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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 862/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa NE NO, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.3.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 862/2022 tra
(C.F. e P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Sulmona (AQ), Viale dell'Industria n. 24, in persona del
Curatore fallimentare dott. Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leone del Foro di Roma (PEC:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Antonino Pio n. 65, come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
14.3.1942, residente in [...]
Rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ranalli del Foro di Sulmona (PEC:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 difensore in Sulmona, alla Via Stella n. 2, in virtù di procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo
Conclusioni delle parti:
Attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale 1) accertare e dichiarare che la ha effettuato pagamenti non dovuti e Parte_1 privi di causa al sig. per complessivi € 32.000,00; 2) CP_1 conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione in favore CP_1 del della somma di € 32.000,00 pari alla somma dei
Parte_1 bonifici effettuati dai conti correnti della allegati al presente atto,
Parte_1 oltre interessi legali dalle date delle erogazioni effettuate, vista la mala fede del convenuto che sta tuttora trattenendo illegittimamente per sé il suddetto rilevante importo e privato della liquidità necessaria la ovvero, in via
Parte_1 subordinata: 3) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in danno del ed a vantaggio del sig. e
Parte_1 CP_1 conseguentemente condannare il convenuto a restituire al
Parte_1
ex art. 2041 secondo comma c.c., la somma di € 32.000,00 pari a quanto
[...] effettivamente pagato dalla al sig. oltre interessi legali Parte_1 CP_1 CP_1 dalle date delle erogazioni effettuate o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese (anche generali) e onorari di causa, oltre oneri di legge”.
Convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, accertata la fondatezza delle difese di parte convenuta 1. rigettare la domanda di restituzione di pagamenti senza causa per €32.000,00 in favore di
[...]
2. rigettare la domanda subordinata di restituzione della somma di CP_1
€32.000,00 per ingiustificato arricchimento di 2. per l'effetto, CP_1 condannare parte attrice alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione Parte_1 dell'atto di citazione, per sentire condannare il convenuto alla CP_1 restituzione della somma di € 32.000,00, ricevuta dalla fallita a titolo di indebito oggettivo o, subordinatamente, a titolo di arricchimento ingiustificato.
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
- che la società è stata costituita nel 2014 e ha svolto attività di Parte_1 stampa e postalizzazione e recupero crediti;
- che il fallimento è intervenuto in data 15.10.2020 e che nel corso della sua attività ha accumulato debiti accertati, nello stato passivo, per oltre un milione di euro;
pag. 2/7 - che dai controlli svolti successivamente alla dichiarazione di fallimento è emerso che la aveva effettuato, il 24.12.2018 e il 18.6.2019, due bonifici a Parte_1 favore di il primo di € 3.000,00 e il secondo di € 29.000,00; CP_1
- che il primo bonifico aveva come causale “rimborso anticipo spese” mentre il secondo riportava la dicitura “restituzione prestito infruttifero del dicembre
2018”;
- che all'epoca dei bonifici, era il padre di CP_1 Controparte_2 amministratore unico della;
Parte_1
- che dall'esame delle scritture contabili non è emersa l'esistenza di alcun prestito effettuato dal alla società e che dunque la ha pagato senza CP_1 Parte_1 alcuna causa al convenuto € 32.000,00;
- che tali pagamenti hanno creato danni alle casse della che è stata Parte_1 dichiarata fallita a causa della grave carenza di liquidità generata anche dagli ingiustificati pagamenti a CP_1
- che il su invito, non ha fornito alcuna prova documentale dei prestiti e CP_1 né ha voluto restituire la somma di € 32.000,00 al;
Parte_1
- che lo spostamento patrimoniale è privo di giustificazione e il convenuto dovrà dunque, condannare il convenuto alla restituzione della somma nei confronti della Curatela, oltre interessi dal giorno dei pagamenti, vista la mala fede dell'accipiens;
- che qualora non dovesse essere accolta la domanda di restituzione è comunque sussistente un arricchimento indebito in capo al convenuto, dovendo quest'ultimo provvedere alla restituzione della somma;
- che ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.;
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 proposta dall'attrice e a supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto che:
- in quanto padre di amministratore unico della , si Controparte_2 Parte_1
è messo a disposizione del figlio per cercare di evitare lui le conseguenze pregiudizievoli relative all'attività imprenditoriale svolta;
- che data la mancanza di liquidità in cui versava la società fallita, agli inizi del mese di dicembre 2018 aveva erogava alla la somma di Controparte_3
2.803,18 con causale “per rata unica pol. p rotez. prestiti Controparte_2 impresa ”; Parte_1
pag. 3/7 - che era stato chiesto un prestito che avrebbe dovuto erogare la Banca del
Mezzogiorno che avrebbe dovuto essere protetto dalla polizza per il quale il
[...] veva anticipato somme per la;
CP_1 Parte_1
- che il bonifico del 24.12.2018 rappresenta proprio la restituzione delle somme versate per la suddetta polizza;
- che si era appurato, in seguito, che si trattava di una truffa;
- che visto l'esito appena descritto, dovendo far fronte ad alcune scadenze, il Sig.
nella qualità di amministratore della società attrice, aveva Controparte_2 chiesto un prestito al proprio genitore che, a sua volta, si attivava per ottenere la somma necessaria dalla Banca di Credito Cooperativo di LA IG;
- che “per regolarizzare l'operazione, stipulava con la una scrittura Parte_1 privata, in data 24.12.2018, nella quale si precisava che l'importo concordato di
€ 48.000,00 sarebbe stato bonificato sul conto corrente di per Controparte_2 due ragioni: perché in quel momento non era ancora operativo il conto corrente intestato alla società; per ragioni di opportunità, affinché la predetta società potesse utilizzare somme senza che fosse aggredita da eventuali creditori”;
- che l'operazione di erogazione del mutuo in favore di si CP_1 perfezionava il 27.12.2018 e, in pari data, veniva girata sul conto corrente di
Controparte_2
- che l'operazione era nota a molti, anche dipendenti e/o collaboratori della
, atteso che con la somma ottenuta dalla società sono state pagate Parte_1 anche le loro retribuzioni;
- che nello stesso periodo, la aveva chiesto ed ottenuto dalla Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di LA IG un prestito di€ 30.000,00, con garanzia personale del Sig. la parte residua di tale prestito è stata estinta Controparte_2 dall'attuale convenuto CP_1
- che le somme anticipate da per la sono ben CP_1 Parte_1 maggiori degli €32.000,00 che gli vengono oggi richiesti;
- che la causa dei bonifici ricevuti dal convenuto è da ravvisarsi sia nell'anticipazione delle somme per la stipula della polizza di protezione del mutuo mai erogato sia nel prestito di €48.000,00 da egli disposto in favore della
, in forza della scrittura privata del 24.12.2018. Parte_1
pag. 4/7 1.2. Dal punto di vista processuale deve evidenziarsi che, all'udienza del giorno
31.5.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed il procedimento
è stato rinviato all'udienza del 14.10.2023 alla quale, il precedente giudicante ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. La riserva istruttoria è stata sciolta con ordinanza del 14.12.2023, rinviando per l'assunzione delle prove orali ammesse all'udienza del 19.2.2024, poi differita al
17.4.2024. Con provvedimento del 9.7.2024, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione, l'udienza del 19.2.2025.
In virtù della variazione tabellare del novembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato alla dott.ssa Marta Sarnelli la quale, per ragioni di opportunità, legate alle sue funzioni di Giudice Delegato, ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale la possibilità di astenersi dalla trattazione del procedimento.
Con il medesimo decreto presidenziale con il quale è stata autorizzata l'astensione, il fascicolo è stato assegnato alla scrivente.
La trattazione del procedimento è stata quindi differita all'udienza del 19.3.2025 ove le parti hanno precisato le loro conclusioni. Con provvedimento riservato la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 22.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Come visto, parte convenuta chiede il rigetto della domanda evidenziando che “la causa dei bonifici ricevuti dal convenuto è da ravvisarsi sia nell'anticipazione delle somme per la stipula della polizza di protezione del mutuo mai erogato sia nel prestito di
€48.000,00 da egli disposto in favore della , in forza della scrittura Parte_1 privata del 24.12.2018”.
2.1. Principiando dal secondo pagamento di € 29.000,00 deve rilevarsi che la questione dirimente ai fini della decisione della presente causa consiste nello stabilire se la scrittura privata denominata “scrittura privata” intercorsa tra il convenuto
[...] quale mutuante e rappresentante legale di , CP_1 Controparte_2 Parte_1 in bonis, quale mutuatario sia o meno opponibile al fallimento, che sin dal primo atto successivo al deposito della scrittura da parte del convenuto ne ha eccepito il difetto di data certa, ex art. 2704 c.c.
Parte convenuta ritiene che detta scrittura datata 24.12.2018 - prodotta in copia con la comparsa di costituzione e risposta - sarebbe munita di data certa, in quanto il suo pag. 5/7 contenuto è stato confermato dai testimoni escussi nel corso del processo, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione ed, in particolare, Cass. 19656/2015).
Proprio sul punto deve rilevarsi che, sebbene le prove orali sulla circostanza siano state ammesse dal precedente giudicante le stesse dovevano considerarsi inammissibili, dovendosene concludere per la loro inutilizzabilità ai fini della decisione.
In base al citato art. 2704 c.c. infatti non può essere ammessa la prova per testimoni o per presunzioni del momento in cui è stata redatta la scrittura, poiché la certezza circa la data della scrittura può essere raggiunta solo provando i fatti che fanno presumere la preesistenza del documento rispetto alla data di verificazione degli stessi (cfr., per tutte,
Cass. n. 13943/12). Ne consegue, sul piano sostanziale, l'inopponibilità al fallimento, che riveste la posizione di terzo, della scrittura privata.
Dalla inopponibilità al fallimento di detta scrittura consegue dunque anche la caducazione rispetto alla curatela della specifica ragione invocata da parte convenuta a giustificazione della restituzione dei suddetti importi che comunque non sono comunque neppure documentati, essendo stata la somma versata dal al CP_1 figlio e non già direttamente alla società, sempre secondo quanto riferito da parte convenuta, e non essendo neppure provato che quest'ultimo l'abbia destinata alla società per provvedere alle spese di quest'ultima, tenuto conto anche delle puntuali contestazioni svolte dal fallimento in relazione alle singole uscite.
La domanda svolta dal fallimento va dunque accolta sotto il profilo della restituzione di indebito ex art. 2033 c.c., dovendosi tuttavia rilevare che la mala fede dell'accipiens, seppur allegata, non è stata provata e, dunque, gli interessi decorreranno dal giorno della domanda ai sensi della stessa disposizione codicistica.
2.2. Quanto al pagamento di € 3.000,00 eseguito in data 24.12.2018 dalla società a favore di deve rilevarsi che, non essendo contestata la circostanza che CP_1 alcuna annotazione contabile è stata svolta e che alcun contratto è mai stato stipulato tra la e la società , non è stata provata alcuna causa Parte_1 Controparte_3 che ha giustificato lo spostamento patrimoniale, dovendosi ritenere che tale prestazione non sia stata eseguita solvendi causa e sia dunque rilevante ai sensi dell'art. 2041 c.c., dovendosi quindi rigettare la domanda proposta in via principale ai sensi dell'art. 2033
c.c. essendo stata la prestazione eseguita al di fuori di un comprovato rapporto astrattamente solutorio.
Non vi è, infatti, alcun elemento probatorio da cui potersi dedurre la sussistenza di una effettiva “anticipazione” da parte del a favore della società, se non la CP_1
pag. 6/7 dichiarazione della stessa parte convenuta e una attestazione di pagamento di una cifra inferiore a quella poi versata dalla in data 24.12.2018.
Il pagamento che dunque deve ritenersi effettuato senza una giusta causa e determinante un impoverimento della società fallita con conseguente ingiustificato arricchimento del e, per tale motivo, il fallimento ha diritto ad essere CP_1 indennizzato di quanto versato.
Le domande devono dunque essere accolte per quanto in motivazione.
Resta dunque assorbito l'esame delle domande attoree svolte in via subordinata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza con applicazione di valori prossimi a quelli minimi tenuto conto della non particolare complessità della causa, con riguardo a ciascuno fase in relazione allo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa
(32.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie le domande svolte dal e, per l'effetto: Parte_3
o accerta l'ingiustificato arricchimento di in relazione al CP_1 pagamento di € 3000,00 e lo condanna a corrispondere a parte attrice €
3.000,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
o accerta l'indebito pagamento eseguito a favore di della CP_1 somma di € 29.000,00 e conseguentemente lo condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € 29.000,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
➢ condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si CP_1 liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%) ed € 545,00 per spese di iscrizione;
Così deciso il 28.10.2025
Il Giudice
NE NO
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa NE NO, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.3.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 862/2022 tra
(C.F. e P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Sulmona (AQ), Viale dell'Industria n. 24, in persona del
Curatore fallimentare dott. Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leone del Foro di Roma (PEC:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Antonino Pio n. 65, come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
14.3.1942, residente in [...]
Rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ranalli del Foro di Sulmona (PEC:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 difensore in Sulmona, alla Via Stella n. 2, in virtù di procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo
Conclusioni delle parti:
Attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale 1) accertare e dichiarare che la ha effettuato pagamenti non dovuti e Parte_1 privi di causa al sig. per complessivi € 32.000,00; 2) CP_1 conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione in favore CP_1 del della somma di € 32.000,00 pari alla somma dei
Parte_1 bonifici effettuati dai conti correnti della allegati al presente atto,
Parte_1 oltre interessi legali dalle date delle erogazioni effettuate, vista la mala fede del convenuto che sta tuttora trattenendo illegittimamente per sé il suddetto rilevante importo e privato della liquidità necessaria la ovvero, in via
Parte_1 subordinata: 3) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in danno del ed a vantaggio del sig. e
Parte_1 CP_1 conseguentemente condannare il convenuto a restituire al
Parte_1
ex art. 2041 secondo comma c.c., la somma di € 32.000,00 pari a quanto
[...] effettivamente pagato dalla al sig. oltre interessi legali Parte_1 CP_1 CP_1 dalle date delle erogazioni effettuate o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese (anche generali) e onorari di causa, oltre oneri di legge”.
Convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, accertata la fondatezza delle difese di parte convenuta 1. rigettare la domanda di restituzione di pagamenti senza causa per €32.000,00 in favore di
[...]
2. rigettare la domanda subordinata di restituzione della somma di CP_1
€32.000,00 per ingiustificato arricchimento di 2. per l'effetto, CP_1 condannare parte attrice alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione Parte_1 dell'atto di citazione, per sentire condannare il convenuto alla CP_1 restituzione della somma di € 32.000,00, ricevuta dalla fallita a titolo di indebito oggettivo o, subordinatamente, a titolo di arricchimento ingiustificato.
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
- che la società è stata costituita nel 2014 e ha svolto attività di Parte_1 stampa e postalizzazione e recupero crediti;
- che il fallimento è intervenuto in data 15.10.2020 e che nel corso della sua attività ha accumulato debiti accertati, nello stato passivo, per oltre un milione di euro;
pag. 2/7 - che dai controlli svolti successivamente alla dichiarazione di fallimento è emerso che la aveva effettuato, il 24.12.2018 e il 18.6.2019, due bonifici a Parte_1 favore di il primo di € 3.000,00 e il secondo di € 29.000,00; CP_1
- che il primo bonifico aveva come causale “rimborso anticipo spese” mentre il secondo riportava la dicitura “restituzione prestito infruttifero del dicembre
2018”;
- che all'epoca dei bonifici, era il padre di CP_1 Controparte_2 amministratore unico della;
Parte_1
- che dall'esame delle scritture contabili non è emersa l'esistenza di alcun prestito effettuato dal alla società e che dunque la ha pagato senza CP_1 Parte_1 alcuna causa al convenuto € 32.000,00;
- che tali pagamenti hanno creato danni alle casse della che è stata Parte_1 dichiarata fallita a causa della grave carenza di liquidità generata anche dagli ingiustificati pagamenti a CP_1
- che il su invito, non ha fornito alcuna prova documentale dei prestiti e CP_1 né ha voluto restituire la somma di € 32.000,00 al;
Parte_1
- che lo spostamento patrimoniale è privo di giustificazione e il convenuto dovrà dunque, condannare il convenuto alla restituzione della somma nei confronti della Curatela, oltre interessi dal giorno dei pagamenti, vista la mala fede dell'accipiens;
- che qualora non dovesse essere accolta la domanda di restituzione è comunque sussistente un arricchimento indebito in capo al convenuto, dovendo quest'ultimo provvedere alla restituzione della somma;
- che ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.;
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 proposta dall'attrice e a supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto che:
- in quanto padre di amministratore unico della , si Controparte_2 Parte_1
è messo a disposizione del figlio per cercare di evitare lui le conseguenze pregiudizievoli relative all'attività imprenditoriale svolta;
- che data la mancanza di liquidità in cui versava la società fallita, agli inizi del mese di dicembre 2018 aveva erogava alla la somma di Controparte_3
2.803,18 con causale “per rata unica pol. p rotez. prestiti Controparte_2 impresa ”; Parte_1
pag. 3/7 - che era stato chiesto un prestito che avrebbe dovuto erogare la Banca del
Mezzogiorno che avrebbe dovuto essere protetto dalla polizza per il quale il
[...] veva anticipato somme per la;
CP_1 Parte_1
- che il bonifico del 24.12.2018 rappresenta proprio la restituzione delle somme versate per la suddetta polizza;
- che si era appurato, in seguito, che si trattava di una truffa;
- che visto l'esito appena descritto, dovendo far fronte ad alcune scadenze, il Sig.
nella qualità di amministratore della società attrice, aveva Controparte_2 chiesto un prestito al proprio genitore che, a sua volta, si attivava per ottenere la somma necessaria dalla Banca di Credito Cooperativo di LA IG;
- che “per regolarizzare l'operazione, stipulava con la una scrittura Parte_1 privata, in data 24.12.2018, nella quale si precisava che l'importo concordato di
€ 48.000,00 sarebbe stato bonificato sul conto corrente di per Controparte_2 due ragioni: perché in quel momento non era ancora operativo il conto corrente intestato alla società; per ragioni di opportunità, affinché la predetta società potesse utilizzare somme senza che fosse aggredita da eventuali creditori”;
- che l'operazione di erogazione del mutuo in favore di si CP_1 perfezionava il 27.12.2018 e, in pari data, veniva girata sul conto corrente di
Controparte_2
- che l'operazione era nota a molti, anche dipendenti e/o collaboratori della
, atteso che con la somma ottenuta dalla società sono state pagate Parte_1 anche le loro retribuzioni;
- che nello stesso periodo, la aveva chiesto ed ottenuto dalla Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di LA IG un prestito di€ 30.000,00, con garanzia personale del Sig. la parte residua di tale prestito è stata estinta Controparte_2 dall'attuale convenuto CP_1
- che le somme anticipate da per la sono ben CP_1 Parte_1 maggiori degli €32.000,00 che gli vengono oggi richiesti;
- che la causa dei bonifici ricevuti dal convenuto è da ravvisarsi sia nell'anticipazione delle somme per la stipula della polizza di protezione del mutuo mai erogato sia nel prestito di €48.000,00 da egli disposto in favore della
, in forza della scrittura privata del 24.12.2018. Parte_1
pag. 4/7 1.2. Dal punto di vista processuale deve evidenziarsi che, all'udienza del giorno
31.5.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed il procedimento
è stato rinviato all'udienza del 14.10.2023 alla quale, il precedente giudicante ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. La riserva istruttoria è stata sciolta con ordinanza del 14.12.2023, rinviando per l'assunzione delle prove orali ammesse all'udienza del 19.2.2024, poi differita al
17.4.2024. Con provvedimento del 9.7.2024, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione, l'udienza del 19.2.2025.
In virtù della variazione tabellare del novembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato alla dott.ssa Marta Sarnelli la quale, per ragioni di opportunità, legate alle sue funzioni di Giudice Delegato, ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale la possibilità di astenersi dalla trattazione del procedimento.
Con il medesimo decreto presidenziale con il quale è stata autorizzata l'astensione, il fascicolo è stato assegnato alla scrivente.
La trattazione del procedimento è stata quindi differita all'udienza del 19.3.2025 ove le parti hanno precisato le loro conclusioni. Con provvedimento riservato la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 22.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Come visto, parte convenuta chiede il rigetto della domanda evidenziando che “la causa dei bonifici ricevuti dal convenuto è da ravvisarsi sia nell'anticipazione delle somme per la stipula della polizza di protezione del mutuo mai erogato sia nel prestito di
€48.000,00 da egli disposto in favore della , in forza della scrittura Parte_1 privata del 24.12.2018”.
2.1. Principiando dal secondo pagamento di € 29.000,00 deve rilevarsi che la questione dirimente ai fini della decisione della presente causa consiste nello stabilire se la scrittura privata denominata “scrittura privata” intercorsa tra il convenuto
[...] quale mutuante e rappresentante legale di , CP_1 Controparte_2 Parte_1 in bonis, quale mutuatario sia o meno opponibile al fallimento, che sin dal primo atto successivo al deposito della scrittura da parte del convenuto ne ha eccepito il difetto di data certa, ex art. 2704 c.c.
Parte convenuta ritiene che detta scrittura datata 24.12.2018 - prodotta in copia con la comparsa di costituzione e risposta - sarebbe munita di data certa, in quanto il suo pag. 5/7 contenuto è stato confermato dai testimoni escussi nel corso del processo, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione ed, in particolare, Cass. 19656/2015).
Proprio sul punto deve rilevarsi che, sebbene le prove orali sulla circostanza siano state ammesse dal precedente giudicante le stesse dovevano considerarsi inammissibili, dovendosene concludere per la loro inutilizzabilità ai fini della decisione.
In base al citato art. 2704 c.c. infatti non può essere ammessa la prova per testimoni o per presunzioni del momento in cui è stata redatta la scrittura, poiché la certezza circa la data della scrittura può essere raggiunta solo provando i fatti che fanno presumere la preesistenza del documento rispetto alla data di verificazione degli stessi (cfr., per tutte,
Cass. n. 13943/12). Ne consegue, sul piano sostanziale, l'inopponibilità al fallimento, che riveste la posizione di terzo, della scrittura privata.
Dalla inopponibilità al fallimento di detta scrittura consegue dunque anche la caducazione rispetto alla curatela della specifica ragione invocata da parte convenuta a giustificazione della restituzione dei suddetti importi che comunque non sono comunque neppure documentati, essendo stata la somma versata dal al CP_1 figlio e non già direttamente alla società, sempre secondo quanto riferito da parte convenuta, e non essendo neppure provato che quest'ultimo l'abbia destinata alla società per provvedere alle spese di quest'ultima, tenuto conto anche delle puntuali contestazioni svolte dal fallimento in relazione alle singole uscite.
La domanda svolta dal fallimento va dunque accolta sotto il profilo della restituzione di indebito ex art. 2033 c.c., dovendosi tuttavia rilevare che la mala fede dell'accipiens, seppur allegata, non è stata provata e, dunque, gli interessi decorreranno dal giorno della domanda ai sensi della stessa disposizione codicistica.
2.2. Quanto al pagamento di € 3.000,00 eseguito in data 24.12.2018 dalla società a favore di deve rilevarsi che, non essendo contestata la circostanza che CP_1 alcuna annotazione contabile è stata svolta e che alcun contratto è mai stato stipulato tra la e la società , non è stata provata alcuna causa Parte_1 Controparte_3 che ha giustificato lo spostamento patrimoniale, dovendosi ritenere che tale prestazione non sia stata eseguita solvendi causa e sia dunque rilevante ai sensi dell'art. 2041 c.c., dovendosi quindi rigettare la domanda proposta in via principale ai sensi dell'art. 2033
c.c. essendo stata la prestazione eseguita al di fuori di un comprovato rapporto astrattamente solutorio.
Non vi è, infatti, alcun elemento probatorio da cui potersi dedurre la sussistenza di una effettiva “anticipazione” da parte del a favore della società, se non la CP_1
pag. 6/7 dichiarazione della stessa parte convenuta e una attestazione di pagamento di una cifra inferiore a quella poi versata dalla in data 24.12.2018.
Il pagamento che dunque deve ritenersi effettuato senza una giusta causa e determinante un impoverimento della società fallita con conseguente ingiustificato arricchimento del e, per tale motivo, il fallimento ha diritto ad essere CP_1 indennizzato di quanto versato.
Le domande devono dunque essere accolte per quanto in motivazione.
Resta dunque assorbito l'esame delle domande attoree svolte in via subordinata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza con applicazione di valori prossimi a quelli minimi tenuto conto della non particolare complessità della causa, con riguardo a ciascuno fase in relazione allo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa
(32.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie le domande svolte dal e, per l'effetto: Parte_3
o accerta l'ingiustificato arricchimento di in relazione al CP_1 pagamento di € 3000,00 e lo condanna a corrispondere a parte attrice €
3.000,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
o accerta l'indebito pagamento eseguito a favore di della CP_1 somma di € 29.000,00 e conseguentemente lo condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € 29.000,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
➢ condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si CP_1 liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%) ed € 545,00 per spese di iscrizione;
Così deciso il 28.10.2025
Il Giudice
NE NO
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