Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6081 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iberdrola Renovables Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo :
- del parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza PNRR prot. n. 6335-P del 5 marzo 2025 in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Iberdrola Renovables Italia S.p.A. relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Cellere”, della potenza nominale di 31,67 MW, da realizzare nel Comune di Cellere (VT) e con sottostazione elettrica utente nel Comune di Valentano (VT);
- ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri della SABAT VT prot. nn. 16640/2024, 17063/2022, e 8238/2022, presupposti al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuti solo in quanto in esso richiamati e limitatamente alle parti ivi trascritte;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 6 ottobre 2025 :
- della nota adottata dal MASE l’8 agosto 2025 prot. n. 151518, trasmessa a Iberdrola Renovables Italia S.p.A. con pec di pari data, con cui è stata comunicata l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, co. 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e disposta la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli atti relativi al procedimento di VIA [ID: 7811] afferente al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Cellere”, di potenza nominale pari a 31,67 MW, localizzato del Comune di Cellere (VT) e delle relative opere di connessione alla RTN;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza PNRR prot. n. 6335-P del 5 marzo 2025, nella misura in cui è stato assunto quale atto presupposto della rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri della SABAT VT prot. nn. 16640/2024, 17063/2022, e 8238/2022, presupposti al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuti solo in quanto in esso richiamati e limitatamente alle parti ivi trascritte;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 21 dicembre 2021 la ricorrente ha presentato istanza di VIA in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato “Cellere”, della potenza nominale di 31,67 MW, da realizzare nel Comune di Cellere (VT) e con sottostazione elettrica utente nel Comune di Tessennano, località riserva (VT).
2. In ossequio alla scansione procedimentale delineata dall’art. 25 TUA, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro il 22 maggio 2023.
3. Tuttavia, ciò non si è verificato, restando al contrario le Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, inerti, nonostante i formali solleciti rivolti dalla Società. Nelle more sono intervenuti dapprima la proposta, ai sensi dell’articolo 140 del D.lgs. n. 42/2004, e poi il decreto con cui il MIC ha adottato la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’“ Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone ” ai sensi degli artt. 136, comma 1 lett. c) e d). 138, comma 3 e 141 del D.lgs. n. 42/2004, nelle cui perimetrazione venivano a trovarsi ricomprese le aree “A”, “B” e parte dell’area “D” dell’impianto della Società e la Stazione Terna e la Sottostazione Utente, da realizzare, secondo la Soluzione Tecnica ottenuta dal Gestore della rete, per la connessione dell’impianto alla RTN.
4. La Società, al fine di scongiurare un ulteriore protrarsi dei tempi necessari alla conclusione del procedimento, nonché di contenere ulteriormente gli impatti ambientali della propria iniziativa, con integrazioni volontarie pubblicate dal MASE il 18 luglio 2024 ha presentato una variante alle opere per la connessione dell’impianto, in modo che lo stesso non si collegasse più ad una nuova SE da realizzarsi nel Comune di Tessennano e, dunque, in piena perimetrazione dell’Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, ma nel Comune di Valentano, ad una Stazione elettrica di TERNA e relativa Sottostazione, già autorizzate in capo ad altro operatore.
5. La fase di consultazione del pubblico avviata dal MASE a valle della ripubblicazione del progetto, nella configurazione definitiva, che prevede la connessione dell’impianto alla SE Terna “Valentano” e alla relativa SSEU, già autorizzate ad altro produttore, anziché alle stazioni da realizzare nel Comune di Tessennano, si è conclusa il 2 agosto 2024, senza che, anche questa volta, pervenissero osservazioni, neppure da parte del MIC.
6. Quindi, in data 10 ottobre 2024 la Commissione Tecnica del MASE ha espresso, sulla base dell’istruttoria svolta sulla configurazione del progetto risultante dalle integrazioni volontarie da ultimo depositate della Società, il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto, subordinato all’ottemperanza di alcune puntuali condizioni, così predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, TUA, con atto n. 437 del 10 ottobre 2024.
7. A questo punto, essendosi avveduta la ricorrente che sul portale del MASE la pratica risultava ancora versare nello “Stato procedura: Parere CTVIA emesso, in attesa parere MiBACT”, la Società ha notificato ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dinanzi a questo Tribunale.
8. Successivamente all’instaurazione del giudizio la Soprintendenza PNRR ha reso il proprio parere istruttorio tecnico negativo sull’intervento della Società e, a valle dell’acquisizione di tale contributo, lo stato della procedura sul portale del MASE è stato aggiornato con la dicitura “in predisposizione provvedimento”.
9. Con sentenza n. 6887/2025 il Tribunale ha accertato l’illegittimità dell’inerzia delle Amministrazioni convenute, ordinando la conclusione del procedimento entro 30 giorni.
10. Dalla successiva consultazione del portale del MASE, la Società si è peraltro avveduta del fatto che lo stato della procedura relativa alla propria istanza di VIA era stato aggiornato con la dicitura “ Supplemento istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC ” e, dalla lettura dell’ordine del giorno della seduta della Assemblea plenaria n. 114 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, convocata per lo scorso 30 aprile 2025, ha appreso che era stato previsto che gli atti istruttori della procedura di cui trattasi sarebbero stati oggetto di esame, ai fini della “Integrazione del parere n. 437 del 10.10.24”.
11. Non conoscendo il contenuto del parere adottato dalla Commissione tecnica ad integrazione di quello precedentemente reso il 10 ottobre 2024, la ricorrente ha proposto la presente impugnativa per ottenere l’annullamento del parere del MIC reso il 5 marzo 2025.
12. Con il primo motivo si deduce “ Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25 comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e 17-bis della l. n. 241/1990 – violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, tutela dell’affidamento e certezza del diritto ”. Il parere del MIC sarebbe anzitutto illegittimo in quanto in quanto reso oltre il termine perentorio e inderogabile di legge, con conseguente formazione del concerto tacito della Amministrazione per effetto dell’applicazione dell’art. 17- bis della L. 241/90.
13. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della l. N. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dei principi di leale collaborazione e reciproca correttezza nonché del dissenso costruttivo ”. Il parere sarebbe anche illegittimo in quanto si porrebbe in termini del tutto negativi nei confronti dell’intervento presentato dalla Società, senza proporre misure di rielaborazione progettuale, in termini di modifiche e/o prescrizioni, che avrebbero potuto essere apportate dal proponente, soprattutto, alla luce di vincoli che sono sopravvenuti sia alla presentazione dell’istanza (2021) che alle richieste di integrazioni formulate dal MIC e tempestivamente evase dalla Società (2022). Ne conseguirebbe l’inadeguatezza delle valutazioni del MIC, basate su motivazioni errate quanto all’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021, su un’istruttoria inadeguata e contradditoria, nella misura in cui non tiene conto che parte delle opere di progetto (quelle di connessione) sono già state autorizzate, con valutazione positiva rilasciata anche dalla stessa Soprintendenza PNRR competente, nonché su valutazioni sproporzionate e asserite carenze ed inadeguatezze documentali che sarebbero, a ben vedere, dipese dalla circostanza che la Soprintendenza ha analizzato solo nel 2024, a seguito dell’adozione dei Decreti di dichiarazione delle aree di notevole interesse pubblico, la documentazione che la Società aveva prontamente trasmesso per evadere le puntuali richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate dal MIC nel 2022.
14. Con il terzo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 7 e comma 8, lett. c-quater del d.lgs. n. 199/2021 ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”. Il giudizio di incompatibilità paesaggistica della porzione dell’impianto ubicata in prossimità perimetro del Vincolo dell’Arrone sarebbe altresì illegittimo in quanto la qualificazione in termini di “area idonea” dei siti non ricompresi nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e nella fascia di rispetto determinata considerando una distanza di 500 metri dal relativo perimetro non significherebbe che sarebbe stata introdotta, a contrario , una fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela nella quale sarebbe preclusa l’installazione degli impianti fotovoltaici, né un divieto a realizzare impianti fotovoltaici in aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004. Non sarebbe, quindi, predicabile alcuna “inidoneità” all’installazione di impianti fotovoltaici dell’area ricadente entro 500 m dal perimetro dei beni tutelati, né esisterebbe alcun divieto alla realizzazione di tale tipologia di impianti in aree interessate da vincoli paesaggistici. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe riassunto la propria valutazione in una formula generica e stereotipata che si baserebbe sull’errata interpretazione della disposizione di cui all’articolo 20, comma 8 lettera c-quater, che avrebbe introdotto un’area nella quale sarebbe preclusa l’installazione di impianti fotovoltaici.
15. Con il quarto motivo si denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità – violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter e 3-quater d.lgs. n. 152/2006 e del principio di precauzione in materia ambientale ”. Il parere del MIC sarebbe illegittimo per eccesso di potere, in quanto privo di adeguata motivazione e frutto di un’istruttoria gravemente carente. Infatti:
- una parte consistente della motivazione si risolverebbe in affermazioni generiche e stereotipate, fondate su una preconcetta ostilità nei confronti dell’iniziativa, che ha condotto all’adozione di un diniego assoluto, anziché all’imposizione di puntuali prescrizioni cui condizionare un ragionevole assenso;
- molte delle ragioni addotte nel diniego atterrebbero all’asserita incompatibilità, con il contesto di riferimento, della Sottostazione Utente funzionale al collegamento alla RTN dell’impianto di produzione, opera che, tuttavia, è già stata autorizzata nell’ambito di un distinto procedimento in favore di altro operatore sin dal 27 aprile 2023, con Determinazione di PAUR della Regione Lazio n. G05705;
- con riferimento al cavidotto di connessione dell’impianto, il MIC ne avrebbe contestato la compatibilità paesaggistica limitandosi a segnalare l’interferenza di alcune porzioni del relativo tracciato con aree e beni soggetti a tutela paesaggistica, trattandosi di un’opera che viene ex lege sottratta anche dall’onere di previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, proprio in ragione dei trascurabili impatti che essa comporta nel contesto in cui si inserisce;
- il richiamo alla prossimità di aree tutelate paesaggisticamente rispetto ad alcune opere di impianto si risolverebbe in mere asserzioni, che non esternano se e in quali termini le opere di impianto, con le relative caratteristiche progettuali concrete, siano idonee a produrre un impatto negativo sul contesto paesaggistico;
- anche la valutazione di interferenza del cavidotto con l’“area di visuale” tutelata sarebbe illegittima, in quanto la società avrebbe puntualmente dimostrato, esibendo gli esiti dello studio di intervisibilità condotto da tecnici incaricati, che, in ragione della morfologia ondulata del percorso e della presenza di vegetazione a basso ed alto fusto, muovendosi lungo il percorso panoramico SR 312 – Castrense non si ha percezione dell’area di impianto in progetto. L’affermazione del MIC secondo cui la presenza di vegetazione spontanea, non essendo un fattore permanente né oggetto di progettualità da parte dal Proponente, in assenza di adeguata documentazione prodotta per tutta la lunghezza del tracciato tutelato, non potrebbe costituire, da sola, elemento di mitigazione della potenziale interazione e dell’impatto delle opere in progetto nei confronti dei quadri paesaggistici tutelati che si potrebbero godere dai percorsi di visuali protette, dimostrerebbe la preconcetta, assoluta ostilità del Ministero avverso l’iniziativa presentata dalla Società e si porrebbe in violazione dell’obbligo su di esso incombente di esprimere un dissenso costruttivo;
- l’affermato stravolgimento che l’opera arrecherebbe al contesto di riferimento, per effetto dell’asserito inserimento di elementi incongrui, estranei ed avulsi dallo stesso, sarebbe smentito dallo stesso MIC, ove discorre, diffusamente nel corpo del parere odiernamente, di un’area ormai vocata alla realizzazione di impianti FER, richiamando anche le considerazioni svolte dalla SABAP-VT;
- la valutazione dell’impatto cumulativo sarebbe parimenti illegittima, in quanto condotta anche in ragione degli impianti in corso di autorizzazione;
- illegittimo sarebbe anche il richiamo alla Deliberazione di Giunta regionale del 12 maggio 2023, n. 171 che, tuttavia, è noto come sia stata annullata da Codesto Ecc.mo TAR con sentenza n. 6969/2025, e il cui richiamo, dunque, non è che l’ennesima conferma della dell’istruttoria gravemente carente svolta dal MIC e della inadeguatezza della motivazione dallo stesso addotta per suffragare il proprio, infondato ed ingiustificato, diniego incondizionato alla realizzazione dell’iniziativa.
16. Con il quinto motivo si deduce “ Violazione del principio di proporzionalità ”. Tutti i rilievi del MIC sarebbero stati superabili in applicazione del principio del dissenso costruttivo, dovendo ricercarsi un punto di equilibrio secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Il parere negativo, invece, sarebbe sproporzionato e illegittimo, in quanto ingiustificatamente pretermetterebbe l’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili senza aver dimostrato la sussistenza di legittime ragioni di tutela paesaggistica ostative alla realizzazione del progetto.
16. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 6.10.2025 la ricorrente ha altresì impugnato, oltre agli atti precedentemente gravati, anche la nota del MASE con cui è stata comunicato l’avvio della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c- bis , della legge 400/1988, ai fini della risoluzione del conflitto tra il MASE e il MIC. (doc. 8).
17. La ricorrente ha dedotto, in particolare, “ Violazione e falsa applicazione dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25 comma 2-bis, tua e 17-bis della l. n. 241/1990 – violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, tutela dell’affidamento e certezza del diritto ”. In particolare, la società rileva che nella predetta nota l’Amministrazione procedente ha dato atto che il parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 437 del 10 ottobre 2024 è stato annullato e sostituito con parere n. 681 del 30/04/2025, trasmesso con prot. n. 6506 del 05/05/2025, acquisito con prot. n. 82181/MASE di pari data e che anche tale parere, reso dalla Commissione all’esito del supplemento dell’istruttoria tecnica” svolta ha espresso un “esito positivo con condizioni ambientali”. Ciononostante, il MASE ha comunicato di avere ritenuto che dovesse essere attivata la procedura di composizione dei dissensi prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. n. 400/1988, atteso che il contrasto tra il parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (n. 681 del 30/4/2025) e quello negativo del Ministero della cultura trasmesso con nota 6334-P del 05/03/2025 non consente di pervenire ad una unitaria decisione in merito al procedimento di VIA in argomento. Sennonché, secondo la ricorrente tale decisione sarebbe illegittima l’assunta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/90, non avendo il MIC, a ben vedere, espresso alcun parere, nei termini di legge, sul nuovo parere positivo della Commissione PNRR-PNIEC.
18. La ricorrente ha altresì riproposto nei motivi aggiunti le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo, estendendole anche alla succitata nota.
19. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.
20. All’udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
21. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
22. Il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo e il secondo dei motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente.
23. La Sezione ha già precisato (da ultimo, cfr. sentenza 22.1.2026, n. 1293) che “ all’ammissibilità del silenzio-assenso osta la previsione dell’art. 17-bis, co. 4, legge n. 241/90, secondo cui “ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi ”. Infatti, l’esigenza, nell’ambito della disciplina recata dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità dell’art. 17-bis, co. 4 ”.
24. Né a diversa conclusione può pervenirsi, nel caso di specie, in ragione del fatto che il parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 437 del 10 ottobre 2024 sia stato annullato e sostituito con parere n. 681 del 30/04/2025, trasmesso con prot. n. 6506 del 05/05/2025, sul quale il MIC non avrebbe reso alcun parere. Al riguardo, va infatti rilevato che il parere sostitutivo si è limitato a espungere dal dispositivo l’erroneo riferimento alla stazione elettrica di Tessennano, tenuto conto che nel parere della Commissione è stata correttamente valutata la localizzazione della SE ricadente nel Comune di Valentano. Lo stesso MIC ha espresso il proprio parere tenendo specificamente conto dello “ spostamento della Sottostazione Utente dal Comune di Tessennano al Comune di Valentano ”. Il nuovo parere è da intendere, pertanto, come mera rettifica del precedente, e come tale non chiamava il MIC a un nuovo esercizio del potere.
25. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo possono essere esaminati congiuntamente alle doglianze III.1, III.2 e III.3 dei motivi aggiunti. Con essi, infatti, si censura, sotto sotto vari profili, l’esercizio della potestà tecnico-discrezionale del MIC.
24. Va al riguardo in primo luogo ricordato che, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV, 2.3.2020, n. 1486), “ alla funzione di tutela del paesaggio (che il Ministero dei beni culturali esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. Esso è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, attraverso il quale, similmente a quanto avviene nell’espressione del parere di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’intervento progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, «valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto» (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652; id., 10 giugno 2013, n. 3205). Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev’essere, appunto, “tecnico” e “proprio” del caso concreto, applica il principio fondamentale dell’art. 9 della Costituzione, il quale consente di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378). Anche laddove, cioè, il legislatore abbia scelto una speciale concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, essa non comporta comunque un’attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; id., 15 gennaio 2013, n. 220. L’indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall’essere iscritta dall’art.9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata più volte affermata anche dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. ancora Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) ”. Ne consegue che “ è sicuramente preclusa all’Amministrazione procedente la possibilità di cercare autonomamente di conciliare l’interesse paesaggistico con gli altri interessi in gioco, compreso quello ambientale appannaggio della Commissione tecnica costituita all’uopo ”.
25. In tale quadro interpretativo, è stato altresì chiarito che “ Non esiste un obbligo da parte della P.A. di suggerire opere che rendano assentibile il progetto posto che compito dell’ente proposto alla tutela, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, è unicamente quello di valutare la compatibilità dello specifico progetto ” (Cons. Stato, 28.1.2026, n. 715). Il principio del dissenso costruttivo, per cui l’Amministrazione indica le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, opera, infatti, “ ove possibile ” (cfr. art. 14-bis, co. 3, legge n. 241/90) e non si traduce nell’esigenza che l’Amministrazione, sempre e in ogni circostanza, individui modifiche progettuali che conducano a una determinazione positiva, che si tradurrebbe nell’imposizione sulla P.A. di un onere del tutto sproporzionato e non confacente al rispetto dei ruoli, posto che spetta innanzitutto e principalmente al proponente realizzare progetti suscettibili di autorizzazione in quanto compatibili con gli interessi pubblici in gioco.
26. Risulta altresì dalla giurisprudenza che il ricorrente che lamenti la violazione delle garanzie partecipative ha il preciso onere di indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'amministrazione (Cons. Stato, V, 8.3.2022, n. 1664, e precedenti ivi richiamati).
27. Orbene, con rifermento alla doglianza per cui la Soprintendenza PNRR ha espresso un parere negativo basato su ritenute criticità e lacune documentali, legate ai nuovi vincoli introdotti nel 2024, senza che queste siano mai state previamente sottoposte all’attenzione della società in modo compiuto o in un contesto che ne consentisse l’effettiva replica, va rilevato che è la medesima ricorrente ad affermare che, proprio in considerazione del nuovo quadro vincolistico, la società “ presentava una variante alle opere per la connessione dell’impianto, in modo che lo stesso non si collegasse più ad una nuova SE da realizzarsi nel Comune di Tessennano e, dunque, in piena perimetrazione dell’Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, ma nel Comune di Valentano, ad una Stazione elettrica di TERNA e relativa Sottostazione, già autorizzate in capo ad altro operatore ”.
28. La ricorrente, pertanto, ben conosceva il sopravvenuto contesto paesaggistico, tanto da aver presentato una variante al progetto, seppure limitata alla previsione di una diversa connessione. Tuttavia, è rimasta priva di specifica censura la valutazione della Soprintendenza per cui “ la documentazione complessivamente presentata dal Proponente non considera mai le interferenze delle opere con i Decreti di Vincolo di Latera e dell’Arrone e, pertanto, l’analisi di compatibilità e conformità predisposte dal Proponente e la Relazione Paesaggistica non possono essere considerate esaustive e coerenti al quadro delle tutele ” e che “ l’errato presupposto di assenza di vincoli nelle aree interessate dalle opere previste del Proponente, oltre a non avere consentito di svolgere opportunamente le verifiche di conformità e di compatibilità paesaggistica in relazione alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nei Decreti di Vincolo sia una grave carenza nell’apparato analitico-valutativo e progettuale alla base del Progetto, evidente nella documentazione presentata ”.
29. Che il proponente non abbia adeguatamente tenuto conto del nuovo quadro vincolistico, nonostante ben lo conoscesse, emerge d’altra parte dalle argomentazioni spese nel ricorso volte a destituire di ogni rilevanza gli interessi tutelati dai decreti di vincolo, ritenendosi che non possa “ legittimamente censurarsi l’insistenza di parti delle opere di progetto entro il “buffer” – per legge irrilevante – di 500 metri dal perimetro del Vincolo dell’Arrone ”, con il che a fronte delle dedotte violazioni procedimentali non emerge alcuna prospettiva di dialogo costruttivo nell’ottica del contemperamento degli interessi, quanto piuttosto l’affermazione aprioristica della prevalenza dell’interesse alla realizzazione dell’impianto, pretesa che tuttavia non trova fondamento nella normativa.
30. Dalla lettura del ricorso non si comprende, pertanto, quali elementi conoscitivi la ricorrente avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale al fine di incidere sulle determinazioni del MIC e, in ragione della suddetta mancanza, la censura va rigettata.
31. Infondata è la censura secondo cui l’Amministrazione avrebbe ragionato come se l’articolo 20 del D.lgs. 199/2021 avesse introdotto una fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 entro la quale sarebbe preclusa l’installazione di impianti fotovoltaici. Il MIC ha, infatti, semplicemente rilevato che “ la configurazione finale delle opere complessivamente in progetto, a seguito delle integrazioni documentali prodotte dal Proponente, interferiscono aree direttamente tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004 e, pertanto, […] non poss [o] no essere ritenute “idonee” , affermazione giuridicamente corretta e che costituisce soltanto il presupposto della successiva analisi sviluppata nel parere, nel quale il progetto viene specificamente valutato per i profili consegnati alla tutela del Ministero, senza che il giudizio espresso possa farsi discendere puramente e semplicemente dalla qualificazione dell’area. Né dalla lettura del parere trova riscontro la censura secondo cui la valutazione condotta dall’Amministrazione sarebbe affidata ad “ affermazioni generiche e stereotipate, fondate su una preconcetta ostilità nei confronti dell’iniziativa ”, dal momento che il giudizio è specificamente calibrato sulle caratteristiche dell’impianto e sulle modalità dell’intervento, apprezzate alla luce del contesto paesaggistico rilevante.
32. Dalla lettura del parere si ricava, altresì, che:
- risultano interamente ricomprese all’interno del perimetro del Vincolo dell’Arrone (art.136 del Codice) le aree “A” e “B” (5,6 ha, 3 ha), parzialmente l’area “D” (quota parte dei 13,6 ha);
- ricadono interamente all’interno del “buffer” di 500 metri dal perimetro del Vincolo dell’Arrone (art.136 del Codice) le aree “E”, “F”, “H”, “I” (rispettivamente 1,8 ha, 5,8 ha, 4,1 ha, 1, 7 ha);
- ricadono quasi interamente all’interno del “buffer” di 500 metri dal perimetro del Vincolo dell’Arrone (art.136 del Codice) le aree “C” e “G”.
33. L’area di impianto intercetta pertanto, pressoché integralmente, beni tutelati o i rispettivi buffer , circostanza che, ancorché non rappresenti in sé un limite insuperabile, avrebbe dovuto essere oggetto di adeguato approfondimento da parte del proponente, che ha avuto la possibilità, avendo presentato integrazioni volontarie, di aggiornare il progetto alla luce della sopravvenuta disciplina vincolistica, ciò che tuttavia, secondo quanto risulta dal parere, non ha fatto.
34. L’insistenza delle censure sulle problematiche relative al cavidotto e alla stazione utente oblitera del tutto i profili problematici inerenti al progetto nel suo complesso, in relazione al quale la ricorrente svolge considerazioni, inerenti alla (ritenuta) non interferenza dell’impianto con il disegno e gli elementi strutturali della tessitura agraria, che da un lato mirano a sovrapporsi alla valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione e sono pertanto inammissibili come eccepito dal MIC e, dall’altro lato, risultano anche contraddittorie con l’ulteriore deduzione, del tutto apodittica, per cui l’area interessata sarebbe ormai “ vocata alla realizzazione di impianti FER ”, tanto che non risulterebbe “ predicabile alcuna compromissione della relativa integrità e naturalità ”.
35. Neppure è apprezzabile favorevolmente la censura con la quale la ricorrente si duole della valutazione dell’impatto cumulativo, che sarebbe stata condotta anche tenendo conto degli impianti in fase di autorizzazione. Il parere, infatti, nonostante in più parti esprima tale concetto, rileva che “ in esito alla valutazione di compatibilità del layout delle aree di impianto rispetto al contesto paesaggistico e ai valori tutelati permangono molteplici criticità in riferimento agli impatti negativi ed irreversibili prodotti in relazione alle dimensioni delle opere e alla contiguità con altri impianti autorizzati , condizioni che determinano un rilevante rischio di impatto cumulato, di alterazione e compromissione del paesaggio, delle relazioni storiche e visuali tra gli insediamenti storici, della trama agricola e dei fondali scenici ”. La valutazione dell’effetto cumulo è stata, pertanto, condotta negativamente anche considerando i soli impianti già autorizzati.
36. Infondati sono anche il quinto motivo del ricorso introduttivo e il quarto motivo aggiunto. Con essi si censura la ritenuta violazione del principio di proporzionalità, senza che tuttavia, al di là di affermazioni di principio, la doglianza trovi concreto svolgimento in relazione alla concreta realtà progettuale, non comprendendosi quali diverse determinazioni l’Amministrazione avrebbe potuto/dovuto adottare.
37. In conclusione, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
38. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge e in parte li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della cultura, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | EL ZZ |
IL SEGRETARIO