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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 887/2025 proposta in via congiunta da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Pugliese.
e
Parte 2 (C.F.: C.F. 2 nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Pugliese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• La casa coniugale sita in Anguillara Sabazia (RM), Via Adalberto Zanchi, 3C di proprietà esclusiva del marito, resterà a lui assegnata e lo stesso continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo ipotecario di cui è gravata, con rata mensile di Euro 640,00;
• I coniugi, da diversi mesi, di comune accordo, hanno diviso di fatto la casa coniugale, una villetta indipendente (senza dover peraltro realizzare opere murarie perchè non necessarie allo scopo) e hanno stabilito che la SIa insieme alla figlia Persona 1 continueranno ad abitare Parte 1 nei due piani superiori della suddetta villetta, con accesso indipendente, in attesa del perfezionamento della vendita dell'immobile di proprietà della SIa Parte 1 sito in Roma Via Francesco Selmi, 50 e dell'acquisto di altro immobile vicino all'attuale residenza e comunque di continuare in questa modalità fino al 30 settembre 2027 allorquando I coniugi stabiliranno concordemente altre statuizioni ed organizzazioni sempre nell'interesse del minore. Il SI si è trasferito invece al piano Parte 2 inferiore (sempre della suddetta villetta) anch'esso con ing e;
La porzione di villa in cui è costituita da mq. 110 circa distribuiti su due piani, con tre camera ora vive la SIa Parte 1 da letto, due bagni d ampio salone e la porzione, posta al piano inferiore, ove vive il di pari metratura, è composta da due camere da letto, un ampio salone, un SI Parte 2
,
a ripostiglio e scarpiera e cantina;
• Il giardino di circa mq. 150 ha anche un bagno, posto auto, una copertura per moto e scooter, un portico e due casette per attrezzi utilizzati dal SI;
• Il figlio minore, Persona_2 ha pertanto una camera da letto sia nella Parte 2
•
,
porzione di villa riservata alla madre, sia nella porzione di villa riservata al padre ed è libero quotidianamente di trattenersi nell'una o nell'altra secondo I propri desideri e le proprie necessità; • In considerazione sia dei due ingressi distinti per accedere alle due porzioni della villa sia della ampiezza dei relativi spazi sopra descritti, sussiste quella assoluta e quella reciproca privacy necessaria nella separazione fra I coniugi, permettendo però al contempo al figlio nel suo esclusivo interesse, un Persona 2 contatto quotidiano con entrambi I genitori;
• I co ordo, stabiliscono che nessun Persona 1 , potrà vivere stabilmente nelle due unità immobiliari;
terzo, oltre loro stessi, Per 2 e mobile sito in Roma di cui sopra, restituirà al SI
•Non appena la Signo Parte 1 la somma di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di definizione delle Parte 2 iche fra gli stessi e provvederà all'acquisto di altra abitazione nella quale si trasferirà Persona 1 • Il minore insieme alla figlia maggiore sarà affidato Persona 2 congiuntamente ad entrambi I ando la madre e in via prevale acquisterà il nuovo immobile I genitori, ascoltando anche I desideri di Per 2 oggi sedicenne, decideranno concordemente se modificare il collocamento del medesimo st con la madre o proseguendo con il padre;
nel rispetto delle esigenze del medesimo, starà con il Persona 2
•
padre e con la madre second à: dal lunedì al giovedì con la madre;
- dal venerdì alla domenica con il padre;
- per le feste di Natale alternando negli anni il 24 e il 25 dicembre, nonchè dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al rientro a scuola alternato negli anni;
- durante le vacanze scolastiche per la Pasqua alternando negli anni;
- per tutte le festività ed I ponti alternando negli anni;
- per le vacanze estive I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle proprie esigenze lavorative ma soprattutto in base alle esigenze di Per 2 che è un ragazzo di sedici anni;
• Per le vacanze estive I genitori si accorderanno di volta in vol e alle proprie esigenze lavorative ma soprattutto in base alle esigenze di Per 2 che è un ragazzo di sedici anni;
• Fino a quando la SIa Parte 1 con iugi, Per 2 restera casa coniugale le spese relative alle utenze verranno riparti mentre ciascun coniuge provvederà alle spese di manutenzione ordinaria relative alla propria unità abitativa;
Il SI Parte_2 provvederà in via esclusiva a tutte le spese straordinarie delle due unità provvederà, altresì, a tutte le spese e a tutte le necessità del minore quali
•abitative; Il SI Parte_2 nto, spese per mezzi di trasporto nonchè a tutte le spese straordinarie, in via esemplificativ mediche, sportive e ricreative del minore, comprese le gite scolastiche, previamente concordate fra I genitori;
• Per quanto concerne il vitto ciascun genitore provvederà al figlio quando questi è con ognuno di loro;
Allorquando la SIa si trasferirà in altra casa insieme alla figlia [...] Parte 1
•
Per 1 qualora Per 2 voless alla madre, il SI Parte 2 vers
, moglie, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Euro 300,00 (euro Persona 2 trecento/00) mensili, somma che sarà versata ant il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario della SIa Parte 1 che indicherà all'uopo il proprio IBAN, oltre al 100% delle spese straordinarie rel Persona 2 previamente concordate fra I genitori;
• Ciascun
, coniuge, essendo economicamente autonomo, provvederà al proprio mantenimento;
• i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.25
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 887/2025 proposta in via congiunta da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Pugliese.
e
Parte 2 (C.F.: C.F. 2 nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Pugliese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• La casa coniugale sita in Anguillara Sabazia (RM), Via Adalberto Zanchi, 3C di proprietà esclusiva del marito, resterà a lui assegnata e lo stesso continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo ipotecario di cui è gravata, con rata mensile di Euro 640,00;
• I coniugi, da diversi mesi, di comune accordo, hanno diviso di fatto la casa coniugale, una villetta indipendente (senza dover peraltro realizzare opere murarie perchè non necessarie allo scopo) e hanno stabilito che la SIa insieme alla figlia Persona 1 continueranno ad abitare Parte 1 nei due piani superiori della suddetta villetta, con accesso indipendente, in attesa del perfezionamento della vendita dell'immobile di proprietà della SIa Parte 1 sito in Roma Via Francesco Selmi, 50 e dell'acquisto di altro immobile vicino all'attuale residenza e comunque di continuare in questa modalità fino al 30 settembre 2027 allorquando I coniugi stabiliranno concordemente altre statuizioni ed organizzazioni sempre nell'interesse del minore. Il SI si è trasferito invece al piano Parte 2 inferiore (sempre della suddetta villetta) anch'esso con ing e;
La porzione di villa in cui è costituita da mq. 110 circa distribuiti su due piani, con tre camera ora vive la SIa Parte 1 da letto, due bagni d ampio salone e la porzione, posta al piano inferiore, ove vive il di pari metratura, è composta da due camere da letto, un ampio salone, un SI Parte 2
,
a ripostiglio e scarpiera e cantina;
• Il giardino di circa mq. 150 ha anche un bagno, posto auto, una copertura per moto e scooter, un portico e due casette per attrezzi utilizzati dal SI;
• Il figlio minore, Persona_2 ha pertanto una camera da letto sia nella Parte 2
•
,
porzione di villa riservata alla madre, sia nella porzione di villa riservata al padre ed è libero quotidianamente di trattenersi nell'una o nell'altra secondo I propri desideri e le proprie necessità; • In considerazione sia dei due ingressi distinti per accedere alle due porzioni della villa sia della ampiezza dei relativi spazi sopra descritti, sussiste quella assoluta e quella reciproca privacy necessaria nella separazione fra I coniugi, permettendo però al contempo al figlio nel suo esclusivo interesse, un Persona 2 contatto quotidiano con entrambi I genitori;
• I co ordo, stabiliscono che nessun Persona 1 , potrà vivere stabilmente nelle due unità immobiliari;
terzo, oltre loro stessi, Per 2 e mobile sito in Roma di cui sopra, restituirà al SI
•Non appena la Signo Parte 1 la somma di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di definizione delle Parte 2 iche fra gli stessi e provvederà all'acquisto di altra abitazione nella quale si trasferirà Persona 1 • Il minore insieme alla figlia maggiore sarà affidato Persona 2 congiuntamente ad entrambi I ando la madre e in via prevale acquisterà il nuovo immobile I genitori, ascoltando anche I desideri di Per 2 oggi sedicenne, decideranno concordemente se modificare il collocamento del medesimo st con la madre o proseguendo con il padre;
nel rispetto delle esigenze del medesimo, starà con il Persona 2
•
padre e con la madre second à: dal lunedì al giovedì con la madre;
- dal venerdì alla domenica con il padre;
- per le feste di Natale alternando negli anni il 24 e il 25 dicembre, nonchè dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al rientro a scuola alternato negli anni;
- durante le vacanze scolastiche per la Pasqua alternando negli anni;
- per tutte le festività ed I ponti alternando negli anni;
- per le vacanze estive I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle proprie esigenze lavorative ma soprattutto in base alle esigenze di Per 2 che è un ragazzo di sedici anni;
• Per le vacanze estive I genitori si accorderanno di volta in vol e alle proprie esigenze lavorative ma soprattutto in base alle esigenze di Per 2 che è un ragazzo di sedici anni;
• Fino a quando la SIa Parte 1 con iugi, Per 2 restera casa coniugale le spese relative alle utenze verranno riparti mentre ciascun coniuge provvederà alle spese di manutenzione ordinaria relative alla propria unità abitativa;
Il SI Parte_2 provvederà in via esclusiva a tutte le spese straordinarie delle due unità provvederà, altresì, a tutte le spese e a tutte le necessità del minore quali
•abitative; Il SI Parte_2 nto, spese per mezzi di trasporto nonchè a tutte le spese straordinarie, in via esemplificativ mediche, sportive e ricreative del minore, comprese le gite scolastiche, previamente concordate fra I genitori;
• Per quanto concerne il vitto ciascun genitore provvederà al figlio quando questi è con ognuno di loro;
Allorquando la SIa si trasferirà in altra casa insieme alla figlia [...] Parte 1
•
Per 1 qualora Per 2 voless alla madre, il SI Parte 2 vers
, moglie, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Euro 300,00 (euro Persona 2 trecento/00) mensili, somma che sarà versata ant il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario della SIa Parte 1 che indicherà all'uopo il proprio IBAN, oltre al 100% delle spese straordinarie rel Persona 2 previamente concordate fra I genitori;
• Ciascun
, coniuge, essendo economicamente autonomo, provvederà al proprio mantenimento;
• i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.25
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone