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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1901/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO TA Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica dei provvedimenti giudiziali vigenti per la regolamenta- zione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto in data 22.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Stefano Gadda, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]al Campo (VA), CP_1 C.F._2
Via al Parco n. 35;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate dalla parte costituita all'udienza celebrata in data 22.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice relatore di definire la controversia con la con- ferma dei provvedimenti provvisori e urgenti contestualmente assunti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nata il [...]). Per_1
A mezzo del decreto n. cronol. 4822/2018 pubblicato in data 23.05.2018 (a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 1996/2018), questo Tribunale ha recepito l'accordo perfe-
1 zionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dell'esercizio della responsabilità genitoriale come segue: “Affido condiviso della minore con collocamento presso la madre. Il padre ver- serà per il mantenimento di € 150,00 mensili finché non avrà trovato lavoro a decorrere dal presen- Per_1
te mese. Quando troverà occupazione l'assegno sarà elevato ad € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate. Il padre potrà vedere e tenere con sé
un martedì dall'uscita dell'asilo sino alle ore 20.30 e a fine settimana alterni dal sabato mattina Per_1
alle ore 9 sino alle 20.30 e la domenica agli stessi orari, senza pernotto: Con pernotto a decorrere dal mese di agosto sempre che il padre abbia rispettato il calendario di visita”1.
A mezzo del ricorso depositato in data 21.05.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato che il resistente non ha mai regolarmente contribuito al mantenimento di né esercitato correttamente il diritto di visita concordato, che “Nel periodo marzo aprile Per_1
2024 avveniva l'ultimo contatto fra padre e figlia, sotto casa della minore per circa 10 minuti, a chiusura di un rapporto che sino ad allora si era concretato in una telefonata mensile;
[che il resistente] non ha mai partecipato alla vita scolastica della figlia e alle consuete attività connesse, a quelle sportive e ludico ri- creative, senza che sia mai avvenuto un pernottamento a casa del padre né una, per quanto breve, vacanza insieme [che] dal giorno 22 maggio 2024, a seguito dell'inoltro alla sua attenzione di una lettera a firma di un precedente patrocinatore, il signor cessava ogni ulteriore interlocuzione con l'ex compagna e con la figlia, “bloccandole” entrambe su ogni mezzo di comunicazione [che in] data 25 luglio 2024, deposita- va presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, atto di denuncia querela, ipotizzando, in ragione dei comportamenti tenuti sino ad allora dal signor la commissione dei reati di cui agli articoli 388 e
570 C.p., (All.2) [che la Dott.ssa , psicoterapeuta della minore] ha attestato le diffi- CP_2
coltà della minore nell'accettazione dell'assenza del padre, con evidenti meccanismi di negazione e di Per_1
giustificazione verso la figura paterna;
ella motiva a sé stessa le continue assenze, promesse non mantenute o non visite del padre manifestando contemporaneamente sofferenze e difficoltà nell'elaborare questa assenza.
Sempre la terapeuta attesta che durante i mesi trascorsi in terapia sono stati rarissimi i contatti che Per_1
è riuscita ad avere con il padre che, infine, sono stati ulteriormente ridotti fino alla totale assenza. Da ciò discende l'impossibilità per di accedere ad ulteriori colloqui di sostegno psicologico, dando così conti- Per_1
nuità a un percorso iniziato, per la non reperibilità del padre, che blocca tutti i contatti, negando, di conse- guenza, la firma di consenso per la minore, (all.5)”. Tra l'altro, ha chiesto disporre l'affido esclusi- vo della figlia alla sua persona con la facoltà di assumere in via esclusiva “le decisioni anche di straordinaria amministrazione inerente alla salute alla scuola e alla collocazione, anche eventualmente fuori dal territorio nazionale” e disporre che il padre “possa esercitare il diritto di visita con il consenso della madre, la quale avrà cura di tutelare l'interesse della minore a non essere esposta a modalità di relazione con il padre ulteriormente frustranti per la sua crescita”.
Alla prima udienza celebrata in data 22.10.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato “di avere sentito recentemente il resistente per un viaggio a Trieste con la scuola di con pernottamento in Per_1
Slovenia e che non è potuta andare in gita perché il padre non ha firmato la documentazione utile”. Per_1
In via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti: “1) dispone l'affido super esclusivo di alla madre, , che potrà assumere essa sola Per_1 Parte_1
tutte decisioni anche di straordinaria amministrazione per garantirne il benessere psicofisico e contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare;
2) conferma il collocamento prevalente di Per_1
presso la ricorrente nell'abitazione sita in Jerago con AG, (VA), alla via Varesina, 5; 3) conferma il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario di di cui al decreto reso da questo Tribunale Per_1
in data 23.05.2018; 4) dà atto che la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole di cui è il genitore affidatario in via super esclusiva;
5) invita il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per sinto- nizzarsi con i bisogni della figlia minorenne;
6) dispone che il resistente si rivolga ai SS del Comune di Je- rago con AG per riprendere la relazione con la figlia minorenne che ne valuteranno la conformità ai desi- deri e alle condizioni di;
7) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni Per_1
giudiziali; 8) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di rispetto re- Per_1
ciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa”; la ri- corrente ha chiesto definire la presente controversia con la conferma dei summenzionati provvedimenti e la causa è stata rimessa in decisione.
***
Nella contumacia del resistente2, ritiene il Collegio che debbano essere confermati i prov- vedimenti assunti in via provvisoria e urgente in data 22.10.2025. Per quanto riguarda il regime di affidamento di , giova ricordare che detta scelta deve Per_1
essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica dell'idoneità
o inidoneità dei genitori e dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli minorenni, privile- giando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivatigli dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personali- tà. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla ba- se di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto nel recente passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente domestico che è in grado di offrire ai minori3.
Nella fattispecie che qui ci occupa il padre si è sostanzialmente disinteressato della figlia, incontrandola solo sporadicamente (e, in ogni caso, interrompendo ogni frequentazione nella primavera dell'anno 2024), non collaborando con la madre per garantire alla minore la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico di cui necessita e non contribuendo regolarmente al suo mantenimento. Per contro, la madre è stata in grado di offrire a Per_1
la sua presenza costante e assidua e di soddisfarne in bisogni.
Ne consegue che va confermato l'affido super esclusivo di alla madre già disposto in Per_1
via provvisorio per permetterle di assumere celermente da sola tutte le decisioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria.
Deve essere altresì confermato il collocamento della minore presso la madre, allo stato, in
Jerago con AG (VA), Via Varesina n. 5.
Qualora il padre decidesse di ricostruire il rapporto con la figlia, si rivolgerà ai S.S. territo- rialmente competenti per la minore (allo stato, quelli del Comune di Jerago con AG), i quali individueranno le tempistiche e modalità di ripresa della relazione, previa verifica del- la conformità con i desideri, gli impegni scolastici ed extrascolastici e le condizioni psicofi- siche di . Per_1 Si conferma altresì l'invito rivolto al resistente ad avviare senza ritardo un percorso indivi- duale di sostegno alla genitorialità per sintonizzarsi con i bisogni della figlia minorenne.
Da un punto di vista economico, deve essere confermato il contributo paterno al mante- nimento indiretto ordinario e straordinario di concordato dalle parti e recepito nel Per_1
decreto reso da questo Tribunale in data 23.05.2018.
La ricorrente, in quanto genitore affidatario in via super esclusiva di , ha il diritto di Per_1
chiedere e percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per la stes- sa.
Si ricorda, infine, che i genitori, nell'esclusivo interesse della minore, sono tenuti ad atte- nersi alle presenti determinazioni giudiziali e a mantenere un contegno di rispetto recipro- co e di serena comunicazione tra loro e ad impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Per_1
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Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono po- ste a carico del resistente contumace (riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo di (nata a [...] il [...]) Persona_2
alla madre, che potrà assumere da sola tutte le decisioni ordinarie e straordinarie sottoscri- vendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria;
2) CONFERMA il collocamento della figlia minorenne delle parti presso la madre;
3) CONFERMA il compito affidato ai S.S. territorialmente competenti per la minore
(allo stato, quelli del Comune di Jerago con AG) di regolamentare, su richiesta del resi- stente, gli eventuali rapporti padre/figlia minorenne come in parte motiva;
4) DISPONE CHE il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di Per_3
nelle modalità di cui al decreto reso da questo Tribunale in data 23.05.2018 e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la stessa come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiornato);
5) DA ATTO CHE la ricorrente ha il diritto a chiedere e percepire dall' il 100% CP_3
dell'Assegno Unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via su- per esclusiva;
6) INVITA il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per sintonizzarsi con i bisogni della figlia minorenne;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di attenersi alle pre- senti determinazioni giudiziali, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
8) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.712,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Jerago con AG (VA) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN RO TA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 1 2 Cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 11.07.2025 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 3 cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023