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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/07/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 229-1/2024 promosso da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il dì 19.07.1965, residente in [...](Na) C.F._1
alla Via Lavinaio II tratto numero 202 e , codice fiscale Parte_2 C.F._2
nato a [...] il dì 19.12.1989, ivi residente a[...], tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Filippo Luciano Carrella;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. L'iter processuale.
Gli istanti hanno depositato in data 13.12.2024 una proposta di concordato minore di natura familiare ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII.
Con decreto depositato in data 24.01.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC,
a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Con relazione depositata in data 04.04.2025, il gestore riferiva sulle dichiarazioni di mancata adesione tempestive al concordato minore pervenute da parte di Controparte_1
e sulle dichiarazioni di dissenso pervenute fuori termine da Banca Credito
[...]
Emiliano S.p.A. - Credem – e della Corte di Giustizia Tributaria;
inoltre, riferiva che l'Agenzia delle
Entrate con atto del 07.02.2025 faceva pervenire ulteriore dichiarazione di precisazione del credito,
a seguito della quale i ricorrenti hanno provveduto ad una variazione del piano originariamente depositato.
1 Con successivo decreto del giorno 08.05.2025, il G.D., vista la modifica della proposta formulata, disponeva la convocazione dei creditori per risolvere le contestazioni e per sottoporre ai creditori la proposta migliorativa ex art. 80 CCII.
2. I presupposti di ammissibilità e il contenuto della proposta.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Si osservi in diritto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCII “ I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI “ la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.
I ricorrenti hanno dedotto di essere in stato di sovraindebitamento in quanto la sig.ra Parte_3
ha ricoperto il ruolo di rappresentante della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e ha una debitoria formata, in buona parte, dalle garanzie e dalle fideiussioni prestate nei confronti di detta società di cui la medesima faceva parte , mentre il sig. è da ritenersi come consumatore, derivando Parte_2
parte della sua debitoria da fideiussioni prestate in favore della società , nella quale non ha svolto alcun ruolo.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCII, posto che:
1) i debitori hanno depositato una proposta di concordato minore di carattere familiare di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66
CCIII, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
quando uno dei debitori non è consumatore, non si applicano le disposizioni della Sezione II del capo II , ad eccezione dell'art. 67 comma 5 CCII”.
2 A seguito dell'entrata in vigore del c.d. correttivo ex d.lgs. 136/2024, viene confermata l'ammissibilità del concordato minore in presenza delle condizioni di cui all'art. 66 CCII, quando uno dei due proponenti non è consumatore: nel caso specifico, i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e la causa di indebitamento principale è ravvisabile nelle fideiussioni prestate in favore della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e, dunque, trattasi di debiti che traggono origine dallo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della sig.ra . Parte_1
Va, inoltre, rilevato che il concordato è da intendersi come liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII e non in continuità aziendale poiché l'attivo non deriva, neppure in parte, dalla prosecuzione dell'attività aziendale,
Infine, va osservato che è ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l'attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata
(soluzione già avallata, fra le pronunce edite e reperibili sul web, da Trib. Avellino decr. 16/06/2024
e Trib. Campobasso sent. 1/2025 del 14/01/2025 e condivisa per implicito anche da Trib. Ferrara decr. 20/12/2024, nel quale si sottolinea però che la nuova finanza può, in un concordato liquidatorio, aggiungersi e non sostituirsi ai beni e ai redditi facenti parte del patrimonio del proponente). Nella specie, ricorrono tutti i presupposti della diversa fattispecie prevista dall'art. 74 co. 2 CCII
(concordato non in continuità), atteso che: a) è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
b) non è richiesta la prosecuzione di contratti di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'attività aziendale;
c) la distribuzione delle risorse è libera, essendo esse provenienti da finanza terza, ragion per cui non si impone la differenziazione fra valori di liquidazione e valori di continuità.
Invero, la distribuzione delle risorse in favore dei creditori privilegiati è vincolata, nel caso di concordato liquidatorio, esclusivamente rispetto ai beni e crediti facenti parte del patrimonio del debitore, mentre l'attribuzione della finanza terza è libera a condizione che l'apporto sia connotato dal carattere della “neutralità”, non determinando cioè alcun obbligo di restituzione che possa concorrere con il pagamento dei crediti concorsuali ed essendo destinato in via diretta alla soddisfazione di questi ultimi senza entrare nel patrimonio del debitore e dover, pertanto, essere assoggettato alle regole di distribuzione prioritaria in favore dei privilegiati (Cass. 8 giugno 2012, n.
9373).
Tale principio, già affermato più volte dalla giurisprudenza, è stato sancito dall'art. 84 co. 4 CCII in materia di concordato preventivo, dove è specificato che le “risorse esterne” possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.
3 Riguardo al requisito sub a), infine, relativo all'apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l'attivo disponibile”, si ritiene che esso sia soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali (cfr. Tribunale di Avellino
07.11.2024 P.U. n. 134/2024);
2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII , in quanto i ricorrenti non sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori: nella specie, mentre la sig.ra risulta attualmente inoccupata, il sig. è Parte_1 Parte_2
attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la Doppio Zero s.r.l. nella quale ricopre la qualifica di socio nella Società Doppio Zero s.r.l. con una quota del 75% ;
3) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
4) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata, pari ad € 867.539,36, comprensiva del compenso preventivato per l'OCC, di cui euro € 460.786,53 riferita alla massa debitoria personale di Parte_1
€ 11.771,2 riferita alla massa debitoria personale di ed €. 384.095,71 riferita
[...] Parte_2
alla massa debitoria congiunta non dispongono di risorse patrimoniali Controparte_2 immobiliari e attualmente il solo è dotato di un reddito mensile pari ad €.975,89 circa Parte_2
quale dipendente a tempo indeterminato presso la Doppio Zero s.r.l. di un conto Banco Posta il cui saldo al 25.11.2024 è pari ad €.2.005,27 e ricopre la qualifica di socio nella Società Doppio Zero
s.r.l. con una quota del 75% del valore economico pari ad €.82.190,00, come da perizia di stima redatta dal Dott. Commercialista (in atti); Persona_1
5) in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, si rileva quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti (cfr. pag. 20 e ss.) : “Può dirsi che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è addebitabile, come spesso accade, a diversi fattori, tra cui, in via principale, la sottoscrizione delle garanzie personali e delle fideiussioni prestate nei confronti della società F.B.
Grani s.r.l. che ha generato una forte instabilità economica finanziaria e crescenti difficoltà a coprire quelle che erano le spese di sostentamento familiare…Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, si evince che la causa della situazione debitoria della sig.ra
[...]
è rapportabile principalmente alle conseguenze prodotte dal fallimento della società Parte_1
4 FB Grani s.r.l. (sentenza n. 58/2020 emessa dal Tribunale di Napoli) a seguito del susseguirsi di una serie di eventi non prevedibili che incidono fortemente sulla gestione e sugli affari della società F.B.
Grani s.r.l., quest'ultima chiede, per esigenze di liquidità e per cercare di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte con fornitori e istituti bancari, un finanziamento alla banca Parte_4
concesso con la garanzia di ex lege 662/96 fino ad
[...] Parte_5
€.300.000,00 e, su specifica richiesta della stessa Credem, con la sottoscrizione da parte dei ricorrenti e di una fideiussione specifica per complessivi Parte_1 Parte_2
€.300.000,00 ed omnibus per €.160.000,00. Identica situazione si registra per il finanziamento concesso dalla Banca del Sud S.p.A. alla stessa società F.B. Grani s.r.l., anch'esso garantito dal ex lege 662/96 fino ad €.160.000,00 e, su richiesta della Banca, dalla Parte_5
ricorrente che rilasciava autonoma fideiussione sino alla concorrenza della Parte_1 somma di €.280.000,00. Da quello che si evince dalla documentazione versata agli atti, dal 2017 iniziano le prime difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società, dovute principalmente ad un evidente calo del fatturato che sfocia dapprima in una crisi finanziaria poi nella messa in liquidazione della società F.B. Grani s.r.l. in data 18.03.2020 e nella susseguente dichiarazione di fallimento con sentenza n. 58/2020 emessa dal Tribunale di Napoli”;
6) sono state esposte nella relazione dell'OCC le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. In particolare, il gestore ha rilevato che “Con riferimento alle ragioni della sopravvenuta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, può dirsi, valutando le vicissitudini lavorative e familiari sopra evidenziate e analizzando la documentazione versata in atti, che i NOi e Parte_1 Pt_2
non hanno mai avuto un reddito sicuro, stabile e sufficiente a coprire le primarie necessità
[...]
del loro nucleo familiare e si ritrovano in una situazione di sovraindebitamento soprattutto perché hanno concesso garanzie…er la SI , l'incapacità attuale di adempiere le Parte_1
obbligazioni assunte nel tempo deriva dal fatto che risulta disoccupata e priva di reddito, una situazione che non gli consente assolutamente di far fronte al passivo accumulato. Per il NO
, l'incapacità attuale di adempiere le obbligazioni assunte nel tempo deriva dal fatto che, pur Pt_2 potendo attualmente contare su uno stipendio mensile di circa €.1000,00, derivante dalla sua posizione lavorativa all'interno della società Doppio Zero s.r.l., l'esposizione debitoria accumulata nel corso di decenni non appare risanabile con il reddito attualmente a disposizione….L'unica possibilità di reperire liquidità per adempiere alle obbligazioni assunte e/o per parametrare un'offerta ai creditori è rappresentata dalla detezione da parte del ricorrente del 75% Parte_2
5 delle quote societarie della Doppio Zero s.r.l., valutate, tramite perizia estimativa, pari ad
€.82.190,0”;
7) l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
8) l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.
In relazione al contenuto della proposta, come da ultimo modificata e ritualmente comunicata ai creditori, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
- attivo destinabile alla procedura : l'importo complessivo offerto ai creditori, inizialmente pari ad €.127.922,46, è stata innalzato alla cifra di €.130.187,41 (Euro centotrentamilacentoottantasette/41) ; in modo da garantire la medesima percentuale di soddisfazione ai singoli creditori, tenuto conto del maggior credito complessivamente ammesso;
- l'attivo destinabile alla procedura deriva integralmente da finanza esterna: la somma di complessivi
€.130.187,41 sarà versata dall'assuntore Sig.re Cod. Fisc.: , Parte_6 C.F._3 nato a [...] il [...], tramite le seguenti modalità: ✓ €.20.187,41 entro il 31esimo giorno dall'omologa; ✓ €.110.000,00 in undici rate mensili di €.10.000,00 cadauna decorrenti dal 60esimo giorno dall'omologa;
- è prevista la suddivisione dei creditori in classi in 4 classi di cui tre votanti , con le percentuali di soddisfacimento di seguito individuate:
a) classe 1 : creditori privilegiati ex art 2751 bis / art. 2751, art. 2752 per tributi erariali per la quale
è prevista la soddisfazione nella misura del 20%, senza collocazione in chirografo della parte degradata;
b) classe 2: creditori privilegiati ex art. 2752 comma 4 per Tributi Enti locali per la quale è prevista la soddisfazione nella misura del 10% senza collocazione in chirografo della parte degradata;
c) classe 3: creditori chirografari per la quale è prevista la soddisfazione della misura del 5%.
3. Gli esiti delle votazioni.
Va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, il gestore ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e dalla relazione sull'esito dei voti depositata in data 04.04.2025 risultano pervenute le dichiarazioni, non motivate, di mancata adesione al concordato minore da parte di
[...]
, mentre non sono state considerate, ai fini del calcolo delle Controparte_1
6 maggioranze le dichiarazioni di dissenso tardivamente pervenute: sul punto si osserva la correttezza dell'operato del gestore, in quanto il termine indicato dal tribunale ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett.
c), benché non qualificato espressamente come perentorio, indica il termine massimo entro cui può pervenire il voto trattandosi di un termine di carattere processuale finalizzato a raccogliere l'adesione dei creditori per la quale la legge ha fissato un termine entro cui debba essere espressa, altrimenti tale termine perderebbe qualsiasi valore. E che il legislatore abbia inteso escludere voti successivi alla scadenza del termine emerge dalla lett. c) citata, ove si dice che il tribunale "assegna ai creditori un termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC … la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato", per cui una adesione o un voto contrario pervenuto successivamente al termine indicato sarebbe oltre i trenta giorni concessi;
nello stesso senso va il comma 3 dell'art. 79 CCII , che prevede che "in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro trasmessa", ove, come si vede, viene ribadito che il voto deve pervenire nel termine assegnato dei trenta giorni, altrimenti il silenzio entro quella scadenza vale assenso e questa presunzione fatta dalla legge non ammette prova contraria attraverso l'espressione di un voto contrario tardivo.
Tanto premesso, in relazione agli esiti del voto è noto che ai sensi dell'art. 79 CCII “Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. ”.
Nel caso di specie, va precisato che trattandosi di una procedura familiare, sono state distinte le masse attive e passive dei due debitori e con riferimento alla votazione, al fin di verificare il raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, deve farsi riferimento alla massa passiva del singolo debitore.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del gestore, emerge che :
1) la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta sia per i crediti personali di Parte_1
nella misura del 61,60% che per quelli personali di nella misura del 100% oltre
[...] Parte_2
che per i crediti congiunti degli stessi due istanti nella misura rispettivamente del 61,74% e del
64,30%;
2) la maggioranza delle classi è stata raggiunta sia per il debitore nelle classi 2) e 3) Parte_1 sia per il debitore per le medesime classi. Parte_2
7 Tanto premesso, le maggioranze devono intendersi raggiunte e, pertanto, il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e , in mancanza di contestazioni, omologabile.
Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l'art. 80 CCII sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.
P.Q.M.
- omologa il concordato minore presentato da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il dì 19.07.1965, residente in [...](Na) C.F._1
alla Via Lavinaio II tratto numero 202 e , codice fiscale Parte_2 C.F._2
nato a [...] il dì 19.12.1989, ivi residente a[...],
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che il gestore provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- prescrive che il gestore vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- invita il gestore ad aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori, vincolato all'autorizzazione dal giudice, provvedendo quindi all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i crediti e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- invita il gestore ad accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 CCII;
8 - stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che i ricorrenti sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito nonchè per gli adempimenti di competenza.
Nola, 24.07.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Rosa Paduano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 229-1/2024 promosso da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il dì 19.07.1965, residente in [...](Na) C.F._1
alla Via Lavinaio II tratto numero 202 e , codice fiscale Parte_2 C.F._2
nato a [...] il dì 19.12.1989, ivi residente a[...], tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Filippo Luciano Carrella;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. L'iter processuale.
Gli istanti hanno depositato in data 13.12.2024 una proposta di concordato minore di natura familiare ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII.
Con decreto depositato in data 24.01.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC,
a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Con relazione depositata in data 04.04.2025, il gestore riferiva sulle dichiarazioni di mancata adesione tempestive al concordato minore pervenute da parte di Controparte_1
e sulle dichiarazioni di dissenso pervenute fuori termine da Banca Credito
[...]
Emiliano S.p.A. - Credem – e della Corte di Giustizia Tributaria;
inoltre, riferiva che l'Agenzia delle
Entrate con atto del 07.02.2025 faceva pervenire ulteriore dichiarazione di precisazione del credito,
a seguito della quale i ricorrenti hanno provveduto ad una variazione del piano originariamente depositato.
1 Con successivo decreto del giorno 08.05.2025, il G.D., vista la modifica della proposta formulata, disponeva la convocazione dei creditori per risolvere le contestazioni e per sottoporre ai creditori la proposta migliorativa ex art. 80 CCII.
2. I presupposti di ammissibilità e il contenuto della proposta.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Si osservi in diritto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCII “ I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI “ la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.
I ricorrenti hanno dedotto di essere in stato di sovraindebitamento in quanto la sig.ra Parte_3
ha ricoperto il ruolo di rappresentante della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e ha una debitoria formata, in buona parte, dalle garanzie e dalle fideiussioni prestate nei confronti di detta società di cui la medesima faceva parte , mentre il sig. è da ritenersi come consumatore, derivando Parte_2
parte della sua debitoria da fideiussioni prestate in favore della società , nella quale non ha svolto alcun ruolo.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCII, posto che:
1) i debitori hanno depositato una proposta di concordato minore di carattere familiare di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66
CCIII, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
quando uno dei debitori non è consumatore, non si applicano le disposizioni della Sezione II del capo II , ad eccezione dell'art. 67 comma 5 CCII”.
2 A seguito dell'entrata in vigore del c.d. correttivo ex d.lgs. 136/2024, viene confermata l'ammissibilità del concordato minore in presenza delle condizioni di cui all'art. 66 CCII, quando uno dei due proponenti non è consumatore: nel caso specifico, i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e la causa di indebitamento principale è ravvisabile nelle fideiussioni prestate in favore della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e, dunque, trattasi di debiti che traggono origine dallo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della sig.ra . Parte_1
Va, inoltre, rilevato che il concordato è da intendersi come liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII e non in continuità aziendale poiché l'attivo non deriva, neppure in parte, dalla prosecuzione dell'attività aziendale,
Infine, va osservato che è ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l'attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata
(soluzione già avallata, fra le pronunce edite e reperibili sul web, da Trib. Avellino decr. 16/06/2024
e Trib. Campobasso sent. 1/2025 del 14/01/2025 e condivisa per implicito anche da Trib. Ferrara decr. 20/12/2024, nel quale si sottolinea però che la nuova finanza può, in un concordato liquidatorio, aggiungersi e non sostituirsi ai beni e ai redditi facenti parte del patrimonio del proponente). Nella specie, ricorrono tutti i presupposti della diversa fattispecie prevista dall'art. 74 co. 2 CCII
(concordato non in continuità), atteso che: a) è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
b) non è richiesta la prosecuzione di contratti di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'attività aziendale;
c) la distribuzione delle risorse è libera, essendo esse provenienti da finanza terza, ragion per cui non si impone la differenziazione fra valori di liquidazione e valori di continuità.
Invero, la distribuzione delle risorse in favore dei creditori privilegiati è vincolata, nel caso di concordato liquidatorio, esclusivamente rispetto ai beni e crediti facenti parte del patrimonio del debitore, mentre l'attribuzione della finanza terza è libera a condizione che l'apporto sia connotato dal carattere della “neutralità”, non determinando cioè alcun obbligo di restituzione che possa concorrere con il pagamento dei crediti concorsuali ed essendo destinato in via diretta alla soddisfazione di questi ultimi senza entrare nel patrimonio del debitore e dover, pertanto, essere assoggettato alle regole di distribuzione prioritaria in favore dei privilegiati (Cass. 8 giugno 2012, n.
9373).
Tale principio, già affermato più volte dalla giurisprudenza, è stato sancito dall'art. 84 co. 4 CCII in materia di concordato preventivo, dove è specificato che le “risorse esterne” possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.
3 Riguardo al requisito sub a), infine, relativo all'apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l'attivo disponibile”, si ritiene che esso sia soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali (cfr. Tribunale di Avellino
07.11.2024 P.U. n. 134/2024);
2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII , in quanto i ricorrenti non sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori: nella specie, mentre la sig.ra risulta attualmente inoccupata, il sig. è Parte_1 Parte_2
attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la Doppio Zero s.r.l. nella quale ricopre la qualifica di socio nella Società Doppio Zero s.r.l. con una quota del 75% ;
3) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
4) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata, pari ad € 867.539,36, comprensiva del compenso preventivato per l'OCC, di cui euro € 460.786,53 riferita alla massa debitoria personale di Parte_1
€ 11.771,2 riferita alla massa debitoria personale di ed €. 384.095,71 riferita
[...] Parte_2
alla massa debitoria congiunta non dispongono di risorse patrimoniali Controparte_2 immobiliari e attualmente il solo è dotato di un reddito mensile pari ad €.975,89 circa Parte_2
quale dipendente a tempo indeterminato presso la Doppio Zero s.r.l. di un conto Banco Posta il cui saldo al 25.11.2024 è pari ad €.2.005,27 e ricopre la qualifica di socio nella Società Doppio Zero
s.r.l. con una quota del 75% del valore economico pari ad €.82.190,00, come da perizia di stima redatta dal Dott. Commercialista (in atti); Persona_1
5) in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, si rileva quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti (cfr. pag. 20 e ss.) : “Può dirsi che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è addebitabile, come spesso accade, a diversi fattori, tra cui, in via principale, la sottoscrizione delle garanzie personali e delle fideiussioni prestate nei confronti della società F.B.
Grani s.r.l. che ha generato una forte instabilità economica finanziaria e crescenti difficoltà a coprire quelle che erano le spese di sostentamento familiare…Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, si evince che la causa della situazione debitoria della sig.ra
[...]
è rapportabile principalmente alle conseguenze prodotte dal fallimento della società Parte_1
4 FB Grani s.r.l. (sentenza n. 58/2020 emessa dal Tribunale di Napoli) a seguito del susseguirsi di una serie di eventi non prevedibili che incidono fortemente sulla gestione e sugli affari della società F.B.
Grani s.r.l., quest'ultima chiede, per esigenze di liquidità e per cercare di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte con fornitori e istituti bancari, un finanziamento alla banca Parte_4
concesso con la garanzia di ex lege 662/96 fino ad
[...] Parte_5
€.300.000,00 e, su specifica richiesta della stessa Credem, con la sottoscrizione da parte dei ricorrenti e di una fideiussione specifica per complessivi Parte_1 Parte_2
€.300.000,00 ed omnibus per €.160.000,00. Identica situazione si registra per il finanziamento concesso dalla Banca del Sud S.p.A. alla stessa società F.B. Grani s.r.l., anch'esso garantito dal ex lege 662/96 fino ad €.160.000,00 e, su richiesta della Banca, dalla Parte_5
ricorrente che rilasciava autonoma fideiussione sino alla concorrenza della Parte_1 somma di €.280.000,00. Da quello che si evince dalla documentazione versata agli atti, dal 2017 iniziano le prime difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società, dovute principalmente ad un evidente calo del fatturato che sfocia dapprima in una crisi finanziaria poi nella messa in liquidazione della società F.B. Grani s.r.l. in data 18.03.2020 e nella susseguente dichiarazione di fallimento con sentenza n. 58/2020 emessa dal Tribunale di Napoli”;
6) sono state esposte nella relazione dell'OCC le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. In particolare, il gestore ha rilevato che “Con riferimento alle ragioni della sopravvenuta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, può dirsi, valutando le vicissitudini lavorative e familiari sopra evidenziate e analizzando la documentazione versata in atti, che i NOi e Parte_1 Pt_2
non hanno mai avuto un reddito sicuro, stabile e sufficiente a coprire le primarie necessità
[...]
del loro nucleo familiare e si ritrovano in una situazione di sovraindebitamento soprattutto perché hanno concesso garanzie…er la SI , l'incapacità attuale di adempiere le Parte_1
obbligazioni assunte nel tempo deriva dal fatto che risulta disoccupata e priva di reddito, una situazione che non gli consente assolutamente di far fronte al passivo accumulato. Per il NO
, l'incapacità attuale di adempiere le obbligazioni assunte nel tempo deriva dal fatto che, pur Pt_2 potendo attualmente contare su uno stipendio mensile di circa €.1000,00, derivante dalla sua posizione lavorativa all'interno della società Doppio Zero s.r.l., l'esposizione debitoria accumulata nel corso di decenni non appare risanabile con il reddito attualmente a disposizione….L'unica possibilità di reperire liquidità per adempiere alle obbligazioni assunte e/o per parametrare un'offerta ai creditori è rappresentata dalla detezione da parte del ricorrente del 75% Parte_2
5 delle quote societarie della Doppio Zero s.r.l., valutate, tramite perizia estimativa, pari ad
€.82.190,0”;
7) l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
8) l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.
In relazione al contenuto della proposta, come da ultimo modificata e ritualmente comunicata ai creditori, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
- attivo destinabile alla procedura : l'importo complessivo offerto ai creditori, inizialmente pari ad €.127.922,46, è stata innalzato alla cifra di €.130.187,41 (Euro centotrentamilacentoottantasette/41) ; in modo da garantire la medesima percentuale di soddisfazione ai singoli creditori, tenuto conto del maggior credito complessivamente ammesso;
- l'attivo destinabile alla procedura deriva integralmente da finanza esterna: la somma di complessivi
€.130.187,41 sarà versata dall'assuntore Sig.re Cod. Fisc.: , Parte_6 C.F._3 nato a [...] il [...], tramite le seguenti modalità: ✓ €.20.187,41 entro il 31esimo giorno dall'omologa; ✓ €.110.000,00 in undici rate mensili di €.10.000,00 cadauna decorrenti dal 60esimo giorno dall'omologa;
- è prevista la suddivisione dei creditori in classi in 4 classi di cui tre votanti , con le percentuali di soddisfacimento di seguito individuate:
a) classe 1 : creditori privilegiati ex art 2751 bis / art. 2751, art. 2752 per tributi erariali per la quale
è prevista la soddisfazione nella misura del 20%, senza collocazione in chirografo della parte degradata;
b) classe 2: creditori privilegiati ex art. 2752 comma 4 per Tributi Enti locali per la quale è prevista la soddisfazione nella misura del 10% senza collocazione in chirografo della parte degradata;
c) classe 3: creditori chirografari per la quale è prevista la soddisfazione della misura del 5%.
3. Gli esiti delle votazioni.
Va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, il gestore ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e dalla relazione sull'esito dei voti depositata in data 04.04.2025 risultano pervenute le dichiarazioni, non motivate, di mancata adesione al concordato minore da parte di
[...]
, mentre non sono state considerate, ai fini del calcolo delle Controparte_1
6 maggioranze le dichiarazioni di dissenso tardivamente pervenute: sul punto si osserva la correttezza dell'operato del gestore, in quanto il termine indicato dal tribunale ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett.
c), benché non qualificato espressamente come perentorio, indica il termine massimo entro cui può pervenire il voto trattandosi di un termine di carattere processuale finalizzato a raccogliere l'adesione dei creditori per la quale la legge ha fissato un termine entro cui debba essere espressa, altrimenti tale termine perderebbe qualsiasi valore. E che il legislatore abbia inteso escludere voti successivi alla scadenza del termine emerge dalla lett. c) citata, ove si dice che il tribunale "assegna ai creditori un termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC … la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato", per cui una adesione o un voto contrario pervenuto successivamente al termine indicato sarebbe oltre i trenta giorni concessi;
nello stesso senso va il comma 3 dell'art. 79 CCII , che prevede che "in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro trasmessa", ove, come si vede, viene ribadito che il voto deve pervenire nel termine assegnato dei trenta giorni, altrimenti il silenzio entro quella scadenza vale assenso e questa presunzione fatta dalla legge non ammette prova contraria attraverso l'espressione di un voto contrario tardivo.
Tanto premesso, in relazione agli esiti del voto è noto che ai sensi dell'art. 79 CCII “Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. ”.
Nel caso di specie, va precisato che trattandosi di una procedura familiare, sono state distinte le masse attive e passive dei due debitori e con riferimento alla votazione, al fin di verificare il raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, deve farsi riferimento alla massa passiva del singolo debitore.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del gestore, emerge che :
1) la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta sia per i crediti personali di Parte_1
nella misura del 61,60% che per quelli personali di nella misura del 100% oltre
[...] Parte_2
che per i crediti congiunti degli stessi due istanti nella misura rispettivamente del 61,74% e del
64,30%;
2) la maggioranza delle classi è stata raggiunta sia per il debitore nelle classi 2) e 3) Parte_1 sia per il debitore per le medesime classi. Parte_2
7 Tanto premesso, le maggioranze devono intendersi raggiunte e, pertanto, il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e , in mancanza di contestazioni, omologabile.
Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l'art. 80 CCII sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.
P.Q.M.
- omologa il concordato minore presentato da , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il dì 19.07.1965, residente in [...](Na) C.F._1
alla Via Lavinaio II tratto numero 202 e , codice fiscale Parte_2 C.F._2
nato a [...] il dì 19.12.1989, ivi residente a[...],
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che il gestore provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- prescrive che il gestore vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- invita il gestore ad aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori, vincolato all'autorizzazione dal giudice, provvedendo quindi all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i crediti e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- invita il gestore ad accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 CCII;
8 - stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che i ricorrenti sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito nonchè per gli adempimenti di competenza.
Nola, 24.07.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Rosa Paduano
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