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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5619/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MANUELA TRINGALE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale G. Leopardi n. 23, Catania;
attori
contro
:
(C.F.: ) sito in Aci Catena (CT), via Chiusa della Controparte_1 P.IVA_1
Corte n. 7, nella persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. LETIZIA PATANÈ, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Piazza della Repubblica n. 2, San Gregorio di Catania (CT);
convenuto
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21/04/2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso due delibere, l'una del 29/09/2022 e l'altra del 16/02/2023, dell'assemblea del , sito in Acicatena (CT), via Chiusa della Corte n. 7, e Controparte_1
pagina 1 di 20 pertanto convenivano il detto Condominio stesso innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere la delibera assembleare del del 29/09/2022, nonché la successiva delibera assembleare del Controparte_1
16/02/2023 per i motivi superiormente esposti. Nel merito, accertato che le delibere in oggetto sono palesemente nulle e/o invalide, nonché viziate da eccesso di potere, dichiarare nulle e/o invalide le delibere de qua per i motivi esposti in narrativa. Condannare il Controparte_1
2 sito in Aci Catena via Chiusa della Corte 7, in persona del suo amministratore pro tempore,
[...] sig. alle spese e compensi del presente giudizio”. Controparte_2
A fondamento delle proprie domande, parte attrice adduceva che:
- La delibera assembleare del 29/09/2022 era ictu oculi inficiata da vizi di legittimità per i seguenti motivi:
- Violazione di legge ed eccesso di potere: infatti il sig. era arrivato Parte_1 alla riunione assembleare alle ore 19,45 ed aveva interloquito in relazione ai diversi punti posti all'ordine del giorno con alcuni condomini e con l'amministratore, in relazione alla gestione delle spese condominiali, facendo rilevare alcune criticità nell'operato dell'amministratore, anche in relazione ad un posto auto che in realtà non era comune ma di proprietà esclusiva della signora . L'amministratore non aveva stilato nessun Parte_3 verbale ma aveva solo preso degli appunti;
- In data 19/10/2022 era stato inviato a mezzo pec al legale del dietro sua richiesta, Pt_1 un verbale di assemblea con gravi irregolarità, che rendevano il deliberato illegittimo ed invalido.
Ed in particolare:
1) Risultava quale presidente dell'assemblea ma dall'appello dei presenti la Parte_4 signora non era presente fisicamente quel giorno all'assemblea, Parte_5 essendo rappresentata per delega dal sig. per cui la stessa aveva sottoscritto CP_3
l'andamento di un'assemblea cui non aveva partecipato;
2) , nonostante le parole spese, risultava assente all'assemblea, anche Parte_1 se la riunione si era protratta fino alle 20,15 circa e nessuno lo aveva informato che l'assemblea, al suo arrivo, era ormai conclusa;
3) L'assemblea aveva deliberato sui punti 1, 2 e 3 dell'o.d.g. senza stabilire il criterio del piano di riparto (tabelle generali, perpendicolare, uso diverso da parte di ciascun condomino ecc.);
pagina 2 di 20 4) L'assemblea, tra la voce “varie ed eventuali” (punto 4 dell'o.d.g.) aveva autorizzato l'amministratore ad incaricare un tecnico di fiducia (con lievitare dei costi) per verificare la proprietà del posto auto suddetto, nonostante il avesse già chiarito, grazie ad una Pt_1 visura catastale eseguita, come questo fosse di proprietà della condomina Parte_3 condomina mai convocata alle riunioni;
e peraltro la voce “varie ed eventuali” era priva di contenuto negoziale e non consentiva di discutere e/o decidere su un preciso argomento;
- La domanda di mediazione era stata presentata il 15/11/2022 ed il relativo procedimento a seguito di rinvii, si era concluso in data 20/04/2023;
- In data 16/02/2023, si era tenuta un'altra assemblea condominiale, anche questa ictu oculi inficiata da vizi di legittimità e palesemente nulla per i seguenti motivi:
1) Se da una parte i condomini avevano manifestato la volontà di non aderire alla pendente procedura di mediazione, reiterando l'assenza del alla seduta assembleare del Pt_1
29/09/2022, di contro avevano statuito ex novo sugli stessi argomenti già trattati nella precedente assemblea del 29/09/2022 (oggetto di opposizione in sede di mediazione), correggendo quanto tempestivamente contestato dagli attori;
2) I condomini avevano giustificato la revoca implicita del precedente verbale con presunti
“motivi legati all'aggiornamento dei preventivi approvati e al subentrare di nuove esigenze dei condomini”;
3) Al punto 4 dell'o.d.g. era stato approvato il preventivo di € 5.800,00 della Parte_6 per l'installazione della linea vita, ed inoltre, con eccesso di potere, esorbitando dal tema posto all'o.d.g. erano state approvate competenze tecniche dell'Ing. per € Controparte_4
3.000,00, e ciò non soltanto se pur non all'ordine del giorno ma anche se il preventivo della ditta prevedeva una spesa di € 700,00 per la redazione di un elaborato e la verifica strutturale da parte del tecnico abilitato;
4) Al punto 2) dell'o..d.g., era stata deliberata, paradossalmente, la nomina di un direttore dei lavori per seguire un intervento di manutenzione grondaia di appena € 2.800,00, e seppure tale nomina non fosse stata inserita nell'o.d.g.; con riserva dell'amministratore di redigere, in assenza di opposizioni bonarie entro dieci giorni, un piano di riparto considerando la spesa aggiuntiva di € 500,00 oltre cassa in favore del Geom. ; CP_5
5) In relazione al punto aggiuntivo sulla manutenzione straordinaria dell'autoclave, era stato indicato un piano di riparto errato in quanto si era richiamata la tabella generale dei millesimi di proprietà quando avrebbero dovuto essere invece esclusi dalla spesa i proprietari dei garages e dei posti auto: in proposito evidenziavano che le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali erano affette da nullità
pagina 3 di 20 se adottate senza il consenso unanime di tutti i condomini: avrebbero quindi dovuto applicarsi i criteri di cui all'art. 1123 c.c. ed anche su questo punto la delibera era illegittima;
6) Al punto 7) dell'o.d.g. relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2022: non erano stati allegati né la nota esplicativa né il registro di contabilità né il riepilogo finanziario, così negando ai condomini la possibilità di verificare la situazione in merito alle entrate, alle spese, ai fondi disponibili, in palese violazione dei principi cardine dell'art. 1130 c.c.;
Anche per la contestazione della delibera del 16/02/2023 era stata presentata domanda di mediazione ed il procedimento si era concluso con esito negativo il 20/04/2023.
Con comparsa del 17/07/2023, si costituiva in giudizio il con Controparte_1 sede in Aci Catena via Chiusa della Corte n. 7, nella persona dell'amministratore pro tempore contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_6
In particolare, il convenuto eccepiva che: CP_1
1) In relazione all'assemblea del 29.09.22, le contestazioni sollevate non giustificavano la richiesta di nullità ma, eventualmente, di annullabilità: pertanto, l'impugnativa era tardiva;
2) In ogni caso, la contestazione in base alla quale non era presente il presidente eletto era frutto di un mero errore/refuso tecnico di stampa e pertanto irrilevante e Parte_4 priva di fondamento. Il verbale de quo, infatti, era stato realizzato mediante un programma informatico di precompilazione dei dati che al momento dell'inserimento dei dati, nel riquadro destinato all'indicazione del nome del Presidente, laddove si era nominato il delegato della sig.ra ossia il marito , per errore tecnico Parte_5 Persona_1 il programma aveva inserito il nominativo del delegante. Era quindi un mero refuso di cui al verbale impugnato, atteso che il presidente eletto era presente in quanto delegato della sig.ra e lo stesso aveva regolarmente sottoscritto il verbale in quanto effettivamente Parte_4 presente alla riunione assembleare. Comunque, le figure del presidente e del segretario d'assemblea non erano indicate dal codice e non erano quindi obbligatorie;
3) Il sig. non era mai stato presente in assemblea;
paradossalmente, tale assunto era Pt_1 confermato dallo stesso attore, il quale aveva dichiarato di essere arrivato alle 19.45 ossia l'orario esatto in cui l'assemblea era finita;
4) Palesemente destituito di fondamento era l'assunto secondo il quale “l'assemblea ha deliberato sui punti 1, 2, 3 senza stabilire il criterio del piano di riparto”. Invece, come si evinceva dal verbale, il criterio seguito nella votazione era proprio quello delle tabelle generali, pertanto, la contestazione era infondata e pretestuosa. L'assemblea aveva rigorosamente pagina 4 di 20 rispettato tutti i criteri imposti ex lege per le votazioni;
L'appello dei condomini presenti non era previsto dal codice civile, ma si trattava di adempimento fondamentale per dimostrare il raggiungimento dei quorum costitutivi e poter così iniziare la discussione dei punti posti all'ordine del giorno. Il verbale impugnato, comunque, conteneva i seguenti dati: nominativo del condomino;
presenza / assenza / eventuale presenza con delega;
caratura millesimale.
L'elenco era stato aggiornato nel caso di ingressi / uscite ed in ogni occasione ed era stata verificata la permanenza del quorum costitutivo. Era stato pienamente rispettato l'assunto di cui all'art. 1136 c.c.: “Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea in prima convocazione era regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentavano i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Erano valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non poteva deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione deliberava in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione era regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentassero almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione era valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno un terzo del valore dell'edificio”;
5) La contestazione inerente al punto 4 dell'O.d.g. era assolutamente irrilevante ai fini della richiesta di nullità/annullabilità. Non vi era stata nessuna “viva partecipazione del , il Pt_1 quale era assente ma nessun “mandato in bianco” era stato conferito all'Amministratore, atteso che sul punto si era conferito un mero mandato esplorativo consentito ex lege. Quindi nessun contenuto negoziale inerente al punto “varie ed eventuali”;
6) In relazione all'assemblea del 16.02.2023: Anche in questo caso, il non era presente Pt_1 all'assemblea. Artatamente, parte attrice aveva dichiarato che “con eccesso di potere, ed esorbitando il tema posto all'ordine del giorno, approvano competenze tecniche dell'Ing.
”. Nessun eccesso di potere si era verificato né tantomeno il tema del punto Controparte_4 era stato esorbitato atteso che l'impresa (quella sul cui preventivo si deliberava in piena conformità all'O.d.g.) contestualmente al suo preventivo aveva allegato anche il preventivo per la gestione della parte tecnica che sarebbe stato effettuato dallo studio tecnico dell'Ing . CP_4
Il tutto nell'ambito di quanto previsto dall'O.d.g., atteso che la realizzazione di opere presupponeva sempre e comunque una parte operativa ed una tecnica. Pertanto, anche l'obbligo pagina 5 di 20 di preventiva informazione dei condomini con la convocazione era stato pienamente rispettato, atteso quanto deliberato in assemblea;
7) Riguardo poi la doglianza attorea per cui il bilancio condominiale non era stato redatto correttamente, precisava che la Cassazione stabiliva che il criterio più adeguato a redigere il bilancio era il c.d. principio di cassa. Questo perché il bilancio deve individuare in maniera chiara ogni dato presente in esso (deve permettere un facile controllo da parte delle autorità competenti); tale principio era stato rispettato. L'aspetto fondamentale era che i condomini erano stati informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, CP_1 spese e fondi disponibili, e tale informazione era stata pienamente data dall'amministratore.
Alla prima udienza del 31/10/2023, la causa veniva rinviata per consentire la comparizione personale delle parti attrici, assenti quel giorno;
All'udienza dell'01/12/2023, questo Giudice interrogava le parti presenti e constatava l'impossibilità di raggiungere un accordo;
Con ordinanza del 03/07/2024, questo Giudice rigettava l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate;
rigettava altresì le richieste istruttorie delle parti, in particolare rilevando: “Ritenuti inammissibili ed irrilevanti l'interrogatorio formale dell'amministratore e la prova testimoniale richiesta da parte attrice, anche perché vertenti su circostanze in parte pacifiche ed in parte ininfluenti ai fini della decisione;
Ritenuta parimenti irrilevante ed inammissibile la prova testimoniale richiesta dal convenuto, anche CP_1 perché, come correttamente eccepito da parte attrice, i singoli condomini non possono testimoniare nel giudizio in cui sia parte il , avendovi un proprio interesse e CP_1 risultando assolutamente incapaci a testimoniare, ex articolo 246 c.p.c., perché gli stessi sono portatori di un interesse personale, potendo anche intervenire nel giudizio. I condòmini vanno infatti ritenuti soggetti “interessati” al giudizio in cui è parte il Condominio, in considerazione del fatto che, in caso di sentenza sfavorevole, subirebbero personalmente gli effetti della decisione negativa. Tale assunto risulta pacifico in giurisprudenza secondo la quale nella lite promossa da un condomino nei confronti del in relazione alla ripartizione delle CP_1 spese sostenute per l'utilizzazione della cosa comune, i singoli condòmini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare (Cassazione, n.17925/2007). E ancora, la
Suprema Corte ha specificato che i singoli condòmini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il poiché l'eventuale sentenza di condanna è CP_1 immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi (Cassazione, 17199/2015).
pagina 6 di 20 Quindi fissava per la decisione l'udienza dell'11/03/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti depositavano quindi le proprie note conclusive con cui insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 11/03/2025, la causa veniva posta in decisione.
*****
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
1) Quanto alla delibera del 29/09/2022:
E' fondata l'eccezione, proposta tempestivamente dal convenuto, circa la CP_1 tardività dell'impugnazione.
Ed invero, la invalidità della detta delibera, invocata da parte attrice, dovrebbe inquadrarsi, eventualmente, quale annullabilità, da far valere nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. e non quale nullità (imprescrittibile).
Infatti, quanto alla nullità delle delibere assembleari: con la nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 4806 del 07/03/2005 (poi ripresa dal Cass. n. 3586 del 13/02/2013), la Corte di
Cassazione, ha affermato che “sono da ritenersi nulle: le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della volontà della prescritta maggioranza;
quelle con maggioranze inferiori alle prescritte;
le delibere prive degli elementi essenziali;
quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
le delibere con oggetto impossibile o illecito, a volte specificandolo come oggetto contrario all'ordine pubblico, o alla morale, o al buon costume;
le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
In particolare, i vizi dell'oggetto come causa di nullità sono ricollegati con i confini posti in materia di condominio al metodo collegiale e al principio di maggioranza. Secondo la
Corte «tanto la impossibilità giuridica, quanto la illiceità dell'oggetto derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea, considerato che la prima consiste nella inidoneità degli interessi contemplati ad essere regolati dal collegio che delibera a maggioranza,
pagina 7 di 20 ovvero a ricevere dalle delibere l'assetto stabilito in concreto, e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni». Di conseguenza la formula dell'art. 1137 c.c. deve interpretarsi nel senso che per "deliberazioni contrarie alla legge" si intendono le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prestabilite dall'art. 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.)
Le diverse cause di invalidità sono state, quindi, ricondotte al tipo di interesse leso: interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delibere, per la nullità; strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti, per
l'annullabilità…..Parimenti per quanto riguarda le delibere in materia di ripartizione delle spese (se si esclude l'isolata e risalente pronuncia n. 1726 del 4 luglio 1966) non sembra sussistere contrasto nella giurisprudenza, atteso che la Corte - a partire dal 1980 - ha costantemente distinto, sulla base di un medesimo criterio, le ipotesi di nullità (v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novembre 1992,
n. 12375; 5 dicembre 1988, n. 6578; 21 maggio 1987, n. 4627; 5 ottobre 1983, n. 5793; 5 maggio 1980, n. 29289) da quelle di annullabilità (cfr. Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455; 8 giugno 1993, n. 6403; 1° febbraio 1993, n. 1213; 5 agosto 1988, n. 4851; 8 settembre 1986,
n. 5458), in molti casi facendo espresso riferimento all'art. 1123 c.c. In particolare, partendo dal rilievo che le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca, la Corte (cfr.
Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novembre 1992, n. 12375) ha affermato la nullità della delibera che modifichi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di individuazione dei criteri di ripartizione ai sensi dell'art.
1123 c.c., sia nell'ipotesi di cambiamento dei criteri già fissati in precedenza)”.
Ora, nel presente giudizio, parte attrice ha impugnato la delibera del 29/09/2022 lamentando la sussistenza di vizi che non determinano la nullità della delibera, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, ma solo la annullabilità.
Atteso quindi che si tratterebbe, eventualmente, di valutare l'annullabilità e non la nullità della detta delibera impugnate, la domanda attorea di impugnazione della delibera pagina 8 di 20 condominiale del 29/09/2022, ex art. 1137 c.c., notificata il 21/04/2023 è inammissibile per l'intervenuta decadenza del diritto, essendo decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione (art. 1137 c.c.).
Ed invero: innanzi tutto, va rilevato che, sebbene il presente giudizio sia stato incoato il
21/04/2023, ossia dopo l'entrata in vigore della Riforma AR (Dlgs 149 del 10/10/2022, entrata in vigore il 28/02/2023) e prima dell'entrata in vigore del D.lgs 164 del 31/10/2024
(Correttivo alla Riforma AR, entrato in vigore il 26/11/2024) ed altresì prima del D.lgs
216/2024 (- cd. Correttivo AR in mediazione - , entrato in vigore il 25/01/2025), tuttavia gli incontri di mediazione sono iniziati in periodo precedente all'entrata in vigore della detta riforma AR (Dlgs 149/2022), ossia a partire dal 15 novembre 2022 e protraendosi per cinque mesi, ossia fino al 20/04/2023.
Ciò premesso, si rileva che, alla luce della lettura degli artt. 5, 6 e 8 D.lgs n. 28/2010, tutti nella formulazione precedente alla Riforma AR (D.lgs 149/2022) ed applicabili alla fattispecie in esame, appare fondata l'eccezione di tardività – e quindi di decadenza dall'azione - sollevata dalla difesa del convenuto, in quanto la delibera condominiale del 29/09/2022 è CP_1 stata impugnata tardivamente.
Infatti, come espressamente riconosciuto dagli attori, e come non contestato dal CP_1 la delibera è stata comunicata all'attore a mezzo pec al suo legale, il 19/10/2022, e l'istanza di mediazione obbligatoria è stata presentata (tempestivamente) il 15/11/2022 mentre l'atto di citazione è stato notificato solo in data 21/04/2023, quando il termine per notificarlo era scaduto il 15/03/2023, ossia trenta giorni dopo i tre mesi previsti per il procedimento di mediazione.
Ed invero il termine di giorni trenta previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità, decorreva dal deposito del verbale negativo di mediazione
(cfr. art. 5, comma 6, D.lgs 28/2010 vecchia formulazione: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. Oggi la decorrenza di tale termine dal deposito del verbale negativo di mediazione, scomparsa nella riforma AR, è stata introdotta nuovamente dal Correttivo AR in mediazione entrato in vigore il 25/01/2025).
pagina 9 di 20 Nel periodo in questione la durata massima del procedimento di mediazione era di tre mesi (cfr. art 6 D.lgs 28/2010); Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria, formatasi in quel periodo, ha ritenuto che: “ Il termine di cui all'art. 6 del dlgs 2010, n. 28 è da ritenersi perentorio, attesa la sua funzione volta a favorire la soluzione stragiudiziale delle liti, ma non a prolungare senza limite il termine per proporre un azione giudiziaria e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso” (Cfr. Tribunale Imperia 11.09.2020, n. 36; Tribunale
Castrovillari 11.05.2021; Corte Appello Messina 18.09.2023 n. 768; Tribunale Monza
26.07.2021; Corte d'Appello di Milano 28.06.2017; Tribunale di Viterbo sentenza n. 101/2023, dello 01.02.2023, Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014).
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 244 del 18 febbraio 2022, ha evidenziato che il deposito della domanda di mediazione produce un effetto interruttivo e non sospensivo del termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c., entro il quale può essere impugnata la delibera dell'assemblea condominiale e dunque, che l'art. 5 comma 6 del
D.lgs. 28/2010, laddove affermava che la domanda di mediazione produceva sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza, andasse interpretato nel senso che l'effetto che si determinava con l'avvio del procedimento di mediazione fosse di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione era di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. Tale indirizzo trovava conferma in numerosi precedenti giurisprudenziali, sia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 17781/2013) che di merito (Trib. Roma sez. V, 12 marzo 2019, n.
5382; App. Palermo, 27 giugno 2017, n.1245; Trib. Milano, 2 dicembre 2016 n. 13360; Trib.
Monza, 12 gennaio 2016 n. 65).
Si è posta tuttavia la questione concernente il rapporto tra l'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 28/2010
(vecchia formulazione) e il successivo art. 6 comma 1, sulla durata del procedimento di mediazione, fissata in tre mesi, in particolare, relativamente alla procedibilità della domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazione non si fosse concluso, nell'ipotesi di azioni giudiziali da esercitare entro termini di decadenza (come le impugnazioni delle delibere condominiali).
Infatti, spesso il procedimento di mediazione si protrae oltre i tre mesi stabiliti dalla legge, allorché le parti aderiscano al superamento di detto termine in vista di un'eventuale conciliazione
(come nel caso in esame).
pagina 10 di 20 Secondo la suddetta giurisprudenza, che si condivide, se è vero che il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art. 1137 c.c. per violazione del regolamento condominiale, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa (giusto il disposto dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 28/2010, vecchia formulazione), è anche vero che, trattandosi di un termine di decadenza, esso non possa divenire di durata incerta ed indeterminabile, a seconda della scelta arbitraria delle parti di condurre o meno oltre il termine massimo di durata il procedimento di mediazione, termine fissato per legge in tre mesi (art. 6 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010).
I termini decadenziali previsti per legge non sono infatti nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti (Cass. civ. Sez. I, 06-12-2000, n. 15491). In quest'ottica deve ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattosi oltre il termine di legge per volontà delle parti, non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art. 5 comma 6 citato, disposizione quest'ultima che va letta in termini di stretto diritto.
Non vale a fondare una diversa argomentazione l'indirizzo giurisprudenziale che fissa l'inizio del nuovo termine decadenziale ex art. 1137 c.c. sic et simpliciter dal deposito del verbale di mancato raggiungimento dell'accordo, come può leggersi in alcune pronunce di merito. Questo indirizzo si è formato in relazione a fattispecie in cui il procedimento di mediazione si è concluso nei termini di legge previsti dall'art. 6 del Dlgs n. 28/2010 (cfr. Corte appello Palermo, sez. II,
27/06/2017, n. 1245; Tribunale Milano, sez. XIII, 02/12/2016, n. 13360).
Come osservato dal Tribunale di Roma: “la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione (…) ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo” (Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014). Ciò giustifica la possibilità offerta alle parti di travalicare il termine di legge stabilito per la durata del procedimento, ma non autorizza l'automatico superamento anche dei termini decadenziali, al di fuori del procedimento “tipico”
(che dura appunto i tre mesi di legge).
pagina 11 di 20 Pertanto, il termine indicato dall'art. 6 del Dlgs n. 28/2010, fino al momento del suo totale esaurimento, allo scadere dei tre mesi, assume rilevanza esclusivamente extraprocessuale, lasciando comunque alle parti la libertà di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo ma obbligandole ad iniziare tempestivamente il giudizio per non incorrere in decadenza.
In definitiva, relativamente all'impugnazione delle delibere condominiali, se le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decorso questo termine la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale sarà tenuta a presentare la domanda giudiziale, non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione.
Tale assunto sembra ricavabile dallo stesso art. 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010 (vecchia formulazione) ove si prevede che “il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”. Il senso di quest'ultima disposizione non potrebbe spiegarsi altrimenti se non riferito proprio all'ipotesi in cui sia stato avviato il procedimento di mediazione, questo non si sia concluso nel termine di tre mesi ed una delle parti – a mediazione ancora in corso – abbia iniziato il giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art. 6 del
Dlgs n. 28/2010, rende procedibile la domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazione non si sia concluso. Ma anche che, a seguito dello spirare del termine dei tre mesi, inizi a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera assembleare.
Tornando al caso di specie, essendo stato avviato il procedimento di mediazione il 15/11/2022, decorsi tre mesi da detta data (15/02/2023) parte attrice avrebbe dovuto incoare il giudizio entro nei successivi trenta giorni (termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.) e quindi entro il
15/03/2023.
Avendo tuttavia incoato il giudizio solo in data 21/04/2023, è incorsa in decadenza.
2) Quanto alla impugnazione della delibera del 16/02/2023: questa è fondata e merita accoglimento.
Premessa la tempestività, in questo caso, dell'impugnazione della delibera (che difatti non è stata contestata dal convenuto), va rilevato che alla detta assemblea CP_1 gli attori non erano presenti, come è emerso senza contestazioni sul punto, in corso di causa.
pagina 12 di 20 Ciò determina la loro legittimazione ad agire per l'annullamento della delibera atteso che in tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze (Cass. civile sez. II, ordinanza n. 5611 del 26/02/2019).
Ciò premesso:
Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno della delibera del 16/02/2023, si rileva che parte attrice ha legittimamente contestato la legittimità della delibera laddove è stata ivi deliberata la nomina di un direttore dei lavori per seguire un intervento di manutenzione grondaia di appena € 2.800,00, e seppure tale nomina non fosse stata inserita nell'o.d.g.
Ricordiamo, innanzi tutto, che l'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dei punti all'ordine del giorno.
Ora, nel caso di specie, si legge nel verbale di assemblea del 16/02/2023, al punto 2):
“Approvazione preventivo e relativo piano di riparto per manutenzione grondaia edificio ricadente sul prospetto interno. Deliberazioni in merito”: “L'assemblea dopo avere attentamente esaminato l'unico preventivo pervenuto, della ditta “MURABITO costruzioni e ristrutturazioni”….approva il preventivo per un importo di € 2.800,00 oltre iva…..L'amministratore inoltre fa presente che per il suddetto lavoro è necessaria una direzione dei lavori affidata ad un tecnico abilitato. E' evidente che il punto non è stato messo tra gli O.d.g. ma, vista l'urgenza dei lavori, l'amministratore ha fatto pervenire in assemblea un preventivo dello Studio Tecnico del Geometra CP_7 si allega, per un importo a corpo di € 500,00 oltre il 5% di cassa. L'assemblea, considerata l'urgenza, approva ad unanimità”.
La delibera va annullata sul punto. Infatti, è pacifico che la discussione su un argomento non inserito all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 1137 c.c. e 66 disp. att.
c.c. renda la delibera annullabile e come tale impugnabile. Sull'argomento si è espressa ripetutamente la Suprema Corte (si vedano ex multis, Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e
Cass. SS.UU. n. 9839/2021).
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito, inoltre, anche nel caso in cui si tratti di un'opera urgente, la delibera è impugnabile, in quanto, «in materia di delibere condominiali, l'assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione e pertanto pagina 13 di 20 l'eventuale delibera prodotta deve essere annullata, a nulla rileva neppure l'urgenza di provvedere in ordine a detti argomenti in quanto urgenza in ogni caso non giustifica la compromissione dei diritti di informazione del condominio» (Tribunale Napoli, sezione IV, 2 dicembre 2021, n. 9755).
Quanto al punto 4 dell'o.d.g., relativamente al quale i condomini, oltre ad approvare il preventivo di € 5.800,00 per la ditta con eccesso di potere, hanno approvato Parte_6 altresì le competenze tecniche dell'Ing. per € 3.000,00 (non specificate CP_4 all'o.d.g.), anche in questo caso la delibera è annullabile. Infatti, la questione non era stata inserita all'o.d.g. e l'assemblea non poteva procedere al relativo conferimento di mandato al detto professionista.
Invero, il punto 4 dell'o.d.g. dell'assemblea del 16/02/2023 era relativo a
“Approvazione nuovo preventivo per installazione Linea Vita in seguito a nota integrativa ricevuta in data 30/11/2022 dall'impresa aggiudicatrice. Deliberazioni in merito e approvazione criteri piano di riparto”. Ciò induce a ritenere che fosse stato portato all'attenzione dei condomini convocati solo il preventivo della impresa aggiudicatrice, di complessivi € 5.800,00 ma non quell'ulteriore onere di € 3.000,00 per compensi dell'Ing. , preventivo che, come si legge nel verbale, venne CP_4 approvato dai presenti. E ciò, tra l'altro se pur il preventivo della ditta prevedesse già una spesa di € 700,00 per la redazione di un elaborato e la verifica strutturale da parte del tecnico abilitato. Si legge infatti nel detto verbale che: “L'Assemblea, dopo avere Part Part attentamente esaminato l'unico preventivo pervenuto dalla ditta , con sede in
Trecastagni….approva il preventivo per la progettazione e realizzazione di una linea Part vita sul tetto dell'edificio per un importo di € 5.800,00 oltre iva. Inoltre, l'impresa
, contestualmente al suo preventivo allega anche il preventivo per la gestione della
[...] parte tecnica che, come specificato sarà effettuata dallo studio tecnico dell'ING.
per un importo pari ad € 3.000,00 oltre Iva. I condomini sollecitano Controparte_4 peraltro l'amministratore a richiedere l'esecuzione dei suddetti lavori tempestivamente anche al fine di evitare ulteriori danni derivati dalle impreviste variazioni climatiche….”.
E' evidente che sul punto l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa l'onorario dell'Ing. non sia stato rispettato e ciò comporta l'annullabilità della CP_4 delibera.
Ed infatti secondo la giurisprudenza, l'ordine del giorno contenuto nella convocazione deve essere chiaro e completo, in modo tale che gli argomenti da trattare siano resi noti pagina 14 di 20 ai Condomini per consentire loro di comprenderne il tenore e l'importanza per, conseguentemente, decidere se partecipare o meno all'assemblea e quali eventuali istruzioni dare al delegato, nel caso di partecipazione indiretta.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3886/2015, ha pronunciato ad esempio l'invalidità di una delibera poiché la stessa aveva comportato un ampliamento del deliberato rispetto all'o.d.g., non costituendone mero sviluppo, avuto riguardo anche all'ammontare dei costi necessari.
Quanto all'impugnazione della delibera del 16/02/2023, relativamente al punto aggiuntivo sulla manutenzione straordinaria dell'autoclave, anche questa merita accoglimento.
Si legge infatti nel detto “o.d.g. aggiuntivo - Manutenzione straordinaria autoclave”:
L'assemblea, stante la natura urgente dell'intervento in oggetto anche alla luce dei ripetuti guasti avvenuti nei giorni precedenti all'odierna assemblea che hanno evidenziato la precarietà del funzionamento…approva il preventivo per la sostituzione del quadro elettrico dell'autoclave dell'impresa “AC Controparte_8
”…per un importo, comprensivo di IVA, pari ad € 500,00. L'amministratore
[...] precisa che il piano di riparto per la suddetta spesa verrà sviluppato applicando la tabella millesimale generale”.
Correttamente gli attori hanno evidenziato che il detto piano di riparto era errato in quanto si era richiamata la tabella generale dei millesimi di proprietà quando avrebbero dovuto essere invece esclusi dalla spesa i proprietari dei garages e dei posti auto.
Sebbene, infatti, non si rinvenga in atti la prova dell'esistenza (e dei nomi) di condomini proprietari di soli garages, tuttavia il convenuto sul punto nulla CP_1 ha contestato nel presente giudizio, quindi può ritenersi raggiunta, ex art 115 c.p.c., la prova dell'esistenza di alcuni condomini proprietari solo di garages, che nulla hanno a che vedere, evidentemente, con l'autoclave.
Sul punto avrebbero quindi dovuto applicarsi i criteri di cui all'art. 1123 c.c. per cui le spese necessarie per il sono sostenute dai condomini in misura CP_1 proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in relazione all'uso che ciascuno può farne. Si richiama in proposito la giurisprudenza (Corte di appello di Bari
(sent. 16 gennaio 2018, n. 54) che ha ritenuto come le “spese di autoclave”, relative pagina 15 di 20 alla manutenzione dell'impianto, debbano essere suddivise in base al criterio dell'utilizzo del servizio, che prevede la ripartizione delle spese solo tra i condòmini che ne fanno effettivamente uso.
La delibera del 16/02/2023 va dichiarata nulla sul punto aggiuntivo relativo alla manutenzione dell'autoclave, in quanto, come sopra evidenziato, secondo la Suprema
Corte, le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali sono affette da nullità se adottate senza il consenso unanime di tutti i condomini.
Quanto al punto 6) del verbale del 16/02/2023, relativo all'approvazione del rendiconto consuntivo anno 2022 e relativo piano di riparto: Si legge nel verbale di assemblea: “L'assemblea ad unanimità approva il rendiconto consuntivo ed il relativo piano di riparto per l'anno 2022”.
Anche in questo caso, merita accoglimento il motivo di impugnazione degli attori, non essendo stati allegati dall'amministratore, per sua stessa ammissione, né la nota esplicativa né il registro di contabilità né il riepilogo finanziario, così negando ai condomini la possibilità di verificare la situazione in merito alle entrate, alle spese, ai fondi disponibili.
Il convenuto si è limitato ad eccepire, nel presente giudizio, che era stato CP_1 comunque rispettato il principio di cassa. Tuttavia, ciò non è sufficiente.
Si rileva in proposito che l'art. 1130-bis c.c. dispone che il rendiconto annuale deve comprendere un consuntivo ed il relativo riparto, un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, uno stato patrimoniale e una nota sintetica esplicativa della gestione, senza dei quali la delibera assembleare che approva il rendiconto presentato dall'amministratore condominiale è da considerarsi annullabile.
In tal senso si è espresso, con condivisibile pronuncia, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 10624 del 17/06/2021, che ha ritenuto questa necessità non un puro formalismo, ma rispondente al diritto dei condomini di poter contare su una gestione ispirata a criteri di trasparenza e quindi immediatamente verificabile anche dai non addetti ai lavori.
L'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina condominio degli edifici, dispone che: “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in pagina 16 di 20 modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con
l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Vero è che la giurisprudenza non ritiene necessario che la contabilità condominiale sia tenuta con i rigidi criteri previsti dalla legge per il settore societario.
Tuttavia, l'art 1130 bis c.c. prevede con chiarezza che il rendiconto si compone di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione.
Si pone a questo punto la questione se detti documenti debbano essere necessariamente presenti, pena l'invalidità della deliberazione assembleare che approvi il rendiconto presentato dall'amministratore.
Lo stato patrimoniale, si legge nella detta sentenza, descrive le attività, cioè
i crediti del , e le passività, cioè i debiti del verso i fornitori o CP_1 CP_1 altri soggetti (compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili, con l'eventuale indicazione di fondi necessari per consentire il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità).
Più precisamente, la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti e i crediti di tutti gli anni di esercizio e descrive il patrimonio effettivo del in CP_1 un determinato momento.
Perché esso risulti chiaro occorre inoltre che sia inserita anche la voce di cassa disponibile (contanti o c/c) alla data della fine dell'anno di esercizio, posto che costituisce il punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo.
Le voci di debito e credito devono essere redatte in modo tale da far comprendere ai condomini se le poste siano reali e se i crediti siano o meno certi e liquidi. Ciò al fine di consentire ai partecipanti di comprendere l'attuale situazione del patrimonio condominiale.
Il registro di contabilità ha lo scopo di descrivere minuziosamente tutti i versamenti, ordinati temporalmente, effettuati dai condomini.
La nota esplicativa ha invece la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale, dando conto non solo dei rapporti in corso, ma anche delle questioni pendenti, commentando le questioni più rilevanti, nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio), rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali.
In conclusione, ove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da pagina 17 di 20 rendiconto, registro, riepilogo e nota – da considerarsi parti inscindibili di esso – e i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, alle spese e ai fondi disponibili, ne discende CP_1
l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione, potendosi assimilare tale situazione a un bilancio non chiaro e non comprensibile ai condomini.
In tal senso vi sono state anche altre pronunce: il Tribunale di Torino con la sentenza n° 3528 del 4 luglio 2017, ha affermato che: “In tema di Condominio di deve Pt_7 considerarsi rilevante anche l'osservanza ai precetti del novellato art. 1130-bis c. in tema di tenuta e redazione della contabilità, sicché, risultando elementi imprescindibili del rendiconto il registro di contabilità, il riepilogo finanziario ed una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale, in difetto di quest'ultima la delibera approvativa del rendiconto deve considerarsi viziata”.
Il Tribunale di Salerno (sentenza n. 5322/2016; n. 5743/2016), ha annullato delle deliberazioni di approvazione del rendiconto che non si componevano dei documenti indicati dalla norma in questione e che non soddisfacevano pertanto l'inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità.
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20969/2016) ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto per mancanza del registro di contabilità.
Sull'argomento la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 33038 del 20/12/2018, che ha specificato che il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali CP_1 elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Viene inoltre specificato che: “allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese CP_1
e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”.
Inoltre, il Tribunale di Roma (Sezione 5 Civile, Sentenza 22 giugno 2022 n. 9989) ha ribadito che lo scopo del rendiconto è “soddisfare l'interesse del ad una CP_1
pagina 18 di 20 conoscenza concreta dei reali elementi contabili indicati nel bilancio così da dissipare ogni dubbio di incertezza e insufficiente chiarezza in ordine ai dati riportati nel conto
e consentirgli di esprimere in assemblea un voto cosciente e meditato”.
Su tali premesse, il Tribunale di Roma, è giunto alla conclusione che registro, riepilogo e nota sono “parti inscindibili” del rendiconto e alla loro inesistenza può discendere l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.
Anche alla luce della ampia rassegna giurisprudenziale sopra riportata, va pertanto accolta, nel presente giudizio, anche la domanda attorea sul punto e va annullata anche la detta deliberazione assunta.
Non merita accoglimento, infine, la richiesta attorea di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Condominio, non ricorrendone i presupposti ed in ogni caso per il parziale accoglimento delle domande spiegate in citazione.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione, nella misura della metà a carico del , dichiarato solo CP_1 parzialmente soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 5619/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, in parziale accoglimento delle domande attoree:
1) Rigetta, in quanto tardiva, l'impugnazione proposta da e Parte_1
avverso la delibera assembleare del 29/09/2022 del Parte_2 CP_1
sito in via Chiusa della Corte n. 7, Aci Catena (CT);
[...]
2) Accoglie l'impugnazione degli attori relativamente alla delibera condominiale del
16/02/2023 e per l'effetto dichiara nulla la delibera nella parte in cui ha deliberato in ordine al “punto aggiuntivo” relativo alla manutenzione dell'autoclave e dispone l'annullamento di tutti altri punti approvati;
3) Condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 di parte attrice, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA c.p.a. nella misura di legge.
Catania, 17/04/2025
IL GIUDICE ONORARIO
pagina 19 di 20
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5619/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MANUELA TRINGALE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale G. Leopardi n. 23, Catania;
attori
contro
:
(C.F.: ) sito in Aci Catena (CT), via Chiusa della Controparte_1 P.IVA_1
Corte n. 7, nella persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. LETIZIA PATANÈ, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Piazza della Repubblica n. 2, San Gregorio di Catania (CT);
convenuto
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21/04/2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso due delibere, l'una del 29/09/2022 e l'altra del 16/02/2023, dell'assemblea del , sito in Acicatena (CT), via Chiusa della Corte n. 7, e Controparte_1
pagina 1 di 20 pertanto convenivano il detto Condominio stesso innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere la delibera assembleare del del 29/09/2022, nonché la successiva delibera assembleare del Controparte_1
16/02/2023 per i motivi superiormente esposti. Nel merito, accertato che le delibere in oggetto sono palesemente nulle e/o invalide, nonché viziate da eccesso di potere, dichiarare nulle e/o invalide le delibere de qua per i motivi esposti in narrativa. Condannare il Controparte_1
2 sito in Aci Catena via Chiusa della Corte 7, in persona del suo amministratore pro tempore,
[...] sig. alle spese e compensi del presente giudizio”. Controparte_2
A fondamento delle proprie domande, parte attrice adduceva che:
- La delibera assembleare del 29/09/2022 era ictu oculi inficiata da vizi di legittimità per i seguenti motivi:
- Violazione di legge ed eccesso di potere: infatti il sig. era arrivato Parte_1 alla riunione assembleare alle ore 19,45 ed aveva interloquito in relazione ai diversi punti posti all'ordine del giorno con alcuni condomini e con l'amministratore, in relazione alla gestione delle spese condominiali, facendo rilevare alcune criticità nell'operato dell'amministratore, anche in relazione ad un posto auto che in realtà non era comune ma di proprietà esclusiva della signora . L'amministratore non aveva stilato nessun Parte_3 verbale ma aveva solo preso degli appunti;
- In data 19/10/2022 era stato inviato a mezzo pec al legale del dietro sua richiesta, Pt_1 un verbale di assemblea con gravi irregolarità, che rendevano il deliberato illegittimo ed invalido.
Ed in particolare:
1) Risultava quale presidente dell'assemblea ma dall'appello dei presenti la Parte_4 signora non era presente fisicamente quel giorno all'assemblea, Parte_5 essendo rappresentata per delega dal sig. per cui la stessa aveva sottoscritto CP_3
l'andamento di un'assemblea cui non aveva partecipato;
2) , nonostante le parole spese, risultava assente all'assemblea, anche Parte_1 se la riunione si era protratta fino alle 20,15 circa e nessuno lo aveva informato che l'assemblea, al suo arrivo, era ormai conclusa;
3) L'assemblea aveva deliberato sui punti 1, 2 e 3 dell'o.d.g. senza stabilire il criterio del piano di riparto (tabelle generali, perpendicolare, uso diverso da parte di ciascun condomino ecc.);
pagina 2 di 20 4) L'assemblea, tra la voce “varie ed eventuali” (punto 4 dell'o.d.g.) aveva autorizzato l'amministratore ad incaricare un tecnico di fiducia (con lievitare dei costi) per verificare la proprietà del posto auto suddetto, nonostante il avesse già chiarito, grazie ad una Pt_1 visura catastale eseguita, come questo fosse di proprietà della condomina Parte_3 condomina mai convocata alle riunioni;
e peraltro la voce “varie ed eventuali” era priva di contenuto negoziale e non consentiva di discutere e/o decidere su un preciso argomento;
- La domanda di mediazione era stata presentata il 15/11/2022 ed il relativo procedimento a seguito di rinvii, si era concluso in data 20/04/2023;
- In data 16/02/2023, si era tenuta un'altra assemblea condominiale, anche questa ictu oculi inficiata da vizi di legittimità e palesemente nulla per i seguenti motivi:
1) Se da una parte i condomini avevano manifestato la volontà di non aderire alla pendente procedura di mediazione, reiterando l'assenza del alla seduta assembleare del Pt_1
29/09/2022, di contro avevano statuito ex novo sugli stessi argomenti già trattati nella precedente assemblea del 29/09/2022 (oggetto di opposizione in sede di mediazione), correggendo quanto tempestivamente contestato dagli attori;
2) I condomini avevano giustificato la revoca implicita del precedente verbale con presunti
“motivi legati all'aggiornamento dei preventivi approvati e al subentrare di nuove esigenze dei condomini”;
3) Al punto 4 dell'o.d.g. era stato approvato il preventivo di € 5.800,00 della Parte_6 per l'installazione della linea vita, ed inoltre, con eccesso di potere, esorbitando dal tema posto all'o.d.g. erano state approvate competenze tecniche dell'Ing. per € Controparte_4
3.000,00, e ciò non soltanto se pur non all'ordine del giorno ma anche se il preventivo della ditta prevedeva una spesa di € 700,00 per la redazione di un elaborato e la verifica strutturale da parte del tecnico abilitato;
4) Al punto 2) dell'o..d.g., era stata deliberata, paradossalmente, la nomina di un direttore dei lavori per seguire un intervento di manutenzione grondaia di appena € 2.800,00, e seppure tale nomina non fosse stata inserita nell'o.d.g.; con riserva dell'amministratore di redigere, in assenza di opposizioni bonarie entro dieci giorni, un piano di riparto considerando la spesa aggiuntiva di € 500,00 oltre cassa in favore del Geom. ; CP_5
5) In relazione al punto aggiuntivo sulla manutenzione straordinaria dell'autoclave, era stato indicato un piano di riparto errato in quanto si era richiamata la tabella generale dei millesimi di proprietà quando avrebbero dovuto essere invece esclusi dalla spesa i proprietari dei garages e dei posti auto: in proposito evidenziavano che le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali erano affette da nullità
pagina 3 di 20 se adottate senza il consenso unanime di tutti i condomini: avrebbero quindi dovuto applicarsi i criteri di cui all'art. 1123 c.c. ed anche su questo punto la delibera era illegittima;
6) Al punto 7) dell'o.d.g. relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2022: non erano stati allegati né la nota esplicativa né il registro di contabilità né il riepilogo finanziario, così negando ai condomini la possibilità di verificare la situazione in merito alle entrate, alle spese, ai fondi disponibili, in palese violazione dei principi cardine dell'art. 1130 c.c.;
Anche per la contestazione della delibera del 16/02/2023 era stata presentata domanda di mediazione ed il procedimento si era concluso con esito negativo il 20/04/2023.
Con comparsa del 17/07/2023, si costituiva in giudizio il con Controparte_1 sede in Aci Catena via Chiusa della Corte n. 7, nella persona dell'amministratore pro tempore contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_6
In particolare, il convenuto eccepiva che: CP_1
1) In relazione all'assemblea del 29.09.22, le contestazioni sollevate non giustificavano la richiesta di nullità ma, eventualmente, di annullabilità: pertanto, l'impugnativa era tardiva;
2) In ogni caso, la contestazione in base alla quale non era presente il presidente eletto era frutto di un mero errore/refuso tecnico di stampa e pertanto irrilevante e Parte_4 priva di fondamento. Il verbale de quo, infatti, era stato realizzato mediante un programma informatico di precompilazione dei dati che al momento dell'inserimento dei dati, nel riquadro destinato all'indicazione del nome del Presidente, laddove si era nominato il delegato della sig.ra ossia il marito , per errore tecnico Parte_5 Persona_1 il programma aveva inserito il nominativo del delegante. Era quindi un mero refuso di cui al verbale impugnato, atteso che il presidente eletto era presente in quanto delegato della sig.ra e lo stesso aveva regolarmente sottoscritto il verbale in quanto effettivamente Parte_4 presente alla riunione assembleare. Comunque, le figure del presidente e del segretario d'assemblea non erano indicate dal codice e non erano quindi obbligatorie;
3) Il sig. non era mai stato presente in assemblea;
paradossalmente, tale assunto era Pt_1 confermato dallo stesso attore, il quale aveva dichiarato di essere arrivato alle 19.45 ossia l'orario esatto in cui l'assemblea era finita;
4) Palesemente destituito di fondamento era l'assunto secondo il quale “l'assemblea ha deliberato sui punti 1, 2, 3 senza stabilire il criterio del piano di riparto”. Invece, come si evinceva dal verbale, il criterio seguito nella votazione era proprio quello delle tabelle generali, pertanto, la contestazione era infondata e pretestuosa. L'assemblea aveva rigorosamente pagina 4 di 20 rispettato tutti i criteri imposti ex lege per le votazioni;
L'appello dei condomini presenti non era previsto dal codice civile, ma si trattava di adempimento fondamentale per dimostrare il raggiungimento dei quorum costitutivi e poter così iniziare la discussione dei punti posti all'ordine del giorno. Il verbale impugnato, comunque, conteneva i seguenti dati: nominativo del condomino;
presenza / assenza / eventuale presenza con delega;
caratura millesimale.
L'elenco era stato aggiornato nel caso di ingressi / uscite ed in ogni occasione ed era stata verificata la permanenza del quorum costitutivo. Era stato pienamente rispettato l'assunto di cui all'art. 1136 c.c.: “Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea in prima convocazione era regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentavano i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Erano valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non poteva deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione deliberava in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione era regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentassero almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione era valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno un terzo del valore dell'edificio”;
5) La contestazione inerente al punto 4 dell'O.d.g. era assolutamente irrilevante ai fini della richiesta di nullità/annullabilità. Non vi era stata nessuna “viva partecipazione del , il Pt_1 quale era assente ma nessun “mandato in bianco” era stato conferito all'Amministratore, atteso che sul punto si era conferito un mero mandato esplorativo consentito ex lege. Quindi nessun contenuto negoziale inerente al punto “varie ed eventuali”;
6) In relazione all'assemblea del 16.02.2023: Anche in questo caso, il non era presente Pt_1 all'assemblea. Artatamente, parte attrice aveva dichiarato che “con eccesso di potere, ed esorbitando il tema posto all'ordine del giorno, approvano competenze tecniche dell'Ing.
”. Nessun eccesso di potere si era verificato né tantomeno il tema del punto Controparte_4 era stato esorbitato atteso che l'impresa (quella sul cui preventivo si deliberava in piena conformità all'O.d.g.) contestualmente al suo preventivo aveva allegato anche il preventivo per la gestione della parte tecnica che sarebbe stato effettuato dallo studio tecnico dell'Ing . CP_4
Il tutto nell'ambito di quanto previsto dall'O.d.g., atteso che la realizzazione di opere presupponeva sempre e comunque una parte operativa ed una tecnica. Pertanto, anche l'obbligo pagina 5 di 20 di preventiva informazione dei condomini con la convocazione era stato pienamente rispettato, atteso quanto deliberato in assemblea;
7) Riguardo poi la doglianza attorea per cui il bilancio condominiale non era stato redatto correttamente, precisava che la Cassazione stabiliva che il criterio più adeguato a redigere il bilancio era il c.d. principio di cassa. Questo perché il bilancio deve individuare in maniera chiara ogni dato presente in esso (deve permettere un facile controllo da parte delle autorità competenti); tale principio era stato rispettato. L'aspetto fondamentale era che i condomini erano stati informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, CP_1 spese e fondi disponibili, e tale informazione era stata pienamente data dall'amministratore.
Alla prima udienza del 31/10/2023, la causa veniva rinviata per consentire la comparizione personale delle parti attrici, assenti quel giorno;
All'udienza dell'01/12/2023, questo Giudice interrogava le parti presenti e constatava l'impossibilità di raggiungere un accordo;
Con ordinanza del 03/07/2024, questo Giudice rigettava l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate;
rigettava altresì le richieste istruttorie delle parti, in particolare rilevando: “Ritenuti inammissibili ed irrilevanti l'interrogatorio formale dell'amministratore e la prova testimoniale richiesta da parte attrice, anche perché vertenti su circostanze in parte pacifiche ed in parte ininfluenti ai fini della decisione;
Ritenuta parimenti irrilevante ed inammissibile la prova testimoniale richiesta dal convenuto, anche CP_1 perché, come correttamente eccepito da parte attrice, i singoli condomini non possono testimoniare nel giudizio in cui sia parte il , avendovi un proprio interesse e CP_1 risultando assolutamente incapaci a testimoniare, ex articolo 246 c.p.c., perché gli stessi sono portatori di un interesse personale, potendo anche intervenire nel giudizio. I condòmini vanno infatti ritenuti soggetti “interessati” al giudizio in cui è parte il Condominio, in considerazione del fatto che, in caso di sentenza sfavorevole, subirebbero personalmente gli effetti della decisione negativa. Tale assunto risulta pacifico in giurisprudenza secondo la quale nella lite promossa da un condomino nei confronti del in relazione alla ripartizione delle CP_1 spese sostenute per l'utilizzazione della cosa comune, i singoli condòmini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare (Cassazione, n.17925/2007). E ancora, la
Suprema Corte ha specificato che i singoli condòmini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il poiché l'eventuale sentenza di condanna è CP_1 immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi (Cassazione, 17199/2015).
pagina 6 di 20 Quindi fissava per la decisione l'udienza dell'11/03/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti depositavano quindi le proprie note conclusive con cui insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 11/03/2025, la causa veniva posta in decisione.
*****
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
1) Quanto alla delibera del 29/09/2022:
E' fondata l'eccezione, proposta tempestivamente dal convenuto, circa la CP_1 tardività dell'impugnazione.
Ed invero, la invalidità della detta delibera, invocata da parte attrice, dovrebbe inquadrarsi, eventualmente, quale annullabilità, da far valere nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. e non quale nullità (imprescrittibile).
Infatti, quanto alla nullità delle delibere assembleari: con la nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 4806 del 07/03/2005 (poi ripresa dal Cass. n. 3586 del 13/02/2013), la Corte di
Cassazione, ha affermato che “sono da ritenersi nulle: le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della volontà della prescritta maggioranza;
quelle con maggioranze inferiori alle prescritte;
le delibere prive degli elementi essenziali;
quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
le delibere con oggetto impossibile o illecito, a volte specificandolo come oggetto contrario all'ordine pubblico, o alla morale, o al buon costume;
le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
In particolare, i vizi dell'oggetto come causa di nullità sono ricollegati con i confini posti in materia di condominio al metodo collegiale e al principio di maggioranza. Secondo la
Corte «tanto la impossibilità giuridica, quanto la illiceità dell'oggetto derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea, considerato che la prima consiste nella inidoneità degli interessi contemplati ad essere regolati dal collegio che delibera a maggioranza,
pagina 7 di 20 ovvero a ricevere dalle delibere l'assetto stabilito in concreto, e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni». Di conseguenza la formula dell'art. 1137 c.c. deve interpretarsi nel senso che per "deliberazioni contrarie alla legge" si intendono le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prestabilite dall'art. 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.)
Le diverse cause di invalidità sono state, quindi, ricondotte al tipo di interesse leso: interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delibere, per la nullità; strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti, per
l'annullabilità…..Parimenti per quanto riguarda le delibere in materia di ripartizione delle spese (se si esclude l'isolata e risalente pronuncia n. 1726 del 4 luglio 1966) non sembra sussistere contrasto nella giurisprudenza, atteso che la Corte - a partire dal 1980 - ha costantemente distinto, sulla base di un medesimo criterio, le ipotesi di nullità (v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novembre 1992,
n. 12375; 5 dicembre 1988, n. 6578; 21 maggio 1987, n. 4627; 5 ottobre 1983, n. 5793; 5 maggio 1980, n. 29289) da quelle di annullabilità (cfr. Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455; 8 giugno 1993, n. 6403; 1° febbraio 1993, n. 1213; 5 agosto 1988, n. 4851; 8 settembre 1986,
n. 5458), in molti casi facendo espresso riferimento all'art. 1123 c.c. In particolare, partendo dal rilievo che le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca, la Corte (cfr.
Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novembre 1992, n. 12375) ha affermato la nullità della delibera che modifichi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di individuazione dei criteri di ripartizione ai sensi dell'art.
1123 c.c., sia nell'ipotesi di cambiamento dei criteri già fissati in precedenza)”.
Ora, nel presente giudizio, parte attrice ha impugnato la delibera del 29/09/2022 lamentando la sussistenza di vizi che non determinano la nullità della delibera, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, ma solo la annullabilità.
Atteso quindi che si tratterebbe, eventualmente, di valutare l'annullabilità e non la nullità della detta delibera impugnate, la domanda attorea di impugnazione della delibera pagina 8 di 20 condominiale del 29/09/2022, ex art. 1137 c.c., notificata il 21/04/2023 è inammissibile per l'intervenuta decadenza del diritto, essendo decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione (art. 1137 c.c.).
Ed invero: innanzi tutto, va rilevato che, sebbene il presente giudizio sia stato incoato il
21/04/2023, ossia dopo l'entrata in vigore della Riforma AR (Dlgs 149 del 10/10/2022, entrata in vigore il 28/02/2023) e prima dell'entrata in vigore del D.lgs 164 del 31/10/2024
(Correttivo alla Riforma AR, entrato in vigore il 26/11/2024) ed altresì prima del D.lgs
216/2024 (- cd. Correttivo AR in mediazione - , entrato in vigore il 25/01/2025), tuttavia gli incontri di mediazione sono iniziati in periodo precedente all'entrata in vigore della detta riforma AR (Dlgs 149/2022), ossia a partire dal 15 novembre 2022 e protraendosi per cinque mesi, ossia fino al 20/04/2023.
Ciò premesso, si rileva che, alla luce della lettura degli artt. 5, 6 e 8 D.lgs n. 28/2010, tutti nella formulazione precedente alla Riforma AR (D.lgs 149/2022) ed applicabili alla fattispecie in esame, appare fondata l'eccezione di tardività – e quindi di decadenza dall'azione - sollevata dalla difesa del convenuto, in quanto la delibera condominiale del 29/09/2022 è CP_1 stata impugnata tardivamente.
Infatti, come espressamente riconosciuto dagli attori, e come non contestato dal CP_1 la delibera è stata comunicata all'attore a mezzo pec al suo legale, il 19/10/2022, e l'istanza di mediazione obbligatoria è stata presentata (tempestivamente) il 15/11/2022 mentre l'atto di citazione è stato notificato solo in data 21/04/2023, quando il termine per notificarlo era scaduto il 15/03/2023, ossia trenta giorni dopo i tre mesi previsti per il procedimento di mediazione.
Ed invero il termine di giorni trenta previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità, decorreva dal deposito del verbale negativo di mediazione
(cfr. art. 5, comma 6, D.lgs 28/2010 vecchia formulazione: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. Oggi la decorrenza di tale termine dal deposito del verbale negativo di mediazione, scomparsa nella riforma AR, è stata introdotta nuovamente dal Correttivo AR in mediazione entrato in vigore il 25/01/2025).
pagina 9 di 20 Nel periodo in questione la durata massima del procedimento di mediazione era di tre mesi (cfr. art 6 D.lgs 28/2010); Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria, formatasi in quel periodo, ha ritenuto che: “ Il termine di cui all'art. 6 del dlgs 2010, n. 28 è da ritenersi perentorio, attesa la sua funzione volta a favorire la soluzione stragiudiziale delle liti, ma non a prolungare senza limite il termine per proporre un azione giudiziaria e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso” (Cfr. Tribunale Imperia 11.09.2020, n. 36; Tribunale
Castrovillari 11.05.2021; Corte Appello Messina 18.09.2023 n. 768; Tribunale Monza
26.07.2021; Corte d'Appello di Milano 28.06.2017; Tribunale di Viterbo sentenza n. 101/2023, dello 01.02.2023, Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014).
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 244 del 18 febbraio 2022, ha evidenziato che il deposito della domanda di mediazione produce un effetto interruttivo e non sospensivo del termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c., entro il quale può essere impugnata la delibera dell'assemblea condominiale e dunque, che l'art. 5 comma 6 del
D.lgs. 28/2010, laddove affermava che la domanda di mediazione produceva sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza, andasse interpretato nel senso che l'effetto che si determinava con l'avvio del procedimento di mediazione fosse di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione era di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. Tale indirizzo trovava conferma in numerosi precedenti giurisprudenziali, sia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 17781/2013) che di merito (Trib. Roma sez. V, 12 marzo 2019, n.
5382; App. Palermo, 27 giugno 2017, n.1245; Trib. Milano, 2 dicembre 2016 n. 13360; Trib.
Monza, 12 gennaio 2016 n. 65).
Si è posta tuttavia la questione concernente il rapporto tra l'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 28/2010
(vecchia formulazione) e il successivo art. 6 comma 1, sulla durata del procedimento di mediazione, fissata in tre mesi, in particolare, relativamente alla procedibilità della domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazione non si fosse concluso, nell'ipotesi di azioni giudiziali da esercitare entro termini di decadenza (come le impugnazioni delle delibere condominiali).
Infatti, spesso il procedimento di mediazione si protrae oltre i tre mesi stabiliti dalla legge, allorché le parti aderiscano al superamento di detto termine in vista di un'eventuale conciliazione
(come nel caso in esame).
pagina 10 di 20 Secondo la suddetta giurisprudenza, che si condivide, se è vero che il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art. 1137 c.c. per violazione del regolamento condominiale, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa (giusto il disposto dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 28/2010, vecchia formulazione), è anche vero che, trattandosi di un termine di decadenza, esso non possa divenire di durata incerta ed indeterminabile, a seconda della scelta arbitraria delle parti di condurre o meno oltre il termine massimo di durata il procedimento di mediazione, termine fissato per legge in tre mesi (art. 6 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010).
I termini decadenziali previsti per legge non sono infatti nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti (Cass. civ. Sez. I, 06-12-2000, n. 15491). In quest'ottica deve ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattosi oltre il termine di legge per volontà delle parti, non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art. 5 comma 6 citato, disposizione quest'ultima che va letta in termini di stretto diritto.
Non vale a fondare una diversa argomentazione l'indirizzo giurisprudenziale che fissa l'inizio del nuovo termine decadenziale ex art. 1137 c.c. sic et simpliciter dal deposito del verbale di mancato raggiungimento dell'accordo, come può leggersi in alcune pronunce di merito. Questo indirizzo si è formato in relazione a fattispecie in cui il procedimento di mediazione si è concluso nei termini di legge previsti dall'art. 6 del Dlgs n. 28/2010 (cfr. Corte appello Palermo, sez. II,
27/06/2017, n. 1245; Tribunale Milano, sez. XIII, 02/12/2016, n. 13360).
Come osservato dal Tribunale di Roma: “la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione (…) ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo” (Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014). Ciò giustifica la possibilità offerta alle parti di travalicare il termine di legge stabilito per la durata del procedimento, ma non autorizza l'automatico superamento anche dei termini decadenziali, al di fuori del procedimento “tipico”
(che dura appunto i tre mesi di legge).
pagina 11 di 20 Pertanto, il termine indicato dall'art. 6 del Dlgs n. 28/2010, fino al momento del suo totale esaurimento, allo scadere dei tre mesi, assume rilevanza esclusivamente extraprocessuale, lasciando comunque alle parti la libertà di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo ma obbligandole ad iniziare tempestivamente il giudizio per non incorrere in decadenza.
In definitiva, relativamente all'impugnazione delle delibere condominiali, se le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decorso questo termine la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale sarà tenuta a presentare la domanda giudiziale, non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione.
Tale assunto sembra ricavabile dallo stesso art. 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010 (vecchia formulazione) ove si prevede che “il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”. Il senso di quest'ultima disposizione non potrebbe spiegarsi altrimenti se non riferito proprio all'ipotesi in cui sia stato avviato il procedimento di mediazione, questo non si sia concluso nel termine di tre mesi ed una delle parti – a mediazione ancora in corso – abbia iniziato il giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art. 6 del
Dlgs n. 28/2010, rende procedibile la domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazione non si sia concluso. Ma anche che, a seguito dello spirare del termine dei tre mesi, inizi a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera assembleare.
Tornando al caso di specie, essendo stato avviato il procedimento di mediazione il 15/11/2022, decorsi tre mesi da detta data (15/02/2023) parte attrice avrebbe dovuto incoare il giudizio entro nei successivi trenta giorni (termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.) e quindi entro il
15/03/2023.
Avendo tuttavia incoato il giudizio solo in data 21/04/2023, è incorsa in decadenza.
2) Quanto alla impugnazione della delibera del 16/02/2023: questa è fondata e merita accoglimento.
Premessa la tempestività, in questo caso, dell'impugnazione della delibera (che difatti non è stata contestata dal convenuto), va rilevato che alla detta assemblea CP_1 gli attori non erano presenti, come è emerso senza contestazioni sul punto, in corso di causa.
pagina 12 di 20 Ciò determina la loro legittimazione ad agire per l'annullamento della delibera atteso che in tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze (Cass. civile sez. II, ordinanza n. 5611 del 26/02/2019).
Ciò premesso:
Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno della delibera del 16/02/2023, si rileva che parte attrice ha legittimamente contestato la legittimità della delibera laddove è stata ivi deliberata la nomina di un direttore dei lavori per seguire un intervento di manutenzione grondaia di appena € 2.800,00, e seppure tale nomina non fosse stata inserita nell'o.d.g.
Ricordiamo, innanzi tutto, che l'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dei punti all'ordine del giorno.
Ora, nel caso di specie, si legge nel verbale di assemblea del 16/02/2023, al punto 2):
“Approvazione preventivo e relativo piano di riparto per manutenzione grondaia edificio ricadente sul prospetto interno. Deliberazioni in merito”: “L'assemblea dopo avere attentamente esaminato l'unico preventivo pervenuto, della ditta “MURABITO costruzioni e ristrutturazioni”….approva il preventivo per un importo di € 2.800,00 oltre iva…..L'amministratore inoltre fa presente che per il suddetto lavoro è necessaria una direzione dei lavori affidata ad un tecnico abilitato. E' evidente che il punto non è stato messo tra gli O.d.g. ma, vista l'urgenza dei lavori, l'amministratore ha fatto pervenire in assemblea un preventivo dello Studio Tecnico del Geometra CP_7 si allega, per un importo a corpo di € 500,00 oltre il 5% di cassa. L'assemblea, considerata l'urgenza, approva ad unanimità”.
La delibera va annullata sul punto. Infatti, è pacifico che la discussione su un argomento non inserito all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 1137 c.c. e 66 disp. att.
c.c. renda la delibera annullabile e come tale impugnabile. Sull'argomento si è espressa ripetutamente la Suprema Corte (si vedano ex multis, Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e
Cass. SS.UU. n. 9839/2021).
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito, inoltre, anche nel caso in cui si tratti di un'opera urgente, la delibera è impugnabile, in quanto, «in materia di delibere condominiali, l'assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione e pertanto pagina 13 di 20 l'eventuale delibera prodotta deve essere annullata, a nulla rileva neppure l'urgenza di provvedere in ordine a detti argomenti in quanto urgenza in ogni caso non giustifica la compromissione dei diritti di informazione del condominio» (Tribunale Napoli, sezione IV, 2 dicembre 2021, n. 9755).
Quanto al punto 4 dell'o.d.g., relativamente al quale i condomini, oltre ad approvare il preventivo di € 5.800,00 per la ditta con eccesso di potere, hanno approvato Parte_6 altresì le competenze tecniche dell'Ing. per € 3.000,00 (non specificate CP_4 all'o.d.g.), anche in questo caso la delibera è annullabile. Infatti, la questione non era stata inserita all'o.d.g. e l'assemblea non poteva procedere al relativo conferimento di mandato al detto professionista.
Invero, il punto 4 dell'o.d.g. dell'assemblea del 16/02/2023 era relativo a
“Approvazione nuovo preventivo per installazione Linea Vita in seguito a nota integrativa ricevuta in data 30/11/2022 dall'impresa aggiudicatrice. Deliberazioni in merito e approvazione criteri piano di riparto”. Ciò induce a ritenere che fosse stato portato all'attenzione dei condomini convocati solo il preventivo della impresa aggiudicatrice, di complessivi € 5.800,00 ma non quell'ulteriore onere di € 3.000,00 per compensi dell'Ing. , preventivo che, come si legge nel verbale, venne CP_4 approvato dai presenti. E ciò, tra l'altro se pur il preventivo della ditta prevedesse già una spesa di € 700,00 per la redazione di un elaborato e la verifica strutturale da parte del tecnico abilitato. Si legge infatti nel detto verbale che: “L'Assemblea, dopo avere Part Part attentamente esaminato l'unico preventivo pervenuto dalla ditta , con sede in
Trecastagni….approva il preventivo per la progettazione e realizzazione di una linea Part vita sul tetto dell'edificio per un importo di € 5.800,00 oltre iva. Inoltre, l'impresa
, contestualmente al suo preventivo allega anche il preventivo per la gestione della
[...] parte tecnica che, come specificato sarà effettuata dallo studio tecnico dell'ING.
per un importo pari ad € 3.000,00 oltre Iva. I condomini sollecitano Controparte_4 peraltro l'amministratore a richiedere l'esecuzione dei suddetti lavori tempestivamente anche al fine di evitare ulteriori danni derivati dalle impreviste variazioni climatiche….”.
E' evidente che sul punto l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa l'onorario dell'Ing. non sia stato rispettato e ciò comporta l'annullabilità della CP_4 delibera.
Ed infatti secondo la giurisprudenza, l'ordine del giorno contenuto nella convocazione deve essere chiaro e completo, in modo tale che gli argomenti da trattare siano resi noti pagina 14 di 20 ai Condomini per consentire loro di comprenderne il tenore e l'importanza per, conseguentemente, decidere se partecipare o meno all'assemblea e quali eventuali istruzioni dare al delegato, nel caso di partecipazione indiretta.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3886/2015, ha pronunciato ad esempio l'invalidità di una delibera poiché la stessa aveva comportato un ampliamento del deliberato rispetto all'o.d.g., non costituendone mero sviluppo, avuto riguardo anche all'ammontare dei costi necessari.
Quanto all'impugnazione della delibera del 16/02/2023, relativamente al punto aggiuntivo sulla manutenzione straordinaria dell'autoclave, anche questa merita accoglimento.
Si legge infatti nel detto “o.d.g. aggiuntivo - Manutenzione straordinaria autoclave”:
L'assemblea, stante la natura urgente dell'intervento in oggetto anche alla luce dei ripetuti guasti avvenuti nei giorni precedenti all'odierna assemblea che hanno evidenziato la precarietà del funzionamento…approva il preventivo per la sostituzione del quadro elettrico dell'autoclave dell'impresa “AC Controparte_8
”…per un importo, comprensivo di IVA, pari ad € 500,00. L'amministratore
[...] precisa che il piano di riparto per la suddetta spesa verrà sviluppato applicando la tabella millesimale generale”.
Correttamente gli attori hanno evidenziato che il detto piano di riparto era errato in quanto si era richiamata la tabella generale dei millesimi di proprietà quando avrebbero dovuto essere invece esclusi dalla spesa i proprietari dei garages e dei posti auto.
Sebbene, infatti, non si rinvenga in atti la prova dell'esistenza (e dei nomi) di condomini proprietari di soli garages, tuttavia il convenuto sul punto nulla CP_1 ha contestato nel presente giudizio, quindi può ritenersi raggiunta, ex art 115 c.p.c., la prova dell'esistenza di alcuni condomini proprietari solo di garages, che nulla hanno a che vedere, evidentemente, con l'autoclave.
Sul punto avrebbero quindi dovuto applicarsi i criteri di cui all'art. 1123 c.c. per cui le spese necessarie per il sono sostenute dai condomini in misura CP_1 proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in relazione all'uso che ciascuno può farne. Si richiama in proposito la giurisprudenza (Corte di appello di Bari
(sent. 16 gennaio 2018, n. 54) che ha ritenuto come le “spese di autoclave”, relative pagina 15 di 20 alla manutenzione dell'impianto, debbano essere suddivise in base al criterio dell'utilizzo del servizio, che prevede la ripartizione delle spese solo tra i condòmini che ne fanno effettivamente uso.
La delibera del 16/02/2023 va dichiarata nulla sul punto aggiuntivo relativo alla manutenzione dell'autoclave, in quanto, come sopra evidenziato, secondo la Suprema
Corte, le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali sono affette da nullità se adottate senza il consenso unanime di tutti i condomini.
Quanto al punto 6) del verbale del 16/02/2023, relativo all'approvazione del rendiconto consuntivo anno 2022 e relativo piano di riparto: Si legge nel verbale di assemblea: “L'assemblea ad unanimità approva il rendiconto consuntivo ed il relativo piano di riparto per l'anno 2022”.
Anche in questo caso, merita accoglimento il motivo di impugnazione degli attori, non essendo stati allegati dall'amministratore, per sua stessa ammissione, né la nota esplicativa né il registro di contabilità né il riepilogo finanziario, così negando ai condomini la possibilità di verificare la situazione in merito alle entrate, alle spese, ai fondi disponibili.
Il convenuto si è limitato ad eccepire, nel presente giudizio, che era stato CP_1 comunque rispettato il principio di cassa. Tuttavia, ciò non è sufficiente.
Si rileva in proposito che l'art. 1130-bis c.c. dispone che il rendiconto annuale deve comprendere un consuntivo ed il relativo riparto, un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, uno stato patrimoniale e una nota sintetica esplicativa della gestione, senza dei quali la delibera assembleare che approva il rendiconto presentato dall'amministratore condominiale è da considerarsi annullabile.
In tal senso si è espresso, con condivisibile pronuncia, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 10624 del 17/06/2021, che ha ritenuto questa necessità non un puro formalismo, ma rispondente al diritto dei condomini di poter contare su una gestione ispirata a criteri di trasparenza e quindi immediatamente verificabile anche dai non addetti ai lavori.
L'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina condominio degli edifici, dispone che: “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in pagina 16 di 20 modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con
l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Vero è che la giurisprudenza non ritiene necessario che la contabilità condominiale sia tenuta con i rigidi criteri previsti dalla legge per il settore societario.
Tuttavia, l'art 1130 bis c.c. prevede con chiarezza che il rendiconto si compone di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione.
Si pone a questo punto la questione se detti documenti debbano essere necessariamente presenti, pena l'invalidità della deliberazione assembleare che approvi il rendiconto presentato dall'amministratore.
Lo stato patrimoniale, si legge nella detta sentenza, descrive le attività, cioè
i crediti del , e le passività, cioè i debiti del verso i fornitori o CP_1 CP_1 altri soggetti (compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili, con l'eventuale indicazione di fondi necessari per consentire il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità).
Più precisamente, la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti e i crediti di tutti gli anni di esercizio e descrive il patrimonio effettivo del in CP_1 un determinato momento.
Perché esso risulti chiaro occorre inoltre che sia inserita anche la voce di cassa disponibile (contanti o c/c) alla data della fine dell'anno di esercizio, posto che costituisce il punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo.
Le voci di debito e credito devono essere redatte in modo tale da far comprendere ai condomini se le poste siano reali e se i crediti siano o meno certi e liquidi. Ciò al fine di consentire ai partecipanti di comprendere l'attuale situazione del patrimonio condominiale.
Il registro di contabilità ha lo scopo di descrivere minuziosamente tutti i versamenti, ordinati temporalmente, effettuati dai condomini.
La nota esplicativa ha invece la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale, dando conto non solo dei rapporti in corso, ma anche delle questioni pendenti, commentando le questioni più rilevanti, nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio), rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali.
In conclusione, ove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da pagina 17 di 20 rendiconto, registro, riepilogo e nota – da considerarsi parti inscindibili di esso – e i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, alle spese e ai fondi disponibili, ne discende CP_1
l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione, potendosi assimilare tale situazione a un bilancio non chiaro e non comprensibile ai condomini.
In tal senso vi sono state anche altre pronunce: il Tribunale di Torino con la sentenza n° 3528 del 4 luglio 2017, ha affermato che: “In tema di Condominio di deve Pt_7 considerarsi rilevante anche l'osservanza ai precetti del novellato art. 1130-bis c. in tema di tenuta e redazione della contabilità, sicché, risultando elementi imprescindibili del rendiconto il registro di contabilità, il riepilogo finanziario ed una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale, in difetto di quest'ultima la delibera approvativa del rendiconto deve considerarsi viziata”.
Il Tribunale di Salerno (sentenza n. 5322/2016; n. 5743/2016), ha annullato delle deliberazioni di approvazione del rendiconto che non si componevano dei documenti indicati dalla norma in questione e che non soddisfacevano pertanto l'inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità.
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20969/2016) ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto per mancanza del registro di contabilità.
Sull'argomento la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 33038 del 20/12/2018, che ha specificato che il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali CP_1 elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Viene inoltre specificato che: “allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese CP_1
e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”.
Inoltre, il Tribunale di Roma (Sezione 5 Civile, Sentenza 22 giugno 2022 n. 9989) ha ribadito che lo scopo del rendiconto è “soddisfare l'interesse del ad una CP_1
pagina 18 di 20 conoscenza concreta dei reali elementi contabili indicati nel bilancio così da dissipare ogni dubbio di incertezza e insufficiente chiarezza in ordine ai dati riportati nel conto
e consentirgli di esprimere in assemblea un voto cosciente e meditato”.
Su tali premesse, il Tribunale di Roma, è giunto alla conclusione che registro, riepilogo e nota sono “parti inscindibili” del rendiconto e alla loro inesistenza può discendere l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.
Anche alla luce della ampia rassegna giurisprudenziale sopra riportata, va pertanto accolta, nel presente giudizio, anche la domanda attorea sul punto e va annullata anche la detta deliberazione assunta.
Non merita accoglimento, infine, la richiesta attorea di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Condominio, non ricorrendone i presupposti ed in ogni caso per il parziale accoglimento delle domande spiegate in citazione.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione, nella misura della metà a carico del , dichiarato solo CP_1 parzialmente soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 5619/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, in parziale accoglimento delle domande attoree:
1) Rigetta, in quanto tardiva, l'impugnazione proposta da e Parte_1
avverso la delibera assembleare del 29/09/2022 del Parte_2 CP_1
sito in via Chiusa della Corte n. 7, Aci Catena (CT);
[...]
2) Accoglie l'impugnazione degli attori relativamente alla delibera condominiale del
16/02/2023 e per l'effetto dichiara nulla la delibera nella parte in cui ha deliberato in ordine al “punto aggiuntivo” relativo alla manutenzione dell'autoclave e dispone l'annullamento di tutti altri punti approvati;
3) Condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 di parte attrice, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA c.p.a. nella misura di legge.
Catania, 17/04/2025
IL GIUDICE ONORARIO
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Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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