TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA ND, a seguito dell'udienza del
14/10/2025 , trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3881/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to NAPOLI VALERIA MARIANGELA Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv. Valentina Schilirò, (pec CP_1
t, n. fax. Avvocatura INPS 095-367517-/fax 095 Email_1
367630; giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
23.1.2023 (rep n..37590 / 7131 );
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
Parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 , a seguito di contestazione Parte_1 delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi oltre che lo status di portatore di handicap in situazione di gravità - in quella sede
1 accertato - anche la sussistenza dei requisiti medico legali funzionali all'ottenimento della indennità di accompagnamento, atteso che era stato riconosciuto solo invalido nella misura del
100%.
Si costitutiva in giudizio l' contestando la sussistenza del requisito medico richiesto per il CP_1 godimento delle prestazioni desiderate.
Si procedeva quindi all'espletamento di nuova CTU.
Depositata la relazione peritale, a seguito della udienza del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisone e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dei requisiti medico legali funzionali all'ottenimento delle prestazioni richieste in via amministrativa, oltre che delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della l. n. 104/92, conseguendo alla fase di opposizione all'ATP l'apertura di un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, vanno specificati i motivi della contestazione.
“Si svolge …. una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. infatti la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando che non ricorressero in capo al ricorrente, ritenuto totalmente inabile, i presupposti per il godimento della indennità di accompagnamento, pur ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della legge 104/92.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che il complesso patologico da cui è affetto giustifichi il godimento della indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa.
Il CTU nominato nell'ambito dell'opposizione ha così concluso il suo giudizio:
, nato a [...] il [...] è affetto da cardiopatia ischemica conica Parte_1 già rivascolarizzata in portatore di PM, da diabete mellito i.d. complicato da retinopatia in
2 OO, da arteriopatia obliterante agli arti inferiori (II stadio) già trattata con PTA e stenting a destra e da iniziale deterioramento cognitivo su base vascolare cronica”.
Per quanto illustrato ha quindi ritenuto che il predetto debba essere valutato quale inabile al
100% dall'ottobre 2024 ma non meritevole di indennità di indennità di accompagnamento.
La relazione, immune da vizi e formulata dalle parti nel termine assegnato, va condivisa e richiamata.
In definitiva deve concludersi nel senso che il ricorrente è inabile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità come già riconosciuto in fase di ATP.
In ragione del parziale accoglimento della domanda già dalla fase di ATP ma del rigetto della opposizione con la quale parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della istanza avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con riferimento alla quale domanda il ricorrente è rimasto integralmente soccombente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Definitivamente a carico dell' vanno infine poste le spese afferenti la CTU espletata in CP_1 fase di ATP e in fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa RA ND, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3881/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione ad ATP e a conferma di quanto in quella sede acclarato dichiara che
è inabile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 da ottobre 2024;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo e nella presente fase, nella misura liquidata come da separati decreti.
Catania il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA ND
3
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA ND, a seguito dell'udienza del
14/10/2025 , trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3881/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to NAPOLI VALERIA MARIANGELA Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv. Valentina Schilirò, (pec CP_1
t, n. fax. Avvocatura INPS 095-367517-/fax 095 Email_1
367630; giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
23.1.2023 (rep n..37590 / 7131 );
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
Parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 , a seguito di contestazione Parte_1 delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi oltre che lo status di portatore di handicap in situazione di gravità - in quella sede
1 accertato - anche la sussistenza dei requisiti medico legali funzionali all'ottenimento della indennità di accompagnamento, atteso che era stato riconosciuto solo invalido nella misura del
100%.
Si costitutiva in giudizio l' contestando la sussistenza del requisito medico richiesto per il CP_1 godimento delle prestazioni desiderate.
Si procedeva quindi all'espletamento di nuova CTU.
Depositata la relazione peritale, a seguito della udienza del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisone e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dei requisiti medico legali funzionali all'ottenimento delle prestazioni richieste in via amministrativa, oltre che delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della l. n. 104/92, conseguendo alla fase di opposizione all'ATP l'apertura di un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, vanno specificati i motivi della contestazione.
“Si svolge …. una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. infatti la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando che non ricorressero in capo al ricorrente, ritenuto totalmente inabile, i presupposti per il godimento della indennità di accompagnamento, pur ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della legge 104/92.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che il complesso patologico da cui è affetto giustifichi il godimento della indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa.
Il CTU nominato nell'ambito dell'opposizione ha così concluso il suo giudizio:
, nato a [...] il [...] è affetto da cardiopatia ischemica conica Parte_1 già rivascolarizzata in portatore di PM, da diabete mellito i.d. complicato da retinopatia in
2 OO, da arteriopatia obliterante agli arti inferiori (II stadio) già trattata con PTA e stenting a destra e da iniziale deterioramento cognitivo su base vascolare cronica”.
Per quanto illustrato ha quindi ritenuto che il predetto debba essere valutato quale inabile al
100% dall'ottobre 2024 ma non meritevole di indennità di indennità di accompagnamento.
La relazione, immune da vizi e formulata dalle parti nel termine assegnato, va condivisa e richiamata.
In definitiva deve concludersi nel senso che il ricorrente è inabile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità come già riconosciuto in fase di ATP.
In ragione del parziale accoglimento della domanda già dalla fase di ATP ma del rigetto della opposizione con la quale parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della istanza avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con riferimento alla quale domanda il ricorrente è rimasto integralmente soccombente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Definitivamente a carico dell' vanno infine poste le spese afferenti la CTU espletata in CP_1 fase di ATP e in fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa RA ND, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3881/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione ad ATP e a conferma di quanto in quella sede acclarato dichiara che
è inabile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 da ottobre 2024;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo e nella presente fase, nella misura liquidata come da separati decreti.
Catania il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA ND
3