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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GAETANO DONIZETTI 20 00198 ROMA ITALIA con l'avv. MARINI FABRIZIO
) dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
ATTORE
contro
(P.IVA corrente in Avezzano Via Pescina Controparte_1 P.IVA_1
15 in persona dell'amministratore, sig. , (C.F. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avvocato Vittorio Masci, c.f. – PEC C.F._4
– fax 0864.210341, presso il cui studio in Sulmona via Email_1
Salvemini n.7 è elettivamente domiciliata in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratti di compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Avezzano, contrariis reiectis, accertare CP_ l'inadempimento della e dichiarare risolti per fatto e colpa della Parte_2
medesima i contratti preliminari di vendita sottoscritti in data 16/11/2020 e per l'effetto condannare la suddetta Società alla restituzione in favore della Signora
[...] delle somme percepite in forza di detti negozi pari ad € 65.000,00, od in Parte_1
quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art.
1284, IV comma, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Deduceva in particolare l'attrice di aver sottoscritto in data 16/11/2020 con la convenuta due distinti contratti preliminari di compravendita immobiliare, riguardanti due appartamenti tra loro adiacenti, siti entrambi al primo piano dell'edificando corpo di fabbrica sito in Avezzano, Via Sirente n. 34, con prezzo stabilito in € 125.000,00 per uno ed
€ 130.000,00 per l'altro; di aver corrisposto a fronte di detti contratti l'importo complessivo di € 65.000,00; che il termine ultimo entro cui perfezionare l'atto definitivo di compravendita veniva fissato per entrambi gli immobili entro e non oltre la data del
30/06/2022; di aver invitato e diffidato, tramite la scrivente difesa, con pec del 14/07/2022 la convenuta a fissare entro e non oltre dieci giorni la data del rogito, comunicazione che rimaneva senza riscontro alcuno;
di aver depositato in data 21/10/2022 ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 bis e 671 c.p.c., rubricato con R.G. 1340/2022, procedimento definito con provvedimento del 12/01/2023 con cui veniva concessa l'invocata misura cautelare siccome richiesta.
Per tali ragioni, l'attrice, previo accertamento di inadempimento della convenuta, ha chiesto di accertare la regolarità del recesso esercitato e di riconoscere dovuto il pagamento delle somme versate a titolo di acconto per complessivi € 65.000,00 o in via meramente subordinata in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta contestando Controparte_3
le domande di parte attrice, deducendo la tardività nella stipula del rogito imputabile unicamente ai ritardi nell'esecuzione dei lavori ad opera della ditta appaltatrice incaricata.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
“in via preliminare: modificare ex art. 669 decies c.p.c. l'ordinanza cautelare emessa limitando il sequestro agli immobili siti al piano terra catastalmente ai sub 5 e sub 6;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia fattuale che giuridico;
condannare sempre e comunque controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti;
veniva esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo.
5) Nelle more veniva proposto pignoramento immobiliare sull'intera maggiore palazzina di proprietà della convenuta e quindi anche sugli immobili oggetto di causa, cui seguiva anche l'iscrizione di ipoteca volontaria sino alla concorrenza di € 120.000,00.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, ritiene questo Giudice che la domanda attorea deve trovare accoglimento per la ragioni che di seguito vengono illustrate.
7) In primo luogo, occorre rammentare che in materia di inadempimento contrattuale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, va rilevato che costituisce circostanza pacifica, oltreché documentata,
l'avvenuta conclusione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare tra la promittente acquirente odierna attrice e la promittente venditrice odierna convenuta, relativi ai due immobili siti in Avezzano, Via Sirente, 34, pianto primo.
Parimenti risulta circostanza pacifica l'avvenuto versamento di acconti ad opera della promittente acquirente in favore della promittente venditrice per complessivi € 65.000,00, così come risulta indubbiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti il ritardo nella stipula del rogito che doveva essere in ultimo fissato entro e non oltre il termine di giorni 10 a far data della comunicazione pec del 14/7/2022 trasmessa dalla promittente acquirente alla promittente venditrice e per conoscenza anche al Notaio di Persona_1
L'Aquila.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
Ordunque, dall'analisi della cronologia dei fatti come risultante dalla documentazione in atti emerge che è incorsa in un grave inadempimento, che possono Controparte_3
ricondursi al suo esclusivo carico.
Non coglie nel segno, infatti, la circostanza di un presunto addebito della responsabilità a carica della ditta appaltatrice, per altro soggetto terezo al presente giudizio, circa il ritardo del rogito a causa della tardiva esecuzione dei lavori.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere accolta e che quindi Controparte_3
deve essere condannata alla restituzione in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 65.000,00 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. a far data della domanda sino al soddisfo.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento del presente giudizio, ai valori minimi stante la natura strettamente documentale della causa, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita datati
16/11/2020 intercorsi tra e in relazione agli Controparte_3 Parte_1
immobili siti in Avezzano, Via Sirente n. 34;
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 65.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
che liquida in € 759,00 per esborsi ed in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 29/05/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GAETANO DONIZETTI 20 00198 ROMA ITALIA con l'avv. MARINI FABRIZIO
) dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
ATTORE
contro
(P.IVA corrente in Avezzano Via Pescina Controparte_1 P.IVA_1
15 in persona dell'amministratore, sig. , (C.F. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avvocato Vittorio Masci, c.f. – PEC C.F._4
– fax 0864.210341, presso il cui studio in Sulmona via Email_1
Salvemini n.7 è elettivamente domiciliata in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratti di compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Avezzano, contrariis reiectis, accertare CP_ l'inadempimento della e dichiarare risolti per fatto e colpa della Parte_2
medesima i contratti preliminari di vendita sottoscritti in data 16/11/2020 e per l'effetto condannare la suddetta Società alla restituzione in favore della Signora
[...] delle somme percepite in forza di detti negozi pari ad € 65.000,00, od in Parte_1
quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art.
1284, IV comma, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Deduceva in particolare l'attrice di aver sottoscritto in data 16/11/2020 con la convenuta due distinti contratti preliminari di compravendita immobiliare, riguardanti due appartamenti tra loro adiacenti, siti entrambi al primo piano dell'edificando corpo di fabbrica sito in Avezzano, Via Sirente n. 34, con prezzo stabilito in € 125.000,00 per uno ed
€ 130.000,00 per l'altro; di aver corrisposto a fronte di detti contratti l'importo complessivo di € 65.000,00; che il termine ultimo entro cui perfezionare l'atto definitivo di compravendita veniva fissato per entrambi gli immobili entro e non oltre la data del
30/06/2022; di aver invitato e diffidato, tramite la scrivente difesa, con pec del 14/07/2022 la convenuta a fissare entro e non oltre dieci giorni la data del rogito, comunicazione che rimaneva senza riscontro alcuno;
di aver depositato in data 21/10/2022 ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 bis e 671 c.p.c., rubricato con R.G. 1340/2022, procedimento definito con provvedimento del 12/01/2023 con cui veniva concessa l'invocata misura cautelare siccome richiesta.
Per tali ragioni, l'attrice, previo accertamento di inadempimento della convenuta, ha chiesto di accertare la regolarità del recesso esercitato e di riconoscere dovuto il pagamento delle somme versate a titolo di acconto per complessivi € 65.000,00 o in via meramente subordinata in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta contestando Controparte_3
le domande di parte attrice, deducendo la tardività nella stipula del rogito imputabile unicamente ai ritardi nell'esecuzione dei lavori ad opera della ditta appaltatrice incaricata.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
“in via preliminare: modificare ex art. 669 decies c.p.c. l'ordinanza cautelare emessa limitando il sequestro agli immobili siti al piano terra catastalmente ai sub 5 e sub 6;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia fattuale che giuridico;
condannare sempre e comunque controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti;
veniva esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo.
5) Nelle more veniva proposto pignoramento immobiliare sull'intera maggiore palazzina di proprietà della convenuta e quindi anche sugli immobili oggetto di causa, cui seguiva anche l'iscrizione di ipoteca volontaria sino alla concorrenza di € 120.000,00.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, ritiene questo Giudice che la domanda attorea deve trovare accoglimento per la ragioni che di seguito vengono illustrate.
7) In primo luogo, occorre rammentare che in materia di inadempimento contrattuale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, va rilevato che costituisce circostanza pacifica, oltreché documentata,
l'avvenuta conclusione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare tra la promittente acquirente odierna attrice e la promittente venditrice odierna convenuta, relativi ai due immobili siti in Avezzano, Via Sirente, 34, pianto primo.
Parimenti risulta circostanza pacifica l'avvenuto versamento di acconti ad opera della promittente acquirente in favore della promittente venditrice per complessivi € 65.000,00, così come risulta indubbiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti il ritardo nella stipula del rogito che doveva essere in ultimo fissato entro e non oltre il termine di giorni 10 a far data della comunicazione pec del 14/7/2022 trasmessa dalla promittente acquirente alla promittente venditrice e per conoscenza anche al Notaio di Persona_1
L'Aquila.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
Ordunque, dall'analisi della cronologia dei fatti come risultante dalla documentazione in atti emerge che è incorsa in un grave inadempimento, che possono Controparte_3
ricondursi al suo esclusivo carico.
Non coglie nel segno, infatti, la circostanza di un presunto addebito della responsabilità a carica della ditta appaltatrice, per altro soggetto terezo al presente giudizio, circa il ritardo del rogito a causa della tardiva esecuzione dei lavori.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere accolta e che quindi Controparte_3
deve essere condannata alla restituzione in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 65.000,00 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. a far data della domanda sino al soddisfo.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento del presente giudizio, ai valori minimi stante la natura strettamente documentale della causa, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita datati
16/11/2020 intercorsi tra e in relazione agli Controparte_3 Parte_1
immobili siti in Avezzano, Via Sirente n. 34;
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 65.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
che liquida in € 759,00 per esborsi ed in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 29/05/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5