del creditore" (o danneggiato) sia una situazione prevista dall'art. 1227 c.c., che stabilisce che se la colpa del creditore ha contribuito a causare il danno, il risarcimento dovuto dal debitore inadempiente è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa e delle conseguenze;
ed inoltre, il risarcimento è escluso per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, imponendogli un dovere di collaborazione per mitigare le conseguenze del danno. Nella specie occorre ricordare come siano in commercio da tempo dei coprigrondaia che impediscano l'occlusione delle grondaie, sicchè i ricorrenti avrebbero ben potuto agevolmente dotarsene.
In virtù del principio della soccombenza il resistente dovrà essere condannato al rimborso delle spese del giudizio come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non tenutasi, compresa la mediazione avviata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che, ai sensi dell'art. 896 c.c., per i rami sporgenti dell'albero posto a confine dei ricorrenti e nella disponibilità del resistente, va ordinato il taglio al proprietario del fondo confinante
[...]
e di intervenire periodicamente ove necessario;
CP_1
Rigetta le altre domande;
Condanna altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.701,00 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate, oltre ad € 463,19 complessive per la mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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